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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel/est.
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18703 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 25.9.2025, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Teresa Perna il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 13.2.2025, il Gi ha rinviato al 25 settembre
2025 con i termini ex art. 473 bis n. 28.
Il Pm – con parere del 30.9.2025 - ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni vigenti;
affido super-esclusivo dei minori alla madre con visite paterne solo all'esito di percorsi presso i SS ai quali il padre si rivolgerà.
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MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, la sign.ra – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 27.6.2011 dal quale erano nati Controparte_2
(7.1.2009), (24.3.2012) e (28.8.2015) – esponeva: Per_1 Pt_2 CP_3
Con decreto n. 3104/2021 del 1.4.2021 rg. n. 21350/2020 il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da essi concordate, disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, regolamentando le visite tra padre e figli e ponendo
a carico del padre il contributo per il mantenimento dei tre figli minori nella misura di € 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie(quest'ultima condizione accettata dalla ricorrente dietro minaccia, come da querela del 26.10.2020 che si deposita). La ricorrente è casalinga, disoccupata e per il momento percepisce il reddito di cittadinanza pari a circa € 1.000,00 mensili, in considerazione dei tre figli minori a carico. Vive in una casa che conduce in locazione con un canone mensile di € 650,00. Accudisce i suoi tre figli e tra mille difficoltà cerca di garantire loro una vita serena. La più grande frequenta il 2° anno di un Per_1
Istituto professionale, il mediano frequenta la 2^ media ed infine la più Pt_2 piccola la 3^ elementare. Gli ultimi due nel pomeriggio frequentano il CP_3 doposcuola sostenuto dal tutti i giorni scolastici fino alle 19,00. Controparte_4
Purtroppo i minori non svolgono alcuna attività sportiva attese le difficoltà economiche in cui versa la madre. Ed invero il sig. da parte sua, lungi CP_1 dall'osservare i suoi doveri genitoriali, dall'epoca della separazione a tutt'oggi ha versato quale contributo al mantenimento dei figli la totale cifra irrisoria di €
700,00 a fronte del suo obbligo di versamento di € 450,00 mensili. Non ha mai provveduto a partecipare alle spese straordinarie e vede saltuariamente i figli solo se costretto dalla di lui famiglia e per un' ora al massimo. Stante i suoi continui inadempimenti la ricorrente già a pochi mesi dalla separazione il 3.8.2021, ha elevato querela nei suoi confronti ed attualmente pende un procedimento penale a suo carico per mancata assistenza ai minori. Anche il precetto notificatogli in data
24.6.2023 e da lui ricevuto il 29.6.2023 per oltre €. 7.000,00, non ha sortito alcun effetto, se non frasi di dileggio accompagnate a velate minacce verbali rivolte alla ex moglie. Afferma, il convenuto, di essere disoccupato ma vi è certezza che egli
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lavori in modo irregolare come pizzaiolo in una pizzeria nei pressi della sua abitazione in alla via Martiri d'Otranto nei pressi del civico 45. CP_4
Ha chiesto: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermare l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
-confermare la disciplina delle visite tra padre e figli così come statuite in sede di separazione, -stante l'irrisorietà dell'assegno disposto in sede di separazione per i motivi innanzi esposti, porre a carico del resistente l'assegno mensile di almeno €1.000,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n. 3104/2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'affido di , ed , minori di età, la ricorrente ha chiesto Per_1 Pt_2 CP_3 disporsi l'affido condiviso confermandosi quanto pattuito in sede di separazione consensuale, così come le modalità di visita padre-figli.
All'esito della prima udienza di comparizione del 23 gennaio 2024, - sentita la sign. che ha confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo – questo Pt_1
Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha disposto l'affido condiviso ed ha confermato le modalità di visita indicate in omologa di separazione, con ammonizione all' di adempiere all'obbligazione alimentare cui si sottraeva Pt_1 da anni.
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All'udienza del 13.6.2024 è stata ascoltata nuovamente la ricorrente onde verificare l'andamento degli incontri del padre con i figli.
