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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1178 del R.G. per l'anno 2018 tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Domenico Sinopoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Timavo n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte Opponente Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Controparte_1 C.F._1 Battimelli Roberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via F. Nicotera n. 29, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Parte convenuta - Opposta Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2018 emesso in data 20.05.2018 e notificato in data 21.05.2018 Conclusioni: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe Parte_1 con il quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento, in favore della ricorrente CP_1
, della somma di euro 90.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, corrisposta
[...]
a titolo di acconto sul corrispettivo per la vendita dell'immobile da costruire sito nel Comune di Lamezia Terme, identificato al Catasto al Foglio 81, P.lla 2214, in forza dell'accordo verbale intercorso tra le parti in data 18/10/2016 e della successiva scrittura privata sottoscritta in data 14/07/2017, risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere inviata alla controparte in data 13/03/2018. In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'articolo 125 c.p.c., stante la genericità e sommarietà delle allegazioni in fatto e diritto e poiché redatto sulla base del mero richiamo ai documenti prodotti. Ha altresì eccepito il difetto di idonea prova scritta del credito, poiché fondato su un accordo verbale relativo alla vendita di un bene immobile, nullo per difetto della forma scritta prescritta dalla legge e poiché il preliminare di vendita sottoscritto successivamente all'accordo verbale risulta sottoscritto da Per_1 in proprio e non quale legale rappresentante della società. Nel merito, l'opponente ha
[...] eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, evidenziando che il preliminare di vendita non indica la data di consegna dell'immobile e dunque il termine previsto per l'adempimento. Ha altresì eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta, che avrebbe omesso di corrispondere gli ulteriori acconti sul corrispettivo pattuito per la vendita, secondo gli Stati di Avanzamento dei Lavori, così impedendone il completamento. L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, ha chiesto l'accertamento e declaratoria di risoluzione del contratto e del proprio diritto a trattenere la
1 somma ricevuta, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate e risarcimento del danno da fermo cantiere. 2. Si è costituita in giudizio la convenuta argomentando per l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione. In particolare, la convenuta ha dedotto che la documentazione prodotta consentirebbe di evincere in maniera chiara e certa il contenuto dell'accordo stipulato tra le parti ed il termine stabilito per la consegna dei lavori di costruzione dell'immobile, prevista per il mese di luglio 2017. Ha dedotto che la scrittura privata è stata sottoscritta da chiaramente Persona_1 quale legale rappresentante della società debitrice, destinataria dei pagamenti eseguiti. Ha dedotto di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali, tanto che, nonostante la mancata consegna dell'immobile nel termine stabilito, nel mese di dicembre 2017 ha versato l'ulteriore somma di euro 10.000,00. Parte opposta ha quindi dedotto la fondatezza del proprio diritto alla restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'immobile, considerata la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della controparte. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti, per inadempimento della venditrice e condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 90.000,00 corrisposta a titolo di acconto per l'acquisto dell'unità immobiliare. 3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente. La causa, successivamente ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, lo scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di novembre 2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 125 c.p.c., posto che il ricorso contiene compiuta allegazione di tutti i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata e dallo stesso è chiaramente evincibile il titolo posto a fondamento del credito, ossia la corresponsione alla società della complessiva somma di euro 90.000,00; l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali;
la conseguente risoluzione del contratto preliminare stipulato. D'altra parte, il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo opposto dimostra che non vi è stata alcuna lesione al diritto di difesa della controparte, pur non essendo riportato compiutamente nel ricorso il contenuto del contratto e degli altri documenti richiamati. Deve al riguardo evidenziarsi che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la nullità del ricorso, così dell'atto di citazione, ricorre solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Si è al riguardo evidenziato come nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito di detto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto e tale da non consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 27670 del 2008; Cass. Sez. Un. N. 8077 del 2012).
2 Occorre inoltre premettere, che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n . 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente (convenuto sostanziale) fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate. Nel caso di specie, parte opposta ha azionato in via monitoria la pretesta creditoria alla restituzione della somma di euro 90.000,00, corrisposta alla società a titolo di acconto sul Parte_1 corrispettivo del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile da costruire sito nel Comune di Lamezia Terme, via Martiri di Nassirya, identificato al Catasto al Foglio 81 p.lla 2214 e sulla base di un accordo di vendita stipulato oralmente in data 18/10/2016 e della successiva scrittura privata, sottoscritta in data 14.07.2017. Con detta scrittura privata, richiamata la precedente pattuizione del 18.10.2016, le parti ( quale acquirente e , quale venditrice) Controparte_1 Persona_1 hanno riconosciuto che l'accordo di vendita si sarebbe perfezionato in data 2.11.2016, data di corresponsione del primo acconto di euro 40.000,00, effettuato da tramite Controparte_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla società Nella scrittura privata, Parte_1 si dà atto altresì del versamento da parte della promissaria acquirente di un secondo acconto di euro 40.000,00, effettuato tramite bonifico bancario in data 24.11.2016, sullo stesso conto corrente intestato alla società ed è, infine, previsto il versamento dell'ulteriore metà del prezzo pattuito per la vendita, pari a complessivi euro 160.000,00, previo trasferimento della proprietà del fabbricato tramite atto notarile, al raggiungimento del valore corrispondente a quanto già versato. La scrittura contiene inoltre l'impegno delle parti a stabilire, in data successiva all'atto notarile di trasferimento della proprietà, le modalità, i tempi, gli importi dei S.A.L. e i vari dettagli. A dimostrazione del proprio credito restitutorio, parte opposta ha altresì depositato la documentazione contenente i dettagli dei bonifici bancari eseguiti, richiamati nella scrittura privata e del successivo bonifico bancario di euro 10.000,00 eseguito, in favore della società in data 04/12/2017. Parte_1 Parte opposta ha quindi fondato la propria pretesa alla restituzione della somma complessivamente corrisposta alla società, sull'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita, per effetto della diffida ad adempiere dalla medesima inviata alla controparte in data 13.3.2018 e del persistente inadempimento all'obbligo di consegnare i lavori entro il termine stabilito (luglio 2017). Tanto premesso, la pretesa creditoria azionata in via monitoria alla restituzione della somma di euro 90.000,00 corrisposta dall'odierna convenuta alla società opponente (circostanza questa incontestata, oltre che dimostrata in via documentale) è fondata. Come sopra evidenziato, l'odierna convenuta ha azionato in via monitoria il proprio diritto alla restituzione della somma di ero 90.000,00, corrisposta alla società a titolo di Parte_1 acconto sul corrispettivo della vendita del bene immobile da costruire, fondando la propria pretesa sull'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, per effetto della diffida ad adempiere comunicata alla controparte ed il persistente inadempimento della società, con conseguente venir meno del titolo giustificativo del pagamento. Deve evidenziarsi che effettivamente il pagamento eseguito da nei confronti Controparte_1 della società non risulta sorretto da valida ragione giustificatrice. Parte_1 Infatti, come correttamente eccepito dalla stessa parte opponente, non vi è dubbio che l'accordo verbale che sarebbe stato raggiunto tra l'opposta e la società in data 16.10.2016 Parte_1 è senz'altro nullo per difetto di forma scritta, posto che, come noto, ai sensi dell'art. 1351 c.c. il
3 contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo e, ai sensi dell'articolo 1350 c.c., devono farsi per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità, tra gli altri, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. Come noto, il contratto nullo è inefficace e inidoneo a far sorgere obbligazioni giuridicamente vincolanti tra le parti. Quanto alla successiva scrittura privata del 14.07.2017, come ben evidenziato ed eccepito da parte opponente, la stessa risulta sottoscritta, oltre che da , da . E' Controparte_1 Persona_1 pacifico che quest'ultima riveste la qualità di legale rappresentante della società Parte_1 e, tuttavia, dalla scrittura privata non risulta che la sottoscrizione sia avvenuta per conto della società. A riguardo deve evidenziarsi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'atto posto in essere dal legale rappresentante di società di capitali in assenza di delibera sociale e senza spendita del nome della società va equiparato al negozio concluso dal falsus procurator ed è quindi inidoneo a produrre obbligazioni nei confronti della società, salva ratifica da parte degli organi istituzionalmente preposti (a titolo esemplificativo, Cass. n. 3501/2013; Cass. n. 27335/2005). Con specifico riferimento ai contratti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari soggetti ad substantiam alla forma scritta, ove uno degli stipulanti agisca in nome e per conto di un soggetto diverso, il requisito della contemplatio domini, pur non richiedendo formule sacramentali deve risultare dallo stesso documento, non potendo essere ricavato aliunde (a titolo esemplificativo: Cass. n. 17346/2009 e Cass. n. 3364/2010). Nel caso di specie, la scrittura privata è stata sottoscritta da senza spendita del Persona_1 nome della società e non risulta alcun successivo atto di ratifica del contratto preliminare di vendita da parte della società stessa, dovendosi, al riguardo evidenziare che l'art. 1399 c.c. consente la ratifica del contratto da parte del rappresentato ma con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso, nel caso di specie, quindi, la forma scritta ad substantiam. In difetto di un atto scritto di ratifica da parte della società del contratto preliminare di vendita, alcuna rilevanza può essere attribuita alla condotta successiva della società e neppure alla circostanza che la stessa sia stata destinataria dei bonifici eseguiti da Consegue che la scrittura privata Controparte_1 sottoscritta da e è inefficace nei confronti della società stessa. Controparte_1 Persona_1 La nullità del contratto preliminare di vendita dell'immobile stipulato oralmente in data 18.10.2016 tra l'odierna parte opposta e la società opponente e l'inefficacia nei confronti di quest'ultima della successiva scrittura privata sottoscritta in data 14.07.2017, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, fondano il diritto dell'odierna parte opposta alla restituzione della somma di euro 90.000,00 che, come risulta dalla documentazione prodotta, è stata corrisposta alla società, mediante bonifici bancari eseguiti sul conto intestato alla stessa. Infatti, la somma di euro 90.000,00 risulta corrisposta da alla società in difetto di un valido titolo Controparte_1 Parte_1 giustificativo e tanto attribuisce alla medesima il diritto alla restituzione, in forza di quanto disposto dall'art. 2033 c.c.. È opportuno a questo punto evidenziare che, come osservato dalla Corte di Cassazione, il giudice che nel provvedere sulla domanda restitutoria formulata dalla parte sul presupposto della mancanza originaria o sopravvenuta di una causa adquirendi o solvendi, si limiti a rilevare che questa mancanza è dovuta a una ragione diversa da quella prospettata dall'istante, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 2310/2022; Cass. n. 13504/2021, relativa all'ipotesi del rilievo officioso dell'avvenuta risoluzione consensuale di un contratto del quale era stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nonché Cass. n. 715/2018 e Cass. n. 19502/2015, riguardanti le ipotesi del rilievo officioso della nullità del contratto di cui era stata chiesta la risoluzione). Si è al riguardo evidenziato che, poiché l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ove venga acclarato il difetto di una causa adquirendi o solvendi, deve escludersi
4 che la correlazione operata dalla parte fra la domanda restitutoria e una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale impedisca al giudice di accogliere tale domanda sulla base di un presupposto diverso, posto che la causa petendi dell'azione ex art. 2033 c.c. non muta qualunque sia la ragione che faccia venir meno la causa solvendi, rendendo la prestazione del solvens non dovuta. L'azione di restituzione dell'indebito si fonda infatti sulla mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa solvendi, cioè di una valida ragione giuridica che giustifichi il pagamento (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 19744/2025). Deve infine evidenziarsi che la nullità dell'accordo di vendita verbalmente concluso e l'inefficacia nei confronti della società della scrittura privata, rendono infondata sia l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, considerato che, come già evidenziato, alcuna obbligazione giuridicamente rilevante è sorta tra le parti dell'odierno giudizio e sia, conseguentemente, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Infine, risulta infondata anche la pretesa dell'opponente a trattenere la somma a titolo di corrispettivo delle opere eseguite e di fermo cantiere e tanto sia alla luce di quanto sopra rilevato e sia perché, in ogni caso, la pretesa risarcitoria risulta, oltre che genericamente formulata, priva di adeguato supporto probatorio, non essendo stata fornita alcuna prova dell'entità delle opere realizzate, del fermo cantiere e dei pregiudizi che ne sarebbero derivati. Conclusivamente, l'accertata fondatezza della pretesa creditoria - restitutoria azionata in via monitoria dall'odierna convenuta, determina il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio, con ulteriore riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002 e con distrazione in favore dell'Erario, essendo parte convenuta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate, al netto delle riduzioni, in complessivi euro 3.526,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della convenuta al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Lamezia Terme, 28 ottobre 2025 IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1178 del R.G. per l'anno 2018 tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Domenico Sinopoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Timavo n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte Opponente Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Controparte_1 C.F._1 Battimelli Roberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via F. Nicotera n. 29, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Parte convenuta - Opposta Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2018 emesso in data 20.05.2018 e notificato in data 21.05.2018 Conclusioni: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe Parte_1 con il quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento, in favore della ricorrente CP_1
, della somma di euro 90.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, corrisposta
[...]
a titolo di acconto sul corrispettivo per la vendita dell'immobile da costruire sito nel Comune di Lamezia Terme, identificato al Catasto al Foglio 81, P.lla 2214, in forza dell'accordo verbale intercorso tra le parti in data 18/10/2016 e della successiva scrittura privata sottoscritta in data 14/07/2017, risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere inviata alla controparte in data 13/03/2018. In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'articolo 125 c.p.c., stante la genericità e sommarietà delle allegazioni in fatto e diritto e poiché redatto sulla base del mero richiamo ai documenti prodotti. Ha altresì eccepito il difetto di idonea prova scritta del credito, poiché fondato su un accordo verbale relativo alla vendita di un bene immobile, nullo per difetto della forma scritta prescritta dalla legge e poiché il preliminare di vendita sottoscritto successivamente all'accordo verbale risulta sottoscritto da Per_1 in proprio e non quale legale rappresentante della società. Nel merito, l'opponente ha
[...] eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, evidenziando che il preliminare di vendita non indica la data di consegna dell'immobile e dunque il termine previsto per l'adempimento. Ha altresì eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta, che avrebbe omesso di corrispondere gli ulteriori acconti sul corrispettivo pattuito per la vendita, secondo gli Stati di Avanzamento dei Lavori, così impedendone il completamento. L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, ha chiesto l'accertamento e declaratoria di risoluzione del contratto e del proprio diritto a trattenere la
1 somma ricevuta, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate e risarcimento del danno da fermo cantiere. 2. Si è costituita in giudizio la convenuta argomentando per l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione. In particolare, la convenuta ha dedotto che la documentazione prodotta consentirebbe di evincere in maniera chiara e certa il contenuto dell'accordo stipulato tra le parti ed il termine stabilito per la consegna dei lavori di costruzione dell'immobile, prevista per il mese di luglio 2017. Ha dedotto che la scrittura privata è stata sottoscritta da chiaramente Persona_1 quale legale rappresentante della società debitrice, destinataria dei pagamenti eseguiti. Ha dedotto di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali, tanto che, nonostante la mancata consegna dell'immobile nel termine stabilito, nel mese di dicembre 2017 ha versato l'ulteriore somma di euro 10.000,00. Parte opposta ha quindi dedotto la fondatezza del proprio diritto alla restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dell'immobile, considerata la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della controparte. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti, per inadempimento della venditrice e condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 90.000,00 corrisposta a titolo di acconto per l'acquisto dell'unità immobiliare. 3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente. La causa, successivamente ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, lo scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di novembre 2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 125 c.p.c., posto che il ricorso contiene compiuta allegazione di tutti i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata e dallo stesso è chiaramente evincibile il titolo posto a fondamento del credito, ossia la corresponsione alla società della complessiva somma di euro 90.000,00; l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali;
la conseguente risoluzione del contratto preliminare stipulato. D'altra parte, il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo opposto dimostra che non vi è stata alcuna lesione al diritto di difesa della controparte, pur non essendo riportato compiutamente nel ricorso il contenuto del contratto e degli altri documenti richiamati. Deve al riguardo evidenziarsi che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la nullità del ricorso, così dell'atto di citazione, ricorre solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Si è al riguardo evidenziato come nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito di detto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto e tale da non consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 27670 del 2008; Cass. Sez. Un. N. 8077 del 2012).
2 Occorre inoltre premettere, che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n . 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente (convenuto sostanziale) fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate. Nel caso di specie, parte opposta ha azionato in via monitoria la pretesta creditoria alla restituzione della somma di euro 90.000,00, corrisposta alla società a titolo di acconto sul Parte_1 corrispettivo del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile da costruire sito nel Comune di Lamezia Terme, via Martiri di Nassirya, identificato al Catasto al Foglio 81 p.lla 2214 e sulla base di un accordo di vendita stipulato oralmente in data 18/10/2016 e della successiva scrittura privata, sottoscritta in data 14.07.2017. Con detta scrittura privata, richiamata la precedente pattuizione del 18.10.2016, le parti ( quale acquirente e , quale venditrice) Controparte_1 Persona_1 hanno riconosciuto che l'accordo di vendita si sarebbe perfezionato in data 2.11.2016, data di corresponsione del primo acconto di euro 40.000,00, effettuato da tramite Controparte_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla società Nella scrittura privata, Parte_1 si dà atto altresì del versamento da parte della promissaria acquirente di un secondo acconto di euro 40.000,00, effettuato tramite bonifico bancario in data 24.11.2016, sullo stesso conto corrente intestato alla società ed è, infine, previsto il versamento dell'ulteriore metà del prezzo pattuito per la vendita, pari a complessivi euro 160.000,00, previo trasferimento della proprietà del fabbricato tramite atto notarile, al raggiungimento del valore corrispondente a quanto già versato. La scrittura contiene inoltre l'impegno delle parti a stabilire, in data successiva all'atto notarile di trasferimento della proprietà, le modalità, i tempi, gli importi dei S.A.L. e i vari dettagli. A dimostrazione del proprio credito restitutorio, parte opposta ha altresì depositato la documentazione contenente i dettagli dei bonifici bancari eseguiti, richiamati nella scrittura privata e del successivo bonifico bancario di euro 10.000,00 eseguito, in favore della società in data 04/12/2017. Parte_1 Parte opposta ha quindi fondato la propria pretesa alla restituzione della somma complessivamente corrisposta alla società, sull'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita, per effetto della diffida ad adempiere dalla medesima inviata alla controparte in data 13.3.2018 e del persistente inadempimento all'obbligo di consegnare i lavori entro il termine stabilito (luglio 2017). Tanto premesso, la pretesa creditoria azionata in via monitoria alla restituzione della somma di euro 90.000,00 corrisposta dall'odierna convenuta alla società opponente (circostanza questa incontestata, oltre che dimostrata in via documentale) è fondata. Come sopra evidenziato, l'odierna convenuta ha azionato in via monitoria il proprio diritto alla restituzione della somma di ero 90.000,00, corrisposta alla società a titolo di Parte_1 acconto sul corrispettivo della vendita del bene immobile da costruire, fondando la propria pretesa sull'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, per effetto della diffida ad adempiere comunicata alla controparte ed il persistente inadempimento della società, con conseguente venir meno del titolo giustificativo del pagamento. Deve evidenziarsi che effettivamente il pagamento eseguito da nei confronti Controparte_1 della società non risulta sorretto da valida ragione giustificatrice. Parte_1 Infatti, come correttamente eccepito dalla stessa parte opponente, non vi è dubbio che l'accordo verbale che sarebbe stato raggiunto tra l'opposta e la società in data 16.10.2016 Parte_1 è senz'altro nullo per difetto di forma scritta, posto che, come noto, ai sensi dell'art. 1351 c.c. il
3 contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo e, ai sensi dell'articolo 1350 c.c., devono farsi per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità, tra gli altri, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. Come noto, il contratto nullo è inefficace e inidoneo a far sorgere obbligazioni giuridicamente vincolanti tra le parti. Quanto alla successiva scrittura privata del 14.07.2017, come ben evidenziato ed eccepito da parte opponente, la stessa risulta sottoscritta, oltre che da , da . E' Controparte_1 Persona_1 pacifico che quest'ultima riveste la qualità di legale rappresentante della società Parte_1 e, tuttavia, dalla scrittura privata non risulta che la sottoscrizione sia avvenuta per conto della società. A riguardo deve evidenziarsi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'atto posto in essere dal legale rappresentante di società di capitali in assenza di delibera sociale e senza spendita del nome della società va equiparato al negozio concluso dal falsus procurator ed è quindi inidoneo a produrre obbligazioni nei confronti della società, salva ratifica da parte degli organi istituzionalmente preposti (a titolo esemplificativo, Cass. n. 3501/2013; Cass. n. 27335/2005). Con specifico riferimento ai contratti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari soggetti ad substantiam alla forma scritta, ove uno degli stipulanti agisca in nome e per conto di un soggetto diverso, il requisito della contemplatio domini, pur non richiedendo formule sacramentali deve risultare dallo stesso documento, non potendo essere ricavato aliunde (a titolo esemplificativo: Cass. n. 17346/2009 e Cass. n. 3364/2010). Nel caso di specie, la scrittura privata è stata sottoscritta da senza spendita del Persona_1 nome della società e non risulta alcun successivo atto di ratifica del contratto preliminare di vendita da parte della società stessa, dovendosi, al riguardo evidenziare che l'art. 1399 c.c. consente la ratifica del contratto da parte del rappresentato ma con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso, nel caso di specie, quindi, la forma scritta ad substantiam. In difetto di un atto scritto di ratifica da parte della società del contratto preliminare di vendita, alcuna rilevanza può essere attribuita alla condotta successiva della società e neppure alla circostanza che la stessa sia stata destinataria dei bonifici eseguiti da Consegue che la scrittura privata Controparte_1 sottoscritta da e è inefficace nei confronti della società stessa. Controparte_1 Persona_1 La nullità del contratto preliminare di vendita dell'immobile stipulato oralmente in data 18.10.2016 tra l'odierna parte opposta e la società opponente e l'inefficacia nei confronti di quest'ultima della successiva scrittura privata sottoscritta in data 14.07.2017, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, fondano il diritto dell'odierna parte opposta alla restituzione della somma di euro 90.000,00 che, come risulta dalla documentazione prodotta, è stata corrisposta alla società, mediante bonifici bancari eseguiti sul conto intestato alla stessa. Infatti, la somma di euro 90.000,00 risulta corrisposta da alla società in difetto di un valido titolo Controparte_1 Parte_1 giustificativo e tanto attribuisce alla medesima il diritto alla restituzione, in forza di quanto disposto dall'art. 2033 c.c.. È opportuno a questo punto evidenziare che, come osservato dalla Corte di Cassazione, il giudice che nel provvedere sulla domanda restitutoria formulata dalla parte sul presupposto della mancanza originaria o sopravvenuta di una causa adquirendi o solvendi, si limiti a rilevare che questa mancanza è dovuta a una ragione diversa da quella prospettata dall'istante, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 2310/2022; Cass. n. 13504/2021, relativa all'ipotesi del rilievo officioso dell'avvenuta risoluzione consensuale di un contratto del quale era stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nonché Cass. n. 715/2018 e Cass. n. 19502/2015, riguardanti le ipotesi del rilievo officioso della nullità del contratto di cui era stata chiesta la risoluzione). Si è al riguardo evidenziato che, poiché l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ove venga acclarato il difetto di una causa adquirendi o solvendi, deve escludersi
4 che la correlazione operata dalla parte fra la domanda restitutoria e una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale impedisca al giudice di accogliere tale domanda sulla base di un presupposto diverso, posto che la causa petendi dell'azione ex art. 2033 c.c. non muta qualunque sia la ragione che faccia venir meno la causa solvendi, rendendo la prestazione del solvens non dovuta. L'azione di restituzione dell'indebito si fonda infatti sulla mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa solvendi, cioè di una valida ragione giuridica che giustifichi il pagamento (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 19744/2025). Deve infine evidenziarsi che la nullità dell'accordo di vendita verbalmente concluso e l'inefficacia nei confronti della società della scrittura privata, rendono infondata sia l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, considerato che, come già evidenziato, alcuna obbligazione giuridicamente rilevante è sorta tra le parti dell'odierno giudizio e sia, conseguentemente, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Infine, risulta infondata anche la pretesa dell'opponente a trattenere la somma a titolo di corrispettivo delle opere eseguite e di fermo cantiere e tanto sia alla luce di quanto sopra rilevato e sia perché, in ogni caso, la pretesa risarcitoria risulta, oltre che genericamente formulata, priva di adeguato supporto probatorio, non essendo stata fornita alcuna prova dell'entità delle opere realizzate, del fermo cantiere e dei pregiudizi che ne sarebbero derivati. Conclusivamente, l'accertata fondatezza della pretesa creditoria - restitutoria azionata in via monitoria dall'odierna convenuta, determina il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio, con ulteriore riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002 e con distrazione in favore dell'Erario, essendo parte convenuta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate, al netto delle riduzioni, in complessivi euro 3.526,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della convenuta al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Lamezia Terme, 28 ottobre 2025 IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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