Sentenza 3 maggio 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 35896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35896 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente AM RT RO sono presenti i difensori avvocato PRIMAVERA EL del foro di CHIETI e avvocato SAMMARCO ANGELO ALESSANDRO del foro di ROMA. L'avvocato PRIMAVERA EL, contestando le conclusioni del Procuratore Generale, ne illustra le motivazioni chiedendo di annullare la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35896 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 03/05/2023 L'avvocato SAMMARCO ANGELO ALESSANDRO, dopo aver evidenziato i motivi di ricorso attinenti la questione procedurale e riportandosi ai restanti motivi, insiste nell'accoglimento. E' presente per la pratica forense la Dott.ssa Pannese Rosa, Patente di Guida n. U17H97004M del 24/12/2018, rilasciata da Mit-UCO di Avellino. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 7 febbraio 2022 con cui AM RT OS, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 36.000,00 di multa. 1.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altre persone,, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di amministratore di fatto della "GPS SA Global Aviation Supplier" (società esercente l'attività di servizi connessi al trasporto aereo, intestata a meri prestanonni), illecitamente detenuto, nel periodo compreso tra il novembre 2019 e il giugno 2020, attraverso spedizioni in transito per il porto di Salerno, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, di cui, in due diverse occasioni, erano state sottoposte a sequestro oltre 17 tonnellate (2.844,50 kg. di hashish e 14.191,88 Kg. di anfetamine del tipo captagon) provenienti dalla Siria, con mittente corrispondente a soggetto inesistente, e destinate in parte in Libia ed in parte in Arabia Saudita. Nell'azione illecita l'AM era stato coadiuvato dal concorrente CE Giuliantonio, titolare di un'agenzia di spedizione incaricata delle operazioni doganali presso il porto di Salerno, che, al fine di agevolare il transito e l'arrivo a destinazione dello stupefacente evitando controlli intermedi, aveva sovente provveduto, mediante l'operazione del c.d. "tramacco", ad emettere nuove polizze di carico, così occultandone la provenienza dalla Siria. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su ingenti quantità di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AM RT OS, a mezzo dei suoi difensori, deducendo sette motivi di censura. Con il primo ha lamentato l'illegittimità della decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità della sua istanza di revoca della richiesta di giudizio abbreviato, tenuto conto del fatto che il successivamente alla presentazione della sua istanza ex art. 4:38 cod. proc. pen., aveva depositato documentazione integrativa (ordinanza cautelare, interrogatori di coimputati in altri provvedimenti) con cui era stato alterato lo stato degli atti nella cui ricorrenza era stata avanzata la richiesta di procedere con rito alternativo. 2 Tanto più erronea sarebbe stata tale decisione considerato che, al momento della proposizione della richiesta di revoca del rito abbreviato, la celebrazione di tale giudizio non era ancora iniziata. La pronuncia adottata avrebbe determinato, quindi, una violazione dei principi del giusto processo, così da indurre a modificare il principio di intangibilità del giudizio abbreviato una volta effettuatane la relativa ammissione, eventualmente anche rimettendo la relativa questione alla soluzione interpretativa delle Sezioni Unite. Con la seconda censura è stata dedotta mancanza e illogicità della motivazione per travisamento della prova, in relazione all'affermazione per cui la pratica del c.d. "tramacco" costituirebbe prova a carico del ricorrente in ordine alla sussistenza della sua consapevolezza circa la natura illecita del carico contenuto nel container. Nella fattispecie, infatti, non sarebbe stata mai realizzata nessuna operazione di "tramacco", peraltro dovendosi osservare che trattasi di pratica commerciale non illecita, comunemente utilizzata nelle spedizioni internazionali, normalmente svolta sotto il controllo e alla presenza degli operatori doganali. Con la terza doglianza l'AM ha eccepito l'illogicità della motivazione per travisamento della prova, in relazione all'affermazione, contenuta in sentenza, per cui l'intenzione di rimuovere le etichette in lingua araba apposte sulla merce proveniente dalla Siria, e diretta in Libia, costituirebbe elemento di riscontro della sua colpevolezza, in quanto perpetrata al fine di celare la presenza della sostanza stupefacente. In realtà, a dire del ricorrente, l'indicata operazione non sarebbe stata svolta per nascondere l'illecito carico, bensì per celarne la relativa provenienza dalla Siria, non essendo consentito spedire merce in Libia da tale nazione. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza per cui le dichiarazioni rese dai collaboranti avrebbero riscontrato gli elementi di accusa sussistenti a suo carico. Esse, infatti, sarebbero prive di carattere individualizzante, o perché rese da soggetti che hanno affermato di non conoscere l'AM, o in quanto riguardanti, in via esclusiva, operazioni illecite estranee al presente giudizio, inerenti a traffico di denaro e comunque fondate sul riscontro di mere propalazioni orali. Con la quinta censura è stata eccepita mancanza e illogicità della motivazione con riguardo alle dichiarazioni rese dall'imputato - sin dall'iniziale interrogatorio di garanzia - in merito alla sua inconsapevolezza della presenza di sostanze stupefacenti nel container. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per avere escluso l'affermata buona fede dell'AM senza esprimere nessuna adeguata 3 argomentazione a supporto. Ricorrerebbe, quindi, una macroscopica illogicità motivazionale, per non essere stati acquisiti dati probatori idonei a confutare le dichiarazioni rese dall'imputato. Con la sesta doglianza il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale per omessa configurazione del reato come ipotesi di tentativo di vendita di prodotti con segni mendaci, ai sensi degli artt. 56 e 517 cod. pen., trattandosi dell'unica fattispecie ravvisabile nella condotta a lui effettivamente riferibile. Con l'ultima censura, infine, l'AM ha lamentato mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla natura della sostanza stupefacente oggetto del presente giudizio, essendo essa destinata a zone di guerra e non, come erroneamente ritenuto, al mercato ordinario. La gran parte dello stupefacente sequestrato, infatti, era costituito da anfetamine del tipo captagon - meglio nota come "droga del soldato" - destinate alle forze armate operanti in zone di guerra sul territorio libico. 3. I difensori hanno depositato successivi motivi nuovi, eX art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolar modo sviluppando argomentazioni ulteriori circa l'accoglibilità del primo motivo di doglianza, inerente all'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della richiesta di giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui la difesa, anche in virtù delle argomentazioni rese con i motivi nuovi ex art 585, comma 4, cod. proc. pen., ha eccepito l'illegittimità della decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta istanza di revoca della richiesta di giudizio abbreviato. Ed infatti, a soluzione della prospettata questione, il Collegio ritiene di dover ribadire integralmente il principio affermato da questa Suprema Corte in Sez. 6, n. 48099 del 08/10/2019, Buonerba, Rv. 27762,5-01, in cui - con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame - è stato ritenuto che, in tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti di indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, 4 sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'ulteriore attività di indagine, per avere accesso nel giudizio abbreviato, deve necessariamente sottostare al meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). In modo integralmente condivisibile, nell'indicata decisione è stato chiarito che «l'art. 458 cod. proc. pen., che disciplina la richiesta di abbreviato nel contesto del giudizio immediato, richiama, al comma 2, anche l'intero art. 442, che a sua volta al comma 1-bis stabilisce che ai fini della deliberazione il giudice utilizza oltre agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso con la richiesta dell'udienza preliminare - da intendersi in questo caso equiparata alla richiesta di giudizio immediato - anche la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, stesso codice, che attiene specificamente alle indagini espletate dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, come detto da equipararsi per ciò che qui rileva alla richiesta di immediato. Nel caso in cui le indagini integrative sopravvenute siano state acquisite non solo dopo la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, ma in una fase ancora più avanzata, ovvero dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato da parte del giudice delle indagini preliminari, le stesse non potrebbero effettivamente più avere accesso nel fascicolo del giudizio abbreviato nelle more richiesto dall'imputato, salvo che riprendere valore ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., ai fini delle richieste al giudice del dibattimento». Orbene, con specifico riguardo al caso di specie, risulta comprovato come l'imputato e i suoi difensori — dopo avere depositato, a seguito di emissione di decreto giudizio immediato, richiesta di procedere con rito abbreviato - avessero avuto formale conoscenza dell'avvenuta integrazione probatoria effettuata dal P.M. mediante il deposito di un'informativa in data 13 dicembre 2021, oltre che di un'ordinanza cautelare e di interrogatori il successivo 22 dicembre 2021. Nel prosieguo, quindi, il G.I.P. aveva ammesso in data 10 gennaio 2022 la formulata richiesta di giudizio abbreviato, senza che i difensori di fiducia del ricorrente, assenti ma ritualmente avvisati della fissazione di tale udienza, avessero eccepito nulla in termini contrari, in tal maniera ratificando la piattaforma istruttoria sulla cui scorta è stato ammesso il giudizio abbreviato. A fronte di ciò, la difesa ha eccepito, con i proposti motivi nuovi, come il G.I.P. non avrebbe potuto consentire l'ampliamento sic et simpliciter della piattaforma probatoria, avendolo dovuto necessariamente effettuare per mezzo dell'istituto ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., atteso che l'acquisizione di ulteriori atti, per poter confluire nel giudizio abbreviato innestato a seguito di giudizio immediato, resta soggetto ai limiti in cui è ammesso nei casi previsti in 5 conformità al rito prescelto (per come diffusamente esplicato nella stessa sentenza Sez. 6, n. 48099 del 08/10/2019, cit.). La conseguenza che ne deriva, tuttavia, non è quella invocata da parte della difesa, non essendosi verificata nessuna ipotesi di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio abbreviato, conseguente al fatto di essere state effettuate integrazioni probatorie dal P.M. e non direttamente dal G.I.P. ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni non espressamente previste da alcuna disposizione e, comunque, non evincibili da nessuna lettura combinata e sistematica del compendio normativo. Si tratta, invece, di un'ipotesi di inutilizzabilità degli indicati atti, conseguente al fatto di essere stati ammessi irritualnnente, tuttavia non configurabile come patologica, in quanto non inerente a prove vietate dalla legge. Costituiva, pertanto, specifico onere dell'imputato quello di richiedere, nell'udienza fissata per l'ammissione del giudizio abbreviato - della cui celebrazione i suoi difensori avevano avuto legale conoscenza - l'espunzione degli atti di indagine integrativi prodotti dal P.M., in quanto sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la sua richiesta di giudizio abbreviato. Il mancato adempimento all'indicato onere - essendo stata unicamente proposta una dichiarazione di revoca della richiesta di giudizio abbreviato tardiva, in quanto successiva al momento della fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale (cfr., in proposito, .Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563-01; Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Hotova, Rv. 269892- 01; Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708-01) - ha determinato la sanatoria del vizio processuale dedotto, ora espressamente prevista dal comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., come richiamato dal primo comma dell'art. 458 cod. proc. pen. La questione di inutilizzabilità, pur fondata per le prospettate ragioni, è stata, quindi, superata dal carattere assorbente della preclusione derivante dal provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato, emesso nel contraddittorio - anche solo formale - delle parti, all'udienza fissata per l'indicato fine e per la conseguente definizione della base probatoria su cui decidere il rito alternativo. 3. Passando, quindi, ai successivi sei motivi di ricorso, il Collegio rileva come la quasi totalità delle doglianze eccepite siano non solo reiterative di questioni già dedotte nel giudizio di secondo grado e motivatamente respinte dai giudici di appello - conseguentemente rendendo inammissibili i proposti motivi, in quanto privi di un adeguato confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, 6 Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01) - ma siano, nella sostanza, afferenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. Con le censure dedotte nel secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo, infatti, l'AM ha operato una diversa, e a lui più favorevole, lettura delle emergenze processuali, tentando, in particolare, di dimostrare la propria mancanza di consapevolezza della natura illecita del carico contenuto nel container. Il ricorrente, in particolare: ha negato l'avvenuta effettuazione del c.d. "trannacco", anche precisando come si trattasse di pratica commerciale assai diffusa e del tutto lecita;
ha sostenuto che la rimozione delle etichette in lingua araba non fosse avvenuta per celare la presenza dello stupefacente nel container, bensì per non farne notare la provenienza dalla Siria (trattandosi di Paese cui era interdetta la spedizione di merce in Libia); ha eccepito l'erroneità della decisione con cui la Corte di merito ha dato credito alle propalazioni accusatorie rese da collaboranti - a suo dire prive di carattere individualizzante - ed ha invece ritenuto non veritiere le proprie dichiarazioni difensive;
ha sostenuto che lo stupefacente non fosse destinato allo spaccio, bensì a forze armate operanti in zona di guerra. 3.1. Orbene, a fronte delle indicate doglianze trova troncante applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito di questo Collegio non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). 7 Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ((:fr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 3.2. Ed allora, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dai giudici di appello le plurime censure con cui il ricorrente ha ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le relative conseguenze. La Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento in ordine all'esatta ricostruzione della vicenda e alle ragioni per cui ha ritenuto che l'AM avesse avuto contezza certa dell'illecito carico di droga presente all'interno del container, per come, in particolar modo, evincibile dalle continue raccomandazioni espresse dall'imputato per una rapida effettuazione della pratica del c.d. "tramacco", nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboranti, per cui l'AM era soggetto pienamente inserito negli ambienti del narcotraffico internazionale. Le conclusioni in ordine alla responsabilità del ricorrente risultano, quindi, fondate su un'esatta valutazione degli elementi di prova, in assenza dei vizi denunciati dal ricorso, che propone soltanto una possibile lettura alternativa in punto di fatto non consentita nella presente sede di legittimità. 3.3. Del tutto generico e aspecifico, infine, è il motivo con cui l'AM, senza fornire adeguata argomentazione a supporto, ha invocato, con la sesta censura, la configurazione della fattispecie nel diverso e meno grave reato di tentativo di vendita di prodotti con segni mendaci, di cui agli artt. 56 e 517 cod. pen. 4. Ne consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
8 Il Consigliere estensore Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023