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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nelle persone dei magistrati: dott. Vittorio Carlomagno presidente rel. dott. Alfredo Landi giudice dott.ssa Stefania Garrisi giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 43129 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22.01.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Cesarini,
OPPONENTE
e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Cau,
OPPOSTO conclusioni per parte opponente:
In via principale e nel merito:
− Dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dal sig. nei confronti di Parte_1 CP_2 beneficiaria BCC di Roma Scapa nr. 990/083573 del 28.07.2017 e nr. 990/086926 del
[...] 09.10.2017, per l'effetto, dichiarare inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo NR. 8413/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in data 04.05.2021, iscritto al nr. NRG 25354/2021 e, pertanto, revocare la pretesa di pagamento in esso contenuta.
− In ogni caso dichiarare la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni sopraindicate agli art. 2) relativo alla c.d. “clausola di reviviscenza”; art. 3) relativo alla c.d. “clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.” e all'art. 8) relativo alle cd. “clausola di sopravvenienza”.
− Con vittoria di spese legali e di giudizio.
conclusioni per parte opposta: -nel merito: voglia riconoscere e dichiarare totalmente infondata, in fatto e in diritto, e comunque non provata, e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da con atto Parte_1 notificato il 21/06/2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 8413/2021 (R.G. n. 25354/2021) emanato il
28/04/2021 dal Tribunale di Roma, e depositato il 04/05/2021, di cui si chiede conferma in ogni sua parte;
- in ogni caso, voglia condannare l'opponente al pagamento in favore della Parte_1
in persona del Presidente del Consiglio Controparte_3 di Amministrazione e l.r.p.t., di tutte le spese e compensi professionali del presente giudizio, IVA e
CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 8413/2021 dal Tribunale di Roma, emesso il 28/04/2021 e depositato il 04/05/2021 (R.G. n. 25354/2021), recante ingiunzione al pagamento di € 114.983,03, di cui € 28.429,30 quale saldo debitore dell'apertura di credito n.16225 del 27.07.17, ed € 86553,70 quale saldo debitore nel mutuo chirografario n. 730586, rapporti intrattenuti da presso la CP_2
banca instante, è stato emesso nei confronti della stessa e in solido nei confronti di CP_2
, odierno opponente, quale garante in virtù di fideiussione omnibus del Parte_1
28.07.17 sino ad € 30.000,00 e fideiussione specifica del 9.10.17 sino ad € 120.000,00, relativa al rapporto di mutuo.
L'opposizione deduce unicamente la nullità delle fideiussioni sulla base del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2
l. 287/90).
La banca eccepisce la riferibilità del provvedimento della Banda di Italia alle sole fideiussioni omnibus, la sua inapplicabilità alle fideiussioni prestate dall'opponente perché aventi natura di garanzia autonoma, la non riconducibilità del loro contenuto all'intesa concorrenziale, anche in virtù della data della loro conclusione, successiva al provvedimento, in subordine il carattere solo parziale della nullità in virtù del principio di diritto affermato da Cass. S.U.
41994/21.
Il giudice alla prima udienza ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
__________________
La causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata proposta dall'opponente eccezione di nullità delle fideiussioni prestate, perché riproduttive di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzate imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
L'eccezione fa riferimento al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90).
Al riguardo, Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di
Autorità Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
Ciò premesso, il collegio osserva quanto segue:
l'istituto di credito contesta l'applicabilità del principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte affermando che esso è riferibile solo alle fideiussioni in senso proprio, mentre nel caso di specie si verterebbe in materia di contratto autonomo di garanzia, non soggetto all'art. 1957 c.c. (
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31509 del 3/11/2021; Cass. Sez.3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008); ma nella fattispecie il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia (art. 7) secondo cui “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore…” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili (per il rilievo che clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16825 del 09/08/2016); inoltre l'art. 9 esclude espressamente l'opponibilità da parte del fideiussore delle (sole) eccezioni relative ai tempi dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca;
anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché chi ha sottoscritto la garanzia non appartiene al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome;
il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite non è riferibile alla fideiussione specifica, relativa ad un singolo rapporto, come tale estranea all'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca di Italia, che ha valutato la natura anticoncorrenziale delle sole fideiussioni omnibus rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, valutazione non estensibile alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. 21841/24);
l'opponente non ha allegato in modo specifico, né tanto meno provato, un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza;
i vari modelli di fideiussioni specifiche utilizzate da diversi banche, che ha depositato, sono indicativi unicamente di un fenomeno di standardizzazione contrattuale, che non produce per sé stesso effetti anticoncorrenziali (v. punto 94 del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) né
è rivelatore di un comportamento illecitamente concordato;
in virtù del carattere parziale della nullità, la relativa declaratoria non determina in modo automatico l'inefficacia della garanzia, ma si richiede, in particolare con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1957 c.c., che sia stata proposta sin dall'atto di opposizione la relativa eccezione di estinzione, la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere successivamente proposta (“La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.”; così la massima di Cass. 8989/12 citata); ai fini della nullità delle clausole assume rilievo la obiettiva coincidenza delle condizioni contrattuali con lo schema ritenuto espressivo dell'intesa illecita, configurandosi l'illecito concorrenziale per il solo fatto che l'istituto di credito, anche successivamente al provvedimento della Banca di Italia abbia egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano oggetto dell'intesa di cui all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990,
e quindi che la nullità non si può escludere solo perché la data della fideiussione sia successiva a tale provvedimento (Cass. 13846/19); la nullità delle tre denunciate clausole del contratto (quella cd. di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all'art. 1957 c.c.) non può estendersi, alla luce del criterio sancito dall'art. 1419, comma 1, c.c., all'intero negozio di garanzia poiché, da un lato, le clausole asseritamente invalide tutelano maggiormente gli interessi della banca e non quelli dei garanti, di talché la loro caducazione pone il fideiussore in una posizione più favorevole di quella originaria dall'altro, solo la banca potrebbe dolersi del nuovo assetto di interessi (Cass., Sez. I, sentenza n.
24044 del 26 settembre 2019), ma il contratto, sebbene con l'espunzione delle tre clausole, soddisfa comunque il suo interesse a incrementare la chance di pagamento del credito (in altri termini l'espunzione di quelle clausole non incide sulla ragione giustificativa del negozio); nessuna contestazione è stata sollevata nei confronti dell'an e del quantum dei crediti garantiti né della legittimità delle condizioni applicate, sicché è sufficiente rilevare che i contratti, conclusi per iscritto successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riportano l'indicazione dei tassi applicati e delle altre condizioni economiche, e la prova dell'importo del credito si deve desumere dagli estratti conto prodotti.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato ma deve essere dichiarata, con riferimento alla sola fideiussione omnibus, la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, essendo stata proposta autonoma domanda di accertamento della nullità e non potendosi negare l'interesse del soggetto ad agire per respingere dalla propria sfera giuridica gli effetti di qualsiasi atto concluso che risulti affetto da nullità.
Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di parte opponente, previa compensazione per un quarto, in considerazione del parziale accoglimento della domanda di nullità.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6, 8 della fideiussione omnibus del 28.07.17; condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, previa compensazione per un quarto, liquidando il dovuto in € 6000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.05.25.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlomagno