Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 885/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Stefano Billet Presidente
dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice
dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 885/2025, avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 06.05.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nato Catania il 19.11.1977, residente Parte_1 C.F._1
in Pistoia, via Antonelli n. 245, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Letizia Zabaroni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, via delle
Olimpiadi n. 13
e
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
18.12.1987, residente in Pistoia, vicolo delle Parche n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Erika Dugini, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia, via Frosini n. 13
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 06.05.2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 27.03.2007 in Pistoia, CP_1 precisavano che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]).
Premettevano altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g. 3807/2007), con decreto di omologazione n. 3150 del 13.03.2008, omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I figli minori e rimarranno affidati in maniera Persona_3 Persona_4 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Pistoia, Vicolo delle Parche 3 in cui resterà fissata la loro residenza;
2) Il padre potrà trascorre con i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera al lunedì mattina e nell'altra settimana, non interessata dal week end, starà con i figli, salvo ovviamente i momenti in cui il padre si troverà al lavoro, nei giorni del mercoledì
e del giovedì, entrambi con pernottamento, per riportare poi i ragazzi a scuola o presso la casa materna il giorno del venerdì mattina, salvo che i ragazzi, in autonomia effettuino, gli spostamenti. I figli sono liberi di stare con il padre quando vorranno previa comunicazione con e fra i genitori stessi.
3) Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
4) Durante le vacanze di Natale i ragazzi staranno una settimana con il padre e una con la madre alternando quella di Natale e quella di Capodanno;
durante le vacanze
Pasquali i figli trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta consecutivamente alternando tale periodo ogni anno;
5) Per quanto riguarda l'anno in corso vale quanto espressamente concordato tra le parti nella scrittura privata allegata al presente ricorso nel quale sono stabiliti i periodi festivi (vacanze, ponti, ecc.) da trascorrere con l'uno o l'altro genitore. Sono fatti salvi eventuali successivi e diversi accordi tra le parti;
6) Il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento dei figli l'importo di
Euro 125,00 per ciascun figlio sino al giugno 2026 e dal luglio 2026 l'importo di Euro
2 175 per ciascun figlio, somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT;
Spese straordinarie, secondo Protocollo approvato dal Tribunale di Pistoia al 50%.
7) L'assegno unico riconosciuto per i figli verrà percepito dalla Sig.ra CP_1
8) Spese di lite compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.05.2025, con ordinanza del 27.05.2025 il giudice delegato, dato atto della differente condizione indicata nel punto 2 dell'accordo riportato in ricorso rispetto al medesimo punto 2 riportato nelle note scritte depositate dai difensori, le ha invitate a precisare le condizioni concordate.
Con note scritte depositate in data 05.06.2025 le parti hanno chiarito che: la difformità riscontrata nelle note scritte “è dovuta ad un errore di copiatura da precedente versione del ricorso” ed hanno pertanto confermato le condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del PM in data 23.05.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.03.2007 in Pistoia dai coniugi , nato Catania il 19.11.1977 e nata a Parte_1 CP_1
Heilbronn (Germania) il 18.12.1987 alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 30
3 P. I, Anno 2007).
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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