La stessa ha dichiarato: da quando sono venuta lo scorso 23 gennaio 2024 in tribunale, sono cambiate molte cose. Ad aprile scorso il padre dei miei figli è stato arrestato ed ora è detenuto a Poggioreale;
avevamo iniziato a ricostruire il rapporto con i bambini perché io, dopo che chiamò al padre – avevo Per_1 deciso di accontentarli e li portavo una volta ogni tanto a casa del padre e della compagna e stavano una giornata con lui. Poi, però, è stato arrestato e, per quanto mi risulta, si tratta di una sentenza definitiva perché quando portavo i bambini a casa sua era già agli arresti domiciliari ma io non lo sapevo. Non voglio portare i bambini in carcere e non li voglio sottoporre a questo stress perché già hanno sofferto troppo. Non mi ha mai dato i soldi per i figli. Confermo la domanda di affido condiviso e la conferma delle modalità di cui alla separazione.
E' stato, pertanto, disposto che i SS competenti per territorio redigessero una relazione socio-ambientale sul nucleo della ricorrente al fine di verificare le condizioni dei minori e segnalare criticità che potessero rendere necessari altri interventi a loro tutela.
Dalla relazione del 17.10.2024 è merso che i bambini vivono con la madre in un basso a San Giovanni a Teduccio – per il quale la sostiene un canone di € Pt_1
350,00 mensili - che è in buone condizioni ed è idoneo ad accogliere la famiglia. I minori ed frequentano il servizio di educativa domiciliare, mentre Pt_2 CP_3
segue un corso di formazione professionale nel settore della ristorazione. Per_1
è apparso un bambino timido e riservato, ed ha espresso il suo dolore per Pt_2
l'assenza del padre che lo ha sempre deluso, “sparendo” ogni volta che gli prometteva di vederlo e stare con lui. Nessun rapporto, inoltre, è stato mantenuto con la famiglia del padre che si è allontanata dal nucleo della . ha Pt_1 Per_1 espresso il desiderio di vedere il padre (anche recandosi in carcere); poi i ragazzi, preso atto del disinteresse del padre – cha ha avuto un'altra figlia dalla compagna – si sono allontanati da lui.
All'udienza del 15 novembre 2024 è stata ascoltata la quale ha dichiarato: Per_1 sono serena nelle mie dichiarazioni. A gennaio compirò 16 anni;
ha 9 anni Pt_3
e 12. Sono sei anni che ormai cerchiamo noi nostro padre che si è Pt_2 completamente allontanato sia affettivamente che materialmente nel senso che non ci ha mai dato mai niente. E' cambiato da quando si sono separati, e si è
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disinteressato di noi. Non so se un giorno capirà, ma non penso. Quando è stato arrestato a maggio scorso – ma non so per quale reato – andammo io e mia madre
a trovarlo. Lui piangeva e non diceva niente. Non ho più nessuna speranza di ricostruire un rapporto con mio padre perché ormai sono passati troppi anni. Io vivo con mamma ed io fratelli piccoli che stanno bene anche se chiedono del padre;
loro sanno che sta in carcere ma purtroppo non c'è niente da fare. Neppure prima che fosse arrestato potevamo avere rapporti con lui perché la fidanzata era gelosa e non voleva che lui si vedesse con noi. Secondo me è una cosa assurda e non è giusto che noi dobbiamo sempre cercare a lui e lui mai a noi. Lui non ha mai fatto uno sforzo, e quelle rare volte che lo vedevamo, stava con noi un poco di tempo, un'ora e se ne andava perché lei lo chiamava in continuazione. Una volta mi diede il suo numero di telefono ma io non ero padrona di chiamarlo perché lei era gelosa e lui aveva paura di lei e quindi ad un certo punto non l'ho chiamato più. Spesso abbiamo litigato io e lui ma adesso non ne posso più. I genitori di mio padre non ci hanno mai cercato e nessuno ci ha mai aiutato. Non ho neppure il nonno materno;
il nostro riferimento maschile è il fratello di mamma che si chiama
che ci vuole bene;
abbiamo comunque tutta la famiglia di mamma che è Per_2 molto presente. Mia madre si occupa di noi e fa tutto. Frequento la scuola ed ho intenzione di conseguire il diploma di alberghiero. Io faccio sala e bar e mi piace.
Ho le mie amiche ed una vita serena come i fratelli;
anche loro vanno a scuola e mia madre ci tiene molto. Una alle medie e uno all'elementari. Mio padre ha avuto una figlia con la compagna ed una volta – circa due anni fa – sono andata solo io
a dormire a casa loro ma non sono mai più andata perché non mi sono sentita bene accolta con affetto dalla compagna. I miei fratelli non sono mai andati a dormire ma solo un paio di volte a mangiare da lui, e poi non ci siamo più voluti andare anche perché le condizioni igieniche della casa ci fecero impressione perché la casa era sporca.
Questo giudice – preso atto di quanto dichiarato dalla minore e stante l'attuale stato di detenzione del sign. in parziale modifica dell'ordinanza del CP_1
1°.2.2024, ha disposto l'affido esclusivo dei minori, e Pt_3 Pt_2 Per_3
alla madre.
[...]
Infine, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata decisa all'udienza del
25.9.2025 con i termini ex art. 473 bis n. 28 ed il procuratore della ricorrente ha chiesto: in questa sede insistiamo in primo luogo affinchè in sede di divorzio
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venga rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori posto a carico del resistente nelle misura di € 1.000,00 mensili, ovvero quella diversa somma ritenuta equa dal Giudicante, trattandosi di tre figli minori, oltre rivalutazione Istat e 50% spese straordinarie come per legge. Rilevato che gli accertamenti dei Servizi Sociali hanno confermato il narrato reso dalla ricorrente comparsa personalmente e che, all'esito dell'audizione della minore , è Per_1 stato disposto l'affido esclusivo alla madre dei figli minori, in questa sede chiediamo confermarsi il suddetto provvedimento, vista la detenzione del resistente documentata in atti ed il suo disinteresse i figli. Chiediamo altresì dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio di cui in premessa, con tutti gli adempimenti conseguenziali.
Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015).
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In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, letto il parere del PM, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per confermare l'affidamento esclusivo di , e alla madre, Per_1 Pt_2 Per_4 come già statuito d'ufficio dal Giudice: la madre adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per i minori in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per loro tenuto conto delle dichiarazioni di , di Per_1 quanto accertato dai SS, del malessere che hanno manifestato e, soprattutto, del totale disinteresse del padre.
Circa le modalità di visita, sarà il padre ad attivarsi presso i SS – previo percorso di sostegno alla genitorialità – se vorrà vedere i figli. Nulla, pertanto si statuisce sulle visite e sugli incontri che – allo stato- restano sospesi fino a quando il resistente non avrà dato prova di voler fare il padre.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei minori.
Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, il Collegio, preso atto della non provata condizione del nucleo in relazione al tenore di vita – in assenza di documentazione agli atti, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, dello stato detentivo del della circostanza che lo CP_1
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stesso ha avuto un altro figlio dalla seconda unione (che non lo esime, chiaramente, dal mantenimento dei figli nati dal matrimonio), tenuto conto che la madre provvede al mantenimento dei minori in via diretta e sostiene il canone della casa nella quale abitano, - pone a carico di l'obbligo di corrispondere la CP_1 somma mensile di € 600,00 per i tre figli (in ragione di € 200,00 ciascuno), con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annua da novembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto di quanto statuito, l'assegno unico per i minori, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025, sarà percepito per intero dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva,
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in il 27.6.2011 da CP_4
e ; Parte_1 CP_1
b) dispone l'affido esclusivo di , e alla madre, con Per_1 Pt_2 Per_4 residenza privilegiata presso la madre;
c) modalità di visita padre-figli sospese;
d) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli minori nella misura di € 600,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente con decorrenza dalla pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal novembre 2026;
e) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per i figli;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la CP_4 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 32, parte I s, sezione K, anno 2011).
g) dichiara irripetibili le spese di lite.
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Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa I. Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel/est.
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18703 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 25.9.2025, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Teresa Perna il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 13.2.2025, il Gi ha rinviato al 25 settembre
2025 con i termini ex art. 473 bis n. 28.
Il Pm – con parere del 30.9.2025 - ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni vigenti;
affido super-esclusivo dei minori alla madre con visite paterne solo all'esito di percorsi presso i SS ai quali il padre si rivolgerà.
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MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, la sign.ra – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 27.6.2011 dal quale erano nati Controparte_2
(7.1.2009), (24.3.2012) e (28.8.2015) – esponeva: Per_1 Pt_2 CP_3
Con decreto n. 3104/2021 del 1.4.2021 rg. n. 21350/2020 il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da essi concordate, disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre, regolamentando le visite tra padre e figli e ponendo
a carico del padre il contributo per il mantenimento dei tre figli minori nella misura di € 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie(quest'ultima condizione accettata dalla ricorrente dietro minaccia, come da querela del 26.10.2020 che si deposita). La ricorrente è casalinga, disoccupata e per il momento percepisce il reddito di cittadinanza pari a circa € 1.000,00 mensili, in considerazione dei tre figli minori a carico. Vive in una casa che conduce in locazione con un canone mensile di € 650,00. Accudisce i suoi tre figli e tra mille difficoltà cerca di garantire loro una vita serena. La più grande frequenta il 2° anno di un Per_1
Istituto professionale, il mediano frequenta la 2^ media ed infine la più Pt_2 piccola la 3^ elementare. Gli ultimi due nel pomeriggio frequentano il CP_3 doposcuola sostenuto dal tutti i giorni scolastici fino alle 19,00. Controparte_4
Purtroppo i minori non svolgono alcuna attività sportiva attese le difficoltà economiche in cui versa la madre. Ed invero il sig. da parte sua, lungi CP_1 dall'osservare i suoi doveri genitoriali, dall'epoca della separazione a tutt'oggi ha versato quale contributo al mantenimento dei figli la totale cifra irrisoria di €
700,00 a fronte del suo obbligo di versamento di € 450,00 mensili. Non ha mai provveduto a partecipare alle spese straordinarie e vede saltuariamente i figli solo se costretto dalla di lui famiglia e per un' ora al massimo. Stante i suoi continui inadempimenti la ricorrente già a pochi mesi dalla separazione il 3.8.2021, ha elevato querela nei suoi confronti ed attualmente pende un procedimento penale a suo carico per mancata assistenza ai minori. Anche il precetto notificatogli in data
24.6.2023 e da lui ricevuto il 29.6.2023 per oltre €. 7.000,00, non ha sortito alcun effetto, se non frasi di dileggio accompagnate a velate minacce verbali rivolte alla ex moglie. Afferma, il convenuto, di essere disoccupato ma vi è certezza che egli
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lavori in modo irregolare come pizzaiolo in una pizzeria nei pressi della sua abitazione in alla via Martiri d'Otranto nei pressi del civico 45. CP_4
Ha chiesto: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermare l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
-confermare la disciplina delle visite tra padre e figli così come statuite in sede di separazione, -stante l'irrisorietà dell'assegno disposto in sede di separazione per i motivi innanzi esposti, porre a carico del resistente l'assegno mensile di almeno €1.000,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n. 3104/2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'affido di , ed , minori di età, la ricorrente ha chiesto Per_1 Pt_2 CP_3 disporsi l'affido condiviso confermandosi quanto pattuito in sede di separazione consensuale, così come le modalità di visita padre-figli.
All'esito della prima udienza di comparizione del 23 gennaio 2024, - sentita la sign. che ha confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo – questo Pt_1
Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha disposto l'affido condiviso ed ha confermato le modalità di visita indicate in omologa di separazione, con ammonizione all' di adempiere all'obbligazione alimentare cui si sottraeva Pt_1 da anni.
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All'udienza del 13.6.2024 è stata ascoltata nuovamente la ricorrente onde verificare l'andamento degli incontri del padre con i figli.
La stessa ha dichiarato: da quando sono venuta lo scorso 23 gennaio 2024 in tribunale, sono cambiate molte cose. Ad aprile scorso il padre dei miei figli è stato arrestato ed ora è detenuto a Poggioreale;
avevamo iniziato a ricostruire il rapporto con i bambini perché io, dopo che chiamò al padre – avevo Per_1 deciso di accontentarli e li portavo una volta ogni tanto a casa del padre e della compagna e stavano una giornata con lui. Poi, però, è stato arrestato e, per quanto mi risulta, si tratta di una sentenza definitiva perché quando portavo i bambini a casa sua era già agli arresti domiciliari ma io non lo sapevo. Non voglio portare i bambini in carcere e non li voglio sottoporre a questo stress perché già hanno sofferto troppo. Non mi ha mai dato i soldi per i figli. Confermo la domanda di affido condiviso e la conferma delle modalità di cui alla separazione.
E' stato, pertanto, disposto che i SS competenti per territorio redigessero una relazione socio-ambientale sul nucleo della ricorrente al fine di verificare le condizioni dei minori e segnalare criticità che potessero rendere necessari altri interventi a loro tutela.
Dalla relazione del 17.10.2024 è merso che i bambini vivono con la madre in un basso a San Giovanni a Teduccio – per il quale la sostiene un canone di € Pt_1
350,00 mensili - che è in buone condizioni ed è idoneo ad accogliere la famiglia. I minori ed frequentano il servizio di educativa domiciliare, mentre Pt_2 CP_3
segue un corso di formazione professionale nel settore della ristorazione. Per_1
è apparso un bambino timido e riservato, ed ha espresso il suo dolore per Pt_2
l'assenza del padre che lo ha sempre deluso, “sparendo” ogni volta che gli prometteva di vederlo e stare con lui. Nessun rapporto, inoltre, è stato mantenuto con la famiglia del padre che si è allontanata dal nucleo della . ha Pt_1 Per_1 espresso il desiderio di vedere il padre (anche recandosi in carcere); poi i ragazzi, preso atto del disinteresse del padre – cha ha avuto un'altra figlia dalla compagna – si sono allontanati da lui.
All'udienza del 15 novembre 2024 è stata ascoltata la quale ha dichiarato: Per_1 sono serena nelle mie dichiarazioni. A gennaio compirò 16 anni;
ha 9 anni Pt_3
e 12. Sono sei anni che ormai cerchiamo noi nostro padre che si è Pt_2 completamente allontanato sia affettivamente che materialmente nel senso che non ci ha mai dato mai niente. E' cambiato da quando si sono separati, e si è
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disinteressato di noi. Non so se un giorno capirà, ma non penso. Quando è stato arrestato a maggio scorso – ma non so per quale reato – andammo io e mia madre
a trovarlo. Lui piangeva e non diceva niente. Non ho più nessuna speranza di ricostruire un rapporto con mio padre perché ormai sono passati troppi anni. Io vivo con mamma ed io fratelli piccoli che stanno bene anche se chiedono del padre;
loro sanno che sta in carcere ma purtroppo non c'è niente da fare. Neppure prima che fosse arrestato potevamo avere rapporti con lui perché la fidanzata era gelosa e non voleva che lui si vedesse con noi. Secondo me è una cosa assurda e non è giusto che noi dobbiamo sempre cercare a lui e lui mai a noi. Lui non ha mai fatto uno sforzo, e quelle rare volte che lo vedevamo, stava con noi un poco di tempo, un'ora e se ne andava perché lei lo chiamava in continuazione. Una volta mi diede il suo numero di telefono ma io non ero padrona di chiamarlo perché lei era gelosa e lui aveva paura di lei e quindi ad un certo punto non l'ho chiamato più. Spesso abbiamo litigato io e lui ma adesso non ne posso più. I genitori di mio padre non ci hanno mai cercato e nessuno ci ha mai aiutato. Non ho neppure il nonno materno;
il nostro riferimento maschile è il fratello di mamma che si chiama
che ci vuole bene;
abbiamo comunque tutta la famiglia di mamma che è Per_2 molto presente. Mia madre si occupa di noi e fa tutto. Frequento la scuola ed ho intenzione di conseguire il diploma di alberghiero. Io faccio sala e bar e mi piace.
Ho le mie amiche ed una vita serena come i fratelli;
anche loro vanno a scuola e mia madre ci tiene molto. Una alle medie e uno all'elementari. Mio padre ha avuto una figlia con la compagna ed una volta – circa due anni fa – sono andata solo io
a dormire a casa loro ma non sono mai più andata perché non mi sono sentita bene accolta con affetto dalla compagna. I miei fratelli non sono mai andati a dormire ma solo un paio di volte a mangiare da lui, e poi non ci siamo più voluti andare anche perché le condizioni igieniche della casa ci fecero impressione perché la casa era sporca.
Questo giudice – preso atto di quanto dichiarato dalla minore e stante l'attuale stato di detenzione del sign. in parziale modifica dell'ordinanza del CP_1
1°.2.2024, ha disposto l'affido esclusivo dei minori, e Pt_3 Pt_2 Per_3
alla madre.
[...]
Infine, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata decisa all'udienza del
25.9.2025 con i termini ex art. 473 bis n. 28 ed il procuratore della ricorrente ha chiesto: in questa sede insistiamo in primo luogo affinchè in sede di divorzio
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venga rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori posto a carico del resistente nelle misura di € 1.000,00 mensili, ovvero quella diversa somma ritenuta equa dal Giudicante, trattandosi di tre figli minori, oltre rivalutazione Istat e 50% spese straordinarie come per legge. Rilevato che gli accertamenti dei Servizi Sociali hanno confermato il narrato reso dalla ricorrente comparsa personalmente e che, all'esito dell'audizione della minore , è Per_1 stato disposto l'affido esclusivo alla madre dei figli minori, in questa sede chiediamo confermarsi il suddetto provvedimento, vista la detenzione del resistente documentata in atti ed il suo disinteresse i figli. Chiediamo altresì dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio di cui in premessa, con tutti gli adempimenti conseguenziali.
Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015).
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In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, letto il parere del PM, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per confermare l'affidamento esclusivo di , e alla madre, Per_1 Pt_2 Per_4 come già statuito d'ufficio dal Giudice: la madre adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per i minori in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per loro tenuto conto delle dichiarazioni di , di Per_1 quanto accertato dai SS, del malessere che hanno manifestato e, soprattutto, del totale disinteresse del padre.
Circa le modalità di visita, sarà il padre ad attivarsi presso i SS – previo percorso di sostegno alla genitorialità – se vorrà vedere i figli. Nulla, pertanto si statuisce sulle visite e sugli incontri che – allo stato- restano sospesi fino a quando il resistente non avrà dato prova di voler fare il padre.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei minori.
Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, il Collegio, preso atto della non provata condizione del nucleo in relazione al tenore di vita – in assenza di documentazione agli atti, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, dello stato detentivo del della circostanza che lo CP_1
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stesso ha avuto un altro figlio dalla seconda unione (che non lo esime, chiaramente, dal mantenimento dei figli nati dal matrimonio), tenuto conto che la madre provvede al mantenimento dei minori in via diretta e sostiene il canone della casa nella quale abitano, - pone a carico di l'obbligo di corrispondere la CP_1 somma mensile di € 600,00 per i tre figli (in ragione di € 200,00 ciascuno), con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annua da novembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto di quanto statuito, l'assegno unico per i minori, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025, sarà percepito per intero dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva,
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in il 27.6.2011 da CP_4
e ; Parte_1 CP_1
b) dispone l'affido esclusivo di , e alla madre, con Per_1 Pt_2 Per_4 residenza privilegiata presso la madre;
c) modalità di visita padre-figli sospese;
d) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli minori nella misura di € 600,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente con decorrenza dalla pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal novembre 2026;
e) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per i figli;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per la CP_4 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 32, parte I s, sezione K, anno 2011).
g) dichiara irripetibili le spese di lite.
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Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa I. Cozzolino
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