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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LEONARDI FILIPPO (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio in INVERTIGO VIA MANDELLO 45, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BARBARO
ES (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo Studio in MESSINA, VIA C. BOTTA N. 5, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
pagina 1 di 14 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 368/2025, pubblicata il 20/02/2025, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, così giudicare, in riforma della sentenza appellata, nel merito in via principale:
• per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo notificato, dichiarare il titolo notificato mancante ab origine e quindi non idoneo allo scopo di una successiva esecuzione forzata, con conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato in data
13/09/2022 e conseguente inesistenza del diritto della convenuta opposta a procedere ad esecuzione forzata;
per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad e per essa della mandataria Fire Spa;
Controparte_1
in via istruttoria:
• ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale del contratto di cessione del credito intercorso tra il “Credito Valtellinese Spa” e Controparte_1
, nonché gli originali dei contratti che hanno originato il credito
[...]
asseritamente vantato (fideiussioni, contratti di mutuo e di conto corrente);
• ordinare alla competente cancelleria la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo e/o alla Procura della Email_1 Email_2
Repubblica in sede per le valutazioni in ordine, quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione.
pagina 2 di 14 Con vittoria di competenze di ambedue i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio dinnanzi al Tribunale di Bergamo, oltre oneri di legge.
Per Controparte_1
1) in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione avversaria;
2) nel merito, ritenere che la sentenza appellata, validamente resiste alle infondate censure avverse, e quindi con qualsiasi statuizione rigettare l'appello e confermarla;
3) in via istruttoria, ordinare l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Monza il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c. originariamente incardinato nei confronti di Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo ove, con sentenza del 1.8.2023, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Bergamo in favore di quella del Tribunale di Monza.
2. L'opposizione ha ad oggetto l'atto di precetto notificato a in Parte_1
data 13.9.2022 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di
€ 2.218.983,31 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
83/2021 emesso dal Tribunale di Lecco.
Con il primo motivo di opposizione, viene eccepita l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo n. 83/2021, infatti, è stato notificato in data
25.3.2021 in Calco, via Ghislanzoni n. 18, nonostante egli sin dal 22.12.2020 risiedesse nel Comune di Urgnano.
Con il secondo motivo di opposizione – proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito il difetto di titolarità del credito in capo pagina 3 di 14 ad non potendosi considerare idonea prova della Controparte_1
cessione la mera pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. nella
ZZ FI.
Con il terzo motivo di opposizione – anch'esso proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito che né , Controparte_1
né la mandataria risultano iscritte all'elenco di cui Controparte_2
all'art. 106 t.u.b., con conseguente violazione di quanto prescritto dall'art. 2, comma 6, della l. 130/1999. si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con sentenza n. 368/2025, pubblicata il 20/02/2025 il Tribunale di Monza così provvedeva:
“1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_1
generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse nulla e non inesistente, sicché il rimedio esperibile sarebbe stata l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Ha poi ritenuto infondate sia l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo ad sia l'asserita violazione dell'art. 2, comma 6, Controparte_3
della legge n. 130/1999 per omessa iscrizione nell'albo di cui all'art. 106
[...]
e del soggetto incaricato per la riscossione Controparte_4 [...]
Controparte_5
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 4 di 14 All'udienza del 30 settembre 2025, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 dicembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 9 dicembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Parte_1
censura.
Con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto nulla e non invece inesistente la notifica del decreto ingiuntivo eseguita in Calco, via Ghislanzoni n. 18, ove egli non risiedeva più da oltre cinque mesi, essendo nel frattempo divenuto residente in [...].
Deduce, inoltre, che tale notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., pur in assenza dei presupposti dell'irreperibilità, posto che egli non era irreperibile ma semplicemente trasferito in altro Comune.
Assume, quindi, che la notifica avrebbe dovuto essere proceduta da un tentativo di notificazione negativo, risultante da relata dell'ufficiale giudiziario e supportata da un certificato di residenza aggiornato. Evidenzia, infine, come dalla relata non emerga che l'ufficiale giudiziario abbia svolto le ricerche necessarie per rintracciarlo, con conseguente inesistenza dell'intera procedura notificatoria.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia qualificato la notificazione del decreto ingiuntivo come nulla, e non invece inesistente, ritenendo, conseguentemente, che il rimedio esperibile fosse esclusivamente quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non l'opposizione a precetto.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, non possono essere accolti e sul punto va condivisa la valutazione pagina 5 di 14 del Tribunale secondo cui il rimedio esperibile nel caso di specie era l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e non l'opposizione a precetto.
La peculiarità della fattispecie proposta è data dal fatto che il titolo esecutivo fatto valere è un decreto ingiuntivo, di cui si assume l'inesistenza della notificazione.
Sul punto è stato più volte ribadito in giurisprudenza il principio in virtù del quale nel caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo occorre distinguere l'ipotesi di deduzione dell'inesistenza della notificazione del titolo, che si verifica ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di ogni tipo di relazione con l'ingiunto, e che comporterebbe senz'altro la necessità del ricorso al rimedio dell' opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con quella, invece, in cui se ne deduca la nullità, per la quale è esperibile soltanto il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass.
10495/2004).
Nella fattispecie in esame ricorre, invero, una ipotesi di nullità della notifica, essendo evidente il legame dell'opponente con il luogo in cui la notifica è stata fatta.
“Ciò comporta che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art.
650 c.p.c., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo"
(così Cass.8011/2009; cfr. ancora Cass.7694/1995; Cass. 9872/1997; Cass.
10183/2001).
pagina 6 di 14 La nullità si verifica anche quando siano state violate le condizioni per procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., senza che ciò comporti il venir meno ontologico dell'atto. (cfr. Cass. n. 25408 del 29 agosto 2023).
Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario ha comunque proceduto ad una notificazione presso un indirizzo che risultava essere quello del destinatario:
l'attività notificatoria è stata quindi eseguita, seppur in modo non conforme alla disciplina applicabile.
Una volta riconosciuto che la notifica è nulla, e non inesistente, il rimedio corretto
è quello previsto dall'art. 650 c.p.c. che consente di far valere il vizio e recuperare il contraddittorio quando la nullità abbia impedito la tempestiva conoscenza dell'ingiunzione.
La possibilità di proporre opposizione all'atto di precetto è invece esclusa, poiché tale opposizione consente di far valere solo vizi propri del precetto, non quelli relativi al titolo, salvo il caso, qui insussistente, di inesistenza della notificazione del titolo.
Con il terzo motivo, l'appellante articola una duplice doglianza.
Con la prima ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la titolarità del credito in capo ad osse stata “ Controparte_1
implicitamente riconosciuta dall'opponente, atteso che egli nel giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo non ha mai sollevato tale eccezione (cfr. all. 3 di parte opponente, contenente il fascicolo di parte del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bergamo), bensì ha contestato unicamente l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo”.
Sostiene, invece, che, essendo la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione una mera difesa, gli è sempre riconosciuta la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito, così come richiederne la prova. pagina 7 di 14 Afferma che l'avviso di cessione pubblicato sulla ZZ FI depositato in sede monitoria non sia idoneo a comprovare il trasferimento in capo all' appellata dello specifico credito, la cui identificazione sarebbe altresì impedita dal fatto che il sito www.creval.it non è più' attivo.
Con la seconda ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 2, comma 6, L. 130-1999, per omessa iscrizione di e FIRE S.p.A. Controparte_1 Controparte_5
all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Sostiene che l'attività di recupero crediti deve essere svolta esclusivamente da una società iscritta all'albo ex art. 106 Tub.
Il motivo non può essere accolto.
Con riferimento alla prima censura ritiene la Corte di condividere la valutazione del Tribunale.
E, infatti, siccome l'appellante ha implicitamente riconosciuto la legittimazione attiva di avendo lo stesso affrontato, nel giudizio Controparte_3
originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo, la questione relativa alla asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo senza mai contestarla,
l'eccezione non può essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., sez. VI – I, 5 novembre 2020, n. 24798) e, come detto, l'implicito e chiaro riconoscimento della legittimazione sostanziale della controparte si desume dall'avere il durante tutto il giudizio di primo Pt_1
pagina 8 di 14 grado, omesso di contestarne la legittimazione accettando il contraddittorio e deducendo nel merito (v. Cass., sez. un, 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cui:
“La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore
(a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione”).
Ciò detto giova comunque osservare che, anche a prescindere dalla intempestività della contestazione, nel caso di specie, la doglianza non è fondata.
Nel caso di specie emerge, infatti, per tabulas, in atti pubblici depositati, la legittimazione di che ha indicato gli estremi Controparte_1
dell'avvenuta cessione e depositato l'avviso in G.U. da cui si evince che, in virtù della cessione, ha acquistato pro-soluto “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari a sofferenza iscritti tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 da Credito Valtellinese S.p.a. e Credito Siciliano SpA”.
La cessione è stata peraltro iscritta nel Registro delle Imprese, come si evince dalla visura camerale di ome estratta della Camera Controparte_1
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (cfr. doc. 5).
Lo stesso avviso in G.U., dopo aver indicato compiutamente e specificatamente, come retro riportato, i rapporti inclusi nella cessione, rinvia per il dettaglio al sito internet www.creval.it, tenendo conto che i dati, come per gli altri debitori indicanti nell'elenco, sono stati predisposti a mezzo del numero di rapporto ceduto nel rispetto delle regole vigenti in materia di tutela dei dati personali sensibili, nonché dei principi affermati in sede di legittimità e della privacy.
pagina 9 di 14 In particolare, dal documento prodotto in atti (cfr. fascicolo primo grado, doc. 15),
è presente la posizione riferita al cliente n. 002001798, codice perfettamente identico a quello identifico a posto nella certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla cedente (cfr. fascicolo primo grado, doc. 14).
Con riferimento alla seconda censura, l'appellante deduce che l'attività di recupero crediti debba essere svolta esclusivamente da una società iscritta all'albo ex art. 106 Tub.
Nel caso di specie afferma che tanto quanto la propria Controparte_1
mandataria prima e Fire in un secondo momento, non Controparte_2
risultano iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB.
Sostiene, quindi, che l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB sia nulla per violazione di norme imperative e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima.
La censura non può essere condivisa.
Giova precisare che la questione sollevata fa perno sul richiamo al combinato disposto dell'art. 2 co. 6 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993); la prima delle disposizioni citate, volta a disciplinare l'operazione di cartolarizzazione, al sesto comma stabilisce che, a valle dell'emissione di titoli da parte della c.d. società – veicolo, i servizi indicati nel comma 3, lettera c) - vale a dire, le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento - possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
è prevista la possibilità di affidamento di tali servizi anche ad “altri soggetti” , previa richiesta “di iscrizione nel predetto albo ex art. 106 TUB previsto dall'articolo 106 del decreto 2 legislativo 1° settembre pagina 10 di 14 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
La ratio della centralità di tale prescrizione si coglie già dalla lettera del primo comma dell'art. 106 TUB, a mente del quale “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati”: la norma evidenzia con chiarezza come gli interessi tutelati dal legislatore non si limitino ad essere quelli connessi alla correttezza ed alla legalità dell'operato degli intermediari finanziari, ma siano anche e soprattutto quelli degli “investitori” in senso lato, ossia i risparmiatori che intendono investire nei predetti titoli frutto della cartolarizzazione ex art 130/99, affinchè gli intermediari finanziari che si occupino delle attività di riscossione dei crediti cartolarizzati siano sottoposti al sistema di vigilanza.
La disamina che precede porta ad escludere la rilevanza di tale mancata iscrizione del titolare del credito che agisce in seno al processo esecutivo, atteso che tale circostanza non interferisce con lo svolgimento del processo esecutivo in generale.
In altri termini, il vincolo della necessaria iscrizione al sistema di vigilanza e controllo tenuto dalla Banca d'Italia è, come detto, riferito dal sesto comma dell'art. 2 della legge sulla cartolarizzazione ai soggetti incaricati delle attività di
“riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, di cui al co.
3 lett. c) dello stesso articolo.
Si ritiene che da tale ambito fuoriesca la diversa attività del “recupero forzoso”, oggetto della procura conferita ai fini del presente procedimento: l'esercizio dell'azione esecutiva va inteso quale attività diversa dalla mera “riscossione dei crediti” ordinaria, in quanto la rappresentante deve in questa sede esercitare l'azione giudiziaria per recuperare coattivamente il credito non riscosso, senza che ciò comporti il correlato espletamento di quella tipologia “unitaria” di attività che la norma richiama in blocco, vale a dire la riscossione dei crediti e la gestione pagina 11 di 14 dei servizi di cassa e di pagamento, riservata, secondo le previsioni dell'art. 106
TUB, agli intermediari finanziari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti ed alle attività equiparate.
Pur a fronte di differenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza di merito, sul punto è di recente intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. N.
7243 del 18.03.2024), secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso Cass. Civ. 7243/2024, 12007/2024, nonché decreto della
Prima Presidente della Corte di cassazione del 17.5.2024).
Alla base di tale decisione, la Corte contesta il presunto carattere di norma imperativa inderogabile che i Tribunali avevano attribuito all'art. 2 della legge
130/1999, rilevando che “… qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma tale circostanza non è di per sé sufficiente per attribuire carattere imperativo ad una norma, dovendo piuttosto sussistere 'preminenti interessi generali della collettività' o 'valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere ad una norma”.
Ne discende che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)”.
pagina 12 di 14 Tali disposizioni attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema di controllo e dai poteri sanzionatori svolti dalla Banca d'Italia, con la conseguenza che “ … non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata”.
Secondo la Corte, dunque, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999 la mancata iscrizione, da parte della società che svolge attività di recupero del credito, all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da quest'ultima sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito, non ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza.
L'omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
368/2025, pubblicata il 20/02/2025, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi €. 37.742,00 di cui € 9.643,00 per la fase di studio della controversia, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 15/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LEONARDI FILIPPO (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio in INVERTIGO VIA MANDELLO 45, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BARBARO
ES (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo Studio in MESSINA, VIA C. BOTTA N. 5, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
pagina 1 di 14 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 368/2025, pubblicata il 20/02/2025, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, così giudicare, in riforma della sentenza appellata, nel merito in via principale:
• per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo notificato, dichiarare il titolo notificato mancante ab origine e quindi non idoneo allo scopo di una successiva esecuzione forzata, con conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato in data
13/09/2022 e conseguente inesistenza del diritto della convenuta opposta a procedere ad esecuzione forzata;
per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad e per essa della mandataria Fire Spa;
Controparte_1
in via istruttoria:
• ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale del contratto di cessione del credito intercorso tra il “Credito Valtellinese Spa” e Controparte_1
, nonché gli originali dei contratti che hanno originato il credito
[...]
asseritamente vantato (fideiussioni, contratti di mutuo e di conto corrente);
• ordinare alla competente cancelleria la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo e/o alla Procura della Email_1 Email_2
Repubblica in sede per le valutazioni in ordine, quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione.
pagina 2 di 14 Con vittoria di competenze di ambedue i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio dinnanzi al Tribunale di Bergamo, oltre oneri di legge.
Per Controparte_1
1) in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione avversaria;
2) nel merito, ritenere che la sentenza appellata, validamente resiste alle infondate censure avverse, e quindi con qualsiasi statuizione rigettare l'appello e confermarla;
3) in via istruttoria, ordinare l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Monza il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c. originariamente incardinato nei confronti di Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo ove, con sentenza del 1.8.2023, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Bergamo in favore di quella del Tribunale di Monza.
2. L'opposizione ha ad oggetto l'atto di precetto notificato a in Parte_1
data 13.9.2022 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di
€ 2.218.983,31 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
83/2021 emesso dal Tribunale di Lecco.
Con il primo motivo di opposizione, viene eccepita l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo n. 83/2021, infatti, è stato notificato in data
25.3.2021 in Calco, via Ghislanzoni n. 18, nonostante egli sin dal 22.12.2020 risiedesse nel Comune di Urgnano.
Con il secondo motivo di opposizione – proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito il difetto di titolarità del credito in capo pagina 3 di 14 ad non potendosi considerare idonea prova della Controparte_1
cessione la mera pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. nella
ZZ FI.
Con il terzo motivo di opposizione – anch'esso proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito che né , Controparte_1
né la mandataria risultano iscritte all'elenco di cui Controparte_2
all'art. 106 t.u.b., con conseguente violazione di quanto prescritto dall'art. 2, comma 6, della l. 130/1999. si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con sentenza n. 368/2025, pubblicata il 20/02/2025 il Tribunale di Monza così provvedeva:
“1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_1
generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse nulla e non inesistente, sicché il rimedio esperibile sarebbe stata l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Ha poi ritenuto infondate sia l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo ad sia l'asserita violazione dell'art. 2, comma 6, Controparte_3
della legge n. 130/1999 per omessa iscrizione nell'albo di cui all'art. 106
[...]
e del soggetto incaricato per la riscossione Controparte_4 [...]
Controparte_5
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 4 di 14 All'udienza del 30 settembre 2025, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 dicembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 9 dicembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Parte_1
censura.
Con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto nulla e non invece inesistente la notifica del decreto ingiuntivo eseguita in Calco, via Ghislanzoni n. 18, ove egli non risiedeva più da oltre cinque mesi, essendo nel frattempo divenuto residente in [...].
Deduce, inoltre, che tale notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., pur in assenza dei presupposti dell'irreperibilità, posto che egli non era irreperibile ma semplicemente trasferito in altro Comune.
Assume, quindi, che la notifica avrebbe dovuto essere proceduta da un tentativo di notificazione negativo, risultante da relata dell'ufficiale giudiziario e supportata da un certificato di residenza aggiornato. Evidenzia, infine, come dalla relata non emerga che l'ufficiale giudiziario abbia svolto le ricerche necessarie per rintracciarlo, con conseguente inesistenza dell'intera procedura notificatoria.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia qualificato la notificazione del decreto ingiuntivo come nulla, e non invece inesistente, ritenendo, conseguentemente, che il rimedio esperibile fosse esclusivamente quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non l'opposizione a precetto.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, non possono essere accolti e sul punto va condivisa la valutazione pagina 5 di 14 del Tribunale secondo cui il rimedio esperibile nel caso di specie era l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e non l'opposizione a precetto.
La peculiarità della fattispecie proposta è data dal fatto che il titolo esecutivo fatto valere è un decreto ingiuntivo, di cui si assume l'inesistenza della notificazione.
Sul punto è stato più volte ribadito in giurisprudenza il principio in virtù del quale nel caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo occorre distinguere l'ipotesi di deduzione dell'inesistenza della notificazione del titolo, che si verifica ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di ogni tipo di relazione con l'ingiunto, e che comporterebbe senz'altro la necessità del ricorso al rimedio dell' opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con quella, invece, in cui se ne deduca la nullità, per la quale è esperibile soltanto il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass.
10495/2004).
Nella fattispecie in esame ricorre, invero, una ipotesi di nullità della notifica, essendo evidente il legame dell'opponente con il luogo in cui la notifica è stata fatta.
“Ciò comporta che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art.
650 c.p.c., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo"
(così Cass.8011/2009; cfr. ancora Cass.7694/1995; Cass. 9872/1997; Cass.
10183/2001).
pagina 6 di 14 La nullità si verifica anche quando siano state violate le condizioni per procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., senza che ciò comporti il venir meno ontologico dell'atto. (cfr. Cass. n. 25408 del 29 agosto 2023).
Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario ha comunque proceduto ad una notificazione presso un indirizzo che risultava essere quello del destinatario:
l'attività notificatoria è stata quindi eseguita, seppur in modo non conforme alla disciplina applicabile.
Una volta riconosciuto che la notifica è nulla, e non inesistente, il rimedio corretto
è quello previsto dall'art. 650 c.p.c. che consente di far valere il vizio e recuperare il contraddittorio quando la nullità abbia impedito la tempestiva conoscenza dell'ingiunzione.
La possibilità di proporre opposizione all'atto di precetto è invece esclusa, poiché tale opposizione consente di far valere solo vizi propri del precetto, non quelli relativi al titolo, salvo il caso, qui insussistente, di inesistenza della notificazione del titolo.
Con il terzo motivo, l'appellante articola una duplice doglianza.
Con la prima ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la titolarità del credito in capo ad osse stata “ Controparte_1
implicitamente riconosciuta dall'opponente, atteso che egli nel giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo non ha mai sollevato tale eccezione (cfr. all. 3 di parte opponente, contenente il fascicolo di parte del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bergamo), bensì ha contestato unicamente l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo”.
Sostiene, invece, che, essendo la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione una mera difesa, gli è sempre riconosciuta la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito, così come richiederne la prova. pagina 7 di 14 Afferma che l'avviso di cessione pubblicato sulla ZZ FI depositato in sede monitoria non sia idoneo a comprovare il trasferimento in capo all' appellata dello specifico credito, la cui identificazione sarebbe altresì impedita dal fatto che il sito www.creval.it non è più' attivo.
Con la seconda ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 2, comma 6, L. 130-1999, per omessa iscrizione di e FIRE S.p.A. Controparte_1 Controparte_5
all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Sostiene che l'attività di recupero crediti deve essere svolta esclusivamente da una società iscritta all'albo ex art. 106 Tub.
Il motivo non può essere accolto.
Con riferimento alla prima censura ritiene la Corte di condividere la valutazione del Tribunale.
E, infatti, siccome l'appellante ha implicitamente riconosciuto la legittimazione attiva di avendo lo stesso affrontato, nel giudizio Controparte_3
originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo, la questione relativa alla asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo senza mai contestarla,
l'eccezione non può essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., sez. VI – I, 5 novembre 2020, n. 24798) e, come detto, l'implicito e chiaro riconoscimento della legittimazione sostanziale della controparte si desume dall'avere il durante tutto il giudizio di primo Pt_1
pagina 8 di 14 grado, omesso di contestarne la legittimazione accettando il contraddittorio e deducendo nel merito (v. Cass., sez. un, 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cui:
“La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore
(a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione”).
Ciò detto giova comunque osservare che, anche a prescindere dalla intempestività della contestazione, nel caso di specie, la doglianza non è fondata.
Nel caso di specie emerge, infatti, per tabulas, in atti pubblici depositati, la legittimazione di che ha indicato gli estremi Controparte_1
dell'avvenuta cessione e depositato l'avviso in G.U. da cui si evince che, in virtù della cessione, ha acquistato pro-soluto “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari a sofferenza iscritti tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 da Credito Valtellinese S.p.a. e Credito Siciliano SpA”.
La cessione è stata peraltro iscritta nel Registro delle Imprese, come si evince dalla visura camerale di ome estratta della Camera Controparte_1
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (cfr. doc. 5).
Lo stesso avviso in G.U., dopo aver indicato compiutamente e specificatamente, come retro riportato, i rapporti inclusi nella cessione, rinvia per il dettaglio al sito internet www.creval.it, tenendo conto che i dati, come per gli altri debitori indicanti nell'elenco, sono stati predisposti a mezzo del numero di rapporto ceduto nel rispetto delle regole vigenti in materia di tutela dei dati personali sensibili, nonché dei principi affermati in sede di legittimità e della privacy.
pagina 9 di 14 In particolare, dal documento prodotto in atti (cfr. fascicolo primo grado, doc. 15),
è presente la posizione riferita al cliente n. 002001798, codice perfettamente identico a quello identifico a posto nella certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla cedente (cfr. fascicolo primo grado, doc. 14).
Con riferimento alla seconda censura, l'appellante deduce che l'attività di recupero crediti debba essere svolta esclusivamente da una società iscritta all'albo ex art. 106 Tub.
Nel caso di specie afferma che tanto quanto la propria Controparte_1
mandataria prima e Fire in un secondo momento, non Controparte_2
risultano iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB.
Sostiene, quindi, che l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB sia nulla per violazione di norme imperative e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima.
La censura non può essere condivisa.
Giova precisare che la questione sollevata fa perno sul richiamo al combinato disposto dell'art. 2 co. 6 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993); la prima delle disposizioni citate, volta a disciplinare l'operazione di cartolarizzazione, al sesto comma stabilisce che, a valle dell'emissione di titoli da parte della c.d. società – veicolo, i servizi indicati nel comma 3, lettera c) - vale a dire, le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento - possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
è prevista la possibilità di affidamento di tali servizi anche ad “altri soggetti” , previa richiesta “di iscrizione nel predetto albo ex art. 106 TUB previsto dall'articolo 106 del decreto 2 legislativo 1° settembre pagina 10 di 14 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
La ratio della centralità di tale prescrizione si coglie già dalla lettera del primo comma dell'art. 106 TUB, a mente del quale “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati”: la norma evidenzia con chiarezza come gli interessi tutelati dal legislatore non si limitino ad essere quelli connessi alla correttezza ed alla legalità dell'operato degli intermediari finanziari, ma siano anche e soprattutto quelli degli “investitori” in senso lato, ossia i risparmiatori che intendono investire nei predetti titoli frutto della cartolarizzazione ex art 130/99, affinchè gli intermediari finanziari che si occupino delle attività di riscossione dei crediti cartolarizzati siano sottoposti al sistema di vigilanza.
La disamina che precede porta ad escludere la rilevanza di tale mancata iscrizione del titolare del credito che agisce in seno al processo esecutivo, atteso che tale circostanza non interferisce con lo svolgimento del processo esecutivo in generale.
In altri termini, il vincolo della necessaria iscrizione al sistema di vigilanza e controllo tenuto dalla Banca d'Italia è, come detto, riferito dal sesto comma dell'art. 2 della legge sulla cartolarizzazione ai soggetti incaricati delle attività di
“riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, di cui al co.
3 lett. c) dello stesso articolo.
Si ritiene che da tale ambito fuoriesca la diversa attività del “recupero forzoso”, oggetto della procura conferita ai fini del presente procedimento: l'esercizio dell'azione esecutiva va inteso quale attività diversa dalla mera “riscossione dei crediti” ordinaria, in quanto la rappresentante deve in questa sede esercitare l'azione giudiziaria per recuperare coattivamente il credito non riscosso, senza che ciò comporti il correlato espletamento di quella tipologia “unitaria” di attività che la norma richiama in blocco, vale a dire la riscossione dei crediti e la gestione pagina 11 di 14 dei servizi di cassa e di pagamento, riservata, secondo le previsioni dell'art. 106
TUB, agli intermediari finanziari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti ed alle attività equiparate.
Pur a fronte di differenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza di merito, sul punto è di recente intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. N.
7243 del 18.03.2024), secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso Cass. Civ. 7243/2024, 12007/2024, nonché decreto della
Prima Presidente della Corte di cassazione del 17.5.2024).
Alla base di tale decisione, la Corte contesta il presunto carattere di norma imperativa inderogabile che i Tribunali avevano attribuito all'art. 2 della legge
130/1999, rilevando che “… qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma tale circostanza non è di per sé sufficiente per attribuire carattere imperativo ad una norma, dovendo piuttosto sussistere 'preminenti interessi generali della collettività' o 'valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere ad una norma”.
Ne discende che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)”.
pagina 12 di 14 Tali disposizioni attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema di controllo e dai poteri sanzionatori svolti dalla Banca d'Italia, con la conseguenza che “ … non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata”.
Secondo la Corte, dunque, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999 la mancata iscrizione, da parte della società che svolge attività di recupero del credito, all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da quest'ultima sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito, non ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza.
L'omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
368/2025, pubblicata il 20/02/2025, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del DM 147/22 in complessivi €. 37.742,00 di cui € 9.643,00 per la fase di studio della controversia, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 15/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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