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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8774/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FRANZA ANGELO, con elezione di domicilio in VIA APROSIO,
16 18039 VENTIMIGLIA presso lo studio dell' avv. FRANZA ANGELO;
ATTORE
contro
:
Controparte_1
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
NOVARA GAETANO, con elezione di domicilio in VIALE MONZA, 40
MILANO, presso lo studio dell'avv. NOVARA GAETANO;
CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 11.6.2025, che qui di seguito si riporta. Parte convenuta non ha precisato le conclusioni.
NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI dell'attore
L'odierno attore precisa come in appresso le proprie:
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via istruttoria ammettere l'interrogatorio formale della Sig.ra rappresentante legale della convenuta Controparte_2 Controparte_
e, in caso di fallanza, per testi, di cui alla seconda memoria istruttoria del 16.01.2024, sui seguenti capitoli di Controparte_ prova: 1. “vero che la società è specializzata in attività di “naming”, consistente nel cercare e creare il nome di un prodotto o servizio commerciale per conto di terzi. Trattasi di attività denominata “brand identity”, che consiste nel battezzare l'azienda stessa, i suoi prodotti o, eventualmente, features e servizi”; 2. “vero che nell'ambito di tale specifica attività di naming la convenuta ha chiesto ed ottenuto dall'attore supporto nel settore del marketing digitale, attività espletatasi nell'elaborare, digitalizzare e automatizzare i processi aziendali volti all'acquisizione di nuovi potenziali clienti”
3. “vero che tale strategia è stata realizzata dal Sig. per promuovere la vendita a terzi dei corsi e servizi offerti dalla Pt_1 convenuta sia in modalità online che offline”; 4. “vero che, per l'acquisizione di nuovi potenziali clienti, il ricorrente ha impiegato una metodologia di studio e applicazione strategica di tecniche di marketing, tra cui il "funnel di acquisizione di potenziali clienti per la nuova vendita". Questo processo consiste in una serie di azioni mirate che facilitano la trasformazione di un potenziale cliente in cliente effettivo, come documentato nel dossier contenuto nella cartella “lavori svolti” n. 3 di produzione attorea che mi viene esibita”;
5. vero che il suddetto funnel è stato elaborato per la creazione di pagine web dedicate all'acquisizione di contatti utilizzando la piattaforma denominata 'Kartra', e campagne pubblicitarie mirate, evidenziate dalle prove di creazione, implementazione e tracciamento delle pubblicità contenute nel dossier della cartella n. 3, file n. 1, 2, 9, 12, 17, 19 e 22, che mi viene esibiti (sottosezioni 'Creatività/Immagini per la pubblicità / Testo
Pubblicità / Testo Sale Page / Tracking Pubblicità');
6. vero che per tale scopo di profilazione il ricorrente ha proceduto ha realizzare campagne pubblicitarie mirate ed implementate su piattaforme social come Facebook”; 7. “vero che nel prosieguo delle attività delineate, l'intervento professionale dell'attore nel campo del Digital Marketing, si è esteso all'ambito dei servizi digitali, come i corsi e le formazioni online. In questa specifica area, il ruolo svolto dall'attore ha implicato la creazione di spazi digitali dedicati, noti come aree membri private. Questi spazi sono stati realizzati utilizzando strumenti di lavoro specifici, tra cui la piattaforma 'Kartra', per consentire ai clienti della convenuta di accedere e fruire delle formazioni online in modo esclusivo e protetto”; 8. “vero che l'azione consulenziale e operativa del Sig. hanno interessato Pt_1 anche il trasferimento di competenze tecniche direttamente alla convenuta, allo scopo di renderla autonoma nella replicazione di tali processi, come documentato dai video tutorial che mi vengono esibiti e realizzati dall'attore per la convenuta, presenti nella sottocartella 'Video tutorial' contenuta nella chiavetta usb versata in atti dall'attore; 9. “vero che il doc. File 1 nella cartella n. 2 che mi viene esibito rappresenta lo Screenshot degli incontri su piattaforma zoom del marzo
2021 con il quale è stata espletata l'attività di marketing digitale dal Sig. alla soc. convenuta;
10. “vero che il doc. Pt_1
File 1 nella cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta l'analisi del lavoro di funnel elaborato e tramesso dal Sig. Pt_1 alla soc. convenuta in costanza di contratto;
11. “vero che il doc. File 2 nella cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta il resoconto settimanale elaborato e tramesso da al Sig. in costanza di contratto, nelle date ivi indicate;
12. CP_1 Pt_1
pagina 2 di 9 “vero che il doc. File 3 nella cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta lo Screenshot del drive on line condiviso del materiale di lavoro elaborato dal Sig. per la soc. convenuta in costanza di contratto;
13. “vero che il doc. File 4 nella Pt_1 cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta lo Screenshot dello Spazio Membri del sito internet della convenuta creato dal
Sig. in costanza di contratto;
14. “vero che i file da 1 a 22 nella cartella n. 3 che mi vengono tutti esibiti
Pt_1 rappresentano un estratto del materiale di lavoro svolto e creato dal Sig. in costanza di contratto di cui si verte per la
Pt_1 soc. convenuta;
15. vero che il file n. 2 della cartella n. 4 riportano tutti i link di registrazione delle rispettive riunioni on line convocate dal Sig. ed eseguite in favore della soc. convenuta in esecuzione del contratto di cui si verte”, 16. vero
Pt_1 che il file n. 1 della cartella n. 4 riporta lo screenshot degli appuntamenti ed incontri on line effettuati tra le parti in costanza di contratto;
17. vero che il file n. 3 della cartella n. 4 riporta lo screenshot di invio da parte del Sig. alla soc.
Pt_1 convenuta in costanza di contratto del materiale da elaborare per l'attività di marketing fornita;
18. vero che i file che mi vengono esibiti contenuti nella cartella n. 6 sono stati realizzati in costanza di contratto e rappresentano rispettivamente: il
File 1 il materiale di lavoro del sito internet della convenuta elaborato e creato dal Sig. il file n. 2 l'elenco dei Pt_1 clienti che la convenuta ha trasmesso al Sig. al fine di creare un'attività di marketing dedicata per CP_4 Pt_1 ciascuno;
il File 3 rappresenta i loghi trasmessi da al Sig. da utilizzati per creare il sito;
il File 4 rappresenta CP_1 Pt_1
l'elenco dei posti di lavoro con categoria e prospetto consulenza dei rispettivi clienti ivi indicati fornito dalla soc. convenuta al Sig. per l'attività di marketing sul sito internet della convenuta;
19. vero che i file della cartella n. 7 che mi Pt_2 vengono esibiti rappresentano il materiale di lavoro realizzato dal SIg. per la soc. convenuta in costanza di contratto
Pt_1 di cui si verte;
20. vero che il file 4 della cartella n. 3 che mi viene esibita rappresenta lo Screenshot dello Spazio Membri del sito internet della convenuta creato dal Sig. 21. “vero che il doc. File 2 nella cartella n. 3 che mi viene esibito
Pt_1 rappresenta l'analisi del lavoro di costruzione del “funnel” di vendita programmato e trasmesso ala soc. convenuta nel marzo 2021”; 22. vero che il file nella cartella n. 2 che mi viene esibita rappresenta lo Screenshot degli incontri su piattaforma zoom del marzo 2021 con il quale è stata espletata l'attività di marketing digitale dal Sig. alla soc.
Pt_1 convenuta;
23. “vero che nell'ambito delle sue competenze professionali, il Sig. in costanza di rapporto contrattuale
Pt_1 ha intrapreso le seguenti iniziative a favore della convenuta: a. Raccolta del Materiale di Studio per l'Ottimizzazione dei
Processi: Il Sig. ha effettuato una raccolta di materiali destinati all'ottimizzazione dei processi di marketing, presenti Pt_1 nel dossier cartella file n. 6, denominato 'Materiale condiviso da che mi;
b. Creazione di '16 Controparte_2 Parte_3
Spazi Web': Sono state sviluppate pagine web dedicate all'acquisizione e all'automazione contrattualistica, documentate anche per estratto nel dossier 3, sezione 'Lavori svolti / Pagine e automazioni realizzate', che mi viene esibito;
c.
Costruzione dell'Area Membri nel Sito della Convenuta, come documentato nel dossier n.3, sezione 'Lavori svolti / Area membri'. d. Sviluppo di Pagine Pubblicitarie e Campagne Pubblicitarie: Il Sig. ha creato pagine pubblicitarie e Pt_1 condotto campagne pubblicitarie attraverso testi, design e monitoraggio sistematico (ogni 15 giorni) delle stesse. Prove e screenshot di queste attività sono rinvenibili in tutte le sottocartelle del dossier 3, sezione 'Lavori svolti'. e. Analisi e Studio del Cliente Modello: Un'attenta analisi e studio del cliente modello, come dimostrato nel dossier 3, sezione 'Lavori svolti /
Immersione'. f. Studio della Concorrenza e Indagini di Mercato: Sono state condotte ricerche approfondite sulla concorrenza e indagini di mercato, le cui evidenze sono presenti nel dossier n.3, sezione 'Lavori svolti / Immersione'. g. Consulenza e
Applicazione di Marketing: Il Sig. ha fornito un servizio di consulenza completo che abbraccia studio, analisi, Pt_1 decisioni strategiche e implementazione di prodotti e servizi, come da documentazione nel dossier 7. “Prove dell'uso del sistema e strategia di acquisizione nuovi clienti”. h. Pianificazione e Consulenza per il Miglioramento dei Sistemi: L'attività
pagina 3 di 9 consultiva comprendeva appuntamenti settimanali e scambi comunicazioni. i. Insegnamento dell'Uso degli Strumenti: Il Sig. ha inoltre fornito formazione sull'utilizzo degli strumenti di marketing digitale;
documentato dai video nella Pt_1 sottocartella 'Video tutorial' nel dossier 3, sezione 'Lavori svolti', che mi vengono esibiti. Indica a testi da escutere su tutti i capitoli riportati i Sig.ri di Plan-les1Ouates (H), e di Ventimiglia (IM), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di Milano (IM), di Milano. Testimone_4 Testimone_5
Ed all'esito, ed in ogni caso, previa declara di risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 16.02.2021 per avverso inadempimento, condannare la resistente in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, c.f. Controparte_3
, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della complessiva somma di € 6.200,00 in forza delle P.IVA_1 rispettive fatture rimaste insolute, nonché al risarcimento, dei danni tutti patiti e patiendi per le causali di cui in atti, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Voglia altresì rigettare l'avversa domanda riconvenzionale perché tardivamente formulata o, subordinatamente, infondata in fatto e diritto.
Con conseguente vittoria di spese legali ed onorari di difesa da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., che all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
*** Salvis iuribus. Ventimiglia – Milano, 10 giugno 2025. Avv. ANGELO FRANZA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702/ter c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
con la quale chiedeva, previa declaratoria di risoluzione del Controparte_3
contratto stipulato tra le parti in data 16.2.2021 per avverso inadempimento, condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di €
15.300,00 in forza di fatture rimaste insolute.
Si costituiva in giudizio la che, contendo in fatto ed in Controparte_3
diritto la pretesa avversaria, eccepiva la carenza di causa nella sua apprezzabilità economica, atteso che nel contratto era stata lasciata in bianco sia la data di inizio nell'erogazione delle prestazioni e che non vi fosse alcuna
“traccia della loro effettiva esecuzione né alcuna rendicontazione e/o pagina 4 di 9 quantificazione”. La resistente contestava altresì che la somma delle fatture poste quale fonte del ricorso risulta pari ad € 6.200,00 e non come indicato con ricorso pari ad € 15.300,00.
Svolgeva altresì in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di e per l'effetto domanda di condanna Parte_1
dello stesso alla restituzione della somma di € 15.300,00 a titolo di risarcimento del danno.
All'udienza del 16.11.2023 ricorso veniva disposta la trasformazione del rito da ricorso ex art. 702/ter c.p.c. in rito ordinario, e venivano pertanto assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma.
Previo deposito di memorie autorizzate, ritenuta la causa matura per la decisione sulle sole produzioni documentali veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
La presente causa è stata instaurata successivamente al 4 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno
2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
pagina 5 di 9 In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4)
c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione
“delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Ciò posto, devesi preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al contratto posto a fonte della pretesa creditoria.
Parte convenuta riferisce che “Già il 2 agosto 2021, con messaggio
WhatsApp, prodotto dallo stesso ricorrente (doc. n. 4), il legale rappresentante della convenuta aveva comunicato di voler cessare il rapporto contrattuale in quanto inutilmente oneroso” (pag. 2 comparsa di costituzione).
Su tale asserzione questo Giudicante ritiene che parte convenuta non abbia mai contestato il contenuto del contratto né il compenso della prestazione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. su parte attrice – 1° comma - grava l'onere dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, mentre ai sensi del pagina 6 di 9 2° comma parte convenuta è gravata del contrario onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
Per quanto sopra, ritenuto che la fonte negoziale della pretesa creditoria risulta pacifica emerge che parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio, inoltre la corrispondenza intercorsa tra le parti depositata da parte attrice con il ricorso e con la memoria istruttoria dimostra l'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tutta la documentazione prodotta è infatti più che sufficiente a dimostrare la piena esistenza del credito oggetto della pretesa creditoria, a differenza di quanto ex adverso asserito.
Di contro, parte convenuta nulla ha prodotto in giudizio per paralizzare la pretesa avversaria. Si deve infatti dar atto che nessun documento è stato prodotto in comparsa di costituzione né è stata depositata alcuna memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, sicchè la ricostruzione di parte convenuta, già di per sè scarna, non risulta supportata da alcuna allegazione probatoria.
Per quanto sopra la domanda attorea deve esser accolta, e pertanto si dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data 16.2.2021 per inadempimento contrattuale imputabile alla società e di Controparte_3
conseguenza si dichiara quest'ultima tenuta al pagamento del corretto importo di € 6.200,00 in favore dell'attore, così come da Egli riconosciuto con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. a titolo di fatture inevase.
pagina 7 di 9 Nulla è stato introdotto in giudizio in ordine all'istanza di riconoscimento del richiesto ulteriore risarcimento danni.
Del pari la domanda svolta in via riconvenzionale della convenuta, anch'essa limitata nella sua allegazione: “La somma di € 15.300,00 è, invece, quella che la convenuta ha inutilmente speso, giacchè l'inadempimento del contratto è riferibile alla sola parte ricorrente” è priva di qualsiasi supporto probatorio, ragion per la quale deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta con riferimento al periodo di svolgimento e da liquidarsi a favore dell'avv. Angelo Franza, procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- Accerta e dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data
16.2.2021;
- Accerta, dichiara e condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma di € 6.200,00, oltre interessi legali ai sensi del 1° comma pagina 8 di 9 dell'art. 1284 c.c. dal dovuto alla domanda, ed ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei Controparte_3
confronti di Parte_1
- Condanna altresì parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite da liquidare a favore dell'avv. Angelo Franza, procuratore antistatario, per l'importo di €
2.610,00 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 860,00 per la fase decisoria. oltre IVA, CPA e spese generali
-
Cosi' deciso in data 22 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano.
il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8774/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FRANZA ANGELO, con elezione di domicilio in VIA APROSIO,
16 18039 VENTIMIGLIA presso lo studio dell' avv. FRANZA ANGELO;
ATTORE
contro
:
Controparte_1
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
NOVARA GAETANO, con elezione di domicilio in VIALE MONZA, 40
MILANO, presso lo studio dell'avv. NOVARA GAETANO;
CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 11.6.2025, che qui di seguito si riporta. Parte convenuta non ha precisato le conclusioni.
NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI dell'attore
L'odierno attore precisa come in appresso le proprie:
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via istruttoria ammettere l'interrogatorio formale della Sig.ra rappresentante legale della convenuta Controparte_2 Controparte_
e, in caso di fallanza, per testi, di cui alla seconda memoria istruttoria del 16.01.2024, sui seguenti capitoli di Controparte_ prova: 1. “vero che la società è specializzata in attività di “naming”, consistente nel cercare e creare il nome di un prodotto o servizio commerciale per conto di terzi. Trattasi di attività denominata “brand identity”, che consiste nel battezzare l'azienda stessa, i suoi prodotti o, eventualmente, features e servizi”; 2. “vero che nell'ambito di tale specifica attività di naming la convenuta ha chiesto ed ottenuto dall'attore supporto nel settore del marketing digitale, attività espletatasi nell'elaborare, digitalizzare e automatizzare i processi aziendali volti all'acquisizione di nuovi potenziali clienti”
3. “vero che tale strategia è stata realizzata dal Sig. per promuovere la vendita a terzi dei corsi e servizi offerti dalla Pt_1 convenuta sia in modalità online che offline”; 4. “vero che, per l'acquisizione di nuovi potenziali clienti, il ricorrente ha impiegato una metodologia di studio e applicazione strategica di tecniche di marketing, tra cui il "funnel di acquisizione di potenziali clienti per la nuova vendita". Questo processo consiste in una serie di azioni mirate che facilitano la trasformazione di un potenziale cliente in cliente effettivo, come documentato nel dossier contenuto nella cartella “lavori svolti” n. 3 di produzione attorea che mi viene esibita”;
5. vero che il suddetto funnel è stato elaborato per la creazione di pagine web dedicate all'acquisizione di contatti utilizzando la piattaforma denominata 'Kartra', e campagne pubblicitarie mirate, evidenziate dalle prove di creazione, implementazione e tracciamento delle pubblicità contenute nel dossier della cartella n. 3, file n. 1, 2, 9, 12, 17, 19 e 22, che mi viene esibiti (sottosezioni 'Creatività/Immagini per la pubblicità / Testo
Pubblicità / Testo Sale Page / Tracking Pubblicità');
6. vero che per tale scopo di profilazione il ricorrente ha proceduto ha realizzare campagne pubblicitarie mirate ed implementate su piattaforme social come Facebook”; 7. “vero che nel prosieguo delle attività delineate, l'intervento professionale dell'attore nel campo del Digital Marketing, si è esteso all'ambito dei servizi digitali, come i corsi e le formazioni online. In questa specifica area, il ruolo svolto dall'attore ha implicato la creazione di spazi digitali dedicati, noti come aree membri private. Questi spazi sono stati realizzati utilizzando strumenti di lavoro specifici, tra cui la piattaforma 'Kartra', per consentire ai clienti della convenuta di accedere e fruire delle formazioni online in modo esclusivo e protetto”; 8. “vero che l'azione consulenziale e operativa del Sig. hanno interessato Pt_1 anche il trasferimento di competenze tecniche direttamente alla convenuta, allo scopo di renderla autonoma nella replicazione di tali processi, come documentato dai video tutorial che mi vengono esibiti e realizzati dall'attore per la convenuta, presenti nella sottocartella 'Video tutorial' contenuta nella chiavetta usb versata in atti dall'attore; 9. “vero che il doc. File 1 nella cartella n. 2 che mi viene esibito rappresenta lo Screenshot degli incontri su piattaforma zoom del marzo
2021 con il quale è stata espletata l'attività di marketing digitale dal Sig. alla soc. convenuta;
10. “vero che il doc. Pt_1
File 1 nella cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta l'analisi del lavoro di funnel elaborato e tramesso dal Sig. Pt_1 alla soc. convenuta in costanza di contratto;
11. “vero che il doc. File 2 nella cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta il resoconto settimanale elaborato e tramesso da al Sig. in costanza di contratto, nelle date ivi indicate;
12. CP_1 Pt_1
pagina 2 di 9 “vero che il doc. File 3 nella cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta lo Screenshot del drive on line condiviso del materiale di lavoro elaborato dal Sig. per la soc. convenuta in costanza di contratto;
13. “vero che il doc. File 4 nella Pt_1 cartella n. 3 che mi viene esibito rappresenta lo Screenshot dello Spazio Membri del sito internet della convenuta creato dal
Sig. in costanza di contratto;
14. “vero che i file da 1 a 22 nella cartella n. 3 che mi vengono tutti esibiti
Pt_1 rappresentano un estratto del materiale di lavoro svolto e creato dal Sig. in costanza di contratto di cui si verte per la
Pt_1 soc. convenuta;
15. vero che il file n. 2 della cartella n. 4 riportano tutti i link di registrazione delle rispettive riunioni on line convocate dal Sig. ed eseguite in favore della soc. convenuta in esecuzione del contratto di cui si verte”, 16. vero
Pt_1 che il file n. 1 della cartella n. 4 riporta lo screenshot degli appuntamenti ed incontri on line effettuati tra le parti in costanza di contratto;
17. vero che il file n. 3 della cartella n. 4 riporta lo screenshot di invio da parte del Sig. alla soc.
Pt_1 convenuta in costanza di contratto del materiale da elaborare per l'attività di marketing fornita;
18. vero che i file che mi vengono esibiti contenuti nella cartella n. 6 sono stati realizzati in costanza di contratto e rappresentano rispettivamente: il
File 1 il materiale di lavoro del sito internet della convenuta elaborato e creato dal Sig. il file n. 2 l'elenco dei Pt_1 clienti che la convenuta ha trasmesso al Sig. al fine di creare un'attività di marketing dedicata per CP_4 Pt_1 ciascuno;
il File 3 rappresenta i loghi trasmessi da al Sig. da utilizzati per creare il sito;
il File 4 rappresenta CP_1 Pt_1
l'elenco dei posti di lavoro con categoria e prospetto consulenza dei rispettivi clienti ivi indicati fornito dalla soc. convenuta al Sig. per l'attività di marketing sul sito internet della convenuta;
19. vero che i file della cartella n. 7 che mi Pt_2 vengono esibiti rappresentano il materiale di lavoro realizzato dal SIg. per la soc. convenuta in costanza di contratto
Pt_1 di cui si verte;
20. vero che il file 4 della cartella n. 3 che mi viene esibita rappresenta lo Screenshot dello Spazio Membri del sito internet della convenuta creato dal Sig. 21. “vero che il doc. File 2 nella cartella n. 3 che mi viene esibito
Pt_1 rappresenta l'analisi del lavoro di costruzione del “funnel” di vendita programmato e trasmesso ala soc. convenuta nel marzo 2021”; 22. vero che il file nella cartella n. 2 che mi viene esibita rappresenta lo Screenshot degli incontri su piattaforma zoom del marzo 2021 con il quale è stata espletata l'attività di marketing digitale dal Sig. alla soc.
Pt_1 convenuta;
23. “vero che nell'ambito delle sue competenze professionali, il Sig. in costanza di rapporto contrattuale
Pt_1 ha intrapreso le seguenti iniziative a favore della convenuta: a. Raccolta del Materiale di Studio per l'Ottimizzazione dei
Processi: Il Sig. ha effettuato una raccolta di materiali destinati all'ottimizzazione dei processi di marketing, presenti Pt_1 nel dossier cartella file n. 6, denominato 'Materiale condiviso da che mi;
b. Creazione di '16 Controparte_2 Parte_3
Spazi Web': Sono state sviluppate pagine web dedicate all'acquisizione e all'automazione contrattualistica, documentate anche per estratto nel dossier 3, sezione 'Lavori svolti / Pagine e automazioni realizzate', che mi viene esibito;
c.
Costruzione dell'Area Membri nel Sito della Convenuta, come documentato nel dossier n.3, sezione 'Lavori svolti / Area membri'. d. Sviluppo di Pagine Pubblicitarie e Campagne Pubblicitarie: Il Sig. ha creato pagine pubblicitarie e Pt_1 condotto campagne pubblicitarie attraverso testi, design e monitoraggio sistematico (ogni 15 giorni) delle stesse. Prove e screenshot di queste attività sono rinvenibili in tutte le sottocartelle del dossier 3, sezione 'Lavori svolti'. e. Analisi e Studio del Cliente Modello: Un'attenta analisi e studio del cliente modello, come dimostrato nel dossier 3, sezione 'Lavori svolti /
Immersione'. f. Studio della Concorrenza e Indagini di Mercato: Sono state condotte ricerche approfondite sulla concorrenza e indagini di mercato, le cui evidenze sono presenti nel dossier n.3, sezione 'Lavori svolti / Immersione'. g. Consulenza e
Applicazione di Marketing: Il Sig. ha fornito un servizio di consulenza completo che abbraccia studio, analisi, Pt_1 decisioni strategiche e implementazione di prodotti e servizi, come da documentazione nel dossier 7. “Prove dell'uso del sistema e strategia di acquisizione nuovi clienti”. h. Pianificazione e Consulenza per il Miglioramento dei Sistemi: L'attività
pagina 3 di 9 consultiva comprendeva appuntamenti settimanali e scambi comunicazioni. i. Insegnamento dell'Uso degli Strumenti: Il Sig. ha inoltre fornito formazione sull'utilizzo degli strumenti di marketing digitale;
documentato dai video nella Pt_1 sottocartella 'Video tutorial' nel dossier 3, sezione 'Lavori svolti', che mi vengono esibiti. Indica a testi da escutere su tutti i capitoli riportati i Sig.ri di Plan-les1Ouates (H), e di Ventimiglia (IM), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di Milano (IM), di Milano. Testimone_4 Testimone_5
Ed all'esito, ed in ogni caso, previa declara di risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 16.02.2021 per avverso inadempimento, condannare la resistente in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, c.f. Controparte_3
, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della complessiva somma di € 6.200,00 in forza delle P.IVA_1 rispettive fatture rimaste insolute, nonché al risarcimento, dei danni tutti patiti e patiendi per le causali di cui in atti, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Voglia altresì rigettare l'avversa domanda riconvenzionale perché tardivamente formulata o, subordinatamente, infondata in fatto e diritto.
Con conseguente vittoria di spese legali ed onorari di difesa da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., che all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
*** Salvis iuribus. Ventimiglia – Milano, 10 giugno 2025. Avv. ANGELO FRANZA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702/ter c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
con la quale chiedeva, previa declaratoria di risoluzione del Controparte_3
contratto stipulato tra le parti in data 16.2.2021 per avverso inadempimento, condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di €
15.300,00 in forza di fatture rimaste insolute.
Si costituiva in giudizio la che, contendo in fatto ed in Controparte_3
diritto la pretesa avversaria, eccepiva la carenza di causa nella sua apprezzabilità economica, atteso che nel contratto era stata lasciata in bianco sia la data di inizio nell'erogazione delle prestazioni e che non vi fosse alcuna
“traccia della loro effettiva esecuzione né alcuna rendicontazione e/o pagina 4 di 9 quantificazione”. La resistente contestava altresì che la somma delle fatture poste quale fonte del ricorso risulta pari ad € 6.200,00 e non come indicato con ricorso pari ad € 15.300,00.
Svolgeva altresì in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di e per l'effetto domanda di condanna Parte_1
dello stesso alla restituzione della somma di € 15.300,00 a titolo di risarcimento del danno.
All'udienza del 16.11.2023 ricorso veniva disposta la trasformazione del rito da ricorso ex art. 702/ter c.p.c. in rito ordinario, e venivano pertanto assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma.
Previo deposito di memorie autorizzate, ritenuta la causa matura per la decisione sulle sole produzioni documentali veniva rinviata all'udienza dell'11.6.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
La presente causa è stata instaurata successivamente al 4 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno
2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
pagina 5 di 9 In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4)
c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione
“delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Ciò posto, devesi preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al contratto posto a fonte della pretesa creditoria.
Parte convenuta riferisce che “Già il 2 agosto 2021, con messaggio
WhatsApp, prodotto dallo stesso ricorrente (doc. n. 4), il legale rappresentante della convenuta aveva comunicato di voler cessare il rapporto contrattuale in quanto inutilmente oneroso” (pag. 2 comparsa di costituzione).
Su tale asserzione questo Giudicante ritiene che parte convenuta non abbia mai contestato il contenuto del contratto né il compenso della prestazione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. su parte attrice – 1° comma - grava l'onere dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, mentre ai sensi del pagina 6 di 9 2° comma parte convenuta è gravata del contrario onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
Per quanto sopra, ritenuto che la fonte negoziale della pretesa creditoria risulta pacifica emerge che parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio, inoltre la corrispondenza intercorsa tra le parti depositata da parte attrice con il ricorso e con la memoria istruttoria dimostra l'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tutta la documentazione prodotta è infatti più che sufficiente a dimostrare la piena esistenza del credito oggetto della pretesa creditoria, a differenza di quanto ex adverso asserito.
Di contro, parte convenuta nulla ha prodotto in giudizio per paralizzare la pretesa avversaria. Si deve infatti dar atto che nessun documento è stato prodotto in comparsa di costituzione né è stata depositata alcuna memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, sicchè la ricostruzione di parte convenuta, già di per sè scarna, non risulta supportata da alcuna allegazione probatoria.
Per quanto sopra la domanda attorea deve esser accolta, e pertanto si dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data 16.2.2021 per inadempimento contrattuale imputabile alla società e di Controparte_3
conseguenza si dichiara quest'ultima tenuta al pagamento del corretto importo di € 6.200,00 in favore dell'attore, così come da Egli riconosciuto con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. a titolo di fatture inevase.
pagina 7 di 9 Nulla è stato introdotto in giudizio in ordine all'istanza di riconoscimento del richiesto ulteriore risarcimento danni.
Del pari la domanda svolta in via riconvenzionale della convenuta, anch'essa limitata nella sua allegazione: “La somma di € 15.300,00 è, invece, quella che la convenuta ha inutilmente speso, giacchè l'inadempimento del contratto è riferibile alla sola parte ricorrente” è priva di qualsiasi supporto probatorio, ragion per la quale deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta con riferimento al periodo di svolgimento e da liquidarsi a favore dell'avv. Angelo Franza, procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- Accerta e dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data
16.2.2021;
- Accerta, dichiara e condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma di € 6.200,00, oltre interessi legali ai sensi del 1° comma pagina 8 di 9 dell'art. 1284 c.c. dal dovuto alla domanda, ed ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei Controparte_3
confronti di Parte_1
- Condanna altresì parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite da liquidare a favore dell'avv. Angelo Franza, procuratore antistatario, per l'importo di €
2.610,00 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 860,00 per la fase decisoria. oltre IVA, CPA e spese generali
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Cosi' deciso in data 22 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano.
il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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