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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12160/2025
Oggi 17/12/2025 sono comparsi:
Per , Avvto Visalli M. in sost. l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
NO AN
Nessuno Per IN PERSICETO Controparte_1
Drssa NA CU DO in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Visalli precisa le conclusioni come da atto di appello, discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL CU
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12160/2025 tra le parti:
Parte Appellante: , con l'Avv. NO AN Parte_1
Parte Appellata: IN PERSICETO, Controparte_1 contumace
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 1414/2023 con cui il Giudice di Pace di Bologna ha Parte_1 rigettato la sua opposizione a verbale n. 1771 – prot. 20448/2020 elevato da Polizia Locale dell' per violazione art. 145 comma IV Codice della Strada. Controparte_2
L'appellante articola i seguenti motivi di impugnazione:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c;
2) nullità della sentenza per insufficiente motivazione;
3) errata valutazione delle prove e ricostruzione del sinistro;
4) omessa considerazione dell'efficacia esimente della precedenza di fatto o cronologica;
5) omessa dichiarazione di illegittimità del verbale di accertamento per carenza di istruttoria;
6) violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Pertanto, chiede l'annullamento del verbale n. 1771 – prot. 20448/2020. Parte_1
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
2.
3 Premesso che la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione impegna la/il giudice di secondo grado nella decisione della causa nel merito (se non ricorrono ipotesi di rimessione della causa in primo grado tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), in relazione al dato sostanziale della fondatezza della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, il Tribunale osserva quanto segue.
Occorre muovere dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 1992/2024) secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”
Un manovra di immissione su strada favorita (e, ad avviso del Tribunale, anche la manovra di impegno di un incrocio provenendo dalla strada non favorita) deve essere compiuta “con la massima prudenza e con ogni cautela”, nel senso che “deve aver luogo solo quando, oltre ad ogni cautela imposta dalle circostanze, sia libera la visuale di tutto il tratto di strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e comunque necessaria per completare la manovra stessa”.
Inoltre, “l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovra di fortuna”.
Anche senza considerare che il Ctp dell'appellante scrive che “non si può escludere che il Signor osservando la elevata distanza a cui si trovava la Mini Clubman Parte_1 Cooper, abbia valutato di poter godere della precedenza di fatto” (non che l'appellante effettivamente godesse di precedenza di fatto), e rilevato che l'essersi già immesso quando l'altro veicolo l'ha colpito di per sé non implica il godimento di una precedenza di fatto, era dunque l'appellante a dover dimostrare (per superare la sua presunzione di colpa) di essersi presentato “sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza”.
Tale prova non è stata fornita, poiché dalle stesse allegazioni dell'appellante non emerge un anticipo tale da consentire l'attraversamento con assoluta sicurezza (ciò che presuppone un arresto, o un quasi arresto, un controllo della visuale e un circospetto avanzare), bensì una certa repentinità, visto l'impegno dell'incrocio a una velocità (in rallentamento) di (almeno) 34 km/h, come pure si legge nella perizia.
Posto che “il conducente di un veicolo, nel compiere una manovra di immissione, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento
4 rientra nella normale prevedibilità”, nel caso di specie, tale velocità lascia intendere che l'appellante non abbia impegnato l'incrocio partendo da una posizione di stasi o assai prossima alla stasi, che era la condizione che gli avrebbe consentito di porre rimedio al sopraggiungere di altro veicolo, munito di precedenza, a velocità eccessiva.
3.
Nulla sulle spese poiché, anche se esistevano motivi di nullità della sentenza, nel merito la pretesa della PA era fondata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la nullità della sentenza n. 1414/2023 del Giudice di Pace di Bologna;
2) rigetta l'opposizione di al verbale n. 1771 – prot. 20448/2020 Polizia Parte_1
Locale dell'Unione d'Acqua. CP_2
Bologna, 17/12/2025
Il giudice
OL CU
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12160/2025
Oggi 17/12/2025 sono comparsi:
Per , Avvto Visalli M. in sost. l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
NO AN
Nessuno Per IN PERSICETO Controparte_1
Drssa NA CU DO in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Visalli precisa le conclusioni come da atto di appello, discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL CU
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12160/2025 tra le parti:
Parte Appellante: , con l'Avv. NO AN Parte_1
Parte Appellata: IN PERSICETO, Controparte_1 contumace
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 1414/2023 con cui il Giudice di Pace di Bologna ha Parte_1 rigettato la sua opposizione a verbale n. 1771 – prot. 20448/2020 elevato da Polizia Locale dell' per violazione art. 145 comma IV Codice della Strada. Controparte_2
L'appellante articola i seguenti motivi di impugnazione:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c;
2) nullità della sentenza per insufficiente motivazione;
3) errata valutazione delle prove e ricostruzione del sinistro;
4) omessa considerazione dell'efficacia esimente della precedenza di fatto o cronologica;
5) omessa dichiarazione di illegittimità del verbale di accertamento per carenza di istruttoria;
6) violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Pertanto, chiede l'annullamento del verbale n. 1771 – prot. 20448/2020. Parte_1
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
2.
3 Premesso che la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione impegna la/il giudice di secondo grado nella decisione della causa nel merito (se non ricorrono ipotesi di rimessione della causa in primo grado tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), in relazione al dato sostanziale della fondatezza della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, il Tribunale osserva quanto segue.
Occorre muovere dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 1992/2024) secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”
Un manovra di immissione su strada favorita (e, ad avviso del Tribunale, anche la manovra di impegno di un incrocio provenendo dalla strada non favorita) deve essere compiuta “con la massima prudenza e con ogni cautela”, nel senso che “deve aver luogo solo quando, oltre ad ogni cautela imposta dalle circostanze, sia libera la visuale di tutto il tratto di strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e comunque necessaria per completare la manovra stessa”.
Inoltre, “l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovra di fortuna”.
Anche senza considerare che il Ctp dell'appellante scrive che “non si può escludere che il Signor osservando la elevata distanza a cui si trovava la Mini Clubman Parte_1 Cooper, abbia valutato di poter godere della precedenza di fatto” (non che l'appellante effettivamente godesse di precedenza di fatto), e rilevato che l'essersi già immesso quando l'altro veicolo l'ha colpito di per sé non implica il godimento di una precedenza di fatto, era dunque l'appellante a dover dimostrare (per superare la sua presunzione di colpa) di essersi presentato “sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza”.
Tale prova non è stata fornita, poiché dalle stesse allegazioni dell'appellante non emerge un anticipo tale da consentire l'attraversamento con assoluta sicurezza (ciò che presuppone un arresto, o un quasi arresto, un controllo della visuale e un circospetto avanzare), bensì una certa repentinità, visto l'impegno dell'incrocio a una velocità (in rallentamento) di (almeno) 34 km/h, come pure si legge nella perizia.
Posto che “il conducente di un veicolo, nel compiere una manovra di immissione, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento
4 rientra nella normale prevedibilità”, nel caso di specie, tale velocità lascia intendere che l'appellante non abbia impegnato l'incrocio partendo da una posizione di stasi o assai prossima alla stasi, che era la condizione che gli avrebbe consentito di porre rimedio al sopraggiungere di altro veicolo, munito di precedenza, a velocità eccessiva.
3.
Nulla sulle spese poiché, anche se esistevano motivi di nullità della sentenza, nel merito la pretesa della PA era fondata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la nullità della sentenza n. 1414/2023 del Giudice di Pace di Bologna;
2) rigetta l'opposizione di al verbale n. 1771 – prot. 20448/2020 Polizia Parte_1
Locale dell'Unione d'Acqua. CP_2
Bologna, 17/12/2025
Il giudice
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