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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/09/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5584 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5584 /2018 promossa da:
(già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SIRICA RAFFAELE, P.IVA_1 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SENATORE Controparte_3 C.F._1
GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce della comparsa di costituzione;
, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita Controparte_4
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_3 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130010454948000 di euro 1561,88 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la nullità della notifica, o comunque l'inesistenza, come effettuata in violazione dell'art. 26 pagina 1 di 5 D.P.R. n. 602/1973;
- la prescrizione dei titoli posti alla base della riscossione;
- l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 Lg. 689/81, con vittoria di spese.
- la decadenza per decorso del termine entro cui iscrivere a ruolo una somma, con vittoria di spese.
L' (ora ) si Controparte_2 Controparte_5 costituiva in primo grado ed eccepiva:
- la riunione con altri giudizi pendenti, proposti dal medesimo ricorrente;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la tardività dell'impugnazione, sia ex art. 617 c.p.c. che ai sensi della. L. 689/1981;
- l'incompetenza dell'adito Tribunale;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità della cartella esattoriale;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La si costituiva in primo grado e contestava la fondatezza della Controparte_4 domanda (conclusioni, sul punto, di cui all'atto di citazione in appello;
sentenza di primo grado che dà atto della costituzione degli opposti e, quindi, anche della , non dichiarata CP_4 contumace in quella sede).
Con la sentenza impugnata n. 4331/2018, depositata il 10.04.2018, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione per ritenuta prescrizione del credito esattoriale, dando atto della pregressa notifica del verbale presupposto, ma non della successiva cartella esattoriale, di cui non aveva dato prova, annullando l'estratto di ruolo e condannando CP_6
(ora ) al rimborso delle spese di lite in
[...] Controparte_5 favore dell'opponente, . Controparte_3
Avverso tale pronuncia l' (già Controparte_5 CP_2 [...]
ha proposto tempestivamente appello, nel merito, reiterando le difese come Controparte_2 articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo, oltre che la corretta notifica della cartella esattoriale, all'uopo dando atto di aver ivi prodotto la copia della ricevuta di ritorno;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 5 si è costituito e, nel merito, ha riproposto le difese di primo grado, chiedendo Controparte_3 quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_4
All'udienza del 03.07.2025, trattata in forma scritta telematica, previa ricostruzione del fascicolo di primo grado (in relazione gli atti di parte ed alla sentenza emessa), giacché non rinvenuto, già rassegnate le proprie conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, va dato atto di come non risulti essere stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Sennonché, previa autorizzazione alla ricostruzione, le parti hanno prodotto la propria produzione di primo grado con le precisazioni che seguono.
Parte appellata, infatti, ha dato atto di essere in possesso, unicamente, dell'estratto di ruolo e della citazione di primo grado ed ha, inoltre, eccepito (ancorché solamente nella comparsa conclusionale, nulla avendo dedotto, sul punto, nella propria comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2024) come l'appellante avrebbe prodotto, per la prima volta e nel presente grado di giudizio, la ricevuta di ritorno della notifica della cartella di pagamento n. 10020130010454948000 che dimostrerebbe la sua notifica in data in 21.03.2013, alla voce
“produzione di parte di primo grado”.
Va, a tal fine, anche rilevato come l'appellato, nelle proprie note telematiche di trattazione (a titolo esemplificativo, nota del 12.01.2025) avesse contestato proprio la funzione probatoria della “copia” dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, dedotta come allegata all'estratto di ruolo, presupponendone, pertanto – ed a prescindere dalla contestazione sotto il profilo della rilevanza processuale – la sua effettiva produzione in quel giudizio.
D'altronde, al netto dell'obbligo del Giudice di procedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado (disposizione resa, ancorché, poi, non acquisito) e, in caso di mancata acquisizione, di porre comunque le parti in condizione di ricostruirlo (come, di fatto, avvenuto con provvedimento del 25.06.2025), è sempre onere processuale della parte avere cura di depositare, nel presente giudizio e previo ritiro presso la Cancelleria di primo grado, il fascicolo di parte ivi pagina 3 di 5 presente.
Inoltre, né dalla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, né, altresì, dalla citazione in primo grado, si evince quale sia stata l'effettiva produzione documentale in tal giudizio, presupponendo, pertanto, come quanto prodotto in tal sede (citazione ed estratto di ruolo) corrisponda a quanto prodotto in quella sede processuale, perlomeno con riguardo alla documentazione ivi acclusa, di cui manca indice.
Orbene, tenuto conto di come, gli atti di causa, parte appellante abbia interamente depositato i propri atti di parte e parte appellata abbia dato atto di aver depositato, unicamente, la citazione di primo grado e l'estratto di ruolo, il procedimento è comunque giudicabile sulla base di quanto effettivamente ed unicamente prodotto da entrambe le parti e, peraltro, anche prescindendo anche dalla ricevuta di ritorno – prodotta in copia – che attesterebbe la notifica della cartella di pagamento sopra indicata.
Venendo, pertanto, al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata, estratto prodotto, non contestato e circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti in causa), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
pagina 4 di 5 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_4 tempore;
• accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_3 Controparte_5
(già e , in persona Controparte_2 Controparte_4 del Prefetto pro tempore.
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 20.09.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5584 /2018 promossa da:
(già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SIRICA RAFFAELE, P.IVA_1 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SENATORE Controparte_3 C.F._1
GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce della comparsa di costituzione;
, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita Controparte_4
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_3 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130010454948000 di euro 1561,88 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la nullità della notifica, o comunque l'inesistenza, come effettuata in violazione dell'art. 26 pagina 1 di 5 D.P.R. n. 602/1973;
- la prescrizione dei titoli posti alla base della riscossione;
- l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 Lg. 689/81, con vittoria di spese.
- la decadenza per decorso del termine entro cui iscrivere a ruolo una somma, con vittoria di spese.
L' (ora ) si Controparte_2 Controparte_5 costituiva in primo grado ed eccepiva:
- la riunione con altri giudizi pendenti, proposti dal medesimo ricorrente;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la tardività dell'impugnazione, sia ex art. 617 c.p.c. che ai sensi della. L. 689/1981;
- l'incompetenza dell'adito Tribunale;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità della cartella esattoriale;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La si costituiva in primo grado e contestava la fondatezza della Controparte_4 domanda (conclusioni, sul punto, di cui all'atto di citazione in appello;
sentenza di primo grado che dà atto della costituzione degli opposti e, quindi, anche della , non dichiarata CP_4 contumace in quella sede).
Con la sentenza impugnata n. 4331/2018, depositata il 10.04.2018, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione per ritenuta prescrizione del credito esattoriale, dando atto della pregressa notifica del verbale presupposto, ma non della successiva cartella esattoriale, di cui non aveva dato prova, annullando l'estratto di ruolo e condannando CP_6
(ora ) al rimborso delle spese di lite in
[...] Controparte_5 favore dell'opponente, . Controparte_3
Avverso tale pronuncia l' (già Controparte_5 CP_2 [...]
ha proposto tempestivamente appello, nel merito, reiterando le difese come Controparte_2 articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo, oltre che la corretta notifica della cartella esattoriale, all'uopo dando atto di aver ivi prodotto la copia della ricevuta di ritorno;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 5 si è costituito e, nel merito, ha riproposto le difese di primo grado, chiedendo Controparte_3 quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_4
All'udienza del 03.07.2025, trattata in forma scritta telematica, previa ricostruzione del fascicolo di primo grado (in relazione gli atti di parte ed alla sentenza emessa), giacché non rinvenuto, già rassegnate le proprie conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, va dato atto di come non risulti essere stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Sennonché, previa autorizzazione alla ricostruzione, le parti hanno prodotto la propria produzione di primo grado con le precisazioni che seguono.
Parte appellata, infatti, ha dato atto di essere in possesso, unicamente, dell'estratto di ruolo e della citazione di primo grado ed ha, inoltre, eccepito (ancorché solamente nella comparsa conclusionale, nulla avendo dedotto, sul punto, nella propria comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2024) come l'appellante avrebbe prodotto, per la prima volta e nel presente grado di giudizio, la ricevuta di ritorno della notifica della cartella di pagamento n. 10020130010454948000 che dimostrerebbe la sua notifica in data in 21.03.2013, alla voce
“produzione di parte di primo grado”.
Va, a tal fine, anche rilevato come l'appellato, nelle proprie note telematiche di trattazione (a titolo esemplificativo, nota del 12.01.2025) avesse contestato proprio la funzione probatoria della “copia” dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, dedotta come allegata all'estratto di ruolo, presupponendone, pertanto – ed a prescindere dalla contestazione sotto il profilo della rilevanza processuale – la sua effettiva produzione in quel giudizio.
D'altronde, al netto dell'obbligo del Giudice di procedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado (disposizione resa, ancorché, poi, non acquisito) e, in caso di mancata acquisizione, di porre comunque le parti in condizione di ricostruirlo (come, di fatto, avvenuto con provvedimento del 25.06.2025), è sempre onere processuale della parte avere cura di depositare, nel presente giudizio e previo ritiro presso la Cancelleria di primo grado, il fascicolo di parte ivi pagina 3 di 5 presente.
Inoltre, né dalla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, né, altresì, dalla citazione in primo grado, si evince quale sia stata l'effettiva produzione documentale in tal giudizio, presupponendo, pertanto, come quanto prodotto in tal sede (citazione ed estratto di ruolo) corrisponda a quanto prodotto in quella sede processuale, perlomeno con riguardo alla documentazione ivi acclusa, di cui manca indice.
Orbene, tenuto conto di come, gli atti di causa, parte appellante abbia interamente depositato i propri atti di parte e parte appellata abbia dato atto di aver depositato, unicamente, la citazione di primo grado e l'estratto di ruolo, il procedimento è comunque giudicabile sulla base di quanto effettivamente ed unicamente prodotto da entrambe le parti e, peraltro, anche prescindendo anche dalla ricevuta di ritorno – prodotta in copia – che attesterebbe la notifica della cartella di pagamento sopra indicata.
Venendo, pertanto, al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata, estratto prodotto, non contestato e circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti in causa), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
pagina 4 di 5 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_4 tempore;
• accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_3 Controparte_5
(già e , in persona Controparte_2 Controparte_4 del Prefetto pro tempore.
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 20.09.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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