TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2093/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di impianto di pannelli fotovoltaici – risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Marrazzo, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/4/2015 la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la CP_1 per farne accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento e per l'effetto sentirla condannare al versamento a favore di essa società attrice della somma di euro 271.280,92, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso della causa, anche a mezzo CTU o da determinarsi, via subordinata, mediante il ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento e fino al soddisfo;
chiedeva, inoltre, condannarsi la predetta convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'attrice, sia per lucro cessante che per danno emergente, a causa della "minore producibilità dell'impianto", da quantificarsi in relazione al periodo di tempo di venticinque anni decorrenti dalla data di attivazione dell'impianto o dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 diverso periodo temporale che verrà accertato in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di ctu o, in via subordinata, mediante il ricorso ai criteri di cui all'art.1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di inadempimento e fino al soddisfo. A fondamento della domanda,
l'attrice esponeva di svolgere da anni attività imprenditoriale nel settore delle energie rinnovabili, in particolare occupandosi della produzione, distribuzione, trasformazione e vendita di energia prodotta mediante l'utilizzo di energia solare e di impianti fotovoltaici ovvero di altre fonti rinnovabili e che in data 2.5.2012 aveva stipulato con la società un contratto di CP_1 appalto “chiavi in mano” con fornitura di materiali e servizi per la realizzazione di una centrale fotovoltaica di complessivi kwp 455,4, da realizzarsi su un edificio industriale sito alla Via Contrada Le Vecchie n. 10, in Striano (NA) ed identificato al N.C.E.U. al foglio 5, particella 116 sub. 3 e Cont
4. Allegava che in contratto la si era impegnata ad assicurare il montaggio e l'installazione di tutti i componenti tecnologici necessari al suo funzionamento, a predisporre l'impianto completo e funzionante in tutte le sue parti, nonché ad attivare la convenzione con il Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, ma essa si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi assunti, cagionando significativi danni alla committente-attrice, anche in termini di lucro cessante;
ed infatti la convenuta si rendeva responsabile della mancata messa in esercizio dell'impianto entro i termini pattuiti e della minore producibilità di energia rispetto a quella garantita in contratto.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda e CP_1 in via di domanda riconvenzionale, previo accertamento del minor valore pagato dall'attrice rispetto al corrispettivo previsto nel contratto d'appalto del
2/5/2012, chiedeva al giudice di condannare la al Parte_1 pagamento del residuo importo di euro 46.727,79 oltre iva ed interessi come per legge. Sempre in via principale, previo accertamento del grave inadempimento dell'attrice nel pagamento dei lavori, e segnatamente per il ritardo e per il parziale pagamento oltre che per l'ulteriore mancato pagamento del previsto presso dei lavori, condannare la società attrice a risarcire alla società convenuta tutti i danni derivati dalla predetta condotta e precisamente a corrispondere la maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine commerciale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro. Allegava che alcun inadempimento poteva essere addebitato ad essa convenuta, essendo stato regolarmente rispettato il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 contratto, avendo terminato i lavori il 25.6.2012. Evidenziava che la connessione dell'impianto non poteva essere né effettuata né tantomeno garantita dalla essendo la stessa dipendente dall'operato dell' CP_1 [...] Parte
. Riguardo alla mancata installazione dell' deduceva che CP_2 non vi sarebbe mai potuta essere la dichiarazione di conformità con la certificata conclusione di lavori e che il modulo soccorritore era stato installato nel maggio 2013 per alimentare la protezione di interfaccia dell'impianto fotovoltaico e non la protezione generale a servizio del interruttore di media tensione. Tale protezione era inevitabilmente già presente altrimenti l'impianto non sarebbe stato connesso alla rete di distribuzione da parte di Allegava che all'art. 5 del contratto il prezzo CP_2 complessivo dell'appalto era determinato in euro 700.000,00 oltre iva e all'art. 6 erano stati stabiliti i termini di pagamento, tutti regolarmente non rispettati dall'attrice, tanto che alla data di effettiva conferma di allacciamento del 26/07/2012, come risultante dall'allegato Q della società la CP_2 Pt_1
aveva pagato solo euro 105.000,00. Quanto al rispetto del termine del
[...]
30.06.2012, rilevava che antro detta data dovevano essere espletate tutte le attività legate all'installazione, al collaudo ed agli adempimenti amministrativi legati all'allacciamento alla rete, ma non anche l'attivazione della convenzione con il GSE e la concessione AEEG per le tariffe incentivanti del primo semestre, per ottenere le quali la conclusione dei lavori doveva avvenire 60 giorni prima della data del 30.06.2012, laddove il contratto era stato del tutto incompatibilmente stipulato in data 2.5.2012.
Precisava che la chiusura lavori documentalmente provata alla data del
25.06.2012 risultava propedeutica per l'allegato P1 “Comunicazione fine
Opere strettamente necessarie” e aveva permesso alla
[...]
di emettere l'allegato Q “Dichiarazione di conferma di CP_2
Allacciamento” in data 26.07.2012. Solo dopo aver avuto l'autorizzazione dall' era stato possibile il collaudo finale in data 10.08.2012 e l'effettiva CP_2 messa in servizio dell'impianto. Ciò significava che i collaudi in bianco erano già stati effettuati prima del 30.06.2012. Argomentava che nel contratto non era specificata quale dovesse essere la tariffa agevolante come obbiettivo del contratto, nonostante fossero già note le tariffe con il DM 05.05.11, né in contratto era stato previsto un cronoprogramma definito con il completamento dei lavori. In pratica il contratto, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non prevedeva come obiettivo l'accesso alla tariffa incentivante del primo semestre 2012. Infine, riguardo alla ridotta produttività
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 dell'impianto, essa era stata determinata dalle particolari condizioni esistenti nel luogo di installazione dell'impianto.
Sulla base della documentazione prodotta, assunta la prova testimoniale, espletata una ctu con l'ing. , precisate le conclusioni, la Persona_1 causa veniva riservata in decisione dal nuovo giudice assegnatario.
La domanda attorea non è fondata, come non lo è quella riconvenzionale della convenuta.
Invero, come accertato anche dal ctu, le prestazioni cui era tenuta la società realizzatrice dell'impianto fotovoltaico risultano descritte all'art. 3 del contratto di appalto del 2.5.2012, laddove alla voce “Oggetto del contratto” vengono descritti le macrocategorie di incarichi per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Precisamente le prestazioni così risultano descritte: al punto 3.1.4 - fornitura dei moduli fotovoltaici, delle apparecchiature elettroniche , delle strutture di sostegno, dei cavi elettrici e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'impianto; l'esecuzione delle opere comprensive di interventi di opere civili comprensive di installazione, montaggio e collaudo finale delle stesse, inclusive della “fornitura dei servizi amministrativi e tecnici per l'attivazione definitiva dell'Impianto fotovoltaico e l'ottenimento della tariffa incentivante “; al punto 3.2 - il progettare dirigere coordinare , costruire, installare , mettere in servizio e sottoporre a prove l'impianto fotovoltaico, con le seguenti specificazioni: al punto 3.2.12 - collaudare l'impianto, verificare le prestazioni e mettere in esercizio l'impianto fotovoltaico;
al punto 3.2.13 - consegnare la certificazione di conformità dell'impianto; al punto 3.2.14 - attivare la convenzione con il
Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
al punto 3.2.15 - richiedere ed ottenere la concessione della tariffa incentivante. Le prestazioni erano quindi ben precisamente individuate.
Diversamente si pongono dei problemi per quanto concerne i tempi di esecuzione delle diverse prestazioni, atteso che all'art. 10 del contratto risulta specificato: ” L'appaltatore si impegna ad effettuare i lavori entro il termine di consegna dell'allegato Q fornito da e comunque Controparte_3 entro il 30 giugno 2012”. Orbene, come accertato dal ctu, l'allacciamento di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica è sotto responsabilità di
[...]
, che gestisce e detiene il controllo delle reti elettriche locali Controparte_3 in bassa tensione e che si occupa di installare i contatori. La richiesta di connessione deve essere inoltrata dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione dell' impianto fotovoltaico e deve utilizzare dei modelli standard messi a disposizione dal gestore di rete. I tempi di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 realizzazione effettiva della connessione vanno sono previsti dal Testo
Integrato delle Connessioni Attive, che stabilisce le seguenti tempistiche che partono dalla data di “fine lavori”: 30 gg. lavorativi per lavori semplici;
90 gg. lavorativi per lavori definiti complessi. Inoltre i 90 giorni aumentano di
15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro. L'Enel entro questi intervalli temporali non è obbligata ad allacciare, ma ad emettere una comunicazione dove sono proposte le date di allacciamento (le date sono a scelta tra 2 disponibili, distanziate fra loro di 1-2 gg, una in cui l'allacciamento è previsto di mattina ed una di pomeriggio). Queste date possono essere fino a 10 gg lavorativi successivi alla data della comunicazione.
Il ctu ha rilevato che per il completamento dell'iter tecnico e amministrativo per l'accesso alle incentivazioni previste dal primo semestre
2012 sarebbe stato necessario anticiparsi di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale del 30.06.12. Ma l'art. 21 del medesimo contratto prevede che : “ L'appaltatore 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la fine dei lavori, dovrà inviare al Committente una comunicazione indicando la data prevista per il collaudo a vuoto…” . Da ciò scaturisce la possibilità contrattuale di dare inizio alle operazioni del primo collaudo (a vuoto) e poi di procedere “tempestivamente” al completamento del collaudo GSE, ovviamente in data successiva all'ultimazione dei lavori prevista per la scadenza del 30.06.2112. Pertanto anche dal punto di vista contrattuale non viene puntualizzata la necessità di anticipare tale termine dei lavori per ottenere la tariffa maggiormente incentivante.
Ma decisivo è il fatto che all'art.
3.2.14 e art.
3.2.15 non viene specificata quale sia la tariffa incentivante da perseguire in termini dei tempi della consegna dei lavori. Sotto questo profilo, quindi, alla luce delle suddette argomentazioni svolte dal ctu e condivise integralmente da questo giudicante, non può dirsi, come sostenuto dall'attrice, che il termine del 30.06.2012 sia da considerarsi una sorta di termine essenziale, in quanto solo rispettando lo stesso la committente avrebbe ottenuto la tariffa incentivante prevista per il primo semestre 2012, nemmeno individuata in contratto, sebbene già dal
2011 erano state stabilite le modifiche delle misure delle tariffe incentivanti nel tempo. Su tale presunto ritardo la domanda risarcitoria attrice va dunque rigettata.
Riguardo alla domanda risarcitoria dell'attrice relativa al mancato rispetto della garanzia di producibilità dell'impianto prevista in contratto, va rilevato che ai sensi dell'art. 20 del contratto di appalto: “l'appaltatore per un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 periodo di due anni a partire dalla data di messa in esercizio (che si rammenti si è avuta solo nel luglio 2012), si impegna a garantire al committente la producibilità attesa sviluppata sulla base del rendimento minimo di 1350
kWh/anno per ogni kWp”. Ora, in base alle risultanze documentali in atti - ed in particolare ai dati forniti dal GSE e rilevati mediante il contatore di misura dell'impianto - anche il ctu ha accertato una producibilità effettiva, relativamente ai primi due anni di messa in esercizio (agosto 2012 - luglio
2014), nettamente inferiore rispetto alla producibilità garantita contrattualmente. Il ctu, nella sua relazione, ha evidenziato che: “A due anni dalla data del collaudo finale del 10.08.2012 e precisamente fino alla data del
10.07.2014 l'impianto avrebbe potuto garantire la producibilità minima (PM) pari a 1.229.580 KWh” e che “Il rendimento minimo garantito pari a
1.229.580 K Wh n on fu raggiunto nei due anni successivi alla messa in esercizio dell'impianto”. Il ctu ha però accertato che la minor produttività dell'impianto è da attribuirsi principalmente alla mancata manutenzione dell'impianto fotovoltaico ad opera della committente e segnatamente alle operazioni di lavaggio dei moduli fotovoltaici, oscurati data la presenza di sostanze zuccherine contenute negli aeriformi della produzione industriale dello stabilimento sottostante al lastrico solare dove fu collocato l'impianto.
Tale manutenzione dal momento dell'allaccio fino alla data del 3/04/2013 non fu eseguita dalla committente, mentre per gli anni successivi al secondo anno dal collaudo il ctu ha verificato unicamente i dati inerenti il terzo anno di esercizio, constatando che la produttività resa è risultata essere superiore a quella promessa o attesa.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale della convenuta, risulta documentato e incontestato che la società ebbe a provvedere , Pt_1 seppure con ritardi, al pagamento del corrispettivo concordato, in modo Cont peraltro conforme alle modalità di fatturazione effettuate dalla . Invero il prezzo complessivo dell'appalto per la realizzazione dell'impianto Cont fotovoltaico ad opera della venne ridefinito dalle parti in euro
680.000,00 come si evince dalla fattura n. 1 del 09/01/2013 emessa dalla convenuta. Successivamente, in data 31.12.2013, venne emessa da parte di Cont
una nota credito dell'importo di € 26.727,79 a parziale storno della fattura sopracitata, con cui la convenuta provvedeva a rettificare, in diminuzione, la fattura originale. Pertanto la somma rivendicata da controparte pari ad euro 46.727,79 costituisce la somma delle due riduzioni (€ Cont 20.000,00 + € 26.727,79) effettuate, per volontà della , sull'importo del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 corrispettivo originariamente convenuto. Quindi, null'altro, è dovuto dall'attrice a titolo di corrispettivo di cui al contratto oggetto di giudizio.
Va rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e Cont all'immagine commerciale avanzata dalla società , sia perché infondata alla luce di quanto sopra motivato, sia perché è rimasta comunque evanescente e non provata nella sua genericità, senza specificazione di circostanze concrete e documentate dalle quali desumere l'asserito danno.
Per la particolarità del caso, complessa sotto il profilo tecnico e caratterizzata da incongruenze contrattuali in cui concorsero entrambe le parti, tenuto conto anche della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio e di ctu tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2093/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di impianto di pannelli fotovoltaici – risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Marrazzo, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/4/2015 la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la CP_1 per farne accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento e per l'effetto sentirla condannare al versamento a favore di essa società attrice della somma di euro 271.280,92, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso della causa, anche a mezzo CTU o da determinarsi, via subordinata, mediante il ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento e fino al soddisfo;
chiedeva, inoltre, condannarsi la predetta convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'attrice, sia per lucro cessante che per danno emergente, a causa della "minore producibilità dell'impianto", da quantificarsi in relazione al periodo di tempo di venticinque anni decorrenti dalla data di attivazione dell'impianto o dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 diverso periodo temporale che verrà accertato in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di ctu o, in via subordinata, mediante il ricorso ai criteri di cui all'art.1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di inadempimento e fino al soddisfo. A fondamento della domanda,
l'attrice esponeva di svolgere da anni attività imprenditoriale nel settore delle energie rinnovabili, in particolare occupandosi della produzione, distribuzione, trasformazione e vendita di energia prodotta mediante l'utilizzo di energia solare e di impianti fotovoltaici ovvero di altre fonti rinnovabili e che in data 2.5.2012 aveva stipulato con la società un contratto di CP_1 appalto “chiavi in mano” con fornitura di materiali e servizi per la realizzazione di una centrale fotovoltaica di complessivi kwp 455,4, da realizzarsi su un edificio industriale sito alla Via Contrada Le Vecchie n. 10, in Striano (NA) ed identificato al N.C.E.U. al foglio 5, particella 116 sub. 3 e Cont
4. Allegava che in contratto la si era impegnata ad assicurare il montaggio e l'installazione di tutti i componenti tecnologici necessari al suo funzionamento, a predisporre l'impianto completo e funzionante in tutte le sue parti, nonché ad attivare la convenzione con il Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, ma essa si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi assunti, cagionando significativi danni alla committente-attrice, anche in termini di lucro cessante;
ed infatti la convenuta si rendeva responsabile della mancata messa in esercizio dell'impianto entro i termini pattuiti e della minore producibilità di energia rispetto a quella garantita in contratto.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda e CP_1 in via di domanda riconvenzionale, previo accertamento del minor valore pagato dall'attrice rispetto al corrispettivo previsto nel contratto d'appalto del
2/5/2012, chiedeva al giudice di condannare la al Parte_1 pagamento del residuo importo di euro 46.727,79 oltre iva ed interessi come per legge. Sempre in via principale, previo accertamento del grave inadempimento dell'attrice nel pagamento dei lavori, e segnatamente per il ritardo e per il parziale pagamento oltre che per l'ulteriore mancato pagamento del previsto presso dei lavori, condannare la società attrice a risarcire alla società convenuta tutti i danni derivati dalla predetta condotta e precisamente a corrispondere la maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine commerciale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro. Allegava che alcun inadempimento poteva essere addebitato ad essa convenuta, essendo stato regolarmente rispettato il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 contratto, avendo terminato i lavori il 25.6.2012. Evidenziava che la connessione dell'impianto non poteva essere né effettuata né tantomeno garantita dalla essendo la stessa dipendente dall'operato dell' CP_1 [...] Parte
. Riguardo alla mancata installazione dell' deduceva che CP_2 non vi sarebbe mai potuta essere la dichiarazione di conformità con la certificata conclusione di lavori e che il modulo soccorritore era stato installato nel maggio 2013 per alimentare la protezione di interfaccia dell'impianto fotovoltaico e non la protezione generale a servizio del interruttore di media tensione. Tale protezione era inevitabilmente già presente altrimenti l'impianto non sarebbe stato connesso alla rete di distribuzione da parte di Allegava che all'art. 5 del contratto il prezzo CP_2 complessivo dell'appalto era determinato in euro 700.000,00 oltre iva e all'art. 6 erano stati stabiliti i termini di pagamento, tutti regolarmente non rispettati dall'attrice, tanto che alla data di effettiva conferma di allacciamento del 26/07/2012, come risultante dall'allegato Q della società la CP_2 Pt_1
aveva pagato solo euro 105.000,00. Quanto al rispetto del termine del
[...]
30.06.2012, rilevava che antro detta data dovevano essere espletate tutte le attività legate all'installazione, al collaudo ed agli adempimenti amministrativi legati all'allacciamento alla rete, ma non anche l'attivazione della convenzione con il GSE e la concessione AEEG per le tariffe incentivanti del primo semestre, per ottenere le quali la conclusione dei lavori doveva avvenire 60 giorni prima della data del 30.06.2012, laddove il contratto era stato del tutto incompatibilmente stipulato in data 2.5.2012.
Precisava che la chiusura lavori documentalmente provata alla data del
25.06.2012 risultava propedeutica per l'allegato P1 “Comunicazione fine
Opere strettamente necessarie” e aveva permesso alla
[...]
di emettere l'allegato Q “Dichiarazione di conferma di CP_2
Allacciamento” in data 26.07.2012. Solo dopo aver avuto l'autorizzazione dall' era stato possibile il collaudo finale in data 10.08.2012 e l'effettiva CP_2 messa in servizio dell'impianto. Ciò significava che i collaudi in bianco erano già stati effettuati prima del 30.06.2012. Argomentava che nel contratto non era specificata quale dovesse essere la tariffa agevolante come obbiettivo del contratto, nonostante fossero già note le tariffe con il DM 05.05.11, né in contratto era stato previsto un cronoprogramma definito con il completamento dei lavori. In pratica il contratto, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non prevedeva come obiettivo l'accesso alla tariffa incentivante del primo semestre 2012. Infine, riguardo alla ridotta produttività
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 dell'impianto, essa era stata determinata dalle particolari condizioni esistenti nel luogo di installazione dell'impianto.
Sulla base della documentazione prodotta, assunta la prova testimoniale, espletata una ctu con l'ing. , precisate le conclusioni, la Persona_1 causa veniva riservata in decisione dal nuovo giudice assegnatario.
La domanda attorea non è fondata, come non lo è quella riconvenzionale della convenuta.
Invero, come accertato anche dal ctu, le prestazioni cui era tenuta la società realizzatrice dell'impianto fotovoltaico risultano descritte all'art. 3 del contratto di appalto del 2.5.2012, laddove alla voce “Oggetto del contratto” vengono descritti le macrocategorie di incarichi per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Precisamente le prestazioni così risultano descritte: al punto 3.1.4 - fornitura dei moduli fotovoltaici, delle apparecchiature elettroniche , delle strutture di sostegno, dei cavi elettrici e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'impianto; l'esecuzione delle opere comprensive di interventi di opere civili comprensive di installazione, montaggio e collaudo finale delle stesse, inclusive della “fornitura dei servizi amministrativi e tecnici per l'attivazione definitiva dell'Impianto fotovoltaico e l'ottenimento della tariffa incentivante “; al punto 3.2 - il progettare dirigere coordinare , costruire, installare , mettere in servizio e sottoporre a prove l'impianto fotovoltaico, con le seguenti specificazioni: al punto 3.2.12 - collaudare l'impianto, verificare le prestazioni e mettere in esercizio l'impianto fotovoltaico;
al punto 3.2.13 - consegnare la certificazione di conformità dell'impianto; al punto 3.2.14 - attivare la convenzione con il
Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
al punto 3.2.15 - richiedere ed ottenere la concessione della tariffa incentivante. Le prestazioni erano quindi ben precisamente individuate.
Diversamente si pongono dei problemi per quanto concerne i tempi di esecuzione delle diverse prestazioni, atteso che all'art. 10 del contratto risulta specificato: ” L'appaltatore si impegna ad effettuare i lavori entro il termine di consegna dell'allegato Q fornito da e comunque Controparte_3 entro il 30 giugno 2012”. Orbene, come accertato dal ctu, l'allacciamento di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica è sotto responsabilità di
[...]
, che gestisce e detiene il controllo delle reti elettriche locali Controparte_3 in bassa tensione e che si occupa di installare i contatori. La richiesta di connessione deve essere inoltrata dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione dell' impianto fotovoltaico e deve utilizzare dei modelli standard messi a disposizione dal gestore di rete. I tempi di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 realizzazione effettiva della connessione vanno sono previsti dal Testo
Integrato delle Connessioni Attive, che stabilisce le seguenti tempistiche che partono dalla data di “fine lavori”: 30 gg. lavorativi per lavori semplici;
90 gg. lavorativi per lavori definiti complessi. Inoltre i 90 giorni aumentano di
15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro. L'Enel entro questi intervalli temporali non è obbligata ad allacciare, ma ad emettere una comunicazione dove sono proposte le date di allacciamento (le date sono a scelta tra 2 disponibili, distanziate fra loro di 1-2 gg, una in cui l'allacciamento è previsto di mattina ed una di pomeriggio). Queste date possono essere fino a 10 gg lavorativi successivi alla data della comunicazione.
Il ctu ha rilevato che per il completamento dell'iter tecnico e amministrativo per l'accesso alle incentivazioni previste dal primo semestre
2012 sarebbe stato necessario anticiparsi di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale del 30.06.12. Ma l'art. 21 del medesimo contratto prevede che : “ L'appaltatore 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la fine dei lavori, dovrà inviare al Committente una comunicazione indicando la data prevista per il collaudo a vuoto…” . Da ciò scaturisce la possibilità contrattuale di dare inizio alle operazioni del primo collaudo (a vuoto) e poi di procedere “tempestivamente” al completamento del collaudo GSE, ovviamente in data successiva all'ultimazione dei lavori prevista per la scadenza del 30.06.2112. Pertanto anche dal punto di vista contrattuale non viene puntualizzata la necessità di anticipare tale termine dei lavori per ottenere la tariffa maggiormente incentivante.
Ma decisivo è il fatto che all'art.
3.2.14 e art.
3.2.15 non viene specificata quale sia la tariffa incentivante da perseguire in termini dei tempi della consegna dei lavori. Sotto questo profilo, quindi, alla luce delle suddette argomentazioni svolte dal ctu e condivise integralmente da questo giudicante, non può dirsi, come sostenuto dall'attrice, che il termine del 30.06.2012 sia da considerarsi una sorta di termine essenziale, in quanto solo rispettando lo stesso la committente avrebbe ottenuto la tariffa incentivante prevista per il primo semestre 2012, nemmeno individuata in contratto, sebbene già dal
2011 erano state stabilite le modifiche delle misure delle tariffe incentivanti nel tempo. Su tale presunto ritardo la domanda risarcitoria attrice va dunque rigettata.
Riguardo alla domanda risarcitoria dell'attrice relativa al mancato rispetto della garanzia di producibilità dell'impianto prevista in contratto, va rilevato che ai sensi dell'art. 20 del contratto di appalto: “l'appaltatore per un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 periodo di due anni a partire dalla data di messa in esercizio (che si rammenti si è avuta solo nel luglio 2012), si impegna a garantire al committente la producibilità attesa sviluppata sulla base del rendimento minimo di 1350
kWh/anno per ogni kWp”. Ora, in base alle risultanze documentali in atti - ed in particolare ai dati forniti dal GSE e rilevati mediante il contatore di misura dell'impianto - anche il ctu ha accertato una producibilità effettiva, relativamente ai primi due anni di messa in esercizio (agosto 2012 - luglio
2014), nettamente inferiore rispetto alla producibilità garantita contrattualmente. Il ctu, nella sua relazione, ha evidenziato che: “A due anni dalla data del collaudo finale del 10.08.2012 e precisamente fino alla data del
10.07.2014 l'impianto avrebbe potuto garantire la producibilità minima (PM) pari a 1.229.580 KWh” e che “Il rendimento minimo garantito pari a
1.229.580 K Wh n on fu raggiunto nei due anni successivi alla messa in esercizio dell'impianto”. Il ctu ha però accertato che la minor produttività dell'impianto è da attribuirsi principalmente alla mancata manutenzione dell'impianto fotovoltaico ad opera della committente e segnatamente alle operazioni di lavaggio dei moduli fotovoltaici, oscurati data la presenza di sostanze zuccherine contenute negli aeriformi della produzione industriale dello stabilimento sottostante al lastrico solare dove fu collocato l'impianto.
Tale manutenzione dal momento dell'allaccio fino alla data del 3/04/2013 non fu eseguita dalla committente, mentre per gli anni successivi al secondo anno dal collaudo il ctu ha verificato unicamente i dati inerenti il terzo anno di esercizio, constatando che la produttività resa è risultata essere superiore a quella promessa o attesa.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale della convenuta, risulta documentato e incontestato che la società ebbe a provvedere , Pt_1 seppure con ritardi, al pagamento del corrispettivo concordato, in modo Cont peraltro conforme alle modalità di fatturazione effettuate dalla . Invero il prezzo complessivo dell'appalto per la realizzazione dell'impianto Cont fotovoltaico ad opera della venne ridefinito dalle parti in euro
680.000,00 come si evince dalla fattura n. 1 del 09/01/2013 emessa dalla convenuta. Successivamente, in data 31.12.2013, venne emessa da parte di Cont
una nota credito dell'importo di € 26.727,79 a parziale storno della fattura sopracitata, con cui la convenuta provvedeva a rettificare, in diminuzione, la fattura originale. Pertanto la somma rivendicata da controparte pari ad euro 46.727,79 costituisce la somma delle due riduzioni (€ Cont 20.000,00 + € 26.727,79) effettuate, per volontà della , sull'importo del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 corrispettivo originariamente convenuto. Quindi, null'altro, è dovuto dall'attrice a titolo di corrispettivo di cui al contratto oggetto di giudizio.
Va rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e Cont all'immagine commerciale avanzata dalla società , sia perché infondata alla luce di quanto sopra motivato, sia perché è rimasta comunque evanescente e non provata nella sua genericità, senza specificazione di circostanze concrete e documentate dalle quali desumere l'asserito danno.
Per la particolarità del caso, complessa sotto il profilo tecnico e caratterizzata da incongruenze contrattuali in cui concorsero entrambe le parti, tenuto conto anche della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio e di ctu tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7