Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 5 novembre 2021
Ordinanza cautelare 22 novembre 2021
Sentenza 21 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 22/11/2021, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 01083/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Tescaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale -OMISSIS-– scrutinio differito dell'anno scolastico -OMISSIS-dell'-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del-OMISSIS-, limitatamente alla valutazione dello studente -OMISSIS-;
- di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali che hanno condotto al predetto giudizio negativo finale, compresi i singoli giudizi e gli atti di organizzazione -OMISSIS- che hanno contribuito al giudizio finale negativo, durante l'anno scolastico -OMISSIS-, che vengono impugnati nella loro utilità strumentale;
nonché per l’ammissione con riserva del ricorrente a frequentare la-OMISSIS-- -OMISSIS- dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il TO;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la mancata effettuazione della verifica, fattispecie alla quale deve essere equiparata la consegna dell’elaborato privo di svolgimento ad appena trenta minuti dall’assegnazione della prova (come avvenuto nel caso in esame), appare preclusiva della valutazione del recupero, da parte dello studente, di quelle lacune formative – non efficacemente contestate nel presente gravame – che hanno imposto al Consiglio di classe il differimento dello scrutinio e la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva;
Ritenuto che le valutazioni del Consiglio di classe, benché da riferire al complessivo andamento scolastico dell’alunno, debbano, in coerenza con la precedente decisione di differire lo scrutinio, tenere conto anche delle ragioni che, per la necessità di recuperare le lacune formative riscontrate nell’apprendimento di una o più discipline, abbiano indotto il Collegio dei docenti a sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva proprio al fine di valutare, entro la data d’inizio del successivo anno scolastico, il recupero conseguito dallo studente attraverso le prove assegnategli;
Ritenuto che la consegna dell’elaborato privo di svolgimento non permette, in quest’ottica, di accertare né l’auspicata acquisizione delle competenze richieste né la sussistenza di favorevoli prospettive di un loro prossimo recupero, cosa che di per sé non consente di superare la valutazione pesantemente negativa, ancorché circoscritta ad una singola materia (lingua e cultura inglese), deliberata, al termine delle lezioni, nel Consiglio di classe -OMISSIS-;
Ritenuto che il giudizio di non ammissione alla classe successiva (la -OMISSIS-, conclusiva del percorso scolastico) appare congruamente motivato in relazione alla complessiva valutazione dell’andamento formativo e alla considerazione, per la verità non efficacemente contrastata da alcuno dei motivi di ricorso, secondo cui la materia non recuperata dallo studente (lingua e cultura inglese) diverrà oggetto dell’esame di Stato, al termine degli studi, con la conseguenza che il mancato superamento delle lacune accertate in tale disciplina non permette di formulare una prognosi favorevole in merito alla proficua frequenza dell’ultima classe (la -OMISSIS-) del percorso d’istruzione intrapreso dallo studente e quindi all’esito della prova finale;
Ritenuto che il giudizio di non ammissione risulta in ultima analisi sorretto dalla accertata complessiva inidoneità dell'alunno ad affrontare con profitto la classe successiva “ anche tenuto conto che l'ammissione […] dello studente che non sia in possesso delle competenze a tal fine indispensabili si tradurrebbe in un nocumento per lo studente stesso ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 2840 del 2021);
Ritenuto che l'omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, contestata dal ricorrente e confermata-OMISSIS-scolastico, “ non può incidere sulla legittimità del giudizio finale, tenuto conto che la non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell'alunno, tuttavia le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2015, n. 5613; Consiglio di Stato , sez. VI , 17/01/2011 , n. 236; Consiglio di Stato , sez. VI , 20/10/2005 , n. 5914) ” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 456 del 2021);
Ritenuto, analogamente, che l’accertamento di possibili lacune a carico dell’offerta formativa, asseritamente occasionate dalla protratta assenza del docente della disciplina oggetto del differimento dello scrutinio, non permette, anche alla luce del mancato svolgimento della prova di recupero del debito formativo (e dunque dalla mancata manifestazione di quanto tali lacune avrebbero inciso sulle competenze acquisite dallo studente), di tralasciare la comprovata inadeguatezza del rendimento scolastico, caratterizzato (nella materia in esame) dalla consegna “ in bianco ” di “ tutte le verifiche previste per il secondo pentamestre” e dal mancato svolgimento della “verifica di recupere nel giorno in cui è stata richiesta da altri studenti ” (vd. verbale di scrutinio del-OMISSIS-);
Ritenuto che il ricorrente non ha dimostrato che la prova assegnatagli esulasse dal programma svolto “ in forma ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria ” ( ibidem ) nel corso dell’anno scolastico, sicché non pare emergere alcuna plausibile lesione dal lamentato (e in realtà non comprovato) ampliamento delle competenze (comprensive di “ tutto il programma ”) da recuperare nella materia rivelatasi gravemente insufficiente al termine dello scrutinio;
Ritenuto che, in relazione alle dedotte violazioni procedimentali (anche a prescindere dalla loro infondatezza), il ricorrente non ha comunque dimostrato se ed in che misura i contestati vizi di investitura e di costituzione del Collegio dei docenti, così come le (ritenute) errate registrazioni di alcune assenze, avrebbero sfavorevolmente inciso sul giudizio di non ammissione alla classe successiva;
Ritenuto, infine, con riguardo alla dolorosa situazione familiare del ricorrente e alla scomparsa del padre, avvenuta alla fine del mese di giugno, che - come precisato nella relazione dell’Istituto - “ i docenti riferiscono di non aver ricevuto alcuna comunicazione, informale e formale, in merito al decesso del padre, che sapevano essere malato da tempo, ma non in pericolo di vita ”;
Ritenuto di respingere, per quanto precede, l’istanza cautelare;
Ritenuto, per la particolarità della vicenda e degli interessi coinvolti, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.