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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 486/2023 promossa da:
), con il patrocinio degli avv.ti Marco Parte_1 P.IVA_1
Verdi ) e Massimo Rizza ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE contro
), con il patrocinio dell'avv. Michele CP_1 C.F._3
Iommi ( ) e dell'avv. Stefano Gallerini C.F._4
C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata in data 26 gennaio 2023 R.G. n. 17418/2019
CONCLUSIONI In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all' Ill.mo Collegio adito, in integrale riforma della predetta impugnata sentenza n. 259/2023, emessa, all'esito di discussione ex art 281 sexies c.p.c. il 26 gennaio 2023, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Firenze, dott.
Alessandro Gherardini, sub R.G. n. 17418/2019; nel merito: respingere, in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi indicati in narrativa, tutte le domande formulate dalla sig.ra
[...] nei confronti della allora CP_1 Controparte_2
oggi Con vittoria di spese, diritti ed
[...] Parte_1 onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna della controparte alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 1 allegato alla comparsa di risposta di parte appellata).”
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, nel merito, dichiarare
l'appello manifestamente infondato e comunque respingerlo integralmente per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di competenze, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 259/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze ha così deciso: “- ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto, RISOLVE il contratto di investimento in data 3.9.2014 concernente
l'obbligazione subordinata 2017, codice ISIN XS0236480322, per il complessivo quantitativo nominale di € 200.000,00; - NA
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della sig.ra CP_1
, di Euro 184.133,20, oltre interessi legali come da parte motiva;
-
[...]
NA a Controparte_2 rimborsare in favore di le spese di lite, che liquida in € CP_1 1.000,00 per la mediazione, € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 4.200,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.050,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi per € 830,00 (contributo unificato e spese avvio mediazione).”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da nei CP_1 confronti della oggi Controparte_2
con cui chiedeva, previo accertamento del grave Parte_1 inadempimento, da parte della banca, degli obblighi informativi derivanti dai contratti di negoziazione titoli e consulenza, la risoluzione per inadempimento e la condanna della banca stessa alla restituzione dell'importo perso nell'investimento dell'obbligazione subordinata MPS TV EUR SUB 2017, codice
ISIN XS0236480322; parte attrice assumeva che, a causa della gravissima crisi che aveva colpito nel 2017 la banca emittente, le obbligazioni subordinate acquistate erano state convertite in azioni ordinarie di nuova emissione per il valore nominale di €. 23.121,00 e che pertanto aveva subito una gravissima perdita economica quantificato in € 184.133,20
Si costituiva la convenuta contestando le domande e chiedendone il CP_2 rigetto in quanto infondate in fatto e diritto.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 precedentemente denominata Controparte_2
(di seguito anche o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi
[...] Pt_1 questa Corte di Appello (di seguito solo o CP_1 CP_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
4. Sulla manifesta ingiustizia, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della pronuncia impugnata.
4a. Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] La qualifica di cliente professionale dipende infatti dalla titolarità personale da parte dell'investitore di determinati requisiti e non può certo rilevare la presenza degli stessi nel soggetto delegato ad operare. […]” . 4b. Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] non rilevante è che la
SI.ra sia stata inserita a domanda nel periodo 2009-2010 nel registro CP_1 degli investitori qualificati […]”.
4c- Sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui si afferma che: - “La verifica di adeguatezza si impone perché come detto l'operazione in contestazione è stata resa nell'ambito di servizio di consulenza in materia finanziaria. Un rapporto di consulenza, difatti, implica chiaramente una vulnerabilità del cliente rispetto all'intermediario destinatario della sua fiducia (indipendentemente dalla qualifica ricevuta all'esito del relativo questionario). Da qui, appunto, la non possibilità di esentare l'intermediario, in un tale regime di consulenza, ovvero di dinamica fiduciaria, di quelle regole di condotta tese (appunto) a tutelare la
(suddetta) vulnerabilità dell'investitore stesso. Con il servizio di consulenza, difatti, l'investitore ricerca nell'intermediario un interlocutore del quale potersi fidare per una decisione di investimento che non è capace di gestire da solo.”.
4d. Sulla erroneità della pronuncia impugnata per errata applicazione di legge nella parte in cui ha ritenuto l'acquisto di obbligazioni oggetto di causa non adeguato al profilo di rischio della cliente
5. Sulla necessità di disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.,
*** L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] La qualifica di cliente professionale dipende infatti dalla titolarità personale da parte dell'investitore di determinati requisiti
e non può certo rilevare la presenza degli stessi nel soggetto delegato ad operare”) è infondata.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dato rilevanza al fatto che ad operare effettivamente sul conto titoli, anche in occasione dell'operazione in esame, fosse il coniuge della CP_1 [...]
dotato di propensione al rischio elevata e di pluridecennale Per_1 esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, al quale la aveva conferito delega il 3.01.2005, nell'immediatezza della CP_1 sottoscrizione del contratto quadro n. 9/19523 del 13.12.2004.
La eccepisce che il cliente-investitore era esclusivamente essa CP_1 stessa, sottoscrivente ed intestataria dei documenti contrattuali, essendo il soltanto il delegato, deducendo che non vi è norma di legge e/o Per_1 regolamento che, ai fini della qualifica di cliente professionale o della CP_3 profilatura MIFID, imponga di tener conto della titolarità di determinati requisiti da parte anche del delegato.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni addotte da parte appellante non possano essere condivise.
