Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), con l'avv. Mariano di Monaco;
C.F._1
contro nata a [...], il [...] Controparte_1
( ) e nata a [...] C.F._2 Parte_2
(CT), il 2gGennaio 1970 ( ), con l'avv. C.F._3
Fabio Lo Presti.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25 ottobre 2024.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.).
______________
La domanda di divisione di parte attrice, connotata da profili di allarmante temerarietà, va disattesa.
Essa si fonda unicamente sulla circostanza che l'attrice è la figlia di PE
(morto nel 2010, oltre dieci anni prima della promozione della
[...]
presente controversia), il quale fu figlio di . Parte_3
1
madre, avendo parte attrice soltanto prospettato che a seguito della morte della nonna taluno fece denuncia di successione (“giusta denuncia di successione del 21/11/1992, prot. n. 168772”).
Ma soprattutto non è prospettato che l'attrice abbia mai accettato l'eredità del proprio padre.
Sul punto l'atto di citazione afferma piuttosto espressamente che Pt_1
è “chiamata all'eredità del defunto padre”.
[...]
Tengasi in conto che, come già rilevato, la morte del sig. è PE
avvenuta nel 2010 e la presente causa è stata promossa oltre dieci anni dopo;
dunque neppure si può ritenere che la proposizione della odierna domanda serva da pro herede gestio.
Per completezza di motivazione sul punto, va qui giusto osservato che dopo la propria costituzione parte attrice ha operato (senza esservi autorizzata) la produzione di un documento a sua firma insieme con uno dei suoi legali rivolto contro le odierne convenute e intestato “Richiesta scioglimento comunione ereditaria”.
Orbene, anche a volere del tutto benevolmente ritenere che una simile iniziativa sia mai idonea a integrare il thema decidendum (cioè a dire a integrare la prospettazione di cui all'atto di citazione), anche tale documento non prospetta che avesse accettato l'eredità della madre PE
(anzi esso indica il sig. come mero “legittimario”, cioè chiamato PE all'eredità secondo le norme della successione legittima), né prospetta che la di lui figlia, l'odierna attrice, abbia mai accettato l'eredità del padre, limitandosi il detto documento ad affermare, apoditticamente, che “… a seguito del decesso di , padre della mia rappresentata, alla PE stessa compete ex lege la quota di pertinenza”.
Anche la domanda di usucapione delle convenute va disattesa, in base alla stessa giurisprudenza citata in comparsa di risposta dalle stesse convenute, non potendosi certo ritenere che l'essersi esse “occupate in via esclusiva dell'immobile, facendo eseguire sullo stesso lavori di messa in sicurezza e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aver ricevuto mai alcuna
2 contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie, né alcuno ha mai rivendicato la proprietà sull'immobile, sicché a tutt' oggi esse godono in via esclusiva del suddetto bene, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il bene anzidetto e dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale uniche, vere ed esclusive proprietarie” dia luogo ad “atti, univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo”.
Le spese vanno compensate per reciproca soccombenza.
P.Q. M.
Rigetta tutte le domande.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catania 20 Gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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