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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/06/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
sent. n. ______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Antonella Guerra - Presidente
Eugenia Tommasi di Vignano - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 503/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con ricorso depositato il 15/01/2025
da
(c. f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORI BARANA STEFANO presso il cui studio elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
1
(c. f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv. DE STROBEL GABRIELLA e PICOTTI
LORENZO presso il cui studio elettivamente domiciliata giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario –
sentenza parziale
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni per la parte convenuta
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 11.09.2004
a Verona (VR), risultano separati in forza di sentenza di omologa della separazione consensuale n. 1463/2024 del Tribunale di Verona pubblicata in data 20.6.2024.
L'udienza per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data
16.5.2024 e pertanto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi
2 per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 15.1.2025 ne è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali avverrà con la sentenza definitiva.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69
lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato a Verona (VR)
in data 11.9.2004 tra i signori e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di VERONA (VR) al n. 395 – Parte II – Serie A – anno 2004,
2. rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande;
3. - rimette alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile
3 del 13.6.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
4