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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
AB IG, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 246/2021 vertente
TRA nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._1
Morelli;
-RICORRENTE -
E
in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso da funzionario ex art. 417 bis c.p.c.;
-RESISTENTE -
con sede in Taranto, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE contumace -
OGGETTO: omesso scorrimento graduatoria.
FATTO E DIRITTO
I – Con ricorso depositato il 5 marzo 2021 il prof. Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “I- riconoscere e
[...] Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
dichiarare la violazione del diritto del ricorrente all'assunzione ai fini giuridici ed economici, con contratti a tempo determinato, presso l'Istituto Musicale G. LO di Taranto, per l'insegnamento di
CODI/15, per scorrimento della Graduatoria Nazionale Ex DM
526/14 e L. 128/13 (modificata ex art. 1 co 653 L. 205/17) per i periodi seguenti: dal 23/3/2015 al 31/7/2015; dall'1/09/2015 al
31/10/2015; dal 1/11/2015 al 31/12/2015; dal 1/1/2016 al 30/6/2016; dal 5/9/2016 al 31/10/2016; dal 2/11/2016 al 31/12/2016; dall'1/1/2017 al 30/6/2016; dal 20/9/2017 al 7/10/2017; dal
3/11/2017 al 31/12/2017; dall'1/1/2018 al 28/2/2018; dall'1/3/2018 al 30/6/2018; dall'8/10/2018 al 30/10/2018; dall'1/7/2018 al
15/7/2018; dal 5/11/2018 al 31/10/2019;
II- riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti e subendi in virtù della violazione del predetto diritto e per l'effetto:
A)-invia principale condannare in solido l'Istituto G LO ed il
(già , in persona dei Controparte_1 CP_4
rispettivi legali rappresentanti pt, al pagamento di €. 35.794,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale complessivo commisurato alle differenze retributive, tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al 18/19 e quanto avrebbe avuto diritto a percepire al lordo presso l'Istituto G LO di Taranto, ed alle maggiori spese sostenute per raggiungere le sedi presso cui ha svolto servizio nei predetti anni rispetto a quelle che avrebbe dovuto invece sostenere per raggiungere la sede dell'Istituto Musicale G. LO di Taranto, danno conseguente alla violazione del proprio diritto all'assunzione con contratti a t. d., in tale periodo, presso il predetto
2 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
Istituto, ovvero nelle maggiori o minori somme che il giudice riterrà di giustizia, ove occorra anche in base ad idonea CTU, oltre interessi e rivalutazione;
- in subordine condannare in solido l'Istituto G LO ed il
(già , in persona dei Controparte_1 CP_4
rispettivi legali rappresentanti pt, al pagamento di €.21.732,31 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle sole differenze retributive tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al
18/19 e quanto avrebbe avuto diritto a percepire al lordo, in virtù delle supplenze spettanti in tale periodo presso il predetto Istituto
Musicale G. LO di Taranto, ovvero nelle maggiori o minori somme che il giudice riterrà di giustizia, ove occorra anche in base ad idonea CTU, oltre interessi e rivalutazione;
- in ulteriore subordine condannare altresì in solido l'Istituto G
LO ed il (già , in Controparte_1 CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pt, al pagamento di €.
15.757,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle sole differenze tra le spese sostenute in questi anni per raggiungere le sedi ove ha prestato altro servizio e le spese che invece avrebbe sostenuto ove correttamente assunto presso l'Istituto LO di Taranto, oltre interessi e rivalutazione, o comunque nella misura maggiore o minore che verrà liquidata in giudizio, ove occorra, in base ad idonea CTU;
B- Ancora in via principale, oltre ai danni di cui al precedente punto
A),condannare l'Istituto G LO ed il Controparte_1
(già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] CP_4
pt, al risarcimento del danno sulla progressione economica di
3 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
carriera del quale docente di ruolo di conservatori, Parte_2
mercè riconoscimento ai fini giuridici e previdenziali, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio che lo stesso avrebbe avuto diritto a prestare presso l'Istituto LO con contratti a td per i periodi 2/11/2016 al 31/12/2016; dall'1/1/2017 al 30/6/2016; dal 20/9/2017 al 7/10/2017; dal 3/11/2017 al 31/12/2017; dall'1/1/2018 al 28/2/2018; dall'1/3/2018 al 30/6/2018; dall'8/10/2018 al 30/10/2018; dall'1/7/2018 al 15/7/2018; dal
5/11/2018 al 6/1/2019; in subordine Contro condannare l'Istituto LO e ed il in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a tale titolo e quantificati in via equitativa in complessivi €.13500,00, ovvero €.9.000,00 per il danno sulla progressione economica di carriera e €. 4.500,00 per il danno sul calcolo del trattamento di quiescenza, così come specificato in narrativa, o comunque della diversa somma che l'Ecc.mo Giudicante riterrà dovuto a tale titolo,sempre in via equitativa, secondo il suo prudente apprezzamento;
C-il tutto previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento a tanto ostativo, anche di carattere generale e pattizio, e condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 3 agosto 2021 si costituiva il
[...]
il quale rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Si chiede in ogni caso il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto infondate e non provate, nonché la reiezione di tutte le rivendicazioni di natura economica, di cui si eccepisce anche la prescrizione, e di tutte le istanze istruttorie ex
4 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
adverso formulate, inconferenti e inammissibili.
Con vittoria delle spese di lite”.
Con ordinanza del 11 settembre 2021 veniva dichiarata la contumacia dell'allora , Controparte_6 CP_3
” (oggi Conservatorio: v. documentazione depositata il 15
[...]
dicembre 2023) e disposta C.T.U. sul seguente quesito: “accertare le eventuali differenze retributive (netto) tra quanto percepito dal ricorrente dal 2015 all'a.s. 18/19 in virtù di co.co.co ed altri contratti a tempo determinato stipulati con altri Conservatori e/o Istituti
Pareggiati (aliunde perceptum) e quanto avrebbe avuto diritto a percepire presso l'Istituto “G. LO” (ove tale Istituto avesse attinto dalla graduatoria nazionale di cui alla legge 128/13) in virtù dei contratti a tempo determinato conferiti ad altri candidati attinti dalle graduatorie di istituto;
verificare la congruità delle spese di viaggio richieste, se necessario predisponendo plurime tabelle di comparazione, in considerazione della particolarità della vicenda processuale;
riferire su ogni altra cosa utile ai fini decisori”.
Espletata C.T.U. (v. relazione depositata il 17 marzo 2022), a seguito di note difensive, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 127 ter c.p.c.
II – Il ricorso è parzialmente fondato.
Come ben sintetizzato dal consulente nella sua relazione, “Il
30.09.2005 il e le Organizzazioni Controparte_7
Sindacali del Comparto AFAM sottoscrissero il protocollo d'intesa riguardante il personale docente degli istituti musicali pareggiati.
Con tale protocollo d'intesa si sono impegnati ad ottemperare ai seguenti accordi:
5 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
“a decorrere dall'01.11.2005 per tutte le nuove esigenze didattiche derivanti dai pensionamenti, dimissioni o ampliamento delle piante organiche gli istituti musicali pareggiati dovranno far ricorso alle graduatorie nazionali formulate in attuazione dell'art. 2 bis del D.L.
97/94”.
Il professore a decorrere dal 2015, si è Persona_1
inserito nella graduatoria nazionale formata dal , ai CP_8
sensi del D.M. 526/14, in applicazione della L. 128/13, per l'insegnamento di FO - Classe di conc. CODI/15 - nei
Conservatori. La graduatoria nazionale è volta al conferimento di incarichi a tempo determinato presso i Conservatori di Musica
Nazionali ma anche presso Istituti di studi Musicali Pareggiati
(I.M.P.).
Infatti, in base a tale accordo, a partire dall'a.a. 2014/15, il avrebbe dovuto invitare tutti gli in Italia e, tra CP_1 Pt_3
questi, l'Istituto G. LO di Taranto, a comunicare i posti per il conferimento degli incarichi a tempo determinato. In un secondo momento, tali Istituti avrebbero dovuto procedere al conferimento delle supplenze annuali in virtù dello scorrimento della graduatoria nazionale. Nella graduatoria nazionale riferita al FO, il prof. figurava al secondo posto, dopo il prof. che Pt_1 Persona_2
però, negli anni in questione, ha sempre conseguito la nomina presso l' di Caltanissetta. Pt_3
Il LO, al contrario, aveva attinto dalla graduatoria di istituto dove il M.° IA non appariva in quanto era stato escluso con la seguente motivazione: “la domanda pervenuta per raccomandata in fotocopia non consente di soddisfare le esigenze di autenticità”. La
6 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
docenza per l'a.a. 2014/2015 era stata, dunque,conferita al M.°
, collocato 1° al posto della graduatoria d'istituto, così Per_3
costringendo il M.° IA ad accettare incarichi presso altri istituti più distanti, rispetto al LO. Se il avesse CP_1
vigilato sulla corretta applicazione dell'accordo ed il LO avesse correttamente attinto dalla graduatoria nazionale, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di CODI/15, dal
2014 all'anno 2019, la docenza sarebbe stata conferita al prof.
Pt_1
Il 05.03.2021 il ha presentato ricorso nei confronti del Pt_1
e dell' CP_4 Controparte_9
chiedendo al G.L. di Matera di condannarli in solido al
[...]
pagamento:
a) di euro 35.794,48, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale complessivo commisurato alle differenze retributive, tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al 18/19 e quanto avrebbe percepito presso l'Istituto G. LO di Taranto ed alle maggiori spese sostenute per raggiungere le sedi cui ha svolto servizio nei predetti anni rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere per raggiungere la sede del LO di Taranto, oltre ad interessi e rivalutazione;
di cui:
a1) euro 21.732,31, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle sole differenze retributive, tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al 18/19 e quanto avrebbe avuto diritto a percepire, in virtù dei contratti spettanti in tale periodo presso il G. LO, ovvero nelle maggiori o minori somme che il Giudice riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
7 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
a2) euro 15.757,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle sole differenze tra le spese sostenute in quegli anni per raggiungere le sedi oveha prestato altro servizio e le spese che invece avrebbe sostenuto ove correttamente assunto presso l'Istituto
LO, oltre a interessi e rivalutazione;
b) di euro 13.500,00 per i danni patrimoniali subiti in conseguenza della mancata progressione di carriera e conseguentemente per il ritardo del trattamento di quiescenza;
c) di spese ed onorari del presente giudizio.
La somma richiesta in ricorso è di complessivi euro 49.294,48.
Segnalo che la sommatoria, tra euro 21.732,31 per differenze retributive ed euro 15.757,00 per maggiori spese di viaggio, corrisponde ad euro 37.489,31 e non ad euro 35.794,48 riportati, per presumibile errore materiale, nel ricorso del 05.03.2021”.
Ora, se è fuor di dubbio che, sulla base della documentazione versata in atti, l'Istituto, se avesse correttamente attinto dalla graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di
CODI/15 FO (ex F440), a partire dal 2014 (data di validità della suddetta graduatoria), i predetti incarichi sarebbero stati conferiti al ricorrente (tenuto conto del comportamento – rectius: delle scelte - del primo classificato, , e degli incarichi Persona_4
invece conferiti a ), con conseguente responsabilità Persona_5
del convenuto contumace, tuttavia, alcuna responsabilità si può imputare al , il quale ha Controparte_1
giustamente osservato nella memoria di costituzione che all'epoca dei fatti per cui è causa, l'Istituto “LO” non era una istituzione statale con la conseguenza che il stesso non garantiva in CP_1
8 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
alcun modo sul personale e neppure riconosceva le relative dotazioni organiche. Del resto, in base al protocollo d'intesa del 2005, gli
Istituti non statali erano tenuti a trasmettere annualmente al CP_1
l'elenco delle cattedre resesi vacanti, per le quali poi il CP_1
procedeva ad assegnare i docenti dalle graduatorie nazionali per la stipula di un contratto a tempo determinato.
In mancanza di tale comunicazione (mai avvenuta), il non CP_1
era quindi in grado di conoscere le cattedre disponibili e di verificare l'operato degli Istituti, anche con particolare riferimento a
[...]
(V. all. n. 3 del convenuto). Parte_1
III – Premesso che alcun risarcimento può essere riconosciuto al ricorrente per le spese di viaggio (in quanto non assolutamente provate – es. con scontrini o ricevute - e che nulla hanno a che fare con il mero calcolo delle distanze chilometriche), si deve poi sicuramente convenire con il ctu quanto alla risposta di cui al quesito sub c): “Per la ricostruzione della sua attesa progressione di carriera scolastica e per il conseguente ipotetico danno pensionistico, pur richiesto, non è possibile quantificare nulla perché ne manca la documentazione in ricorso.
Soltanto il potrebbe, forse ed in teoria, riuscire a fare tale CP_1
conteggio.
Non ci sono criteri certi, obiettivi e matematici utilizzabili perché si tratta di una ipotesi di danno futuro ed incerto che andava documentato e che presuppone eventi che non è certo che si avvereranno.
Non è possibile offrire oggi al G.L. un importo certo e credibile.
Perciò la domanda appare fumosa, non provata e non calcolabile”.
9 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
Nè è ipotizzabile un mero riconoscimento ai fini giuridici e previdenziali per un rapporto di lavoro comunque mai instaurato.
Può essere, invece, accolta la somma quantificata dal ctu per il quesito sub a), con l'avvertenza che deve prendersi la somma al netto dei contributi previdenziali e fiscali (euro 13.263,64), proprio perchè si verte in una ipotesi meramente risarcitoria.
IV – In definitiva, il Controparte_3
” va condannato al pagamento in favore del ricorrente della
[...]
somma netta di euro 13.263,64, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. fra il ricorrente e il Conservatorio “ ” e sono CP_3 Controparte_3
liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (criterio del decisum: scaglione da euro 5.201 ad euro
26.000), nonché della concreta attività difensionale.
Le spese di ctu, così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del predetto . CP_3
Per quanto attiene, invece, i rapporti, fra il ricorrente e il
[...]
, le spese possono essere compensate, Controparte_1
tenuto conto della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
AB IG, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso come da parte motiva e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore Controparte_3
10 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
del ricorrente della somma netta di euro 13.263,64, oltre accessori di legge;
2) condanna il al Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore, che liquida in complessivi euro 2.650,00 per onorario (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per la fase decisionale) ed euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, a carico del Conservatorio statale CP_3
";
[...]
3) compensa le spese di lite fra il ricorrente e il
[...]
. Controparte_1
Matera, lì 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. AB IG
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
AB IG, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 246/2021 vertente
TRA nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._1
Morelli;
-RICORRENTE -
E
in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso da funzionario ex art. 417 bis c.p.c.;
-RESISTENTE -
con sede in Taranto, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE contumace -
OGGETTO: omesso scorrimento graduatoria.
FATTO E DIRITTO
I – Con ricorso depositato il 5 marzo 2021 il prof. Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “I- riconoscere e
[...] Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
dichiarare la violazione del diritto del ricorrente all'assunzione ai fini giuridici ed economici, con contratti a tempo determinato, presso l'Istituto Musicale G. LO di Taranto, per l'insegnamento di
CODI/15, per scorrimento della Graduatoria Nazionale Ex DM
526/14 e L. 128/13 (modificata ex art. 1 co 653 L. 205/17) per i periodi seguenti: dal 23/3/2015 al 31/7/2015; dall'1/09/2015 al
31/10/2015; dal 1/11/2015 al 31/12/2015; dal 1/1/2016 al 30/6/2016; dal 5/9/2016 al 31/10/2016; dal 2/11/2016 al 31/12/2016; dall'1/1/2017 al 30/6/2016; dal 20/9/2017 al 7/10/2017; dal
3/11/2017 al 31/12/2017; dall'1/1/2018 al 28/2/2018; dall'1/3/2018 al 30/6/2018; dall'8/10/2018 al 30/10/2018; dall'1/7/2018 al
15/7/2018; dal 5/11/2018 al 31/10/2019;
II- riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti e subendi in virtù della violazione del predetto diritto e per l'effetto:
A)-invia principale condannare in solido l'Istituto G LO ed il
(già , in persona dei Controparte_1 CP_4
rispettivi legali rappresentanti pt, al pagamento di €. 35.794,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale complessivo commisurato alle differenze retributive, tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al 18/19 e quanto avrebbe avuto diritto a percepire al lordo presso l'Istituto G LO di Taranto, ed alle maggiori spese sostenute per raggiungere le sedi presso cui ha svolto servizio nei predetti anni rispetto a quelle che avrebbe dovuto invece sostenere per raggiungere la sede dell'Istituto Musicale G. LO di Taranto, danno conseguente alla violazione del proprio diritto all'assunzione con contratti a t. d., in tale periodo, presso il predetto
2 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
Istituto, ovvero nelle maggiori o minori somme che il giudice riterrà di giustizia, ove occorra anche in base ad idonea CTU, oltre interessi e rivalutazione;
- in subordine condannare in solido l'Istituto G LO ed il
(già , in persona dei Controparte_1 CP_4
rispettivi legali rappresentanti pt, al pagamento di €.21.732,31 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle sole differenze retributive tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al
18/19 e quanto avrebbe avuto diritto a percepire al lordo, in virtù delle supplenze spettanti in tale periodo presso il predetto Istituto
Musicale G. LO di Taranto, ovvero nelle maggiori o minori somme che il giudice riterrà di giustizia, ove occorra anche in base ad idonea CTU, oltre interessi e rivalutazione;
- in ulteriore subordine condannare altresì in solido l'Istituto G
LO ed il (già , in Controparte_1 CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pt, al pagamento di €.
15.757,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle sole differenze tra le spese sostenute in questi anni per raggiungere le sedi ove ha prestato altro servizio e le spese che invece avrebbe sostenuto ove correttamente assunto presso l'Istituto LO di Taranto, oltre interessi e rivalutazione, o comunque nella misura maggiore o minore che verrà liquidata in giudizio, ove occorra, in base ad idonea CTU;
B- Ancora in via principale, oltre ai danni di cui al precedente punto
A),condannare l'Istituto G LO ed il Controparte_1
(già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] CP_4
pt, al risarcimento del danno sulla progressione economica di
3 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
carriera del quale docente di ruolo di conservatori, Parte_2
mercè riconoscimento ai fini giuridici e previdenziali, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio che lo stesso avrebbe avuto diritto a prestare presso l'Istituto LO con contratti a td per i periodi 2/11/2016 al 31/12/2016; dall'1/1/2017 al 30/6/2016; dal 20/9/2017 al 7/10/2017; dal 3/11/2017 al 31/12/2017; dall'1/1/2018 al 28/2/2018; dall'1/3/2018 al 30/6/2018; dall'8/10/2018 al 30/10/2018; dall'1/7/2018 al 15/7/2018; dal
5/11/2018 al 6/1/2019; in subordine Contro condannare l'Istituto LO e ed il in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a tale titolo e quantificati in via equitativa in complessivi €.13500,00, ovvero €.9.000,00 per il danno sulla progressione economica di carriera e €. 4.500,00 per il danno sul calcolo del trattamento di quiescenza, così come specificato in narrativa, o comunque della diversa somma che l'Ecc.mo Giudicante riterrà dovuto a tale titolo,sempre in via equitativa, secondo il suo prudente apprezzamento;
C-il tutto previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento a tanto ostativo, anche di carattere generale e pattizio, e condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 3 agosto 2021 si costituiva il
[...]
il quale rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Si chiede in ogni caso il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente, in quanto infondate e non provate, nonché la reiezione di tutte le rivendicazioni di natura economica, di cui si eccepisce anche la prescrizione, e di tutte le istanze istruttorie ex
4 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
adverso formulate, inconferenti e inammissibili.
Con vittoria delle spese di lite”.
Con ordinanza del 11 settembre 2021 veniva dichiarata la contumacia dell'allora , Controparte_6 CP_3
” (oggi Conservatorio: v. documentazione depositata il 15
[...]
dicembre 2023) e disposta C.T.U. sul seguente quesito: “accertare le eventuali differenze retributive (netto) tra quanto percepito dal ricorrente dal 2015 all'a.s. 18/19 in virtù di co.co.co ed altri contratti a tempo determinato stipulati con altri Conservatori e/o Istituti
Pareggiati (aliunde perceptum) e quanto avrebbe avuto diritto a percepire presso l'Istituto “G. LO” (ove tale Istituto avesse attinto dalla graduatoria nazionale di cui alla legge 128/13) in virtù dei contratti a tempo determinato conferiti ad altri candidati attinti dalle graduatorie di istituto;
verificare la congruità delle spese di viaggio richieste, se necessario predisponendo plurime tabelle di comparazione, in considerazione della particolarità della vicenda processuale;
riferire su ogni altra cosa utile ai fini decisori”.
Espletata C.T.U. (v. relazione depositata il 17 marzo 2022), a seguito di note difensive, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 127 ter c.p.c.
II – Il ricorso è parzialmente fondato.
Come ben sintetizzato dal consulente nella sua relazione, “Il
30.09.2005 il e le Organizzazioni Controparte_7
Sindacali del Comparto AFAM sottoscrissero il protocollo d'intesa riguardante il personale docente degli istituti musicali pareggiati.
Con tale protocollo d'intesa si sono impegnati ad ottemperare ai seguenti accordi:
5 Tribunale di Matera Giudice dott. AB IG ____________________________________________________________________________
“a decorrere dall'01.11.2005 per tutte le nuove esigenze didattiche derivanti dai pensionamenti, dimissioni o ampliamento delle piante organiche gli istituti musicali pareggiati dovranno far ricorso alle graduatorie nazionali formulate in attuazione dell'art. 2 bis del D.L.
97/94”.
Il professore a decorrere dal 2015, si è Persona_1
inserito nella graduatoria nazionale formata dal , ai CP_8
sensi del D.M. 526/14, in applicazione della L. 128/13, per l'insegnamento di FO - Classe di conc. CODI/15 - nei
Conservatori. La graduatoria nazionale è volta al conferimento di incarichi a tempo determinato presso i Conservatori di Musica
Nazionali ma anche presso Istituti di studi Musicali Pareggiati
(I.M.P.).
Infatti, in base a tale accordo, a partire dall'a.a. 2014/15, il avrebbe dovuto invitare tutti gli in Italia e, tra CP_1 Pt_3
questi, l'Istituto G. LO di Taranto, a comunicare i posti per il conferimento degli incarichi a tempo determinato. In un secondo momento, tali Istituti avrebbero dovuto procedere al conferimento delle supplenze annuali in virtù dello scorrimento della graduatoria nazionale. Nella graduatoria nazionale riferita al FO, il prof. figurava al secondo posto, dopo il prof. che Pt_1 Persona_2
però, negli anni in questione, ha sempre conseguito la nomina presso l' di Caltanissetta. Pt_3
Il LO, al contrario, aveva attinto dalla graduatoria di istituto dove il M.° IA non appariva in quanto era stato escluso con la seguente motivazione: “la domanda pervenuta per raccomandata in fotocopia non consente di soddisfare le esigenze di autenticità”. La
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docenza per l'a.a. 2014/2015 era stata, dunque,conferita al M.°
, collocato 1° al posto della graduatoria d'istituto, così Per_3
costringendo il M.° IA ad accettare incarichi presso altri istituti più distanti, rispetto al LO. Se il avesse CP_1
vigilato sulla corretta applicazione dell'accordo ed il LO avesse correttamente attinto dalla graduatoria nazionale, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di CODI/15, dal
2014 all'anno 2019, la docenza sarebbe stata conferita al prof.
Pt_1
Il 05.03.2021 il ha presentato ricorso nei confronti del Pt_1
e dell' CP_4 Controparte_9
chiedendo al G.L. di Matera di condannarli in solido al
[...]
pagamento:
a) di euro 35.794,48, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale complessivo commisurato alle differenze retributive, tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al 18/19 e quanto avrebbe percepito presso l'Istituto G. LO di Taranto ed alle maggiori spese sostenute per raggiungere le sedi cui ha svolto servizio nei predetti anni rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere per raggiungere la sede del LO di Taranto, oltre ad interessi e rivalutazione;
di cui:
a1) euro 21.732,31, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle sole differenze retributive, tra quanto percepito negli aa.aa. dal 15/16 al 18/19 e quanto avrebbe avuto diritto a percepire, in virtù dei contratti spettanti in tale periodo presso il G. LO, ovvero nelle maggiori o minori somme che il Giudice riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
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a2) euro 15.757,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle sole differenze tra le spese sostenute in quegli anni per raggiungere le sedi oveha prestato altro servizio e le spese che invece avrebbe sostenuto ove correttamente assunto presso l'Istituto
LO, oltre a interessi e rivalutazione;
b) di euro 13.500,00 per i danni patrimoniali subiti in conseguenza della mancata progressione di carriera e conseguentemente per il ritardo del trattamento di quiescenza;
c) di spese ed onorari del presente giudizio.
