Articolo 4 della Legge 12 ottobre 1949, n. 771
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 1949
Art. 4.
Il personale di cui all'art. 1 che, per il servizio in precedenza prestato, abbia liquidato pensione od assegno, anche temporaneo, non privilegiato, perde il godimento della pensione o dell'assegno.
Il nuovo trattamento di quiescenza, da liquidarsi al personale stesso all'atto del definitivo collocamento a riposo, non puo' comunque essere inferiore a quello precedentemente goduto.
Qualora trattisi di pensione od assegno privilegiato o di pensione eccezionale, si applica la norma contenuta nell' art. 3, secondo comma, della legge 11 aprile 1938, n. 420 .
Qualora il servizio in precedenza prestato abbia dato luogo alla liquidazione della indennita' o del sussidio per una sola volta in luogo di pensione, per ottenere la valutazione del servizio stesso agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 2, gli interessati debbono versare all'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o hanno fatto passaggio, l'indennita' o il sussidio gia' riscosso, in una sola volta o a rate, con le norme e modalita' previste dall'art. 70 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 .
Al personale di cui all'art. 1, al quale, per il servizio prestato in precedenza, sia stata corrisposta dall'Opera di previdenza cui era iscritto la indennita' di buonuscita, spetta la liquidazione di una ulteriore indennita' di buonuscita in relazione soltanto ai nuovi servizi prestati.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949