Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3547
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo sia nulla e non inesistente, poiché effettuata presso un indirizzo che risultava essere quello del destinatario, seppur non conforme alla disciplina applicabile. Pertanto, il rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non l'opposizione a precetto.

  • Rigettato
    Difetto di titolarità del credito

    La Corte ha ritenuto che l'appellante abbia implicitamente riconosciuto la legittimazione attiva della Controparte_1 non avendo contestato la titolarità nel giudizio di primo grado. Inoltre, ha ritenuto provata la legittimazione della Controparte_1 tramite la produzione di atti pubblici che indicano gli estremi della cessione e l'avviso in G.U., nonché l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, comma 6, L. 130/1999 per omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB

    La Corte ha ritenuto che l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB non incida sulla legittimità dell'azione esecutiva, poiché tale norma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore e la sua violazione non comporta invalidità degli atti negoziali o processuali. La riscossione dei crediti tramite azione giudiziaria è distinta dalla mera riscossione ordinaria e dalla gestione dei servizi di cassa e pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3547
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3547
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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