L'attrice, dopo aver stipulato in data 13 dicembre 2004 un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, mediazione, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativo conto corrente, dopo circa venti giorni (3.1.2005) ha conferito al coniuge il potere di trasmettere istruzioni per qualunque operazione e compiere qualsiasi atto o disposizione, senza restrizioni di sorta, riconoscendo la piena validità delle operazioni compiute in conformità alle istruzioni fornite dallo stesso ed esonerando la banca da ogni responsabilità.
La pronuncia impugnata appare coerente con l'impianto della normativa di settore, contenuta nel D.Lgs n. 58/1998 (TUF) e nella Delibera CP_3
16190/2007, che dispongono una serie di obblighi a carico dell'intermediario, tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e ad acquisire dagli stessi le informazioni necessarie e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti, chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio;
l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
La profilazione del cliente da parte dell'intermediario è finalizzata, infatti, proprio a consentire di individuare con esattezza il tipo di risparmiatore e di valutare se l'investimento sia adeguato ed appropriato a quel cliente.
L'art. 23 del D.Lgs n. 58/1998 prevede al comma 6: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Ebbene, alla data dell'operazione per cui è lite, la risultava al CP_1 consulente, cliente al dettaglio-retail. L'intermediario avrebbe, quindi, dovuto dare prova di avere agito con diligenza, adempiendo agli obblighi connessi al servizio di consulenza, avendo riguardo alla qualificazione della cliente, profilata con propensione al rischio “medio” La banca invece ha disatteso tali obblighi relazionandosi solo con il delegato.
La giurisprudenza è costante nel ribadire che “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario (i quali, del resto, non vengono meno neppure nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa: Cass. n. 35789 del 2022) consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno patito dall'investitore (Cass. n.
23417 del 2016; Cass. n. 12544 del 2017)” (Cass. n. 19322/2023).
Il motivo, pertanto, è respinto.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (“Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] non rilevante è che la SI.ra sia stata inserita CP_1
a domanda nel periodo 2009-2010 nel registro degli investitori qualificati […]”)
è infondata.
L'appellante sostiene che l'inserimento della a domanda nel periodo CP_1
2009 – 2010 nel registro degli investitori qualificati e la sua disponibilità di un patrimonio plurimilionario, in gran parte investito in titoli azionari e obbligazionari di cui alcuni ad alto rischio, comproverebbero che l'investimento nelle obbligazioni MPS per €. 200.000,00 era “adeguato” ed “appropriato”, fosse compatibile con gli obiettivi di investimento perseguiti dalla cliente da consentirle di sopportarne finanziariamente i rischi connessi, essendo stata la cliente in grado, per il bagaglio di esperienza e conoscenza, di comprenderne appieno i rischi.
L'APPELLATA richiama le valutazioni riportate nella sentenza impugnata, contesta l'assunto avversario non provato secondo cui ella avrebbe svolto attività lavorativa, per almeno un anno, nel settore finanziario, con esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari e sostiene che l'iscrizione nel registro degli investitori qualificati era avvenuta sulla base della dimensione del portafoglio e della frequenza delle operazioni e non sarebbe indice delle concrete competenze finanziarie.
Il Collegio rileva che le ragioni indicate dall'APPELLANTE non scalfiscono la correttezza logico giuridica della sentenza.
Il Tribunale ha così argomentato sul punto: “Parimenti non rilevante è che la
SI.ra sia stata inserita a domanda nel periodo 2009-2010 nel registro CP_1 degli investitori qualificati. A prescindere dal fatto che la normativa ratione temporis vigente al momento dell'iscrizione (art. 34 ter Regolamento CONSOB 11971/99) prevedeva la perdita di validità dell'iscrizione al 31 dicembre dell'anno in cui la stessa era stata effettuata, cosicché nessuna valenza preclusiva essa può avere in relazione all'investimento oggetto di causa, che è di circa 4 anni dopo, è la stessa documentazione redatta dopo l'effettuazione dell'ordine in questione che evidenzia come la banca non ritenesse assolutamente la perdurante validità della suddetta iscrizione. Invero si è detto che nel 2015 la compilava a marzo e dicembre ben due questionari, CP_1 proprio ai fini della sua profilazione corretta. Ove la banca l'avesse ritenuta controparte qualificata e/o professionale, tale attività sarebbe stata del tutto superflua.”.
La valutazione del Tribunale risulta pienamente condivisibile.
Nel questionario del 17.4.2009 per la verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza risulta assegnato alla un profilo di rischio “Medio”; CP_1 nel questionario firmato il 13 marzo 2015, circa tre mesi dopo l'investimento in esame, a pag. 5 “Esito del questionario per la verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza” risulta assegnato alla un profilo di rischio “Medio” CP_1
e nell'elenco delle operazioni appropriate è indicato “NO” in corrispondenza della voce “obbligazioni subordinate”.
Alla data dell'operazione in esame (dicembre 2014) il profilo di rischio era quindi “Medio”, l'iscrizione nel registro del 28.1.2010 aveva perso validità al 31 dicembre dell'anno in cui era stata effettuata e l'investimento oggetto di causa
è di circa 4 anni dopo.
Riguardo la disponibilità di un ingente patrimonio con investimenti in titoli azionari ed obbligazionari, non ne consegue che l'investitore debba essere ritenuto operatore qualificato. La Corte di Cassazione ha più volte rilevato che
“In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico, espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento 1luglio 1998, CP_3
n.11522, e non integrato dal mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali” (Cass. n. 17333/2015). I fatti allegati dalla Banca -iscrizione di nel periodo 2009-2010 nel CP_1 registro degli investitori qualificati e disponibilità di un patrimonio plurimilionario in gran parte investito in titoli azionari e obbligazionari - non sono quindi idonei a dimostrare che l'investimento nelle obbligazioni MPS per
€. 200.000,00 era “adeguato” ed “appropriato”, ove si consideri altresì che “in tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023).
III. La terza censura alla sentenza impugnata (“Sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui si afferma che: - “La verifica di adeguatezza si impone perché come detto
l'operazione in contestazione è stata resa nell'ambito di servizio di consulenza in materia finanziaria. Un rapporto di consulenza, difatti, implica chiaramente una vulnerabilità del cliente rispetto all'intermediario destinatario della sua fiducia (indipendentemente dalla qualifica ricevuta all'esito del relativo questionario). Da qui, appunto, la non possibilità di esentare l'intermediario, in un tale regime di consulenza, ovvero di dinamica fiduciaria, di quelle regole di condotta tese (appunto) a tutelare la (suddetta) vulnerabilità dell'investitore stesso. Con il servizio di consulenza, difatti, l'investitore ricerca nell'intermediario un interlocutore del quale potersi fidare per una decisione di investimento che non è capace di gestire da solo.”) è parimenti infondata.
L'APPELLANTE sostiene l'erroneità del ragionamento indicato in sentenza, atteso che: dalle conversazioni telefoniche tra il delegato e la Per_1 Pt_1 parrebbero confrontarsi soggetti dotati di “pari o quasi” esperienza;
i titoli ad alto rischio già presenti nel portafoglio della cliente e gli importi investiti escluderebbero che il termine “obbligazione” caratterizzi normalmente un asset finanziario meno rischioso;
dopo pochi mesi (ossia nel dicembre 2015) la aveva dichiarato di avere un'alta propensione al rischio;
sarebbe CP_1 errata l'affermazione secondo cui ove l'APPELLATA fosse stata consapevole del rischio perdita del capitale non avrebbe formulato l'ordine in esame, avendo invece la cliente fatto investimenti altamente speculativi, prima e dopo, con ingenti guadagni;
la stessa cliente – a parte i periodi di iscrizione nel registro e di dichiarata propensione alta al rischio - avrebbe sempre manifestato la propria accettazione di rischi di perdite in conto capitale.
L'APPELLATA eccepisce: che l'operazione per cui è causa sarebbe avvenuta nell'ambito di un rapporto di consulenza instaurato nel 2009 e proseguito anche successivamente e che la BANCA stipulando avrebbe condiviso la scelta della consulenza;
di non aver conferito l'incarico di un servizio di consulenza se effettivamente il delegato fosse stato “l'unico soggetto” ad effettuare le operazioni di investimento “in via pienamente autonoma ed in mancanza di qualsivoglia direttiva di terzi”; che la conversazione telefonica del 6.11.2004 e l'email del 2.12.2016 comproverebbero che il delegato conferiva ordini o disposizioni di investimento, solo derivanti da raccomandazioni fornite dal consulente.
Il Collegio rileva che le allegazioni difensive della fondate sulla Pt_1 competenza del delegato e sul patrimonio e sugli investimenti pregressi ad alto rischio della cliente, sono state dedotte anche nei precedenti motivi di appello e respinte per le ragioni di cui in motivazione, ragion per cui il motivo in commento deve sul punto ritenersi assorbito.
