Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6565/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 da:
), assistita e difesa L'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
FERRARI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso L'Avv. Anna Maria Controparte_1 C.F._2
SARDELLA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 10 Parte_1 Controparte_1
aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Canicattì (AG) in data 19 agosto 2013.
entrambi minorenni.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato Parte_1
la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il marito,
l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento, mantenimento dei minori e di esercizio del diritto di visita padre-figli, oltre al pagamento da parte del marito del 50% della rata del mutuo cointestato.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 10 aprile 2025, le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v.
verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 20 giugno 2023,
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., dato l'accordo raggiunto e la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale. Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Canicattì (AG) il 19 agosto 2013 tra e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Canicattì (Atto n. 75, Parte II, Serie A, Anno 2013);
3. affida i figli minori ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente CP_2 CP_3
presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, sita in Bonate Sopra, via T.
Tasso n. 5;
4. dispone che il padre terrà con sé i figli in base al seguente calendario:
a) la settimana in cui il ha il turno lavorativo di mattina: tre volte la settimana Controparte_1
(indicativamente il martedì, giovedì e venerdì) dalle ore 15.30 con prelevamento L'uscita da scuola, sino alle ore 19.00, quando la madre si recherà a recuperare la prole presso il domicilio paterno, provvedendo in seguito lei alla somministrazione della cena;
b) a settimane alterne, quando fa il turno pomeridiano, dal sabato ore 10.00 Controparte_1
(quando il padre si recherà a casa della madre) sino alla domenica ore 19.00, previa consumazione della cena, quando la madre si recherà a recuperare la prole presso il domicilio paterno;
c) quindici giorni nel periodo nel periodo estivo, anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (per l'anno corrente entro il 30/6); qualora le settimane di ferie dei genitori dovessero coincidere, ciascuno potrà trascorrere con i figli la seconda settimana di Agosto, ovvero la terza settimana di Agosto, in alternanza annuale;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza tra i genitori delle festività di Natale, Santo Stefano, Pasquale e Lunedì dell'Angelo; sono fatti salvi diversi e migliori accordi;
5. pone a carico di l'obbligo di versare un contributo di mantenimento pari ad Controparte_1
Euro 250,00 mensili per ogni figlio (per complessivi euro 500,00), entro giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di ripartirsi il 50% le spese straordinarie, come da Protocollo che si riporta di seguito:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte L'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto L'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto L'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite L'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. prende atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in forza del quale l'assegno unico erogato L'NP (attualmente nella misura di euro 440,00 al mese) verrà chiesto e percepito per intero dalla madre, la quale farà fronte in via esclusiva al pagamento della retta scolastica dell'asilo di fino a giugno 2025 e alla mensa scolastica della figlia e in CP_3 CP_2
futuro della mensa scolastica del figlio;
CP_3
8. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello