TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 110/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa AN LI Giudice relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SABRINA PECORA, con l'assistenza dell'OCC Dott.ssa Chiara Alessandrini;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
preso atto dei chiarimenti resi dal ricorrente e dall'OCC all'udienza del 16.10.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 il Sig. ha avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 2.858.272,24) derivante principalmente dalle difficoltà occorse nella gestione dell'impresa individuale
[...]
” esercente attività di esecuzione, installazione e Controparte_1 manutenzione di prodotti software, cessata nel 2021.
Secondo quanto relazionato dall'OCC, e precisato nel ricorso introduttivo, l'impresa ha usufruito del credito di imposta previsto dall'art. 1 L. 190/2014 per le attività di ricerca e sviluppo, in relazione ad investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018, utilizzando il credito dal 2019 al 2021. I crediti di imposta sono stati contestati e disconosciuti dall'Agenzia delle
Entrate con irrogazione delle relative sanzioni e i giudizi incardinati a seguito di ricorso del debitore sono stati rigettati. Le ragioni del sovraindebitamento sono da ascriversi, dunque, principalmente dalla gravosa entità delle pretese erariali calcolate in circa 1.886.893,34 a cui si aggiunge la circostanza che il ricorrente ha prestato fideiussioni in favore di istituti di credito le cui obbligazioni risultano inadempiute.
Ciò premesso, atteso che, nell'attualità, il debitore non è proprietario di beni immobili e risulta percettore di un compenso mensile pari a circa € 2.000,00, in funzione della carica di amministratore unico della società costituita in data 17.10.2024, corrente CP_2 in Maiolati Spontini, avente ad oggetto l'installazione e manutenzione di prodotti software, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dalla coniuge, sig.ra , che percepisce uno stipendio mensile di Persona_1 circa € 1.290,00, e da due figli minorenni, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una
Pagina 2 situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
- intera quota di partecipazione alla società , con sede nel Comune CP_2 di Maiolati Spontini, alla via Clementina Nord n. 121, codice fiscale , P.IVA_1 della quale il ricorrente detiene l'intero capitale sociale ammontante a € 10.000,00, costituita il 15 ottobre 2024, avente per oggetto l'esecuzione, l'installazione e la manutenzione di prodotti software per macchinari ed impianti, l'assistenza tecnica degli stessi, nonché il montaggio e la riparazione di apparecchiature elettrice ed elettroniche;
- intera quota di partecipazione al capitale della società “ , con Controparte_3 sede nel Comune di Maiolati Spontini, alla via Clementina Nord n. 121, codice fiscale e numero di iscrizione al R.I. , avente ad oggetto la P.IVA_2 progettazione, la produzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici in edifici industriali e civili, sciolta e posta in liquidazione con atto del 31.10.2024;
- quota di partecipazione pari al 40% del capitale sociale della società
[...]
con sede nel comune di Castelplanio (AN), codice fiscale CP_4 P.IVA_3 il cui valore di stima è stato calcolato in € 55.100,00. Si rileva che, come precisato nel ricorso introduttivo, la società partecipata, medio tempore, ha proposto di liquidare l'intera partecipazione posseduta dal debitore con il pagamento della somma di € 53.000,00 e che all'udienza del 16.10.2025 l'OCC ha dato atto dell'avvenuta liquidazione di detta quota, messa a disposizione della procedura;
- compenso mensile percepito quale amministratore unico della società CP_2 al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei
[...] propri familiari di cui in appresso;
- motociclo targato ET96985;
- autovettura targata FE051HM;
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura
Pagina 3 competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, tenuto conto del reddito percepito dalla coniuge (€ 1.290,00 mensili) e delle spese mensili complessive stimate dall'OCC in € 2.000,00, può essere quantificata in € 1.200,00 la somma a carico del ricorrente per il mantenimento proprio e dei familiari, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della stessa;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
Si rileva che all'udienza del 16.10.2025 l'OCC ha dichiarato che la società è CP_5 stata costituita successivamente alla predisposizione della sua relazione iniziale, tanto che
è stato necessario procedere ad un'integrazione.
In proposito, il sig. ha chiarito a verbale come si sia deciso su consiglio del Parte_1 commercialista ad aprire una nuova società e un nuovo conto corrente pur mantenendo con un contratto di affitto di azienda una parte del personale e la sede così da continuare a lavorare senza il peso delle perdite ormai accumulate con la CP_3
[...]
Pagina 4 Tali elementi, pur non incidendo sull'accoglimento del ricorso, giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Parte_1
(C.F.: )
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
AN LI;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Chiara Alessandrini;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Targa FE051HM che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite del contributo gravante sul ricorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
Pagina 5 AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità home banking) vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore eventualmente al
PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa AN LI dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa AN LI Giudice relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SABRINA PECORA, con l'assistenza dell'OCC Dott.ssa Chiara Alessandrini;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
preso atto dei chiarimenti resi dal ricorrente e dall'OCC all'udienza del 16.10.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 il Sig. ha avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 2.858.272,24) derivante principalmente dalle difficoltà occorse nella gestione dell'impresa individuale
[...]
” esercente attività di esecuzione, installazione e Controparte_1 manutenzione di prodotti software, cessata nel 2021.
Secondo quanto relazionato dall'OCC, e precisato nel ricorso introduttivo, l'impresa ha usufruito del credito di imposta previsto dall'art. 1 L. 190/2014 per le attività di ricerca e sviluppo, in relazione ad investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018, utilizzando il credito dal 2019 al 2021. I crediti di imposta sono stati contestati e disconosciuti dall'Agenzia delle
Entrate con irrogazione delle relative sanzioni e i giudizi incardinati a seguito di ricorso del debitore sono stati rigettati. Le ragioni del sovraindebitamento sono da ascriversi, dunque, principalmente dalla gravosa entità delle pretese erariali calcolate in circa 1.886.893,34 a cui si aggiunge la circostanza che il ricorrente ha prestato fideiussioni in favore di istituti di credito le cui obbligazioni risultano inadempiute.
Ciò premesso, atteso che, nell'attualità, il debitore non è proprietario di beni immobili e risulta percettore di un compenso mensile pari a circa € 2.000,00, in funzione della carica di amministratore unico della società costituita in data 17.10.2024, corrente CP_2 in Maiolati Spontini, avente ad oggetto l'installazione e manutenzione di prodotti software, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dalla coniuge, sig.ra , che percepisce uno stipendio mensile di Persona_1 circa € 1.290,00, e da due figli minorenni, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una
Pagina 2 situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
- intera quota di partecipazione alla società , con sede nel Comune CP_2 di Maiolati Spontini, alla via Clementina Nord n. 121, codice fiscale , P.IVA_1 della quale il ricorrente detiene l'intero capitale sociale ammontante a € 10.000,00, costituita il 15 ottobre 2024, avente per oggetto l'esecuzione, l'installazione e la manutenzione di prodotti software per macchinari ed impianti, l'assistenza tecnica degli stessi, nonché il montaggio e la riparazione di apparecchiature elettrice ed elettroniche;
- intera quota di partecipazione al capitale della società “ , con Controparte_3 sede nel Comune di Maiolati Spontini, alla via Clementina Nord n. 121, codice fiscale e numero di iscrizione al R.I. , avente ad oggetto la P.IVA_2 progettazione, la produzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici in edifici industriali e civili, sciolta e posta in liquidazione con atto del 31.10.2024;
- quota di partecipazione pari al 40% del capitale sociale della società
[...]
con sede nel comune di Castelplanio (AN), codice fiscale CP_4 P.IVA_3 il cui valore di stima è stato calcolato in € 55.100,00. Si rileva che, come precisato nel ricorso introduttivo, la società partecipata, medio tempore, ha proposto di liquidare l'intera partecipazione posseduta dal debitore con il pagamento della somma di € 53.000,00 e che all'udienza del 16.10.2025 l'OCC ha dato atto dell'avvenuta liquidazione di detta quota, messa a disposizione della procedura;
- compenso mensile percepito quale amministratore unico della società CP_2 al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei
[...] propri familiari di cui in appresso;
- motociclo targato ET96985;
- autovettura targata FE051HM;
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura
Pagina 3 competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, tenuto conto del reddito percepito dalla coniuge (€ 1.290,00 mensili) e delle spese mensili complessive stimate dall'OCC in € 2.000,00, può essere quantificata in € 1.200,00 la somma a carico del ricorrente per il mantenimento proprio e dei familiari, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della stessa;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
Si rileva che all'udienza del 16.10.2025 l'OCC ha dichiarato che la società è CP_5 stata costituita successivamente alla predisposizione della sua relazione iniziale, tanto che
è stato necessario procedere ad un'integrazione.
In proposito, il sig. ha chiarito a verbale come si sia deciso su consiglio del Parte_1 commercialista ad aprire una nuova società e un nuovo conto corrente pur mantenendo con un contratto di affitto di azienda una parte del personale e la sede così da continuare a lavorare senza il peso delle perdite ormai accumulate con la CP_3
[...]
Pagina 4 Tali elementi, pur non incidendo sull'accoglimento del ricorso, giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Parte_1
(C.F.: )
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
AN LI;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Chiara Alessandrini;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Targa FE051HM che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite del contributo gravante sul ricorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
Pagina 5 AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità home banking) vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore eventualmente al
PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa AN LI dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 6