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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BRUNETTI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 88 PESCARApresso il difensore avv. BRUNETTI VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE Controparte_1 P.IVA_2 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE 71 ROMApresso il difensore avv. D'ERCOLE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
titolare di Lucci che non provvide Parte_2 Parte_1 Controparte_1 malgrado le sue richieste a disattivare la fornitura di energia elettrica di cantiere per attivare quella aziendale, malgrado la sottoscrizione del relativo contratto in data 7 novembre 2005. Ciò sottoponeva la ditta a rischio sbalzi di tensione, uno dei quali avvenuto in periodo di chiusura per ferie natalizie provocò la perdita per ammaloramento di un notevole quantitativo di carne congelata ed il danneggiamento delle attrezzature. Chiede di essere risarcito per quasi 469 mila euro.La convenuta invoca prescrizione e difetto di prova per fatti verificati nel 2008. Non risultano interruzioni di corrente o anomalie per il periodo indicato dall'attore come quello in cui avvenne il fatale sbalzo di tensione. Il distributore non ha alcuna responsabilità per guasti verificati all'interno degli impianti dell'attore.
L'impianto frigorifero era mal progettato.L'attore non ha adeguatamente protetto i propri impianti.Le forniture provvisorie rispondono agli stessi standard di qualità delle forniture definitive. L'attivazione si ebbe appena autorizzata la costruzione di nuova cabina di trasformazione , il successivo 9 gennaio
2009.La linea rispettava tutte le normative ed i danni non sono provati.Condotta istruttoria con consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il quesito posto al consulente tecnico è stato: descriva brevemente il consulente l'impianto oggetto del presente procedimento, precisando se esso sia dotato degli opportuni apparecchi di protezione contro gli sbalzi di tensione e se risulti essere stata correttamente effettuata la manutenzione periodica dello stesso;
individui le cause di danneggiamento dell'impianto e se le stesse siano imputabili al distributore di energia o ad altre cause;
dica altresì se le spese sostenute per la riparazione delle attrezzature danneggiate siano congrue. Dica inoltre se la fornitura di energia uso cantiere effettuata fino all'anno 2008 presenti differenze con la fornitura definitiva effettuata a partire dal 2009. Nulla è stato trasmesso nel corso della consulenza tecnica circa fatture e altra documentazione relativa alla manutenzione degli impianti interessati dal procedimento giudiziario. Pertanto il consulente è stato in grado di formulare solo valutazioni probabilistiche e ragionevoli circa l'evento produttore del danno stesso attesa la possibilità modesta di acquisire conoscenze sullo stato di fatto degli impianti elettrici di proprietà dell'attore prima degli eventi che avrebbero prodotto il danno. Non sono stati forniti dall'attore gli elaborati progettuali degli impianti elettrici sia dell'epoca che attuali, e quindi non è dato sapere se all'epoca erano presenti apparecchi di protezione contro le sovratensioni previste per legge. Attualmente nessun dispositivo di protezione contro le sovratensioni è installato subito a valle del contatore di e- distribuzione e quindi è presumibile che anche nel 2008 la situazione fosse analoga. Nessuna attività di manutenzione è stata dimostrata malgrado le richieste del consulente tecnico. Sovratensioni sono state giudicate dal CTU in concreto assai improbabili per come sono progettate le linee di distribuzione. Non vi sono prove concrete nel periodo di analoghe richieste di risarcimento o lamentele per quella linea monofase che alimenta un gran numero di stanze. Sulla rete BT avente origine della cabina da palo non erano connesse utenze di potenza rilevante o carichi disturbanti;
ove si fosse verificato l'evento di interruzione del neutro dalle conseguenze distruttive per tutte le utenze alimentate A 230 volt come ipotizzato dal consulente di parte attrice tutte le utenze dell'attore, non solo il frigorifero, sarebbero state distrutte, oltre alle numerose altre utenze alimentate dalla stessa linea che avesse avuto l'interruzione del neutro. La centralina dava indicazione di blocco in sbrinamento e quindi non risultava bruciata, secondo la descrizione dell'intervento fatta contenuta nella fattura. Non sono state provate nemmeno manovre frequenti e ripetute sulle reti di media e bassa tensione o fenomeni atmosferici rilevanti per quel periodo, quindi non si ha evidenza di sovratensioni di breve durata o, nel caso illustrato sopra di disattivazione solo ipotizzata ma non provata del neutro,di Lunga Durata. Il guasto documentato alle componenti con il blocco nella posizione sbrinamento non è compatibile con quanto ipotizzato da parte attrice;
altri elementi ammalorati funzionano con corrente a 400 volt e quindi sono insensibili all'ipotizzato sbalzo di tensione. Il guasto poteva ben derivare da mancanza di olio o altro tipo di pagina 2 di 7 manutenzione. L'impianto era vecchio e non correttamente mantenuto. Una fattura riguarda la sostituzione di olio e filtro. Non sussiste alcuna differenza tra un impianto di alimentazione temporanea per uso cantiere e utenza per altri usi, afferma infine il CTU . Sostiene il CTP che A parità di ipotesi probabilistiche risulta arbitrario escludere la lamentata sovratensione. Sono da escludersi cause intrinseche all'impianto fino a prova contraria . La parte di rete elettrica è troppo vasta per essere immune da sovratensioni interne di sistema. Chiede di acquisire tutti i rapporti di lavoro registratisi nella zona anche prima e dopo il 2008. Si chiede il CTP in base a quale criterio siano stati esclusi gli sbalzi di tensione. Sostanzialmente ammette che non vi è alcun sistema di protezione da sovratensione in quanto non necessario.afferma che non vi furono altri danni interni perché tutto era spento. Come è noto, e ribadito da Corte di Giustizia Ue 691/22, Il gestore di una rete elettrica va considerato come produttore. Per l'effetto, l'utente che subisce un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore ha diritto ad ottenere il risarcimento. La Corte UE precisa i criteri per inquadrare il gestore dell'energia tra i produttori e applicare quindi la direttiva
85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Ha delineato la nozione di prodotto contenuta nella direttiva che include, all'articolo 2, anche l'elettricità. Nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, “ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione”. Solo con l'intervento del gestore l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto.
Poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole Ue sulla responsabilità per danni da prodotto. Di conseguenza, un utente che subisce un danno a causa del cambiamento nella tensione nel servizio di fornitura di energia potrà agire in giudizio nei confronti del gestore che, in quanto produttore, sarà responsabile dei danni causati al cliente finale.
Occupandosi della fattispecie in generale, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza 550/23, ha così sintetizzato il quadro giuridico della fattispecie:
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, per escluderne la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
pagina 3 di 7 In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n.
5839/2007).
Va sottolineato, inoltre, che, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita Controparte_1 concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o -all'opposto -sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c..
Difatti, come detto, la giurisprudenza ha ritenuto la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica desumendola dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento: così, ad esempio, ha affermato la responsabilità dell' nel caso di incendio cagionato CP_1 dallo scoppio della scatola contenente il contatore ed il quadro elettrico, a sua volta verificatosi a seguito di sovratensione di corrente provocato da agenti atmosferici (cfr. Cass., sez. III, 16.01.1997 n. 389), o nel caso di danni subiti dall'utente a causa di uno sbalzo di tensione (Cass., sez. III, 15.05.2007
n. 11193).
La pericolosità della predetta attività è stata affermata sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (cfr. Cass, 27.01.1982 n. 537), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass., sez. III, 29.05.1989 n. 2584; Cass., sez. III, 11.11.1977 n. 4893), sia in relazione a reti elettriche a media tensione (cfr. Corte Appello Napoli 14.03.1997).
Corollario di siffatta qualificazione giuridica è, in primo luogo, l'irrilevanza di eventuali clausole limitative della responsabilità previste nelle condizioni generali di contratto, essendo quest'ultime comunque destinate a regolamentare in modo uniforme i rapporti contrattuali che vengono ad instaurarsi tra la concessionaria del servizio di distribuzione e le diverse società di commercializzazione dell'energia elettrica ovvero tra quest'ultime e gli utenti finali.
In secondo luogo, da essa discende l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
La presunzione iuris tantum riguarda, però, il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito, nè il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).Nel caso di specie, è stato evidenziato dal Ctu come la sovratensione sia da considerarsi evento sempre possibile, ma nella fattispecie estremamente improbabile;
tenuto conto soprattutto del fatto che solo alcuni apparecchi di una sola utenza, circondata da utenze anche residenziali servite da una sola linea, hanno lamentato danni che sono stati attribuiti alla sovratensione;
che non è stata dimostrata come fatto materiale, in tanto in quanto le riparazioni dimostrate con fatture hanno tutte una spiegazione non riconducibile alla sovratensione. In particolare, di recente sono state dettate le regole per verificare la causalità civilistica di un evento dannoso, con sentenza 28722/ 24 della Corte di Cassazione: Occorre premettere che in tema di nesso di causalità il nesso di causalità (materiale) -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza")- consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619, in particolare, Cass. n. 16582/2019; Cass. n. pagina 4 di 7 10812/2019; Cass. n. 20829/2018; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass.,
22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255).
Si è da questa Corte precisato che in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro "i pragmatici confini della dimensione "storica", e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono, laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire (v. Cass., 16/10/2007, n. 21619. V. altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).
In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore
(del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro).
In ipotesi come nella specie di concorso di cause, si è da questa Corte ulteriormente posto in rilievo che ove "l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri del "più probabile che non" e della "probabilità prevalente".
A tale stregua, il giudice di merito è pertanto tenuto anzitutto a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'insostenibilità di un'aritmetica dei valori probatori), e successivamente ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili;
infine a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (v.
Cass., 2/9/2022, n. 25884).
Da quei fatti il giudice di merito deve dunque indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti.
Non è richiesta invero né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità.
Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100 per cento, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100 per cento (nel senso che la prima è data al 60 per cento e l'altra al 40 per cento, ad esempio).
Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore.
Scartate queste ultime (come indicato da Cass. 25884/2022), può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30 per cento e l'altra il 20 per cento: la regola del più probabile che non, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.
pagina 5 di 7 Quindi, nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. Cass., 20/6/2019,
n. 16581. Cfr., con riferimento alla prova per presunzioni, Cass., 21/12/1987, n. 9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con riferimento agli elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n. 6460; Cass. n. 16581/2019; Cass. n. 26304/2021).
In tema di responsabilità civile non può invero negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
Si è da questa Corte sotto altro profilo altresì posto in rilievo che il danneggiato deve essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale
(v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass.,
29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991), si è precisato che tali sono tutte le conseguenze dannose legate all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica
(v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche da un rapporto di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021, n. 38076; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), cui è rimasto esposto a fronte (anche) dello specifico antecedente causale, determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante
(come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620;
Cass., 21/7/2011, n. 15991).
Nel caso di specie, quello che manca è la probabilità che l'evento sovratensione sia avvenuto e abbia causato o concausato i danni lamentati da parte attrice;
l'evento è stato considerato meramente possibile, ma con probabilità che si sia verificato prossime allo zero. Una volta eliminata la possibilità che il neutro non abbia ben scaricato, i guasti riscontrati non possono essere considerati con ragionevole probabilità eventi collegati ad una sicura o almeno probabile sovratensione avvenuta in situ. Anche a voler trascurare la mancanza di elementi di protezione, in tesi da valutare ai fini del mero concorso di colpa, appare insuperabile affermare come, in difetto di concomitanti lamentele di utenze anche residenziali per sbalzi di tensione e danni verificati in utenze non solo industriali ma anche domestiche, lo sbalzo di tensione selettivo non può essere considerato ragionevolmente come provato.
Nemmeno può essere rinnovata la Ctu sulla scorta di quanto chiesto dal Ctp;
il quale non mette in evidenza errori di metodo del ctu, e nemmeno lamenta esposizione di fatti non conformi al vero ( come potrebbe essere la effettiva mancata collaborazione di parte attrice, in merito alla quale il ctp dice solo che il Ctu ove armato di spirito di iniziativa avrebbe potuto trovare quanto cercava da solo ); lamenta solamente che il Ctu non abbia indagato oltre la collaborazione delle parti ( il che gli sarebbe stato vietato dal rito , dovendo il Ctu tener conto solo dei documenti e dei fatti ritualmente acquisiti); e soprattutto non supera la fondamentale obiezione della concreta prova della sovratensione, che resta un evento nella specie possibile ma non probabile, nella misura infinitesimale, non potendosi supporre per le caratteristiche tecniche ivi riscontrate che sia stata così selettiva da danneggiare solo il complesso refrigerante degli attori ( peraltro con guasti non documentalmente ascrivibili a sovratensione, dalla pagina 6 di 7 descrizione fatta in fattura degli interventi) e null'altro, sia nel capannone ( ove non basta che dato il giorno festivo tutto sia stato spento, doveva anche essere tutto scollegato ) sia nelle numerose utenze anche residenziali servite dalla linea in ipotesi difettosa ( se durante le feste le utenze produttive non funzionano le utenze residenziali verso Natale funzionano prospettabilmente di più ); senza contare che la prescrizione, trattandosi di evento ricollegato a responsabilità oggettiva extracontrattuale ex art. 2050 cpc, è quinquennale e quindi eventuali risarcimenti sarebbero comunque prescritti, come invocato correttamente da parte convenuta. Il presunto ritardo nell'aver allacciato l'utenza che funzionava come utenza provvisoria di cantiere infatti non sarebbe inadempienza che si pone nella causalità dell'evento, perché tecnicamente la linea rimane la stessa e cambia solo il sistema di fatturazione;
per cui anche fosse provato un ritardo non sarebbe idoneo a trasformare la responsabilità da extra contrattuale a contrattuale, non essendovi comunque rapporti contrattuali diretti tra ed utente Controparte_1 finale;
comunque se danneggiato danneggiato dall'attività pericolosa di distribuzione della corrente, che non è diventata più pericolosa perché si è ritardato a trasformare, solo amministrativamente, l'utenza da provvisoria a definitiva. Ne consegue che la domanda va respinta, con spese a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Respinge la domanda e condanna l'attore alle spese di lite che liquida in euro 22.457 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 11 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BRUNETTI VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 88 PESCARApresso il difensore avv. BRUNETTI VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE Controparte_1 P.IVA_2 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE 71 ROMApresso il difensore avv. D'ERCOLE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
titolare di Lucci che non provvide Parte_2 Parte_1 Controparte_1 malgrado le sue richieste a disattivare la fornitura di energia elettrica di cantiere per attivare quella aziendale, malgrado la sottoscrizione del relativo contratto in data 7 novembre 2005. Ciò sottoponeva la ditta a rischio sbalzi di tensione, uno dei quali avvenuto in periodo di chiusura per ferie natalizie provocò la perdita per ammaloramento di un notevole quantitativo di carne congelata ed il danneggiamento delle attrezzature. Chiede di essere risarcito per quasi 469 mila euro.La convenuta invoca prescrizione e difetto di prova per fatti verificati nel 2008. Non risultano interruzioni di corrente o anomalie per il periodo indicato dall'attore come quello in cui avvenne il fatale sbalzo di tensione. Il distributore non ha alcuna responsabilità per guasti verificati all'interno degli impianti dell'attore.
L'impianto frigorifero era mal progettato.L'attore non ha adeguatamente protetto i propri impianti.Le forniture provvisorie rispondono agli stessi standard di qualità delle forniture definitive. L'attivazione si ebbe appena autorizzata la costruzione di nuova cabina di trasformazione , il successivo 9 gennaio
2009.La linea rispettava tutte le normative ed i danni non sono provati.Condotta istruttoria con consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il quesito posto al consulente tecnico è stato: descriva brevemente il consulente l'impianto oggetto del presente procedimento, precisando se esso sia dotato degli opportuni apparecchi di protezione contro gli sbalzi di tensione e se risulti essere stata correttamente effettuata la manutenzione periodica dello stesso;
individui le cause di danneggiamento dell'impianto e se le stesse siano imputabili al distributore di energia o ad altre cause;
dica altresì se le spese sostenute per la riparazione delle attrezzature danneggiate siano congrue. Dica inoltre se la fornitura di energia uso cantiere effettuata fino all'anno 2008 presenti differenze con la fornitura definitiva effettuata a partire dal 2009. Nulla è stato trasmesso nel corso della consulenza tecnica circa fatture e altra documentazione relativa alla manutenzione degli impianti interessati dal procedimento giudiziario. Pertanto il consulente è stato in grado di formulare solo valutazioni probabilistiche e ragionevoli circa l'evento produttore del danno stesso attesa la possibilità modesta di acquisire conoscenze sullo stato di fatto degli impianti elettrici di proprietà dell'attore prima degli eventi che avrebbero prodotto il danno. Non sono stati forniti dall'attore gli elaborati progettuali degli impianti elettrici sia dell'epoca che attuali, e quindi non è dato sapere se all'epoca erano presenti apparecchi di protezione contro le sovratensioni previste per legge. Attualmente nessun dispositivo di protezione contro le sovratensioni è installato subito a valle del contatore di e- distribuzione e quindi è presumibile che anche nel 2008 la situazione fosse analoga. Nessuna attività di manutenzione è stata dimostrata malgrado le richieste del consulente tecnico. Sovratensioni sono state giudicate dal CTU in concreto assai improbabili per come sono progettate le linee di distribuzione. Non vi sono prove concrete nel periodo di analoghe richieste di risarcimento o lamentele per quella linea monofase che alimenta un gran numero di stanze. Sulla rete BT avente origine della cabina da palo non erano connesse utenze di potenza rilevante o carichi disturbanti;
ove si fosse verificato l'evento di interruzione del neutro dalle conseguenze distruttive per tutte le utenze alimentate A 230 volt come ipotizzato dal consulente di parte attrice tutte le utenze dell'attore, non solo il frigorifero, sarebbero state distrutte, oltre alle numerose altre utenze alimentate dalla stessa linea che avesse avuto l'interruzione del neutro. La centralina dava indicazione di blocco in sbrinamento e quindi non risultava bruciata, secondo la descrizione dell'intervento fatta contenuta nella fattura. Non sono state provate nemmeno manovre frequenti e ripetute sulle reti di media e bassa tensione o fenomeni atmosferici rilevanti per quel periodo, quindi non si ha evidenza di sovratensioni di breve durata o, nel caso illustrato sopra di disattivazione solo ipotizzata ma non provata del neutro,di Lunga Durata. Il guasto documentato alle componenti con il blocco nella posizione sbrinamento non è compatibile con quanto ipotizzato da parte attrice;
altri elementi ammalorati funzionano con corrente a 400 volt e quindi sono insensibili all'ipotizzato sbalzo di tensione. Il guasto poteva ben derivare da mancanza di olio o altro tipo di pagina 2 di 7 manutenzione. L'impianto era vecchio e non correttamente mantenuto. Una fattura riguarda la sostituzione di olio e filtro. Non sussiste alcuna differenza tra un impianto di alimentazione temporanea per uso cantiere e utenza per altri usi, afferma infine il CTU . Sostiene il CTP che A parità di ipotesi probabilistiche risulta arbitrario escludere la lamentata sovratensione. Sono da escludersi cause intrinseche all'impianto fino a prova contraria . La parte di rete elettrica è troppo vasta per essere immune da sovratensioni interne di sistema. Chiede di acquisire tutti i rapporti di lavoro registratisi nella zona anche prima e dopo il 2008. Si chiede il CTP in base a quale criterio siano stati esclusi gli sbalzi di tensione. Sostanzialmente ammette che non vi è alcun sistema di protezione da sovratensione in quanto non necessario.afferma che non vi furono altri danni interni perché tutto era spento. Come è noto, e ribadito da Corte di Giustizia Ue 691/22, Il gestore di una rete elettrica va considerato come produttore. Per l'effetto, l'utente che subisce un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore ha diritto ad ottenere il risarcimento. La Corte UE precisa i criteri per inquadrare il gestore dell'energia tra i produttori e applicare quindi la direttiva
85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Ha delineato la nozione di prodotto contenuta nella direttiva che include, all'articolo 2, anche l'elettricità. Nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, “ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione”. Solo con l'intervento del gestore l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto.
Poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole Ue sulla responsabilità per danni da prodotto. Di conseguenza, un utente che subisce un danno a causa del cambiamento nella tensione nel servizio di fornitura di energia potrà agire in giudizio nei confronti del gestore che, in quanto produttore, sarà responsabile dei danni causati al cliente finale.
Occupandosi della fattispecie in generale, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza 550/23, ha così sintetizzato il quadro giuridico della fattispecie:
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, per escluderne la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
pagina 3 di 7 In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n.
5839/2007).
Va sottolineato, inoltre, che, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita Controparte_1 concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o -all'opposto -sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c..
Difatti, come detto, la giurisprudenza ha ritenuto la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica desumendola dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento: così, ad esempio, ha affermato la responsabilità dell' nel caso di incendio cagionato CP_1 dallo scoppio della scatola contenente il contatore ed il quadro elettrico, a sua volta verificatosi a seguito di sovratensione di corrente provocato da agenti atmosferici (cfr. Cass., sez. III, 16.01.1997 n. 389), o nel caso di danni subiti dall'utente a causa di uno sbalzo di tensione (Cass., sez. III, 15.05.2007
n. 11193).
La pericolosità della predetta attività è stata affermata sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (cfr. Cass, 27.01.1982 n. 537), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass., sez. III, 29.05.1989 n. 2584; Cass., sez. III, 11.11.1977 n. 4893), sia in relazione a reti elettriche a media tensione (cfr. Corte Appello Napoli 14.03.1997).
Corollario di siffatta qualificazione giuridica è, in primo luogo, l'irrilevanza di eventuali clausole limitative della responsabilità previste nelle condizioni generali di contratto, essendo quest'ultime comunque destinate a regolamentare in modo uniforme i rapporti contrattuali che vengono ad instaurarsi tra la concessionaria del servizio di distribuzione e le diverse società di commercializzazione dell'energia elettrica ovvero tra quest'ultime e gli utenti finali.
In secondo luogo, da essa discende l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
La presunzione iuris tantum riguarda, però, il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito, nè il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).Nel caso di specie, è stato evidenziato dal Ctu come la sovratensione sia da considerarsi evento sempre possibile, ma nella fattispecie estremamente improbabile;
tenuto conto soprattutto del fatto che solo alcuni apparecchi di una sola utenza, circondata da utenze anche residenziali servite da una sola linea, hanno lamentato danni che sono stati attribuiti alla sovratensione;
che non è stata dimostrata come fatto materiale, in tanto in quanto le riparazioni dimostrate con fatture hanno tutte una spiegazione non riconducibile alla sovratensione. In particolare, di recente sono state dettate le regole per verificare la causalità civilistica di un evento dannoso, con sentenza 28722/ 24 della Corte di Cassazione: Occorre premettere che in tema di nesso di causalità il nesso di causalità (materiale) -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza")- consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619, in particolare, Cass. n. 16582/2019; Cass. n. pagina 4 di 7 10812/2019; Cass. n. 20829/2018; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass.,
22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255).
Si è da questa Corte precisato che in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro "i pragmatici confini della dimensione "storica", e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono, laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire (v. Cass., 16/10/2007, n. 21619. V. altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).
In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore
(del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro).
In ipotesi come nella specie di concorso di cause, si è da questa Corte ulteriormente posto in rilievo che ove "l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri del "più probabile che non" e della "probabilità prevalente".
A tale stregua, il giudice di merito è pertanto tenuto anzitutto a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'insostenibilità di un'aritmetica dei valori probatori), e successivamente ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili;
infine a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (v.
Cass., 2/9/2022, n. 25884).
Da quei fatti il giudice di merito deve dunque indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti.
Non è richiesta invero né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità.
Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100 per cento, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100 per cento (nel senso che la prima è data al 60 per cento e l'altra al 40 per cento, ad esempio).
Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore.
Scartate queste ultime (come indicato da Cass. 25884/2022), può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30 per cento e l'altra il 20 per cento: la regola del più probabile che non, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.
pagina 5 di 7 Quindi, nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. Cass., 20/6/2019,
n. 16581. Cfr., con riferimento alla prova per presunzioni, Cass., 21/12/1987, n. 9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con riferimento agli elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n. 6460; Cass. n. 16581/2019; Cass. n. 26304/2021).
In tema di responsabilità civile non può invero negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
Si è da questa Corte sotto altro profilo altresì posto in rilievo che il danneggiato deve essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale
(v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass.,
29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991), si è precisato che tali sono tutte le conseguenze dannose legate all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica
(v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche da un rapporto di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021, n. 38076; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), cui è rimasto esposto a fronte (anche) dello specifico antecedente causale, determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante
(come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620;
Cass., 21/7/2011, n. 15991).
Nel caso di specie, quello che manca è la probabilità che l'evento sovratensione sia avvenuto e abbia causato o concausato i danni lamentati da parte attrice;
l'evento è stato considerato meramente possibile, ma con probabilità che si sia verificato prossime allo zero. Una volta eliminata la possibilità che il neutro non abbia ben scaricato, i guasti riscontrati non possono essere considerati con ragionevole probabilità eventi collegati ad una sicura o almeno probabile sovratensione avvenuta in situ. Anche a voler trascurare la mancanza di elementi di protezione, in tesi da valutare ai fini del mero concorso di colpa, appare insuperabile affermare come, in difetto di concomitanti lamentele di utenze anche residenziali per sbalzi di tensione e danni verificati in utenze non solo industriali ma anche domestiche, lo sbalzo di tensione selettivo non può essere considerato ragionevolmente come provato.
Nemmeno può essere rinnovata la Ctu sulla scorta di quanto chiesto dal Ctp;
il quale non mette in evidenza errori di metodo del ctu, e nemmeno lamenta esposizione di fatti non conformi al vero ( come potrebbe essere la effettiva mancata collaborazione di parte attrice, in merito alla quale il ctp dice solo che il Ctu ove armato di spirito di iniziativa avrebbe potuto trovare quanto cercava da solo ); lamenta solamente che il Ctu non abbia indagato oltre la collaborazione delle parti ( il che gli sarebbe stato vietato dal rito , dovendo il Ctu tener conto solo dei documenti e dei fatti ritualmente acquisiti); e soprattutto non supera la fondamentale obiezione della concreta prova della sovratensione, che resta un evento nella specie possibile ma non probabile, nella misura infinitesimale, non potendosi supporre per le caratteristiche tecniche ivi riscontrate che sia stata così selettiva da danneggiare solo il complesso refrigerante degli attori ( peraltro con guasti non documentalmente ascrivibili a sovratensione, dalla pagina 6 di 7 descrizione fatta in fattura degli interventi) e null'altro, sia nel capannone ( ove non basta che dato il giorno festivo tutto sia stato spento, doveva anche essere tutto scollegato ) sia nelle numerose utenze anche residenziali servite dalla linea in ipotesi difettosa ( se durante le feste le utenze produttive non funzionano le utenze residenziali verso Natale funzionano prospettabilmente di più ); senza contare che la prescrizione, trattandosi di evento ricollegato a responsabilità oggettiva extracontrattuale ex art. 2050 cpc, è quinquennale e quindi eventuali risarcimenti sarebbero comunque prescritti, come invocato correttamente da parte convenuta. Il presunto ritardo nell'aver allacciato l'utenza che funzionava come utenza provvisoria di cantiere infatti non sarebbe inadempienza che si pone nella causalità dell'evento, perché tecnicamente la linea rimane la stessa e cambia solo il sistema di fatturazione;
per cui anche fosse provato un ritardo non sarebbe idoneo a trasformare la responsabilità da extra contrattuale a contrattuale, non essendovi comunque rapporti contrattuali diretti tra ed utente Controparte_1 finale;
comunque se danneggiato danneggiato dall'attività pericolosa di distribuzione della corrente, che non è diventata più pericolosa perché si è ritardato a trasformare, solo amministrativamente, l'utenza da provvisoria a definitiva. Ne consegue che la domanda va respinta, con spese a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Respinge la domanda e condanna l'attore alle spese di lite che liquida in euro 22.457 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 11 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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