Ad ogni modo si rileva che la dopo aver conferito l'ampia delega al CP_1 coniuge nel 2005, ha stipulato nel 2009 il contratto di consulenza con la evidentemente ritenendo di dover fare affidamento anche su Pt_1 un'ulteriore e diversa professionalità/esperienza nel settore e che l'eventuale opinione della che il delegato avesse “pari o quasi esperienza” Pt_1 dell'intermediario non avrebbe potuto esonerare l'istituto bancario dall'osservanza degli specifici obblighi assunti con il contratto di consulenza nei confronti della cliente, cui l'intermediario è tenuto anche nei confronti di investitori propensi ad operazioni ad alto rischio.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata (“Sulla erroneità della pronuncia impugnata per errata applicazione di legge nella parte in cui ha ritenuto l'acquisto di obbligazioni oggetto di causa non adeguato al profilo di rischio della cliente”) è anch'essa infondata. Il Tribunale ha evidenziato che: a- “I clienti al dettaglio (retail) rappresentano la base della classificazione degli investitori e sono quelli che il legislatore reputa meritevoli di essere maggiormente tutelati, in quanto, di regola, privi dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze proprie in materia finanziaria dei clienti professionali e delle controparti qualificate”; b-
l'obbligazione subordinata è un tipo di obbligazione “che presenta una rischiosità maggiore rispetto alle obbligazioni tradizionali […] In conclusione, il rischio che comporta questo tipo di investimento è molto più alto di quello di un ordinario titolo obbligazionario. D'altra parte, non è in discussione che il rating del titolo all'epoca collocasse tali obbligazioni tra i prodotti speculativi, che, come tali, avrebbero potuto portare anche a forti perdite di capitale, come purtroppo in effetti accaduto”; c- “Dal questionario sottoscritto da in CP_1 data precedente all'investimento (e cioè quello del 2009; v. all. 3, atto di citazione) emergeva una propensione al rischio media ed una finalità degli investimenti di crescita del capitale nel medio periodo, con rendimenti superiori al tasso di inflazione e con accettazione del rischio di perdite in conto capitale,
e non una propensione alta con consapevolezza di forti perdite in conto capitale, o – quanto meno - la disponibilità a sopportare anche forti perdite in conto capitale”; d- “per poter dar corso all'investimento in parola la Pt_1 avrebbe dovuto, in ipotesi, (ri)profilare, con “propensione ad alto rischio”, il cliente, acquisendo il necessario consenso della stessa. Il titolo infatti era idoneo a produrre "anche forti perdite in conto capitale"; e- “Si aggiunga che il livello di propensione al rischio media è stato confermato dall'attrice anche nel questionario che la banca le ha somministrato nel marzo 2015, e quindi pochi mesi dopo l'investimento in esame”; f- “irrilevante è poi che a CP_1 dicembre 2015 abbia reso ulteriore questionario dichiarando alta propensione a rischio, trattandosi di una nuova profilazione della cliente avvenuta circa un anno dopo l'operazione in esame (del 2014) e che ben può essersi fondata su un effettivo mutamento della propensione a rischio della attrice.”
L'APPELLANTE sostiene che: l'operazione corrispondeva agli obiettivi dichiarati di finalità di crescita del capitale nel medio periodo, con accettazione del rischio di perdite in conto capitale;
l'investimento era adeguato sia per dimensioni, sia per frequenza, in relazione al notevole patrimonio ed agli investimenti pregressi di ingenti somme anche in titoli ad alto rischio;
il profilo del cliente avrebbe dovuto essere valutato anche in base alla concreta operatività e che la precedente iscrizione della nel registro degli investitori qualificati CP_1 rivestirebbe un valore altamente presuntivo in ordine alla concreta propensione al rischio, in quanto riconnesso al dichiarato pregresso possesso di determinati requisiti;
il non poteva non essere al corrente del livello di rischiosità Per_1
e di liquidità proporzionale alla redditività delle obbligazioni MPS;
che la posizione dell' attrice non avrebbe dovuto essere accostata a quella di investitori meno avveduti che non erano in grado di comprendere la portata dell'investimento.
L'APPELLATA replica che l'intermediario dovrebbe provvedere alla profilatura ed alla valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza dell'investimento e che il proprio sarebbe stato medio, avendo ella espresso la volontà di non accettare forti perdite in conto capitale, precisando che la non avrebbe mai Pt_1 replicato alle proprie deduzioni circa il rating del titolo, definito da Moody's “Ca” ossia il penultimo grado più basso nell'ambito degli investimenti speculativi, né in merito alla scheda tecnica che colloca il titolo tra quelli speculativi.
Il Collegio rileva che le affermazioni dell'APPELLANTE sull'asserita adeguatezza e appropriatezza dell'investimento si basano ancora una volta sul notevole patrimonio della con investimenti anche in titoli ad alto rischio e CP_1 sulla competenza ed esperienza del coniuge delegato ad operare, già oggetto di valutazione nei precedenti motivi di appello e rigettate.
La sentenza impugnata risulta, comunque, pienamente condivisibile per la correttezza logico giuridica e la chiara motivazione, con richiami alla normativa di settore e precise indicazioni delle risultanze istruttorie documentali, quali la qualificazione del cliente “retail”-al dettaglio e non “qualificato”, la rilevanza della titolarità personale di determinati requisiti da parte dell'investitore e non del delegato, la propensione al rischio media e non alta della la sua CP_1 accettazione del rischio di perdite, ma non di forti perdite in conto capitale, la perdita di validità da oltre 4 anni dell'iscrizione nel registro degli investitori qualificati, il rating del titolo come prodotto speculativo ed infine, l'omissione degli obblighi informativi da parte del consulente.
Si può dunque ritenere che a sia stata inadempiente agli obblighi Pt_1 assunti nei confronti della cliente come dallo stesso istituto profilata e per la quale le obbligazioni subordinate risultavano non appropriate.
L'appello va pertanto rigettato.
L'istanza cautelare “..Sulla sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento appellato” è superata dall'essere la causa in decisione;
in ogni caso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo entrambe le parti dato atto che la con riserva di ripetizione in esito all'appello, Pt_1 nelle more del giudizio abbia corrisposto alla la somma precettata.CP_1
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese del CP_1 presente grado di giudizio devono essere poste a carico della nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri (valori medi), esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese del grado in Parte_1 favore di che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali CP_1
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
3. Dichiara sussistere in capo all'APPELLANTE i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Firenze, camera di consiglio del 3.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 486/2023 promossa da:
), con il patrocinio degli avv.ti Marco Parte_1 P.IVA_1
Verdi ) e Massimo Rizza ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE contro
), con il patrocinio dell'avv. Michele CP_1 C.F._3
Iommi ( ) e dell'avv. Stefano Gallerini C.F._4
C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata in data 26 gennaio 2023 R.G. n. 17418/2019
CONCLUSIONI In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all' Ill.mo Collegio adito, in integrale riforma della predetta impugnata sentenza n. 259/2023, emessa, all'esito di discussione ex art 281 sexies c.p.c. il 26 gennaio 2023, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Firenze, dott.
Alessandro Gherardini, sub R.G. n. 17418/2019; nel merito: respingere, in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, nell'an e nel quantum, per tutti i motivi indicati in narrativa, tutte le domande formulate dalla sig.ra
[...] nei confronti della allora CP_1 Controparte_2
oggi Con vittoria di spese, diritti ed
[...] Parte_1 onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna della controparte alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 1 allegato alla comparsa di risposta di parte appellata).”
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, nel merito, dichiarare
l'appello manifestamente infondato e comunque respingerlo integralmente per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di competenze, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 259/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze ha così deciso: “- ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto, RISOLVE il contratto di investimento in data 3.9.2014 concernente
l'obbligazione subordinata 2017, codice ISIN XS0236480322, per il complessivo quantitativo nominale di € 200.000,00; - NA
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della sig.ra CP_1
, di Euro 184.133,20, oltre interessi legali come da parte motiva;
-
[...]
NA a Controparte_2 rimborsare in favore di le spese di lite, che liquida in € CP_1 1.000,00 per la mediazione, € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 4.200,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.050,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi per € 830,00 (contributo unificato e spese avvio mediazione).”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da nei CP_1 confronti della oggi Controparte_2
con cui chiedeva, previo accertamento del grave Parte_1 inadempimento, da parte della banca, degli obblighi informativi derivanti dai contratti di negoziazione titoli e consulenza, la risoluzione per inadempimento e la condanna della banca stessa alla restituzione dell'importo perso nell'investimento dell'obbligazione subordinata MPS TV EUR SUB 2017, codice
ISIN XS0236480322; parte attrice assumeva che, a causa della gravissima crisi che aveva colpito nel 2017 la banca emittente, le obbligazioni subordinate acquistate erano state convertite in azioni ordinarie di nuova emissione per il valore nominale di €. 23.121,00 e che pertanto aveva subito una gravissima perdita economica quantificato in € 184.133,20
Si costituiva la convenuta contestando le domande e chiedendone il CP_2 rigetto in quanto infondate in fatto e diritto.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 precedentemente denominata Controparte_2
(di seguito anche o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi
[...] Pt_1 questa Corte di Appello (di seguito solo o CP_1 CP_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
4. Sulla manifesta ingiustizia, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della pronuncia impugnata.
4a. Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] La qualifica di cliente professionale dipende infatti dalla titolarità personale da parte dell'investitore di determinati requisiti e non può certo rilevare la presenza degli stessi nel soggetto delegato ad operare. […]” . 4b. Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] non rilevante è che la
SI.ra sia stata inserita a domanda nel periodo 2009-2010 nel registro CP_1 degli investitori qualificati […]”.
4c- Sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui si afferma che: - “La verifica di adeguatezza si impone perché come detto l'operazione in contestazione è stata resa nell'ambito di servizio di consulenza in materia finanziaria. Un rapporto di consulenza, difatti, implica chiaramente una vulnerabilità del cliente rispetto all'intermediario destinatario della sua fiducia (indipendentemente dalla qualifica ricevuta all'esito del relativo questionario). Da qui, appunto, la non possibilità di esentare l'intermediario, in un tale regime di consulenza, ovvero di dinamica fiduciaria, di quelle regole di condotta tese (appunto) a tutelare la
(suddetta) vulnerabilità dell'investitore stesso. Con il servizio di consulenza, difatti, l'investitore ricerca nell'intermediario un interlocutore del quale potersi fidare per una decisione di investimento che non è capace di gestire da solo.”.
4d. Sulla erroneità della pronuncia impugnata per errata applicazione di legge nella parte in cui ha ritenuto l'acquisto di obbligazioni oggetto di causa non adeguato al profilo di rischio della cliente
5. Sulla necessità di disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.,
*** L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] La qualifica di cliente professionale dipende infatti dalla titolarità personale da parte dell'investitore di determinati requisiti
e non può certo rilevare la presenza degli stessi nel soggetto delegato ad operare”) è infondata.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dato rilevanza al fatto che ad operare effettivamente sul conto titoli, anche in occasione dell'operazione in esame, fosse il coniuge della CP_1 [...]
dotato di propensione al rischio elevata e di pluridecennale Per_1 esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, al quale la aveva conferito delega il 3.01.2005, nell'immediatezza della CP_1 sottoscrizione del contratto quadro n. 9/19523 del 13.12.2004.
La eccepisce che il cliente-investitore era esclusivamente essa CP_1 stessa, sottoscrivente ed intestataria dei documenti contrattuali, essendo il soltanto il delegato, deducendo che non vi è norma di legge e/o Per_1 regolamento che, ai fini della qualifica di cliente professionale o della CP_3 profilatura MIFID, imponga di tener conto della titolarità di determinati requisiti da parte anche del delegato.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni addotte da parte appellante non possano essere condivise.
L'attrice, dopo aver stipulato in data 13 dicembre 2004 un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, mediazione, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativo conto corrente, dopo circa venti giorni (3.1.2005) ha conferito al coniuge il potere di trasmettere istruzioni per qualunque operazione e compiere qualsiasi atto o disposizione, senza restrizioni di sorta, riconoscendo la piena validità delle operazioni compiute in conformità alle istruzioni fornite dallo stesso ed esonerando la banca da ogni responsabilità.
La pronuncia impugnata appare coerente con l'impianto della normativa di settore, contenuta nel D.Lgs n. 58/1998 (TUF) e nella Delibera CP_3
16190/2007, che dispongono una serie di obblighi a carico dell'intermediario, tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e ad acquisire dagli stessi le informazioni necessarie e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti, chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio;
l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
La profilazione del cliente da parte dell'intermediario è finalizzata, infatti, proprio a consentire di individuare con esattezza il tipo di risparmiatore e di valutare se l'investimento sia adeguato ed appropriato a quel cliente.
L'art. 23 del D.Lgs n. 58/1998 prevede al comma 6: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Ebbene, alla data dell'operazione per cui è lite, la risultava al CP_1 consulente, cliente al dettaglio-retail. L'intermediario avrebbe, quindi, dovuto dare prova di avere agito con diligenza, adempiendo agli obblighi connessi al servizio di consulenza, avendo riguardo alla qualificazione della cliente, profilata con propensione al rischio “medio” La banca invece ha disatteso tali obblighi relazionandosi solo con il delegato.
La giurisprudenza è costante nel ribadire che “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione da parte dell'intermediario (i quali, del resto, non vengono meno neppure nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa: Cass. n. 35789 del 2022) consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno patito dall'investitore (Cass. n.
23417 del 2016; Cass. n. 12544 del 2017)” (Cass. n. 19322/2023).
Il motivo, pertanto, è respinto.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (“Sulla erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisiti agli atti di causa, nella parte della sentenza in cui si afferma che “[…] non rilevante è che la SI.ra sia stata inserita CP_1
a domanda nel periodo 2009-2010 nel registro degli investitori qualificati […]”)
è infondata.
L'appellante sostiene che l'inserimento della a domanda nel periodo CP_1
2009 – 2010 nel registro degli investitori qualificati e la sua disponibilità di un patrimonio plurimilionario, in gran parte investito in titoli azionari e obbligazionari di cui alcuni ad alto rischio, comproverebbero che l'investimento nelle obbligazioni MPS per €. 200.000,00 era “adeguato” ed “appropriato”, fosse compatibile con gli obiettivi di investimento perseguiti dalla cliente da consentirle di sopportarne finanziariamente i rischi connessi, essendo stata la cliente in grado, per il bagaglio di esperienza e conoscenza, di comprenderne appieno i rischi.
L'APPELLATA richiama le valutazioni riportate nella sentenza impugnata, contesta l'assunto avversario non provato secondo cui ella avrebbe svolto attività lavorativa, per almeno un anno, nel settore finanziario, con esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari e sostiene che l'iscrizione nel registro degli investitori qualificati era avvenuta sulla base della dimensione del portafoglio e della frequenza delle operazioni e non sarebbe indice delle concrete competenze finanziarie.
Il Collegio rileva che le ragioni indicate dall'APPELLANTE non scalfiscono la correttezza logico giuridica della sentenza.
Il Tribunale ha così argomentato sul punto: “Parimenti non rilevante è che la
SI.ra sia stata inserita a domanda nel periodo 2009-2010 nel registro CP_1 degli investitori qualificati. A prescindere dal fatto che la normativa ratione temporis vigente al momento dell'iscrizione (art. 34 ter Regolamento CONSOB 11971/99) prevedeva la perdita di validità dell'iscrizione al 31 dicembre dell'anno in cui la stessa era stata effettuata, cosicché nessuna valenza preclusiva essa può avere in relazione all'investimento oggetto di causa, che è di circa 4 anni dopo, è la stessa documentazione redatta dopo l'effettuazione dell'ordine in questione che evidenzia come la banca non ritenesse assolutamente la perdurante validità della suddetta iscrizione. Invero si è detto che nel 2015 la compilava a marzo e dicembre ben due questionari, CP_1 proprio ai fini della sua profilazione corretta. Ove la banca l'avesse ritenuta controparte qualificata e/o professionale, tale attività sarebbe stata del tutto superflua.”.
La valutazione del Tribunale risulta pienamente condivisibile.
Nel questionario del 17.4.2009 per la verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza risulta assegnato alla un profilo di rischio “Medio”; CP_1 nel questionario firmato il 13 marzo 2015, circa tre mesi dopo l'investimento in esame, a pag. 5 “Esito del questionario per la verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza” risulta assegnato alla un profilo di rischio “Medio” CP_1
e nell'elenco delle operazioni appropriate è indicato “NO” in corrispondenza della voce “obbligazioni subordinate”.
Alla data dell'operazione in esame (dicembre 2014) il profilo di rischio era quindi “Medio”, l'iscrizione nel registro del 28.1.2010 aveva perso validità al 31 dicembre dell'anno in cui era stata effettuata e l'investimento oggetto di causa
è di circa 4 anni dopo.
Riguardo la disponibilità di un ingente patrimonio con investimenti in titoli azionari ed obbligazionari, non ne consegue che l'investitore debba essere ritenuto operatore qualificato. La Corte di Cassazione ha più volte rilevato che
“In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico, espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento 1luglio 1998, CP_3
n.11522, e non integrato dal mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali” (Cass. n. 17333/2015). I fatti allegati dalla Banca -iscrizione di nel periodo 2009-2010 nel CP_1 registro degli investitori qualificati e disponibilità di un patrimonio plurimilionario in gran parte investito in titoli azionari e obbligazionari - non sono quindi idonei a dimostrare che l'investimento nelle obbligazioni MPS per
€. 200.000,00 era “adeguato” ed “appropriato”, ove si consideri altresì che “in tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023).
III. La terza censura alla sentenza impugnata (“Sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui si afferma che: - “La verifica di adeguatezza si impone perché come detto
l'operazione in contestazione è stata resa nell'ambito di servizio di consulenza in materia finanziaria. Un rapporto di consulenza, difatti, implica chiaramente una vulnerabilità del cliente rispetto all'intermediario destinatario della sua fiducia (indipendentemente dalla qualifica ricevuta all'esito del relativo questionario). Da qui, appunto, la non possibilità di esentare l'intermediario, in un tale regime di consulenza, ovvero di dinamica fiduciaria, di quelle regole di condotta tese (appunto) a tutelare la (suddetta) vulnerabilità dell'investitore stesso. Con il servizio di consulenza, difatti, l'investitore ricerca nell'intermediario un interlocutore del quale potersi fidare per una decisione di investimento che non è capace di gestire da solo.”) è parimenti infondata.
L'APPELLANTE sostiene l'erroneità del ragionamento indicato in sentenza, atteso che: dalle conversazioni telefoniche tra il delegato e la Per_1 Pt_1 parrebbero confrontarsi soggetti dotati di “pari o quasi” esperienza;
i titoli ad alto rischio già presenti nel portafoglio della cliente e gli importi investiti escluderebbero che il termine “obbligazione” caratterizzi normalmente un asset finanziario meno rischioso;
dopo pochi mesi (ossia nel dicembre 2015) la aveva dichiarato di avere un'alta propensione al rischio;
sarebbe CP_1 errata l'affermazione secondo cui ove l'APPELLATA fosse stata consapevole del rischio perdita del capitale non avrebbe formulato l'ordine in esame, avendo invece la cliente fatto investimenti altamente speculativi, prima e dopo, con ingenti guadagni;
la stessa cliente – a parte i periodi di iscrizione nel registro e di dichiarata propensione alta al rischio - avrebbe sempre manifestato la propria accettazione di rischi di perdite in conto capitale.
L'APPELLATA eccepisce: che l'operazione per cui è causa sarebbe avvenuta nell'ambito di un rapporto di consulenza instaurato nel 2009 e proseguito anche successivamente e che la BANCA stipulando avrebbe condiviso la scelta della consulenza;
di non aver conferito l'incarico di un servizio di consulenza se effettivamente il delegato fosse stato “l'unico soggetto” ad effettuare le operazioni di investimento “in via pienamente autonoma ed in mancanza di qualsivoglia direttiva di terzi”; che la conversazione telefonica del 6.11.2004 e l'email del 2.12.2016 comproverebbero che il delegato conferiva ordini o disposizioni di investimento, solo derivanti da raccomandazioni fornite dal consulente.
Il Collegio rileva che le allegazioni difensive della fondate sulla Pt_1 competenza del delegato e sul patrimonio e sugli investimenti pregressi ad alto rischio della cliente, sono state dedotte anche nei precedenti motivi di appello e respinte per le ragioni di cui in motivazione, ragion per cui il motivo in commento deve sul punto ritenersi assorbito.
Ad ogni modo si rileva che la dopo aver conferito l'ampia delega al CP_1 coniuge nel 2005, ha stipulato nel 2009 il contratto di consulenza con la evidentemente ritenendo di dover fare affidamento anche su Pt_1 un'ulteriore e diversa professionalità/esperienza nel settore e che l'eventuale opinione della che il delegato avesse “pari o quasi esperienza” Pt_1 dell'intermediario non avrebbe potuto esonerare l'istituto bancario dall'osservanza degli specifici obblighi assunti con il contratto di consulenza nei confronti della cliente, cui l'intermediario è tenuto anche nei confronti di investitori propensi ad operazioni ad alto rischio.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata (“Sulla erroneità della pronuncia impugnata per errata applicazione di legge nella parte in cui ha ritenuto l'acquisto di obbligazioni oggetto di causa non adeguato al profilo di rischio della cliente”) è anch'essa infondata. Il Tribunale ha evidenziato che: a- “I clienti al dettaglio (retail) rappresentano la base della classificazione degli investitori e sono quelli che il legislatore reputa meritevoli di essere maggiormente tutelati, in quanto, di regola, privi dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze proprie in materia finanziaria dei clienti professionali e delle controparti qualificate”; b-
l'obbligazione subordinata è un tipo di obbligazione “che presenta una rischiosità maggiore rispetto alle obbligazioni tradizionali […] In conclusione, il rischio che comporta questo tipo di investimento è molto più alto di quello di un ordinario titolo obbligazionario. D'altra parte, non è in discussione che il rating del titolo all'epoca collocasse tali obbligazioni tra i prodotti speculativi, che, come tali, avrebbero potuto portare anche a forti perdite di capitale, come purtroppo in effetti accaduto”; c- “Dal questionario sottoscritto da in CP_1 data precedente all'investimento (e cioè quello del 2009; v. all. 3, atto di citazione) emergeva una propensione al rischio media ed una finalità degli investimenti di crescita del capitale nel medio periodo, con rendimenti superiori al tasso di inflazione e con accettazione del rischio di perdite in conto capitale,
e non una propensione alta con consapevolezza di forti perdite in conto capitale, o – quanto meno - la disponibilità a sopportare anche forti perdite in conto capitale”; d- “per poter dar corso all'investimento in parola la Pt_1 avrebbe dovuto, in ipotesi, (ri)profilare, con “propensione ad alto rischio”, il cliente, acquisendo il necessario consenso della stessa. Il titolo infatti era idoneo a produrre "anche forti perdite in conto capitale"; e- “Si aggiunga che il livello di propensione al rischio media è stato confermato dall'attrice anche nel questionario che la banca le ha somministrato nel marzo 2015, e quindi pochi mesi dopo l'investimento in esame”; f- “irrilevante è poi che a CP_1 dicembre 2015 abbia reso ulteriore questionario dichiarando alta propensione a rischio, trattandosi di una nuova profilazione della cliente avvenuta circa un anno dopo l'operazione in esame (del 2014) e che ben può essersi fondata su un effettivo mutamento della propensione a rischio della attrice.”
L'APPELLANTE sostiene che: l'operazione corrispondeva agli obiettivi dichiarati di finalità di crescita del capitale nel medio periodo, con accettazione del rischio di perdite in conto capitale;
l'investimento era adeguato sia per dimensioni, sia per frequenza, in relazione al notevole patrimonio ed agli investimenti pregressi di ingenti somme anche in titoli ad alto rischio;
il profilo del cliente avrebbe dovuto essere valutato anche in base alla concreta operatività e che la precedente iscrizione della nel registro degli investitori qualificati CP_1 rivestirebbe un valore altamente presuntivo in ordine alla concreta propensione al rischio, in quanto riconnesso al dichiarato pregresso possesso di determinati requisiti;
il non poteva non essere al corrente del livello di rischiosità Per_1
e di liquidità proporzionale alla redditività delle obbligazioni MPS;
che la posizione dell' attrice non avrebbe dovuto essere accostata a quella di investitori meno avveduti che non erano in grado di comprendere la portata dell'investimento.
L'APPELLATA replica che l'intermediario dovrebbe provvedere alla profilatura ed alla valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza dell'investimento e che il proprio sarebbe stato medio, avendo ella espresso la volontà di non accettare forti perdite in conto capitale, precisando che la non avrebbe mai Pt_1 replicato alle proprie deduzioni circa il rating del titolo, definito da Moody's “Ca” ossia il penultimo grado più basso nell'ambito degli investimenti speculativi, né in merito alla scheda tecnica che colloca il titolo tra quelli speculativi.
Il Collegio rileva che le affermazioni dell'APPELLANTE sull'asserita adeguatezza e appropriatezza dell'investimento si basano ancora una volta sul notevole patrimonio della con investimenti anche in titoli ad alto rischio e CP_1 sulla competenza ed esperienza del coniuge delegato ad operare, già oggetto di valutazione nei precedenti motivi di appello e rigettate.
La sentenza impugnata risulta, comunque, pienamente condivisibile per la correttezza logico giuridica e la chiara motivazione, con richiami alla normativa di settore e precise indicazioni delle risultanze istruttorie documentali, quali la qualificazione del cliente “retail”-al dettaglio e non “qualificato”, la rilevanza della titolarità personale di determinati requisiti da parte dell'investitore e non del delegato, la propensione al rischio media e non alta della la sua CP_1 accettazione del rischio di perdite, ma non di forti perdite in conto capitale, la perdita di validità da oltre 4 anni dell'iscrizione nel registro degli investitori qualificati, il rating del titolo come prodotto speculativo ed infine, l'omissione degli obblighi informativi da parte del consulente.
Si può dunque ritenere che a sia stata inadempiente agli obblighi Pt_1 assunti nei confronti della cliente come dallo stesso istituto profilata e per la quale le obbligazioni subordinate risultavano non appropriate.
L'appello va pertanto rigettato.
L'istanza cautelare “..Sulla sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento appellato” è superata dall'essere la causa in decisione;
in ogni caso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo entrambe le parti dato atto che la con riserva di ripetizione in esito all'appello, Pt_1 nelle more del giudizio abbia corrisposto alla la somma precettata.CP_1
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese del CP_1 presente grado di giudizio devono essere poste a carico della nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri (valori medi), esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna al pagamento delle spese del grado in Parte_1 favore di che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali CP_1
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
3. Dichiara sussistere in capo all'APPELLANTE i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Firenze, camera di consiglio del 3.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.