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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 785/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Prima civile-
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 785 /2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 11/02/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Milardo Santi e per l' l'avv. CP_1
Cristina de Luca, in sostituzione dell'avv. Nucciarone Ugo .
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 11/02/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 785/2024 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Santi Milardo, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano
Marcedone e Ugo Nucciarone, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: TFR Fondo di Garanzia CP_1
Si dà atto che con provvedimento del 6.03.2024 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/03/2024 ha dedotto: di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della a far data dal 23/01/2006 e sino alla data di Controparte_3 trasferimento/cessione di ramo di azienda cessione all'odierna resistente alla CP_4
subentrata alla precedente società datrice di lavoro e che ha mantenuto in forza i lavoratori della precedente azienda cedente;
che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro con la per dimissioni volontarie il 16/05/2019 egli aveva maturato un credito di CP_4
T.F.R. pari ad euro 15.792,04 non versati dal datore di lavoro né pagati né la cedente né la cessionaria che tale credito è stato riconosciuto dal Controparte_3 CP_4
Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 131/2020 del 22.02.2020 ha ingiunto alla di CP_4
pagare immediatamente al la somma di euro 15.792,83 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
che nelle more la società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 3/2022 del Tribunale di CP_4
Siracusa –Sezione Fallimentare e, presentata istanza di insinuazione al passivo del fallimento
, il ricorrente è stato ammesso per le seguenti somme: € 1700,00 per retribuzione CP_4 mese di aprile 2019; € 852,33 per la retribuzione di maggio 2019, € 3000,83 per competenze di fine rapporto ed € 4927,73 per TFR, come da verbale reso esecutivo in data 30.6.2022; che per la somma ammessa al passivo ha presentato domanda al fondo di garanzia che è CP_1 stata rigettata con la seguente motivazione: “L'importo ammesso nello stato passivo e riconosciuto nel verbale di conciliazione riguarda il TFR maturato presso fondi di previdenza complementari” e con provvedimento del 04/07/2023 l' ha rigettato anche CP_1
la domanda inerente alle mensilità con la seguente motivazione: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo”. Ciò dedotto il ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'accesso al
Fondo di garanzia per tutti i motivi spiegati in ricorso con condanna dell' al CP_1
pagamento della somma di euro 1.700,00 per retribuzione per il mese di aprile 2019, euro
852,33 per retribuzione mese di maggio 2019, euro 3000,83 per competenze di fine rapporto (tredicesima, FNG, PAR non goduti, PR straordinario) ed euro 4927,73 per TFR come risulta dallo stato passivo del fallimento
CP_ Costituitosi ritualmente l' ha chiesto il rigetto della domanda di accesso al Fondo di
Garanzia per le somme richieste a titolo di TFR sostenendo che, avendo il ricorrente sin dal
28/06/2007 aderito ad un Fondo di previdenza complementare, il credito vantato per TFR dovrà essere azionato nei confronti tale Fondo complementare, il quale dovrà – a sua volta
–insinuarsi al passivo del Fallimento per le somme corrisposte al lavoratore. A sostegno della eccezione ha evidenziato che la somma richiesta da a titolo di Parte_1
TFR (€ 15.792,04) è esattamente corrispondente a quella che si assume maturata dal lavoratore presso il Fondo di Previdenza Complementare. Quanto alle ultime tre mensilità di retribuzione, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda poiché tali mensilità non CP_2
rientrano nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_4
, poi dichiarata fallita, e che per le somme ancora a lui dovute per TFR e retribuzioni
[...]
ha presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento . Risulta dallo CP_4
stato passivo del fallimento in atti che la domanda del ricorrente ( n. 17) è stata ammessa in parte < le parti e dichiarato esecutivo, da ritenersi opponibile alla Curatela, ossia euro 10.480,89, di cui euro 1.700 per retribuzione per il mese di aprile 2019, 852,33 per retribuzione mese di maggio 2019, 3000,83 per competenze di fine rapporto (tredicesima, FNG, PAR non goduti, PR straordinario) ed euro 4927,73 per TFR. escluso per le somme portate dal decreto ingiuntivo, trattandosi di decreto non definitivo e in ogni caso avendo il debitore transatto le somme chieste a titolo di TFR come da verbale di conciliazione e dunque risultando le stesse in parte non dovute, perché rinunciate in sede sindacale>> Con decreto del 30/06/2022, il Giudice Delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo.
Per tale somma il ricorrente ha diritto di accedere al Fondo di Garanzia . CP_1
In punto di diritto giova ricordare che l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo CP_1
di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di
T.F.R. e/o ultime tre mensilità.
Al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge si perfeziona il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del CP_1
Trattamento di Fine Rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'articolo 2 della legge n.297 del 1982.
Nel caso in esame tutte le condizioni sono realizzate. Infatti, il diritto al TFR della ricorrente risulta accertato giudizialmente nell'ambito della procedura fallimentare nella quale è stata ammessa al passivo per una parte dell'importo richiesto. L' ha denegato l'accesso al fondo di garanzia sul presupposto che il ricorrente aveva CP_1
scelto il versamento al fondo previdenziale e che, conseguentemente, le relative somme devono essere richieste al fondo , e su tale assunto si fonda l'unica eccezione dell' nel CP_1
presente giudizio. Tuttavia, a fronte della contestazione del ricorrente il quale ha escluso che le somme richieste e ammesse al passivo attengono a quelle che dovevano essere versate al fondo complementare, nulla ha prodotto a supporto della sua asserzione. CP_1
Il ricorso è fondato anche per le somme relative alle mensilità di aprile e maggio 2019, ammesse al passivo.
La Legge n. 297/1982 prevede l'istituzione del Fondo di garanzia, destinato a sostituire il datore di lavoro nell'erogazione non solo dell'intero TFR, ma anche degli altri crediti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono la data: A) del provvedimento che determina l'apertura della procedura fallimentare, del concordato preventivo, della liquidazione coatta o dell'amministrazione straordinaria;
B) di inizio dell'esecuzione forzata;
C) del provvedimento di messa in liquidazione o cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. Nel caso in esame, le mensilità riguardano il mese di aprile e maggio 2019, mentre l'esecuzione iniziata dal ricorrente riguarda il decreto ingiuntivo depositato il 25.01.2020 ed emesso il 22.02.2020 notificato al creditore in data 17.03.2020
(data di inizio dell'esecuzione forzata). Pertanto, le somme relative alle mensilità di aprile e maggio 2019, inclusi i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità, comprensive dei ratei, devono ritenersi dovute al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta. Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore che ha compiuto rituale
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore della Controparte_5
ricorrente della somma di euro 10.480,89, di cui euro 1.700 per retribuzione per il mese di aprile 2019, 852,33 per retribuzione mese di maggio 2019, 3000,83 per competenze di fine rapporto ed euro 4927,73 per TFR, come risulta dallo stato passivo del fallimento cui il ricorrente è stato ammesso.
CP_
- Condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. Milardo
Santi, dichiaratisi antistatario
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 11/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino