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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 472/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice Istruttore ed estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472/2024 R.G. trattenuta in decisione senza termini, stante la rinuncia delle parti, all'udienza del 10 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Luisa Catini ed elettivamente domiciliati presso il C.F._2 suo studio in Avezzano (AQ), Via Emilia n. 14, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata ed difesa dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di L'IL ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici nel Complesso Monumentale
San Domenico, in L'IL alla Via Buccio di Ranallo
CONVENUTA
Materia: Querela di falso in via principale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso “Voglia l'On. Tribunale adito, a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sul documento di notifica e precisamente in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 69516408524-1 che si assume notificato al - a mani della moglie - con presunta sottoscrizione della coniuge Parte_1 del (signora ) - in data 26.07.2022, contenente la comunicazione Parte_1 Parte_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476202200000618000 del 10.06.2022 emessa dall Controparte_1
, b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c)
[...]
Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dall nei seguenti Controparte_1
1 giudizi: Tribunale di Avezzano - Giudice del lavoro iscritto al n. RG 1035/2023; Giudice di Pace di Avezzano nel giudizio iscritto al n. RG 2160/2023 e nel giudizio pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di L'IL iscritto al n. R.G. 30/2024 Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.”
Parte convenuta ha concluso “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di
L'IL, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.; in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra , per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire e, in ogni caso, Parte_2 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da entrambi gli attori per carenza di interesse ad agire;
in ulteriore subordine, eventualmente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
rigettata ogni avversaria richiesta, rigettare la proposta querela di falso in quanto infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio L , proponendo in via principale querela di falso Controparte_1 al fine di sentir dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sulla copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476202200000618000 del 10.06.2022 e del relativo avviso di ricevimento della raccomandata n. 69516408524-1,, sostenendo che la sottoscrizione non sia autografa, in quanto non apposta dalla sig.ra Parte_2
B. In sede di decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari, il Giudice Istruttore rilevava ex officio l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Avezzano, differendo la prima udienza di comparizione e trattazione al 10.6.2025.
C. Si è costituita in giudizio l la quale, previa richiesta di revoca Controparte_3 della dichiarazione di contumacia resa con l'ordinanza ex art. 171bis c.p.c. del 18.11.2024, ha nella sostanza evidenziato la bontà del rilievo officioso dell'incompetenza per territorio rilevata d'ufficio ritenendo che la competenza a decidere la presente controversia sia da individuarsi nel foro di Roma (luogo in cui la stessa ha sede legale) o nel foro di L'IL (luogo in cui ha sede lo stabilimento e un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio) ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
Ha poi eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice nonché la carenza di interesse ad agire di entrambi gli attori mentre, Parte_2 nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della querela di falso ex adverso proposta e la necessità di estendere, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., il contraddittorio anche nei confronti di Controparte_2
Ha domandato, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2 D. Con memoria ex art. 171ter n. 1) c.p.c. depositata in data 30.04.2024 gli attori hanno aderito all'eccezione di incompetenza territoriale rilevata d'ufficio e hanno domandato, quindi, di fissarsi termine per procedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
E. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini, stante la concorde richiesta delle parti.
***
1. Risulta principio pacifico in giurisprudenza quello per cui la competenza territoriale sulla querela di falso proposta in via principale debba essere individuata in base ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., appartenendo dunque al foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi escludere
- in mancanza di specifica disposizione normativa — che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
1.6.2020, Ord. 10361). Trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, poi, si tratta di competenza per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.
2. Nel caso di specie, essendo convenuta l , secondo quanto Controparte_3 enunciato da Cass. Sez. 6-3, 15.6.2021, Ord. 16928, solo la sede centrale e quelle regionali dell'
[...]
possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, Controparte_1 sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.
3. Ne deriva come la competenza per territorio a decidere la presente controversia appartenga, inderogabilmente e in via alternativa, al Tribunale di Roma (luogo in cui l'ente convenuto ha sede legale) ovvero nel Tribunale di L'IL (luogo dove ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda).
4. Dalla circostanza che, secondo quanto osservato, si tratta di incompetenza inderogabile consegue che l'adesione all'eccezione degli attori è irrilevante, non potendo darsi luogo a un foro prorogato, con obbligo del Giudice di decidere la questione di rito e statuire sulle spese, stante la decisorietà del provvedimento
(Cass. Sez. 3, 5.6.2024, Ord. 15699).
5. Si ritiene di poter far luogo a compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la questione di rito è stata rilevata d'ufficio e valorizzata pure la condotta processuale degli attori, che non hanno svolto alcuna difesa per contrastare detto rilievo processuale.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano:
- DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di L'IL;
3 - ASSEGNA alle parti termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice Istruttore ed estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472/2024 R.G. trattenuta in decisione senza termini, stante la rinuncia delle parti, all'udienza del 10 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Luisa Catini ed elettivamente domiciliati presso il C.F._2 suo studio in Avezzano (AQ), Via Emilia n. 14, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata ed difesa dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di L'IL ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici nel Complesso Monumentale
San Domenico, in L'IL alla Via Buccio di Ranallo
CONVENUTA
Materia: Querela di falso in via principale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso “Voglia l'On. Tribunale adito, a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sul documento di notifica e precisamente in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 69516408524-1 che si assume notificato al - a mani della moglie - con presunta sottoscrizione della coniuge Parte_1 del (signora ) - in data 26.07.2022, contenente la comunicazione Parte_1 Parte_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476202200000618000 del 10.06.2022 emessa dall Controparte_1
, b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c)
[...]
Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dall nei seguenti Controparte_1
1 giudizi: Tribunale di Avezzano - Giudice del lavoro iscritto al n. RG 1035/2023; Giudice di Pace di Avezzano nel giudizio iscritto al n. RG 2160/2023 e nel giudizio pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di L'IL iscritto al n. R.G. 30/2024 Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.”
Parte convenuta ha concluso “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di
L'IL, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.; in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra , per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire e, in ogni caso, Parte_2 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da entrambi gli attori per carenza di interesse ad agire;
in ulteriore subordine, eventualmente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
rigettata ogni avversaria richiesta, rigettare la proposta querela di falso in quanto infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio L , proponendo in via principale querela di falso Controparte_1 al fine di sentir dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sulla copia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476202200000618000 del 10.06.2022 e del relativo avviso di ricevimento della raccomandata n. 69516408524-1,, sostenendo che la sottoscrizione non sia autografa, in quanto non apposta dalla sig.ra Parte_2
B. In sede di decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari, il Giudice Istruttore rilevava ex officio l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Avezzano, differendo la prima udienza di comparizione e trattazione al 10.6.2025.
C. Si è costituita in giudizio l la quale, previa richiesta di revoca Controparte_3 della dichiarazione di contumacia resa con l'ordinanza ex art. 171bis c.p.c. del 18.11.2024, ha nella sostanza evidenziato la bontà del rilievo officioso dell'incompetenza per territorio rilevata d'ufficio ritenendo che la competenza a decidere la presente controversia sia da individuarsi nel foro di Roma (luogo in cui la stessa ha sede legale) o nel foro di L'IL (luogo in cui ha sede lo stabilimento e un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio) ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
Ha poi eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice nonché la carenza di interesse ad agire di entrambi gli attori mentre, Parte_2 nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della querela di falso ex adverso proposta e la necessità di estendere, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., il contraddittorio anche nei confronti di Controparte_2
Ha domandato, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2 D. Con memoria ex art. 171ter n. 1) c.p.c. depositata in data 30.04.2024 gli attori hanno aderito all'eccezione di incompetenza territoriale rilevata d'ufficio e hanno domandato, quindi, di fissarsi termine per procedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
E. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini, stante la concorde richiesta delle parti.
***
1. Risulta principio pacifico in giurisprudenza quello per cui la competenza territoriale sulla querela di falso proposta in via principale debba essere individuata in base ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., appartenendo dunque al foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi escludere
- in mancanza di specifica disposizione normativa — che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
1.6.2020, Ord. 10361). Trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, poi, si tratta di competenza per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.
2. Nel caso di specie, essendo convenuta l , secondo quanto Controparte_3 enunciato da Cass. Sez. 6-3, 15.6.2021, Ord. 16928, solo la sede centrale e quelle regionali dell'
[...]
possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, Controparte_1 sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.
3. Ne deriva come la competenza per territorio a decidere la presente controversia appartenga, inderogabilmente e in via alternativa, al Tribunale di Roma (luogo in cui l'ente convenuto ha sede legale) ovvero nel Tribunale di L'IL (luogo dove ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda).
4. Dalla circostanza che, secondo quanto osservato, si tratta di incompetenza inderogabile consegue che l'adesione all'eccezione degli attori è irrilevante, non potendo darsi luogo a un foro prorogato, con obbligo del Giudice di decidere la questione di rito e statuire sulle spese, stante la decisorietà del provvedimento
(Cass. Sez. 3, 5.6.2024, Ord. 15699).
5. Si ritiene di poter far luogo a compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la questione di rito è stata rilevata d'ufficio e valorizzata pure la condotta processuale degli attori, che non hanno svolto alcuna difesa per contrastare detto rilievo processuale.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano:
- DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di L'IL;
3 - ASSEGNA alle parti termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
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