Improcedibile
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02994/2025REG.PROV.COLL.
N. 02539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2022, proposto da
ND Rizzante, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Perissinotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scorzè, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, 3 agosto 2021, n. 996, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Scorzè:
Vista il provvedimento di rideterminazione delle somme dovute del 14 settembre 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Aldo Agostinacchio, in sostituzione dell’avv. Michele Perissinotto e Mario Panzarino, in sostituzione dell’avv. Bruno Barel;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta appellante impugna la sentenza, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento adottato dal Comune di Scorzè e diretto alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di oblazione e oneri concessori, in relazione alla pratica di condono edilizio prot. 33219/2003.
1.1. I fatti rilevanti per la vicenda, come risultano dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- in data 30 dicembre 2003, l’appellante ha presentato al Comune di Scorzé un’istanza di condono ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, con riferimento ad opere consistenti nell’« inghiaiamento di un terreno agricolo destinato a parcheggio dell’attività di trasporti condotta dal richiedente », per cui è stata aperta la pratica prot. 33219/2003.
- contestualmente all’istanza, l’appellante ha corrisposto la somma di € 516,00 a titolo di oblazione, ritenendo che l’intervento ricadesse tra le « opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma I, lettera b) del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume », di cui al punto 6 della Tabella C, Allegato 2 alla legge n. 326/2003;
- con comunicazione prot. 752 del 10 gennaio 2007, il Comune ha richiesto a titolo di integrazione documentale la prova di versamento di un « conguaglio contributo di costruzione », determinato dall’Ufficio Tecnico in € 112.266,00;
- con successiva nota prot. 24489 del 29 ottobre 2007, adottata in conformità ad un parere legale acquisito dal Comune (prot. 23622 del 18 ottobre 2007), è stato comunicato all’appellante l’avvio del procedimento « relativo alla rideterminazione dell’oblazione e del contributo di costruzione della richiesta di condono edilizio », fondato sul riscontro di una inesatta determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori;
- con provvedimento prot. 9235 del 16 aprile 2008, oggetto del giudizio, il Comune ha determinato definitivamente le somme dovute dalla ditta appellante, quantificandole in € 195.906,40 a titolo di « conguaglio oblazione » ed € 72.921,82 a titolo di « conguaglio contributo di costruzione ».
2. Il ricorso di primo grado è stato respinto dal T.a.r. Veneto, che ha ritenuto infondati i due motivi proposti:
- quanto al primo motivo – volto a dedurre un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento – il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguatamente motivato per relationem, mediante rinvio agli atti del procedimento (comunicazione di avvio, parere legale) indicati nelle premesse;
- quanto al secondo motivo – diretto a contestare la qualificazione delle opere secondo la tabella allegata alla legge sul terzo condono – il Tribunale ha negato che l’intervento possa ricadere tra quelli “ non valutabili in termini di superficie o volume ” per cui l’oblazione è determinata in misura fissa (punto 6 della Tabella C), avendo comportato «la realizzazione in area agricola di un piazzale di superficie pari a quasi 2500 mq, inghiaiato, adibito a parcheggio per l’attività di autotrasporti esercitata in loco» .
4. Con il ricorso in appello, la ditta appellante censura la sentenza di primo grado per:
I. « Errata valutazione circa la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato »;
II. « Errata valutazione relativa all’applicabilità del punto 6 della Tabella C di cui all’Allegato 2, DL 269/2003 »
5. In pendenza del giudizio di appello, il Comune di Scorzè – con provvedimento del 14 settembre 2023, depositato il 22 gennaio 2025 – ha operato una nuova rideterminazione delle somme dovute dalla ditta appellante, quantificandole in complessivi € 459.036,62 (di cui € 72.921,82 a titolo di « conguaglio contributo di costruzione », € 18.388,80 a titolo di « conguaglio contributo per Regione Veneto » e due rate da 183.888,00 a titolo di « conguaglio 50% oblazione »).
5.1. Ciononostante, con successiva memoria del 31 gennaio 2025, il Comune ha rappresentato di conservare interesse alla definizione del giudizio, poiché « a fronte della natura integrativa del più recente provvedimento – emesso “a parziale modifica” per i soli aspetti relativi alla quantificazione dell’oblazione – rispetto a quello oggetto del presente giudizio, la validità di quest’ultimo è rimasta intatta quanto alla qualificazione delle opere, ai presupposti motivazionali ed all’istruttoria che li ha sostenuti ».
6. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025, il collegio ha rappresentato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del c.p.a., la possibile improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. Come anticipato in udienza, il Collegio riscontra la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio nel merito.
7.1. Il provvedimento del 14 settembre 2023, infatti, ha sostituito integralmente quello di cui è causa (atto prot. 9235/2008), quantificando le somme dovute dall’appellante in misura diversa e più elevata, sulla base di una nuova qualificazione giuridica delle opere oggetto di condono. Ne deriva l’inutilità di un’eventuale pronuncia sul precedente atto, da ritenersi ormai superato e del tutto privo di effetti (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664).
7.2. Nello specifico, il provvedimento impugnato in questa sede era stato emesso in applicazione della legge reg. Veneto 5 novembre 2004, n. 21, che parifica, ai fini dell’oblazione dovuta, il mutamento di destinazione d’uso con opere alla “ ristrutturazione edilizia ” (cfr. art. 4, comma 3: “ Nel caso di mutamento di destinazione d’uso con opere la misura dell’oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono ”). Il nuovo provvedimento – preso atto dell’inapplicabilità ratione temporis della disciplina regionale sul terzo condono (cfr. art. 6, l. reg. 21/2004) ad un’istanza presentata il 30 dicembre 2003 – si fonda, invece, sulle sole disposizioni della legge statale 326/2003, che non prevedono siffatta assimilazione. Conseguentemente, l’intervento della ditta appellante è stato considerato in termini di nuova opera non conforme alle prescrizioni urbanistiche, per cui l’oblazione è quantificata ai sensi della tipologia 1 della Tabella A (nella misura di € 150 a metro quadro, oltre ad un ulteriore 10% dovuto alla Regione).
7.3. Il collegio ritiene, pertanto, che nulla residui del contenuto della precedente determinazione, la quale non è stata modificata nei soli aspetti relativi alla quantificazione del dovuto, ma interamente sostituita da un provvedimento nuovo, previa diversa qualificazione delle opere, in applicazione di un differente quadro normativo. La determinazione del 14 settembre 2023 è dunque l’unico provvedimento che incide attualmente sul rapporto tra amministrazione e privato e sul quale si concentra l’interesse ad agire di quest’ultimo.
7.4. Né può ritenersi che l’interesse alla definizione del giudizio permanga – come sostenuto dal Comune – in relazione al fatto che anche il nuovo provvedimento ha escluso la riconducibilità dell’intervento alla tipologia 6 della Tabella A, invocata invece dalla ditta appellante. La persistenza dell’interesse, infatti, deve valutarsi con riferimento all’intero atto impugnato e all’utilità che potrebbe derivare al privato dalla sua eventuale rimozione, non a singoli profili o questioni giuridiche isolatamente considerate.
8. Per le ragioni esposte, l’appello è dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
8.1. L’esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO