Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1972, n. 902
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1973
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.623 milioni per la partecipazione italiana nel Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 1970, 1971, 1972.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1973