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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24813 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
Il SI. , nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPOZZI ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
La SI.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CERBONE RAFFAELLA
[...] presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 , premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio il 22 giugno 1996 in AG (NA);
che dal matrimonio era nata una GL: , il 14.05.1997; R_
che il Tribunale di Napoli con sentenza del 02.04.2009 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto l'affido condiviso della GL R_ con residenza privilegiata presso la madre, l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla SI.ra un assegno di mantenimento per la minore pari a € 500,00, oltre al 50% delle spese CP_1 R_ straordinarie, nonché un assegno divorzile di € 200,00 disponendo altresì che il predetto contributo fosse disposto direttamente alla beneficiaria dal datore di lavoro del SI. ; Pt_1
che aveva proposto appello avverso la predetta sentenza di divorzio ma il gravame era stato dichiarato inammissibile con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29.08.2011;
che con successivo ricorso aveva adito il Tribunale di Napoli per la modifica delle pattuizioni accessorie al divorzio di natura economica chiedendo la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione dell'assegno di mantenimento;
che il predetto giudizio si era concluso con un accoglimento parziale ovvero con la riduzione dell'assegno divorzile a € 100,00 e la conferma delle altre pattuizioni;
che avverso tale sentenza aveva proposto reclamo con il quale aveva chiesto la revoca dell'assegno divorzile e tale giudizio si era concluso con un decreto di accoglimento della Corte di
Appello di Napoli del 29.10.2014; che nel 2021 aveva proposto un ulteriore ricorso di modifica dei patti di divorzio innanzi al
Tribunale di Napoli Nord chiedendo la revoca o la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la GL;
che il Tribunale aveva rigettato il ricorso con decreto del 6.12.2022; che, tuttavia, successivamente all'emanazione del predetto decreto le condizioni economiche e di vita della GL erano mutate, essendo sopravvenuti nuovi fatti e circostanze che Persona_2 giustificavano la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore;
che, infatti, era venuto a conoscenza tramite i social – avendo la GL interrotto ogni rapporto con lui – che la stessa aveva intrapreso una relazione con un ricco imprenditore napoletano, il SI.
, e che i due avevano un altissimo tenore di vita documentato dalle numerose foto Persona_3 di viaggi, accessori e abbigliamento di lusso pubblicate sui rispettivi social network;
che dalla relazione suddetta aveva avuto una GL di nome nata a [...] il [...]; Per_4 che in data 10.09.2024 la GL aveva contratto matrimonio con il SI. R_ Per_3 raggiungendo una indipendenza economica e di vita;
che la stessa si era laureata in “Economia e Management delle Imprese internazionali” R_ presso l'Università Parthenope di Napoli e lavorava presso il locale Ristorante “OLTRE” sito ad
Aversa, come direttrice di sala essendo, pertanto, economicamente autosufficiente;
che lo stesso era privo di proprietà immobiliari e lavorava unicamente come impiegato fisioterapista presso il centro C.R.F.T. (Centro Radiologico e Terapia Fisica in Casoria), percependo un reddito netto medio mensile di € 1.400,00 considerata la distrazione diretta della somma di €
647,69 a titolo di assegno di mantenimento per la GL;
R_ che le sue condizioni economiche erano peggiorate;
che a suo carico gravava, infatti, anche l'obbligo di versare un assegno di mantenimento
(rectius: assegno divorzile) di € 400,00 al mese per la seconda moglie da cui, parimenti, aveva divorziato;
che, inoltre, sul suo reddito netto gravavano ulteriori passività quali un debito residuo di €
5.090,03 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - oggetto di n. 3 rateizzi per un totale mensile di
€183,17 – e altre tre cartelle esattoriali per un debito totale residuo di € 15.318,69, oltre alle spese relative alle utenze e agli oneri condominiali per il proprio ménage familiare; tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento per la GL “essendo la stessa R_ sposata essendosi la stessa sposata ed essendo economicamente autosufficiente” e, conseguentemente, “ordinare all'ente datore di lavoro del SI. C.R.F.T. con sede in Casoria Pt_1
(NA) al viale privato Malatesta 16, già prima traversa Alessandro Manzoni, di interrompere la distrazione diretta del contributo al mantenimento della GL, alla beneficiaria SI.ra
[...]
con detrazione di quanto dovuto a titolo di spettanza lavorativa al SI. Controparte_2 Pt_1
con decorrenza dalla domanda”.
[...]
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della GL , chiedeva rigettarsi il ricorso. R_
A sostegno della sua domanda deduceva che: in via preliminare, era riscontrabile un difetto di competenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord in ragione del fatto che entrambe le resistenti risiedevano ad
AG (NA) mentre il ricorrente risiedeva a VA (NA); il reddito del ricorrente non era affatto peggiorato risultando lo stesso immutato rispetto a quanto risultato nel precedente giudizio incardinato nel 2021; che la sua posizione debitoria non rilevava ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento per la GL, dal momento che l'avere contratto dei debiti non incideva sulla sua capacità di produrre reddito;
che non risultava provato l'obbligo di corrispondere a favore della SI.ra , seconda Parte_2 moglie, un assegno di mantenimento mensile pari a € 400,00, “essendo stato depositato unicamente il decreto di omologa ma non i patti di separazione, né la prova di versamenti in favore della
”; Parte_2 che, inoltre, il ricorrente e la SI.ra si erano separati consensualmente e, pertanto, lo Pt_3 stesso si era obbligato a corrispondere la somma predetta a titolo di mantenimento;
che, in ogni caso, il ricorrente e la SI.ra continuavano a convivere sotto lo stesso Parte_2 tetto;
tutto ciò premesso, concludeva come segue:
“
1. In via del tutto preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente a statuire sulla domanda il Tribunale di Napoli Nord, per tutti i motivi ampiamente dedotti;
2. solo in via meramente gradata, qualora il Giudice adito ritenesse la sua competenza territoriale, la SI.ra non si oppone alla richiesta di revoca dell'assegno di Parte_4 mantenimento disposto in favore della GL , con le conseguenti statuizioni di Persona_2 legge, in quanto quest'ultima, pur non economicamente autonoma, ha contratto matrimonio con il
SI. ; Per_3
3. porre le spese del presente giudizio a carico dello Stato in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della resistente”.
Con memoria integrativa ex art. 473-bis.17 depositata in data 12.02.2025, il ricorrente contestava l'eccezione di incompetenza territoriale deducendo che, sebbene la GL avesse R_ lasciato la residenza anagrafica ad AG (NA), la stessa domiciliava a Napoli (NA) in via Fedro 7 insieme al marito e alla GL;
inoltre, prendendo atto del fatto che la resistente “non si oppone[va] alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della GL aderendo alla stessa, dal momento che quest'ultima R_
[aveva] contratto matrimonio e sul suo attuale coniuge ricad[evano] gli obblighi assistenziali, sostituendosi al genitore”, chiedeva la “revoca del mantenimento e delle spese straordinarie poste a carico del padre dal momento in cui la GL [aveva] contratto matrimonio per adesione Pt_5 di controparte a tale domanda”; quanto alle deduzioni della resistente concernenti “una presunta riconciliazione con la seconda moglie e altre presumibili entrate del ricorrente”, ne eccepiva la falsità e l'ininfluenza ai fini del giudizio atteso che la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della GL si fondava sulla raggiunta autosufficienza economica della stessa e nel suo matrimonio.
Con memoria integrativa ex art. 473-bis.17 depositata in data 21.02.2025, la resistente insisteva in merito alla già eccepita incompetenza territoriale dell'adito Tribunale atteso che le parti convenute risiedevano e domiciliavano in AG (del resto, il ricorrente aveva notificato il proprio ricorso sia a lei che alla GL all'indirizzo di residenza in AG); quanto alla decorrenza della revoca R_ dell'assegno di mantenimento, si opponeva alla domanda del ricorrente evidenziando che la revoca avrebbe spiegato la propria efficacia “dalla pronuncia del provvedimento o […] dalla proposizione della domanda” e non già dal momento in cui la stessa aveva contratto matrimonio.
All'udienza del 08/04/2025 innanzi al giudice relatore le parti dichiaravano di aver aggiunto un accordo.
Il giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Le parti dichiarano di aver raggiunto pieno accordo in merito al giudizio tra le stesse pendenti, e concordano quanto segue: la SI.ra rinuncia alla eccezione di incompetenza CP_1 territoriale spiegata nel suddetto giudizio con la comparsa di costituzione, e aderisce alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della GL , la quale ha contratto Persona_2 matrimonio.
Le parti concordano che la revoca del suddetto assegno di mantenimento abbia decorrenza dal rateo di maggio 2025, prevedendo espressamente che la SI.ra trattenga tutte le Controparte_1 somme versate a titolo di mantenimento per la GL versate direttamente dal datore di lavoro R_ del SI. , fino al rateo di aprile 2025 compreso (anche se non ancora riscosso, Parte_1 previa verifica dei ratei versati che devono comprendere il rateo di aprile 2025 poiché i pagamenti avvengono con due mesi di ritardo).
Nulla vien disposto per le spese di lite, con riserva per la SI.ra di Controparte_1 richiedere la liquidazione delle competenze stante la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si precisa che le parti hanno concordato la cessazione della materia del contendere in merito al giudizio pendente innanzi al Gdp di Casoria, dott. , r.g. 1239/2024, rinunciando Persona_5 reciprocamente alle domande ivi formulate, con compensazione delle spese di lite di quel giudizio.
Quanto al decreto ingiuntivo n. 446/2024, la SI.ra ha rinunciato alle somme ivi CP_1 richieste e liquidate in decreto. Mentre quanto alle spese del decreto ingiuntivo, il si Pt_1 impegna a versare all'avvocato Cerbone entro il 30 luglio 2025 la somma di euro 602.24 per spese e competenze del D.I..”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio l'11/04/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino