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14 maggio 1982
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1 marzo 2006
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26 agosto 2026
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Art. 19. (Nomina a consigliere di Stato)
I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:
1) in ragione della meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, ((i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,)) nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.
Il concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso.
Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3 , 4 , 5 , 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444 .
I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:
1) in ragione della meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore anzianita', in base alla valutazione dell'attivita' giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21, l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, ((i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,)) nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.
Il concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso.
Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3 , 4 , 5 , 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444 .
Commentari • 18
- 1. Consiglio dei Ministri: Camere di Commercio, sostanze pericolose, OGM, borse di plastica, servizio civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2016 · 6.437551
Giurisprudenza • 127
- 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 382Provvedimento: […] nonché per la dichiarazione di accertamento dello status di magistrato a tempo indeterminato, con piena equiparazione ai Consiglieri di Stato di nomina governativa nazionale, ai sensi dell'art.106 della Costituzione nonché ai sensi dell'art.19 della legge 186/1982, e del riconoscimento della qualifica di “Consigliere di Stato”; ancora, per il ristoro di tutti i danni patiti, […] chiede l'accertamento dello status di magistrato a tempo indeterminato, con piena equiparazione ai Consiglieri di Stato di nomina governativa nazionale ai sensi dell'art. 106 della Costituzione e dell'art. 19 della legge 186/1982, ed il ristoro dei danni asseritamente patiti.Leggi di più...
- mancato riconoscimento della qualifica di Consigliere di Stato·
- compensazione delle spese di lite·
- illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 373/2003·
- diritto euro-unitario e lavoro a tempo determinato·
- disparità di trattamento tra componenti del C.G.A.R.S. e Consiglieri di Stato·
- status di magistrato a tempo indeterminato·
- tutela della privacy e oscuramento dei dati personali·
- annullamento di calendario delle udienze·
- inammissibilità del ricorso per carenza di interesse