Art. 10-quater. ((Autorizzazione globale di trasferimento)) (( 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantita' e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o piu' altri Stati membri.
2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20. ))
2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20. ))