La somma richiesta in ricorso è di complessivi euro 49.294,48.
Segnalo che la sommatoria, tra euro 21.732,31 per differenze retributive ed euro 15.757,00 per maggiori spese di viaggio, corrisponde ad euro 37.489,31 e non ad euro 35.794,48 riportati, per presumibile errore materiale, nel ricorso del 05.03.2021”.
Ora, se è fuor di dubbio che, sulla base della documentazione versata in atti, l'Istituto, se avesse correttamente attinto dalla graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di
CODI/15 FO (ex F440), a partire dal 2014 (data di validità della suddetta graduatoria), i predetti incarichi sarebbero stati conferiti al ricorrente (tenuto conto del comportamento – rectius: delle scelte - del primo classificato, , e degli incarichi Persona_4
invece conferiti a ), con conseguente responsabilità Persona_5
del convenuto contumace, tuttavia, alcuna responsabilità si può imputare al , il quale ha Controparte_1
giustamente osservato nella memoria di costituzione che all'epoca dei fatti per cui è causa, l'Istituto “LO” non era una istituzione statale con la conseguenza che il stesso non garantiva in CP_1
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alcun modo sul personale e neppure riconosceva le relative dotazioni organiche. Del resto, in base al protocollo d'intesa del 2005, gli
Istituti non statali erano tenuti a trasmettere annualmente al CP_1
l'elenco delle cattedre resesi vacanti, per le quali poi il CP_1
procedeva ad assegnare i docenti dalle graduatorie nazionali per la stipula di un contratto a tempo determinato.
In mancanza di tale comunicazione (mai avvenuta), il non CP_1
era quindi in grado di conoscere le cattedre disponibili e di verificare l'operato degli Istituti, anche con particolare riferimento a
[...]
(V. all. n. 3 del convenuto). Parte_1
III – Premesso che alcun risarcimento può essere riconosciuto al ricorrente per le spese di viaggio (in quanto non assolutamente provate – es. con scontrini o ricevute - e che nulla hanno a che fare con il mero calcolo delle distanze chilometriche), si deve poi sicuramente convenire con il ctu quanto alla risposta di cui al quesito sub c): “Per la ricostruzione della sua attesa progressione di carriera scolastica e per il conseguente ipotetico danno pensionistico, pur richiesto, non è possibile quantificare nulla perché ne manca la documentazione in ricorso.
Soltanto il potrebbe, forse ed in teoria, riuscire a fare tale CP_1
conteggio.
Non ci sono criteri certi, obiettivi e matematici utilizzabili perché si tratta di una ipotesi di danno futuro ed incerto che andava documentato e che presuppone eventi che non è certo che si avvereranno.
Non è possibile offrire oggi al G.L. un importo certo e credibile.
Perciò la domanda appare fumosa, non provata e non calcolabile”.
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Nè è ipotizzabile un mero riconoscimento ai fini giuridici e previdenziali per un rapporto di lavoro comunque mai instaurato.
Può essere, invece, accolta la somma quantificata dal ctu per il quesito sub a), con l'avvertenza che deve prendersi la somma al netto dei contributi previdenziali e fiscali (euro 13.263,64), proprio perchè si verte in una ipotesi meramente risarcitoria.
IV – In definitiva, il Controparte_3
” va condannato al pagamento in favore del ricorrente della
[...]
somma netta di euro 13.263,64, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. fra il ricorrente e il Conservatorio “ ” e sono CP_3 Controparte_3
liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (criterio del decisum: scaglione da euro 5.201 ad euro
26.000), nonché della concreta attività difensionale.
Le spese di ctu, così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del predetto . CP_3
Per quanto attiene, invece, i rapporti, fra il ricorrente e il
[...]
, le spese possono essere compensate, Controparte_1
tenuto conto della peculiarità della fattispecie e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
AB IG, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso come da parte motiva e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore Controparte_3
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del ricorrente della somma netta di euro 13.263,64, oltre accessori di legge;
2) condanna il al Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore, che liquida in complessivi euro 2.650,00 per onorario (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per la fase decisionale) ed euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, a carico del Conservatorio statale CP_3
";
[...]
3) compensa le spese di lite fra il ricorrente e il
[...]
. Controparte_1
Matera, lì 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. AB IG
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