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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 431/2023 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del 28 marzo 2025 tra
, nato in [...]ò il 24 ottobre 1961, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
ES AL e dell'avv. Silvia Munaò che lo rappresentano e di- fendono giusta procura in atti;
attore e
1. , nata in [...] il 22 novembre Controparte_1
1981, c.f. , C.F._2
2. , nata in [...] il [...], Controparte_2
c.f. , C.F._3
3. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, tutti elettivamente domiciliati presso lo stu- C.F._4
dio dell'avv. Filippo Prizzi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
1 e
e p.i. , in Controparte_4 CP_5 P.IVA_1
persona del curatore fallimentare pro tempore;
convenuto contumace avente ad oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio i germani e la Parte_1 CP_1 Controparte_4
e rilevando di aver posseduto uti dominus e
[...] CP_5
per oltre vent'anni l'immobile sito in Valdina, via Nazionale nn. 174-176, censito al catasto in fg. 1, part. 93. Deduceva che, espletati i dovuti controlli,
i proprietari dell'immobile risultavano i germani sin dal 28 settem- CP_1
bre 2001. Rilevava che sulla quota di 1/3 di proprietà di Parte_2
risultassero iscritte due ipoteche giudiziali a favore di
[...] Persona_1
CP_ ziaria e Rappresentava, altresì, di aver gesti- Controparte_4 CP_5
to – quale esclusivo proprietario – l'immobile sin dal 1985, sostenendo le spese necessarie per l'esercizio dell'attività di macelleria che ivi si svolgeva.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione e che fosse ordinata la trascrizione della sentenza.
Si costituivano in giudizio i germani i quali rappresentavano che il CP_1
aveva avuto l'immobile in locazione dalla – dante Pt_1 Persona_2
causa degli odierni convenuti – e che, in seguito al suo decesso, i convenuti erano subentrati nel rapporto come parte locatrice. Rappresentavano, invero, che l'attore aveva provveduto al pagamento dei canoni dai locazione fino al
2002, poi, aveva intestato il contratto di locazione alla moglie CP_6
fino al 2012. I germani rappresentavano di aver incoato un
[...] CP_1
2 procedimento di rivendica – conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 579/2019 – che, seppur rigettato, in realtà aveva evidenziato la to- tale assenza di un titolo legittimante l'occupazione in capo al . In ogni Pt_1
caso, deducevano la mancanza del requisito temporale richiesto dalla norma avendo i convenuti interrotto il termine più volte nel corso degli anni (o per richiedere il pagamento o per la notifica dell'atto di citazione con cui si chie- deva il rilascio). Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e, in via ri- convenzionale, che il fosse condannato al pagamento della somma di Pt_1
euro 300,00 mensili, o di quanto ritenuto dal giudice ex art. 1226 c.c., a titolo di indennità di occupazione dall'01 gennaio 2013 sino al rilascio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 28 aprile 2025 veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Fincefi Finanzia- ria Nazionale Cessione e la quale pur ritualmente citata non si è CP_5
costituita.
La domanda di usucapione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possano acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in- fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su- scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una
3 prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa- ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri- spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi- mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi- dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in- combe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a in- tegrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per es- sere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisiti- va e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possi- dendi. Nel caso in esame, non ha fornito alcuna allegazione Parte_1
che potesse essere valutata ai fini dell'integrazione dei due elementi essenzia- li dell'istituto dell'usucapione (animus e corpus). La prova del possesso, in- vero, deve essere manifestata in modo inequivoco all'esterno e deve essere sintomatica del possesso uti dominus. , invece, versa in atti do- Parte_1
cumentazione che, seppur attesti che egli abbia svolto la sua attività nei locali
4 per cui è causa, a nulla rileva rispetto al comportamento uti dominus e al per- durare del possesso per i vent'anni di cui all'art. 1158 c.c..
Sul punto si precisa quanto segue.
Gli allegati nn. 8, 9, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies si col- locano orientativamente tra la fine degli anni Ottanta e la fine degli anni No- vanta. In quegli anni (all'incirca undici dal 1988 al 1999), si può desumere che il abbia svolto la sua attività di macellaio nei locali per cui è causa. Pt_1
Ciò è dimostrato dagli allegati all'atto di citazione che, però, non sono sinto- matici di un possesso uti dominus, essendo tutta la produzione legata all'attività d'impresa e non ai locali oggetto di causa. Ad ogni modo, è do- cumentale che il 14 dicembre 2002 (e quindi prima del maturare dei venti an- ni necessari all'usucapione se l'inizio dell'occupazione fosse collocato, come asserito da parte attrice nel 1985), i proprietari – germani – stipula- CP_1
vano con un contratto di locazione per la durata di sei Controparte_6
anni a decorrere dall'1° gennaio 2003 e, dunque, con scadenza naturale pre- vista alla data del 31 dicembre 2008.
Dalla documentazione versata in atti – seppur si apprende che la è la CP_6
moglie dell'attore – come rilevato da parte attrice, non solo non risulta alcun contratto di locazione intestato al ma i vaglia postali e gli assegni ver- Pt_1
sati in atti “peraltro attribuibili alla moglie e non al , sono riconducibili Pt_1
ad obblighi accessori o a transazioni informali, non configurando un canone locatizio regolare. I tre assegni del 2008 girati da potrebbero essere Pt_1
conseguenza della gestione coniugale e non implicano il riconoscimento del diritto altrui”. Tuttavia, i pagamenti effettuati dalla (all. n. 5, costitu- CP_6
zione) dal 02 aprile 2003 sino all'aprile 2009 vengono esplicitamente imputa-
5 ti nella causale ad “affitto locale”. Orbene, in considerazione dell'unico con- tratto di locazione sussistente tra le parti (germani ed aven- CP_1 CP_6
te ad oggetto i locali per cui è causa, è ragionevole ritenere che la voce “affit- to locale” ripetuta in tutti i vaglia postali depositati si riferisca proprio ai lo- cali siti in Valdina, via Nazionale n. 174-176.
Poiché il disconosce qualsiasi attività – compresi gli assegni di paga- Pt_1
mento del 2008 (all. n. 9, comparsa) – legata al contratto d'affitto dell'immobile ed afferma di aver esercitato il possesso uti dominus, a questo punto – stante la valida ed efficace locazione della moglie che, sottoscritto il contratto, come d'intesa con i proprietari pagava il canone pattuito – egli avrebbe dovuto esercitare il possesso uti excludendi alios anche nei confronti della legittima locataria, detenendo ella, contrariamente al marito, un titolo legittimo sullo stesso immobile.
La situazione dedotta in giudizio, dunque, è palesemente incompatibile con la situazione di fatto. Invero, o il si trovava nell'immobile riconoscendo Pt_1
il contratto di locazione stipulato dalla moglie e i pagamenti di quest'ultima– quindi avrebbe avuto il corpus ma non l'animus – oppure se vi si fosse trova- to senza far suo il contratto di locazione, avrebbe comunque dovuto dimostra- re che lo stato di fatto, funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, non fosse conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza della CP_6
ma che fosse, piuttosto, manifestazione del dominio esclusivo della res com- munis attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppu- gnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. civ. n. 30765/2023).
Come già sottolineato, invero, l'unico documento versato in atti dal Pt_1
successivo agli anni Novanta è la dichiarazione di conformità dell'impianto
6 elettrico alla regola d'arte (all n. 10) che risale al 08 ottobre 2007: elemento evidentemente insufficiente a dimostrare il dominio esclusivo sulla res, ri- chiesto dall'art. 1158 c.c..
Dunque, ritenuto il contratto di locazione del 14 dicembre 2002 stipulato tra i germani e la con scadenza 31 dicembre 2008 valido ed effi- CP_1 CP_6
cace;
ritenuto che
non sussistono elementi probatori che attestino l'elemento del corpus possessionis in capo al;
rilevato che, in ogni caso, anche a Pt_1
voler collocare l'immissione nel possesso del a seguito della scadenza Pt_1
del contratto non sarebbero maturati i vent'anni richiesti dall'art. 1158 c.c., la domanda deve essere rigettata.
La domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio dell'immobile ed il riconoscimento delle indennità di occupazione deve essere accolta per le ra- gioni che seguono.
Il Tribunale di Messina con sentenza n. 1166/2016 aveva accertato che “dalla narrativa esposta dal convenuto si evince, chiaramente, che il usufrui- Pt_1
sce l'immobile oggetto di causa senza alcun titolo idoneo a legittimare la sua detenzione”. Alla luce del provvedimento emesso in quella sede, seppur da esso non è possibile accertare l'occupazione nel periodo antecedente, come richiesto da parte convenuta, certamente si può affermare che alla data della sentenza il si trovasse nel possesso dell'immobile. Stante l'assenza di Pt_1
qualsiasi titolo atto a giustificarne il possesso e stante il perdurare alla data odierna di quest'ultimo, deve essere in primo luogo, ordinato al il rila- Pt_1
scio dell'immobile.
In secondo luogo, in virtù delle superiori considerazioni, è perciò dovuta un'indennità di occupazione. Per il calcolo di detta indennità, stante la do-
7 manda di quantificazione proposta ex art. 1226 c.c., si è proceduto a fare una media tra i valori di locazione massimi e minimi al mq previsti sulla Banca
Dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per un immobile commerciale (tipologia “negozio”) sito in Valdina. Nello specifico il valore è di euro 4,40 per mq che va moltiplicato per i 74,93 mq dell'immobile (vedasi all. 12 “planimetria” allegata alla citazione); da qui è stato possibile ricavare il valore locativo mensile pari ad euro 329,60 che va moltiplicato per le 115 mensilità di occupazione sine titulo da parte del (dall'aprile 2016 sino Pt_1
alla data odierna) per un totale dovuto ai germani odierni convenu- CP_1
ti, a titolo di indennità pari ad euro 37.914,58, oltre interessi legali dovuti ex art. 1282 c.c. nella misura pari ad euro 4.507,15.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale deve dichiararsi inammissibile in quanto tardiva- mente formulata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, valore fino ad euro 52.000,00, parametri minimi stante la mo- desta complessità delle questioni trattate, aumentati in ragione del numero di parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, comma 2, D.M.
55/2014.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 431/2023 R.G., così decide:
1. Respinge la domanda di usucapione formulata dall'attore Parte_3
[... ;
8 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ordina a
[...]
il rilascio dell'immobile sito in Valdina, via Nazionale nn. Pt_1
174-176 sgombero da persone e/o cose;
3. Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al Parte_1
pagamento nei confronti di Controparte_1 [...]
, della somma pa- Parte_4 Controparte_3
ri ad euro 37.914,58, a titolo di indennità di occupazione, oltre inte- ressi legali nella misura pari ad euro 4.507,15;
4. Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 6.094,40 per compensi professionali, spese generali in ragione del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Messina, 11 novembre 2025.
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 431/2023 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del 28 marzo 2025 tra
, nato in [...]ò il 24 ottobre 1961, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
ES AL e dell'avv. Silvia Munaò che lo rappresentano e di- fendono giusta procura in atti;
attore e
1. , nata in [...] il 22 novembre Controparte_1
1981, c.f. , C.F._2
2. , nata in [...] il [...], Controparte_2
c.f. , C.F._3
3. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, tutti elettivamente domiciliati presso lo stu- C.F._4
dio dell'avv. Filippo Prizzi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
1 e
e p.i. , in Controparte_4 CP_5 P.IVA_1
persona del curatore fallimentare pro tempore;
convenuto contumace avente ad oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio i germani e la Parte_1 CP_1 Controparte_4
e rilevando di aver posseduto uti dominus e
[...] CP_5
per oltre vent'anni l'immobile sito in Valdina, via Nazionale nn. 174-176, censito al catasto in fg. 1, part. 93. Deduceva che, espletati i dovuti controlli,
i proprietari dell'immobile risultavano i germani sin dal 28 settem- CP_1
bre 2001. Rilevava che sulla quota di 1/3 di proprietà di Parte_2
risultassero iscritte due ipoteche giudiziali a favore di
[...] Persona_1
CP_ ziaria e Rappresentava, altresì, di aver gesti- Controparte_4 CP_5
to – quale esclusivo proprietario – l'immobile sin dal 1985, sostenendo le spese necessarie per l'esercizio dell'attività di macelleria che ivi si svolgeva.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione e che fosse ordinata la trascrizione della sentenza.
Si costituivano in giudizio i germani i quali rappresentavano che il CP_1
aveva avuto l'immobile in locazione dalla – dante Pt_1 Persona_2
causa degli odierni convenuti – e che, in seguito al suo decesso, i convenuti erano subentrati nel rapporto come parte locatrice. Rappresentavano, invero, che l'attore aveva provveduto al pagamento dei canoni dai locazione fino al
2002, poi, aveva intestato il contratto di locazione alla moglie CP_6
fino al 2012. I germani rappresentavano di aver incoato un
[...] CP_1
2 procedimento di rivendica – conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 579/2019 – che, seppur rigettato, in realtà aveva evidenziato la to- tale assenza di un titolo legittimante l'occupazione in capo al . In ogni Pt_1
caso, deducevano la mancanza del requisito temporale richiesto dalla norma avendo i convenuti interrotto il termine più volte nel corso degli anni (o per richiedere il pagamento o per la notifica dell'atto di citazione con cui si chie- deva il rilascio). Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e, in via ri- convenzionale, che il fosse condannato al pagamento della somma di Pt_1
euro 300,00 mensili, o di quanto ritenuto dal giudice ex art. 1226 c.c., a titolo di indennità di occupazione dall'01 gennaio 2013 sino al rilascio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 28 aprile 2025 veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Fincefi Finanzia- ria Nazionale Cessione e la quale pur ritualmente citata non si è CP_5
costituita.
La domanda di usucapione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possano acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in- fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su- scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una
3 prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa- ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri- spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi- mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi- dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in- combe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a in- tegrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per es- sere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisiti- va e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possi- dendi. Nel caso in esame, non ha fornito alcuna allegazione Parte_1
che potesse essere valutata ai fini dell'integrazione dei due elementi essenzia- li dell'istituto dell'usucapione (animus e corpus). La prova del possesso, in- vero, deve essere manifestata in modo inequivoco all'esterno e deve essere sintomatica del possesso uti dominus. , invece, versa in atti do- Parte_1
cumentazione che, seppur attesti che egli abbia svolto la sua attività nei locali
4 per cui è causa, a nulla rileva rispetto al comportamento uti dominus e al per- durare del possesso per i vent'anni di cui all'art. 1158 c.c..
Sul punto si precisa quanto segue.
Gli allegati nn. 8, 9, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies si col- locano orientativamente tra la fine degli anni Ottanta e la fine degli anni No- vanta. In quegli anni (all'incirca undici dal 1988 al 1999), si può desumere che il abbia svolto la sua attività di macellaio nei locali per cui è causa. Pt_1
Ciò è dimostrato dagli allegati all'atto di citazione che, però, non sono sinto- matici di un possesso uti dominus, essendo tutta la produzione legata all'attività d'impresa e non ai locali oggetto di causa. Ad ogni modo, è do- cumentale che il 14 dicembre 2002 (e quindi prima del maturare dei venti an- ni necessari all'usucapione se l'inizio dell'occupazione fosse collocato, come asserito da parte attrice nel 1985), i proprietari – germani – stipula- CP_1
vano con un contratto di locazione per la durata di sei Controparte_6
anni a decorrere dall'1° gennaio 2003 e, dunque, con scadenza naturale pre- vista alla data del 31 dicembre 2008.
Dalla documentazione versata in atti – seppur si apprende che la è la CP_6
moglie dell'attore – come rilevato da parte attrice, non solo non risulta alcun contratto di locazione intestato al ma i vaglia postali e gli assegni ver- Pt_1
sati in atti “peraltro attribuibili alla moglie e non al , sono riconducibili Pt_1
ad obblighi accessori o a transazioni informali, non configurando un canone locatizio regolare. I tre assegni del 2008 girati da potrebbero essere Pt_1
conseguenza della gestione coniugale e non implicano il riconoscimento del diritto altrui”. Tuttavia, i pagamenti effettuati dalla (all. n. 5, costitu- CP_6
zione) dal 02 aprile 2003 sino all'aprile 2009 vengono esplicitamente imputa-
5 ti nella causale ad “affitto locale”. Orbene, in considerazione dell'unico con- tratto di locazione sussistente tra le parti (germani ed aven- CP_1 CP_6
te ad oggetto i locali per cui è causa, è ragionevole ritenere che la voce “affit- to locale” ripetuta in tutti i vaglia postali depositati si riferisca proprio ai lo- cali siti in Valdina, via Nazionale n. 174-176.
Poiché il disconosce qualsiasi attività – compresi gli assegni di paga- Pt_1
mento del 2008 (all. n. 9, comparsa) – legata al contratto d'affitto dell'immobile ed afferma di aver esercitato il possesso uti dominus, a questo punto – stante la valida ed efficace locazione della moglie che, sottoscritto il contratto, come d'intesa con i proprietari pagava il canone pattuito – egli avrebbe dovuto esercitare il possesso uti excludendi alios anche nei confronti della legittima locataria, detenendo ella, contrariamente al marito, un titolo legittimo sullo stesso immobile.
La situazione dedotta in giudizio, dunque, è palesemente incompatibile con la situazione di fatto. Invero, o il si trovava nell'immobile riconoscendo Pt_1
il contratto di locazione stipulato dalla moglie e i pagamenti di quest'ultima– quindi avrebbe avuto il corpus ma non l'animus – oppure se vi si fosse trova- to senza far suo il contratto di locazione, avrebbe comunque dovuto dimostra- re che lo stato di fatto, funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, non fosse conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza della CP_6
ma che fosse, piuttosto, manifestazione del dominio esclusivo della res com- munis attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppu- gnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. civ. n. 30765/2023).
Come già sottolineato, invero, l'unico documento versato in atti dal Pt_1
successivo agli anni Novanta è la dichiarazione di conformità dell'impianto
6 elettrico alla regola d'arte (all n. 10) che risale al 08 ottobre 2007: elemento evidentemente insufficiente a dimostrare il dominio esclusivo sulla res, ri- chiesto dall'art. 1158 c.c..
Dunque, ritenuto il contratto di locazione del 14 dicembre 2002 stipulato tra i germani e la con scadenza 31 dicembre 2008 valido ed effi- CP_1 CP_6
cace;
ritenuto che
non sussistono elementi probatori che attestino l'elemento del corpus possessionis in capo al;
rilevato che, in ogni caso, anche a Pt_1
voler collocare l'immissione nel possesso del a seguito della scadenza Pt_1
del contratto non sarebbero maturati i vent'anni richiesti dall'art. 1158 c.c., la domanda deve essere rigettata.
La domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio dell'immobile ed il riconoscimento delle indennità di occupazione deve essere accolta per le ra- gioni che seguono.
Il Tribunale di Messina con sentenza n. 1166/2016 aveva accertato che “dalla narrativa esposta dal convenuto si evince, chiaramente, che il usufrui- Pt_1
sce l'immobile oggetto di causa senza alcun titolo idoneo a legittimare la sua detenzione”. Alla luce del provvedimento emesso in quella sede, seppur da esso non è possibile accertare l'occupazione nel periodo antecedente, come richiesto da parte convenuta, certamente si può affermare che alla data della sentenza il si trovasse nel possesso dell'immobile. Stante l'assenza di Pt_1
qualsiasi titolo atto a giustificarne il possesso e stante il perdurare alla data odierna di quest'ultimo, deve essere in primo luogo, ordinato al il rila- Pt_1
scio dell'immobile.
In secondo luogo, in virtù delle superiori considerazioni, è perciò dovuta un'indennità di occupazione. Per il calcolo di detta indennità, stante la do-
7 manda di quantificazione proposta ex art. 1226 c.c., si è proceduto a fare una media tra i valori di locazione massimi e minimi al mq previsti sulla Banca
Dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per un immobile commerciale (tipologia “negozio”) sito in Valdina. Nello specifico il valore è di euro 4,40 per mq che va moltiplicato per i 74,93 mq dell'immobile (vedasi all. 12 “planimetria” allegata alla citazione); da qui è stato possibile ricavare il valore locativo mensile pari ad euro 329,60 che va moltiplicato per le 115 mensilità di occupazione sine titulo da parte del (dall'aprile 2016 sino Pt_1
alla data odierna) per un totale dovuto ai germani odierni convenu- CP_1
ti, a titolo di indennità pari ad euro 37.914,58, oltre interessi legali dovuti ex art. 1282 c.c. nella misura pari ad euro 4.507,15.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale deve dichiararsi inammissibile in quanto tardiva- mente formulata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, valore fino ad euro 52.000,00, parametri minimi stante la mo- desta complessità delle questioni trattate, aumentati in ragione del numero di parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, comma 2, D.M.
55/2014.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 431/2023 R.G., così decide:
1. Respinge la domanda di usucapione formulata dall'attore Parte_3
[... ;
8 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ordina a
[...]
il rilascio dell'immobile sito in Valdina, via Nazionale nn. Pt_1
174-176 sgombero da persone e/o cose;
3. Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al Parte_1
pagamento nei confronti di Controparte_1 [...]
, della somma pa- Parte_4 Controparte_3
ri ad euro 37.914,58, a titolo di indennità di occupazione, oltre inte- ressi legali nella misura pari ad euro 4.507,15;
4. Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 6.094,40 per compensi professionali, spese generali in ragione del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Messina, 11 novembre 2025.
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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