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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 421/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIMEONE ANTONIO
appellante e
TR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._2
DI TIZIO GIANLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._3
COSTANTINO GIUSEPPINA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: rigettare ogni domanda e richiesta proposta dalla sig.ra
[...]
nei confronti del dott. e, per l'effetto, disporre la restituzione CP_4 Parte_1 delle somme medio tempore versate dal dott. alla sig.ra Parte_1 CP_4
a titolo di spontaneo adempimento della sentenza di primo grado impugnata. In subordine, nel caso di conferma della sentenza di primo grado e di condanna del dott.
accertare/dichiarare/ritenere la operatività della copertura assicurativa e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare la TR
in persona del suo l.r.p.t., tenuta a manlevare, a termini di polizza, il
[...] dott. per tutte le somme versate dallo stesso alla sig.ra Parte_1 CP_4
In ogni caso, con la vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre
I.V.A. e C.P.A come per legge, disponendo l'obbligo della restituzione delle somme versate dal dott. all'avv. quale procuratore antistatario, a Parte_1 CP_3 seguito dello spontaneo adempimento della sentenza di primo grado impugnata. L'avv.
Antonio Simeone si dichiara distrattario delle somme anticipate a titolo di spese ed antistatario relativamente ai compensi legali e ne chiede, dunque, l'attribuzione;
per : - rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in CP_4 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
per dichiararsi, per le causali di cui ai propri scritti difensivi, il difetto di CP_3 legittimazione passiva dell'avv. con conseguente rigetto di ogni CP_3 domanda proposta nei confronti di esso appellato, con vittoria di spese e competenze del procedimento;
per : - accogliere il primo Controparte_5 ed il terzo motivo di impugnazione e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda, formulata in primo grado, da ovvero ridurre il montante risarcitorio già CP_4 liquidato per le ragioni esposte sub 1);
- rigettare il secondo motivo di impugnazione in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il capo di sentenza a mezzo del quale è stata dichiarata ed accertata l'inoperatività della garanzia prestata dall'odierna comparente;
pag. 2/11 - in subordine, per l'ipotesi non temuta di accoglimento del secondo motivo d'impugnazione, fare applicazione dei dedotti limiti di garanzia.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 647/2020 Parte_1 articolando i seguenti motivi di appello:
1. Motivazione incongrua – Mancata valutazione delle prove acquisite – Errate conclusioni tecniche del consulente d'ufficio così come acquisite nella sentenza di primo grado
2. Motivazione incongrua ed insufficiente in ordine alla limitazione della garanzia assicurativa
3. Motivazione incongrua relativamente al regolamento delle spese di lite
L'appellante esponeva che aveva citato in giudizio il dott. e la CP_4 Pt_1 casa di cura per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa CP_2 dell'intervento di mastoplastica additiva. si era costituito in giudizio, negando ogni addebito e chiamando in causa Parte_1
a fini di garanzia la (di seguito ), ed TR CP_1 aveva spiegato in via riconvenzionale domanda di pagamento degli onorari e compensi dell'intervento.
La Casa di cura era contumace, pur essendosi inizialmente costituita dinanzi al
Tribunale di Chieti, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di
Reggio Calabria.
La , chiamata in causa, aveva contestato l'esistenza del danno ed eccepito la CP_1 carenza di copertura assicurativa.
La sentenza impugnata aveva accolto la domanda risarcitoria della signora per CP_4 assenza di consenso informato, aveva accolto la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo avanzata dal dott. e rigettato la domanda di manleva di Pt_1 quest'ultimo nei confronti della . CP_1
pag. 3/11 L'appellante chiedeva, pertanto, la riforma parziale della sentenza di prime cure, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice o, in subordine, accoglimento della domanda di manleva, nonché la modifica delle statuizioni rispetto alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , che concludeva per il rigetto dell'appello, CP_4 ritenendo infondati tutti i motivi articolati dall'appellante.
La si associava alle deduzioni dell'appellante in merito al primo ed al terzo CP_1 motivo di appello, concludendo per il rigetto del secondo.
Si costituiva in giudizio l'avv. che faceva rilevare la propria carenza di CP_3 legittimazione, in quanto difensore distrattario nei cui confronti era stata richiesta la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, senza contestazioni in ordine alla distrazione delle spese.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, si deve osservare che l'avvocato antistatario non è una vera parte del giudizio d'appello ma è legittimato passivo ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata. La particolarità della sua posizione nel giudizio d'appello in cui sia citato solo per la ripetizione dei compensi comporta che, in caso di accoglimento dell'appello e modifica della pronuncia sulle spese di lite di primo grado, non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte sostanziale e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito. (Cass. Sez. 6,
24/02/2022, n. 6225, Rv. 664078 - 01).
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti che si vanno ad esaminare.
In difetto di appello incidentale, si deve ritenere accertato che l'intervento sia stato correttamente eseguito dal dott. e che gli esiti negativi siano da imputare ad Pt_1 una complicazione prevedibile ma inevitabile della mastoplastica.
L'appello riguarda esclusivamente il danno derivato all'attrice dalla carenza di consenso informato. pag. 4/11 3.1. Nell'atto di citazione, l'attrice aveva lamentato sia l'inadempimento della prestazione sanitaria, sia il difetto di consenso informato, precisando che il modulo che le era stato sottoposto era assolutamente generico, e deducendo espressamente: “il dott. non ha provveduto a fornire preventivamente alcuna informazione ulteriore, né Pt_1 chiarimento sui possibili rischi o esiti dell'intervento. La signora pertanto, non CP_4
è stata messa in condizione di poter operare una scelta consapevole, perché disinformata, sebbene l'intervento prospettato, come è noto in ambito medico, può comportare alcuni rischi.”
Durante l'interrogatorio formale, la signora ha, poi, ammesso di aver firmato il CP_4 modulo senza neanche leggerlo.
L'appellante sosteneva che anche una più esaustiva informazione non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'autodeterminazione della paziente, e che in ogni caso l'attrice non aveva mai affermato che, adeguatamente informata, avrebbe deciso di non sottoporsi all'operazione.
Le difese dell'appellante colgono nel segno: l'attrice si è lamentata di non aver potuto compiere una scelta consapevole, ma non ha mai accennato ad un dissenso verso il trattamento nel caso in cui avesse avuto conoscenza del rischio di una complicazione del tipo di quella occorsa in concreto. Peraltro, il comportamento della paziente depone proprio nel senso opposto al dissenso, poiché la signora aveva anche ammesso CP_4 di aver sottoscritto il modulo di consenso informato senza neanche leggerlo.
Sebbene si trattasse di un modulo generico, in cui in effetti non erano illustrati i rischi specifici della mastoplastica additiva, l'aver firmato senza esitazioni e senza controllare rafforza la conclusione – tratta dalla illustrazione dei motivi della domanda di cui all'atto di citazione – che l'eventuale avviso non avrebbe comportato un dissenso.
In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole pag. 5/11 dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n.
24471, Rv. 659760 - 01).
Nel caso di specie, si deve escludere il dissenso, per i motivi sopra indicati, per cui l'evento di danno consiste nella lesione del diritto all'autodeterminazione, e non nella lesione della salute.
La giurisprudenza di proprio di recente ha affrontato in modo analitico il diritto del paziente nei casi di carenza di informazioni e di danno alla salute, nella sentenza
Cassazione del 2023 n.16633, precisando che – nel caso in cui il paziente sarebbe stato consenziente, se adeguatamente informato – e non vi è stato un errore nella scelta e nell'esecuzione del trattamento sanitario, il danno risarcibile è appunto quello derivante dalla violazione dell'obbligo informativo, che ha comportato la “sorpresa” della conseguenza negativa: “V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.”
Ancora più di recente è stato affermato che “se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e pag. 6/11 fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito). (Cass. Sez. 3,
22/02/2025, n. 4682, Rv. 673770 - 01).
La sentenza di prime cure ha quindi errato nel ritenere risarcibile il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, dovendo invece valutare la sussistenza del danno all'autodeterminazione, di cui la signora aveva CP_4 chiaramente chiesto il risarcimento.
3.2. La prova del danno all'autodeterminazione può essere fornita con ogni mezzo, tra cui anche le presunzioni semplici e l'utilizzo delle regole di comune esperienza.
Nel caso in esame, la signora ha espressamente lamentato che la mancanza di CP_4 informazioni preventive sui rischi dell'operazione l'aveva privata della possibilità di effettuare una scelta consapevole e – nella descrizione del danno risarcibile – ha affermato che l'esito imprevisto dell'intervento le ha causato (oltre al danno biologico, non risarcibile per i motivi sopra indicati) una notevole sofferenza.
Queste affermazioni possono ritenersi provate in base alla regola, di comune esperienza, dell'aspettativa di miglioramento dell'apparenza del soggetto che si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica non necessario. La scelta di effettuare una mastoplastica
è legata, nel caso di specie, alla volontà di correggere un difetto estetico, e non una operazione necessaria per motivi di cure, per cui la scoperta inaspettata di un risultato peggiorativo dello stato ante operazione è normalmente fonte di forte sofferenza morale.
Nell'ambito della chirurgia estetica, infatti, il trattamento medico solitamente non è necessario, per cui il consenso informato è particolarmente importante per il paziente, così come il buon esito dell'intervento. Un esito negativo, sia pure imputabile ad una complicazione non addebitabile al sanitario, ma prevedibile, provoca certamente un forte dolore ed un senso di afflizione, nettamente superiore rispetto a quanto potrebbe succedere nel caso di una operazione necessaria e con poche alternative praticabili. pag. 7/11 Si tratta di un danno diverso da quello biologico, da risarcire in via equitativa, tenendo conto di diversi parametri. Le tabelle di Milano 2024/2025 hanno analizzato le modalità di liquidazione in uso sul territorio, elaborando quattro ipotesi di danno al diritto all'autodeterminazione, che prendono come parametri di riferimento i seguenti indici:
a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave, irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri trattamenti riparatori, sofferenza nocicettiva patita in conseguenza del trattamento);
b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato
(ad es.: più/meno invasivo, più/meno urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label, comportante donazione di organo da familiari, ecc.);
c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore vulnerabilità per età/storia clinica/condizioni personali/stato psichico;
rilevanza delle aspettative del paziente procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova;
ecc.);
d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di disporre di sé;
e) caratteristiche dell'inadempimento al dovere informativo (informazione mancante per uno o più trattamenti, informazione fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso trattamento).
La signora ha subito un danno alla salute quantificato nel 9% dal Ctu nominato CP_4 nel giudizio di primo grado, a seguito di un trattamento certamente non necessario, in quanto puramente estetico, a seguito di una carenza di informazione di media gravità. Si deve escludere sia una particolare vulnerabilità del soggetto, sia una peculiare entità della sofferenza. Sulla scorta di questi parametri, si deve ritenere che il danno all'autodeterminazione sia di media entità valorizzando la tipologia di trattamento, e può pertanto essere liquidato in una somma vicina al minimo previsto dalla Tabella di
Milano, ovvero in € 5.000,00. Su questo importo, corrispondente al risarcimento del danno già liquidato all'attualità, spettano gli interessi – da calcolare sulla somma devalutata alla data dell'operazione e via via rivalutata sino alla presente decisione – oltre interessi sulla somma totale così ricavata dalla sentenza al soddisfo. pag. 8/11 3.3. L'accoglimento parziale della domanda dell'attrice, in riforma della sentenza impugnata, impone la revisione della pronuncia sulle spese. L'appello sul punto è pertanto assorbito.
Si deve, invece, accogliere la domanda di restituzione delle somme versate da
[...] in esecuzione della sentenza in favore di , per la parte Pt_1 CP_4 eccedente la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno nella presente sentenza, nonché in favore dell'avv. a titolo di spese legali, oltre interessi CP_3 dal pagamento al soddisfo.
4. L'appello nei confronti di deve, invece, essere rigettato. CP_1
L'appellante riteneva che la limitazione contenuta nella clausola contrattuale (lettera f delle Delimitazioni della polizza) debba essere applicata solo ai casi in cui sia totalmente assente il consenso informato, e non alle ipotesi in cui vi sia stata violazione degli obblighi informativi parziale. L'interpretazione indicata dall'appellante non è convincente, in quanto non tiene conto del contesto e del tipo di polizza stipulata, del rischio assicurato.
La clausola, invero, è stata correttamente interpretata dal giudice di prime cure, in quanto la polizza sottoscritta dal sanitario copre i rischi da derivanti da inadempimento della prestazione medica e non quelli derivanti esclusivamente da una carenza di consenso informato. L'assenza di consenso informato, ai fini della applicazione della polizza, non si riferisce solo la totale mancanza di informazioni al paziente, ma riguarda tutti i casi in cui il modulo sottoposto al danneggiato sia generico, ossia privo delle informazioni dettagliate sulla natura, portata, estensione dell'intervento, sui rischi ed i risultati conseguibili, sulle specifiche possibili conseguenze negative, dovendosi escludere solo le informazioni sui rischi eccezionali o altamente improbabili (cfr. tra le tante, Cass. n. 1633/2023, n. 31206/2023).
Il modulo prestampato sottoposto alla signora era invece totalmente generico, CP_4 per cui il consenso “informato” doveva ritenersi del tutto assente, e difatti il danno liquidato non è quello relativo alla lesione del diritto alla salute della paziente, bensì quello derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
5.Le spese di lite tra , e CP_4 Controparte_2 Parte_1 possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, posto che la domanda pag. 9/11 dell'attrice è stata accolta in parte, ed è passato in giudicato il capo della sentenza con il quale era stata accolta la domanda riconvenzionale avanzata da per Parte_1 somma quasi equivalente a quella riconosciuta a titolo di risarcimento.
Le spese di lite sostenute nel presente giudizio da seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 5.200,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in €
1.458,00 (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 647/2020, così Pt_1 provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e – in parziale riforma della sentenza impugnata – condanna e la , in Parte_1 Controparte_2 solido, al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 a CP_4 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
2. rigetta il motivo di appello relativo alla domanda di manleva nei confronti di
TR
;
[...]
3. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra , CP_4 [...]
e la , ponendo definitivamente a carico Pt_1 Controparte_2 di il 50% delle spese di ctu ed a carico di e la CP_4 Parte_1
, in solido, la restante metà delle spese di ctu;
Controparte_2
4. condanna alla restituzione in favore di delle Parte_2 Parte_1 somme percepite a titolo di compensi in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
5. condanna alla restituzione in favore di delle CP_4 Parte_1 somme percepite in esecuzione della sentenza riformata per la parte eccedente al risarcimento riconosciuto, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
pag. 10/11 6. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del TR presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 421/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIMEONE ANTONIO
appellante e
TR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
SPAGNOLO SANTO
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._2
DI TIZIO GIANLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._3
COSTANTINO GIUSEPPINA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: rigettare ogni domanda e richiesta proposta dalla sig.ra
[...]
nei confronti del dott. e, per l'effetto, disporre la restituzione CP_4 Parte_1 delle somme medio tempore versate dal dott. alla sig.ra Parte_1 CP_4
a titolo di spontaneo adempimento della sentenza di primo grado impugnata. In subordine, nel caso di conferma della sentenza di primo grado e di condanna del dott.
accertare/dichiarare/ritenere la operatività della copertura assicurativa e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare la TR
in persona del suo l.r.p.t., tenuta a manlevare, a termini di polizza, il
[...] dott. per tutte le somme versate dallo stesso alla sig.ra Parte_1 CP_4
In ogni caso, con la vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre
I.V.A. e C.P.A come per legge, disponendo l'obbligo della restituzione delle somme versate dal dott. all'avv. quale procuratore antistatario, a Parte_1 CP_3 seguito dello spontaneo adempimento della sentenza di primo grado impugnata. L'avv.
Antonio Simeone si dichiara distrattario delle somme anticipate a titolo di spese ed antistatario relativamente ai compensi legali e ne chiede, dunque, l'attribuzione;
per : - rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in CP_4 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
per dichiararsi, per le causali di cui ai propri scritti difensivi, il difetto di CP_3 legittimazione passiva dell'avv. con conseguente rigetto di ogni CP_3 domanda proposta nei confronti di esso appellato, con vittoria di spese e competenze del procedimento;
per : - accogliere il primo Controparte_5 ed il terzo motivo di impugnazione e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda, formulata in primo grado, da ovvero ridurre il montante risarcitorio già CP_4 liquidato per le ragioni esposte sub 1);
- rigettare il secondo motivo di impugnazione in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il capo di sentenza a mezzo del quale è stata dichiarata ed accertata l'inoperatività della garanzia prestata dall'odierna comparente;
pag. 2/11 - in subordine, per l'ipotesi non temuta di accoglimento del secondo motivo d'impugnazione, fare applicazione dei dedotti limiti di garanzia.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 647/2020 Parte_1 articolando i seguenti motivi di appello:
1. Motivazione incongrua – Mancata valutazione delle prove acquisite – Errate conclusioni tecniche del consulente d'ufficio così come acquisite nella sentenza di primo grado
2. Motivazione incongrua ed insufficiente in ordine alla limitazione della garanzia assicurativa
3. Motivazione incongrua relativamente al regolamento delle spese di lite
L'appellante esponeva che aveva citato in giudizio il dott. e la CP_4 Pt_1 casa di cura per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa CP_2 dell'intervento di mastoplastica additiva. si era costituito in giudizio, negando ogni addebito e chiamando in causa Parte_1
a fini di garanzia la (di seguito ), ed TR CP_1 aveva spiegato in via riconvenzionale domanda di pagamento degli onorari e compensi dell'intervento.
La Casa di cura era contumace, pur essendosi inizialmente costituita dinanzi al
Tribunale di Chieti, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di
Reggio Calabria.
La , chiamata in causa, aveva contestato l'esistenza del danno ed eccepito la CP_1 carenza di copertura assicurativa.
La sentenza impugnata aveva accolto la domanda risarcitoria della signora per CP_4 assenza di consenso informato, aveva accolto la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo avanzata dal dott. e rigettato la domanda di manleva di Pt_1 quest'ultimo nei confronti della . CP_1
pag. 3/11 L'appellante chiedeva, pertanto, la riforma parziale della sentenza di prime cure, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice o, in subordine, accoglimento della domanda di manleva, nonché la modifica delle statuizioni rispetto alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , che concludeva per il rigetto dell'appello, CP_4 ritenendo infondati tutti i motivi articolati dall'appellante.
La si associava alle deduzioni dell'appellante in merito al primo ed al terzo CP_1 motivo di appello, concludendo per il rigetto del secondo.
Si costituiva in giudizio l'avv. che faceva rilevare la propria carenza di CP_3 legittimazione, in quanto difensore distrattario nei cui confronti era stata richiesta la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, senza contestazioni in ordine alla distrazione delle spese.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, si deve osservare che l'avvocato antistatario non è una vera parte del giudizio d'appello ma è legittimato passivo ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata. La particolarità della sua posizione nel giudizio d'appello in cui sia citato solo per la ripetizione dei compensi comporta che, in caso di accoglimento dell'appello e modifica della pronuncia sulle spese di lite di primo grado, non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte sostanziale e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito. (Cass. Sez. 6,
24/02/2022, n. 6225, Rv. 664078 - 01).
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti che si vanno ad esaminare.
In difetto di appello incidentale, si deve ritenere accertato che l'intervento sia stato correttamente eseguito dal dott. e che gli esiti negativi siano da imputare ad Pt_1 una complicazione prevedibile ma inevitabile della mastoplastica.
L'appello riguarda esclusivamente il danno derivato all'attrice dalla carenza di consenso informato. pag. 4/11 3.1. Nell'atto di citazione, l'attrice aveva lamentato sia l'inadempimento della prestazione sanitaria, sia il difetto di consenso informato, precisando che il modulo che le era stato sottoposto era assolutamente generico, e deducendo espressamente: “il dott. non ha provveduto a fornire preventivamente alcuna informazione ulteriore, né Pt_1 chiarimento sui possibili rischi o esiti dell'intervento. La signora pertanto, non CP_4
è stata messa in condizione di poter operare una scelta consapevole, perché disinformata, sebbene l'intervento prospettato, come è noto in ambito medico, può comportare alcuni rischi.”
Durante l'interrogatorio formale, la signora ha, poi, ammesso di aver firmato il CP_4 modulo senza neanche leggerlo.
L'appellante sosteneva che anche una più esaustiva informazione non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'autodeterminazione della paziente, e che in ogni caso l'attrice non aveva mai affermato che, adeguatamente informata, avrebbe deciso di non sottoporsi all'operazione.
Le difese dell'appellante colgono nel segno: l'attrice si è lamentata di non aver potuto compiere una scelta consapevole, ma non ha mai accennato ad un dissenso verso il trattamento nel caso in cui avesse avuto conoscenza del rischio di una complicazione del tipo di quella occorsa in concreto. Peraltro, il comportamento della paziente depone proprio nel senso opposto al dissenso, poiché la signora aveva anche ammesso CP_4 di aver sottoscritto il modulo di consenso informato senza neanche leggerlo.
Sebbene si trattasse di un modulo generico, in cui in effetti non erano illustrati i rischi specifici della mastoplastica additiva, l'aver firmato senza esitazioni e senza controllare rafforza la conclusione – tratta dalla illustrazione dei motivi della domanda di cui all'atto di citazione – che l'eventuale avviso non avrebbe comportato un dissenso.
In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole pag. 5/11 dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n.
24471, Rv. 659760 - 01).
Nel caso di specie, si deve escludere il dissenso, per i motivi sopra indicati, per cui l'evento di danno consiste nella lesione del diritto all'autodeterminazione, e non nella lesione della salute.
La giurisprudenza di proprio di recente ha affrontato in modo analitico il diritto del paziente nei casi di carenza di informazioni e di danno alla salute, nella sentenza
Cassazione del 2023 n.16633, precisando che – nel caso in cui il paziente sarebbe stato consenziente, se adeguatamente informato – e non vi è stato un errore nella scelta e nell'esecuzione del trattamento sanitario, il danno risarcibile è appunto quello derivante dalla violazione dell'obbligo informativo, che ha comportato la “sorpresa” della conseguenza negativa: “V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.”
Ancora più di recente è stato affermato che “se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e pag. 6/11 fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito). (Cass. Sez. 3,
22/02/2025, n. 4682, Rv. 673770 - 01).
La sentenza di prime cure ha quindi errato nel ritenere risarcibile il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, dovendo invece valutare la sussistenza del danno all'autodeterminazione, di cui la signora aveva CP_4 chiaramente chiesto il risarcimento.
3.2. La prova del danno all'autodeterminazione può essere fornita con ogni mezzo, tra cui anche le presunzioni semplici e l'utilizzo delle regole di comune esperienza.
Nel caso in esame, la signora ha espressamente lamentato che la mancanza di CP_4 informazioni preventive sui rischi dell'operazione l'aveva privata della possibilità di effettuare una scelta consapevole e – nella descrizione del danno risarcibile – ha affermato che l'esito imprevisto dell'intervento le ha causato (oltre al danno biologico, non risarcibile per i motivi sopra indicati) una notevole sofferenza.
Queste affermazioni possono ritenersi provate in base alla regola, di comune esperienza, dell'aspettativa di miglioramento dell'apparenza del soggetto che si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica non necessario. La scelta di effettuare una mastoplastica
è legata, nel caso di specie, alla volontà di correggere un difetto estetico, e non una operazione necessaria per motivi di cure, per cui la scoperta inaspettata di un risultato peggiorativo dello stato ante operazione è normalmente fonte di forte sofferenza morale.
Nell'ambito della chirurgia estetica, infatti, il trattamento medico solitamente non è necessario, per cui il consenso informato è particolarmente importante per il paziente, così come il buon esito dell'intervento. Un esito negativo, sia pure imputabile ad una complicazione non addebitabile al sanitario, ma prevedibile, provoca certamente un forte dolore ed un senso di afflizione, nettamente superiore rispetto a quanto potrebbe succedere nel caso di una operazione necessaria e con poche alternative praticabili. pag. 7/11 Si tratta di un danno diverso da quello biologico, da risarcire in via equitativa, tenendo conto di diversi parametri. Le tabelle di Milano 2024/2025 hanno analizzato le modalità di liquidazione in uso sul territorio, elaborando quattro ipotesi di danno al diritto all'autodeterminazione, che prendono come parametri di riferimento i seguenti indici:
a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave, irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri trattamenti riparatori, sofferenza nocicettiva patita in conseguenza del trattamento);
b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato
(ad es.: più/meno invasivo, più/meno urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label, comportante donazione di organo da familiari, ecc.);
c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore vulnerabilità per età/storia clinica/condizioni personali/stato psichico;
rilevanza delle aspettative del paziente procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova;
ecc.);
d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di disporre di sé;
e) caratteristiche dell'inadempimento al dovere informativo (informazione mancante per uno o più trattamenti, informazione fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso trattamento).
La signora ha subito un danno alla salute quantificato nel 9% dal Ctu nominato CP_4 nel giudizio di primo grado, a seguito di un trattamento certamente non necessario, in quanto puramente estetico, a seguito di una carenza di informazione di media gravità. Si deve escludere sia una particolare vulnerabilità del soggetto, sia una peculiare entità della sofferenza. Sulla scorta di questi parametri, si deve ritenere che il danno all'autodeterminazione sia di media entità valorizzando la tipologia di trattamento, e può pertanto essere liquidato in una somma vicina al minimo previsto dalla Tabella di
Milano, ovvero in € 5.000,00. Su questo importo, corrispondente al risarcimento del danno già liquidato all'attualità, spettano gli interessi – da calcolare sulla somma devalutata alla data dell'operazione e via via rivalutata sino alla presente decisione – oltre interessi sulla somma totale così ricavata dalla sentenza al soddisfo. pag. 8/11 3.3. L'accoglimento parziale della domanda dell'attrice, in riforma della sentenza impugnata, impone la revisione della pronuncia sulle spese. L'appello sul punto è pertanto assorbito.
Si deve, invece, accogliere la domanda di restituzione delle somme versate da
[...] in esecuzione della sentenza in favore di , per la parte Pt_1 CP_4 eccedente la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno nella presente sentenza, nonché in favore dell'avv. a titolo di spese legali, oltre interessi CP_3 dal pagamento al soddisfo.
4. L'appello nei confronti di deve, invece, essere rigettato. CP_1
L'appellante riteneva che la limitazione contenuta nella clausola contrattuale (lettera f delle Delimitazioni della polizza) debba essere applicata solo ai casi in cui sia totalmente assente il consenso informato, e non alle ipotesi in cui vi sia stata violazione degli obblighi informativi parziale. L'interpretazione indicata dall'appellante non è convincente, in quanto non tiene conto del contesto e del tipo di polizza stipulata, del rischio assicurato.
La clausola, invero, è stata correttamente interpretata dal giudice di prime cure, in quanto la polizza sottoscritta dal sanitario copre i rischi da derivanti da inadempimento della prestazione medica e non quelli derivanti esclusivamente da una carenza di consenso informato. L'assenza di consenso informato, ai fini della applicazione della polizza, non si riferisce solo la totale mancanza di informazioni al paziente, ma riguarda tutti i casi in cui il modulo sottoposto al danneggiato sia generico, ossia privo delle informazioni dettagliate sulla natura, portata, estensione dell'intervento, sui rischi ed i risultati conseguibili, sulle specifiche possibili conseguenze negative, dovendosi escludere solo le informazioni sui rischi eccezionali o altamente improbabili (cfr. tra le tante, Cass. n. 1633/2023, n. 31206/2023).
Il modulo prestampato sottoposto alla signora era invece totalmente generico, CP_4 per cui il consenso “informato” doveva ritenersi del tutto assente, e difatti il danno liquidato non è quello relativo alla lesione del diritto alla salute della paziente, bensì quello derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
5.Le spese di lite tra , e CP_4 Controparte_2 Parte_1 possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, posto che la domanda pag. 9/11 dell'attrice è stata accolta in parte, ed è passato in giudicato il capo della sentenza con il quale era stata accolta la domanda riconvenzionale avanzata da per Parte_1 somma quasi equivalente a quella riconosciuta a titolo di risarcimento.
Le spese di lite sostenute nel presente giudizio da seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 5.200,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in €
1.458,00 (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 647/2020, così Pt_1 provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e – in parziale riforma della sentenza impugnata – condanna e la , in Parte_1 Controparte_2 solido, al pagamento in favore di della somma di € 5.000,00 a CP_4 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
2. rigetta il motivo di appello relativo alla domanda di manleva nei confronti di
TR
;
[...]
3. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra , CP_4 [...]
e la , ponendo definitivamente a carico Pt_1 Controparte_2 di il 50% delle spese di ctu ed a carico di e la CP_4 Parte_1
, in solido, la restante metà delle spese di ctu;
Controparte_2
4. condanna alla restituzione in favore di delle Parte_2 Parte_1 somme percepite a titolo di compensi in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
5. condanna alla restituzione in favore di delle CP_4 Parte_1 somme percepite in esecuzione della sentenza riformata per la parte eccedente al risarcimento riconosciuto, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
pag. 10/11 6. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del TR presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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