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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 924/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Eugenio Bonomi del Foro di Torino con domicilio digitale
Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) assistito e difeso dagli CP_1 C.F._2 avvocati CRISTIAN BARUTTA e THOMAS STOCCO entrambi del Foro di
Venezia, con domicilio eletto presso il loro indirizzo P.E.C.:
e Email_2 Email_3
[...]
ATER DELLA PROVINCIA DI VENEZIA contumace
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 30 aprile 2024, n. 4737
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito in accoglimento della suesposta impugnazione ed in integrale riforma dell'ordinanza n. cronol. 4737/2024 del 30 aprile 2024, comunicata in pari data dalla Cancelleria, emessa dal Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Alice
Zorzi, in composizione monocratica all'esito del procedimento sommario di cognizione recante numero di ruolo generale 9144/2022 Tribunale di
Venezia, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado nel merito e, per l'effetto, disporre la revoca e/o la modifica del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Venezia, prima sezione civile,
Giudice dott.ssa Maria Carla Quota, n. cronol. 7856/2022 del 7 ottobre
2022, comunicato dalla Cancelleria sempre in data 7 ottobre 2022 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo r.g.
1994/2021 Tribunale di Venezia, nella parte in cui è stato liquidato l'onorario del C.T.U. a carico delle Parti ed Parte_1 CP_2
) del procedimento per accertamento tecnico preventivo r.g.
[...]
1994/2021 Tribunale di Venezia in via solidale e non a carico dell'Erario; per l'ulteriore effetto, dichiarare tenuto e condannare l'ing. CP_1 alla restituzione alla signora dell'importo di €
[...] Parte_1
1.015,04 dalla stessa versatogli a titolo di fondo spese, con l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno. In ogni caso Con vittoria delle spese e delle competenze tutte di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellato ing. ex art. 96, CP_1 terzo comma, doc. proc. civ..
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: NEL
MERITO: rigettarsi la domanda di rifusione delle spese di lite, per i motivi di cui in narrativa e confermarsi sul punto l'ordinanza del n.
4737/2024 del 30 aprile 2024, qui gravata. Con conseguente vittoria di spese e competenze di lite relative al grado di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 30 aprile 2024, n. 4737, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 di avverso il decreto di pagamento delle spese del CTU Parte_1 ing. all'esito di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis CP_1
c.p.c.. La è stata condannata alla rifusione delle spese in favore Pt_1 del consulente CP_1
1.1 Il decreto impugnato, che aveva posto le spese della procedura in via solidale a carico di e dell'ATER della Provincia di Parte_1
Venezia, non aveva tenuto conto che le spese avrebbero dovuto gravare unicamente sulla e pertanto, stante l'ammissione della Pt_1 Pt_1 al patrocinio a spese dello stato, sull'erario.
1.2 Secondo il Tribunale, tuttavia, l'opponente non aveva Pt_1 interesse ad agire perché l'effetto della pronuncia richiesta “porterebbe chiaramente ad un esito sfavorevole di addebito esclusivo degli onorari del CTU attualmente posti in via solidale;
ritenuto che
, in ogni caso, ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire, va considerata la posizione giuridica soggettiva della ricorrente e non già gli effetti che deriverebbero dal beneficio del patrocinio a spese dello
Stato che sono una conseguenza successiva ed eventuale”. L'unico soggetto interessato alla modifica del provvedimento sarebbe stato l' di Venezia, che però non si era opposto al provvedimento di CP_2 liquidazione. Anche rispetto alla questione se le spese della CTU dovessero essere prenotate a debito o anticipate dallo Stato, non sussisteva un interesse ad agire della ricorrente ma semmai del consulente tecnico d'ufficio. Avendo l' aderito alle domande, era CP_2 giustificata la compensazione delle spese, mentre nei rapporti fra l'opponente e il CTU doveva applicarsi il principio della soccombenza.
pag. 3/7 2. L'appellante chiede che, in riforma Parte_1 dell'ordinanza, sia revocato il decreto di liquidazione in favore del CTU e a carico delle parti in solido ed ) del Parte_1 Controparte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1994/2021 r.g.
Trib. di Venezia e che il CTU sia condannato alla CP_1 restituzione in favore dell'appellante dell'importo di euro 1.015,04 allo stesso versato a titolo di fondo spese. Lamenta:
2.1 che il decreto originariamente opposto non avrebbe dovuto porre le spese a carico solidale delle parti. Non si comprende né la ragione per cui l'A.T.E.R. dovrebbe farsi carico delle spese di C.T.U. di un procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dalla né la ragione per cui la dovrebbe a sua volta farsi carico Pt_1 Pt_1 delle spese di C.T.U., essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. Il decreto avrebbe, inoltre, dovuto considerare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, terzo comma, d.p.r. n. 115 del
2002 proprio nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dall'erario.
L'ordinanza appellata non considera che la aveva ricevuto dal Pt_1
CTU la richiesta di pagamento di euro 4.973,24 a titolo di quota parte delle spese dell'accertamento tecnico. Seguendo la soluzione indicata dal Tribunale si giunge alla paradossale conseguenza che l'appellante non trae alcun beneficio dall'essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Anche qualora non fosse stata ammessa, il trattamento delle spese sarebbe stato lo stesso;
pag. 4/7 2.2 che la difesa del CTU non si era opposta alle domande della opponente sicché, nel disciplinare le spese del giudizio relative al loro rapporto, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza.
3. ha dedotto di essere costretto a difendersi perché CP_1
l'appellante ha rinnovato l'ingiustificata domanda di rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Anche se fossero accolte le domande della controparte, il CTU non potrebbe essere considerato soccombente sicché è illogica la richiesta di porre a suo carico le spese. La domanda di liquidazione delle spese di primo grado è inammissibile anche perché già oggetto di rinuncia nel precedente grado di giudizio.
4. Nonostante la regolarità della notifica del 30 maggio 2024, l'ATER della Provincia di Venezia non si costituita nel giudizio di gravame ed è stata dichiarata contumace.
5. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce espressamente che le ordinanze (ora sentenze) pronunciate all'esito del procedimento sommario di cognizione speciale (ora rito semplificato di cognizione speciale) in materia di liquidazione degli onorari non sono appellabili.
Il Tribunale ha deciso la causa con un'ordinanza, come previsto dal rito sommario di cognizione speciale applicabile alle controversie in materia di pagamento di spese di giustizia.
Atteso che la causa è stata decisa con ordinanza all'esito di un ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, non sorgono dubbi sulla non appellabilità del provvedimento. Il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione. L'art. 15, comma 6, d.lgs.
pag. 5/7 n. 150 del 2011 è norma speciale rispetto all'art. 281 terdecies c.p.c. del procedimento semplificato di cognizione, così come lo era rispetto all'art. 702 quater c.p.c. del procedimento sommario di cognizione. Il sesto comma dell'art. 15 è stato modificato con il d.lgs. n. 149 del 2023 unicamente perché il provvedimento non appellabile che definisce il giudizio non è più un'ordinanza ma una sentenza. La parte appellante non ha semplicemente, come sostiene il suo difensore con le note
18.1.2025, commesso un errore nella scelta del rito. Il doppio grado di giudizio non è garantito in tutti i procedimenti e la scelta del legislatore di escludere il giudizio di appello quando non risulti logicamente irragionevole, è costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost. 25.11.76,
n. 238 sul procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati).
6. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 852,00 nel rispetto dei parametri (euro 213,00 + euro 213,00 + euro 426,00) dello scaglione applicabile (euro 1.101,00 - euro 5.200,00). Si applicano parametri inferiori ai medi, tenuto conto dell'unica questione trattata. I costi del presente giudizio devono rimanere a carico della parte che lo ha inutilmente proposto.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Nel caso in cui l'appello venga respinto il giudice attesta l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, rilevando pag. 6/7 a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (cfr. Cass.,
s.u, sent. n. 4315 del 2020 e Cass., sez. 2, ord. n. 8982 del 2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 30 Parte_1 aprile 2024, n. 4737, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 nella somma di euro 852,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 924/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Eugenio Bonomi del Foro di Torino con domicilio digitale
Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) assistito e difeso dagli CP_1 C.F._2 avvocati CRISTIAN BARUTTA e THOMAS STOCCO entrambi del Foro di
Venezia, con domicilio eletto presso il loro indirizzo P.E.C.:
e Email_2 Email_3
[...]
ATER DELLA PROVINCIA DI VENEZIA contumace
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 30 aprile 2024, n. 4737
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito in accoglimento della suesposta impugnazione ed in integrale riforma dell'ordinanza n. cronol. 4737/2024 del 30 aprile 2024, comunicata in pari data dalla Cancelleria, emessa dal Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Alice
Zorzi, in composizione monocratica all'esito del procedimento sommario di cognizione recante numero di ruolo generale 9144/2022 Tribunale di
Venezia, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado nel merito e, per l'effetto, disporre la revoca e/o la modifica del decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Venezia, prima sezione civile,
Giudice dott.ssa Maria Carla Quota, n. cronol. 7856/2022 del 7 ottobre
2022, comunicato dalla Cancelleria sempre in data 7 ottobre 2022 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo r.g.
1994/2021 Tribunale di Venezia, nella parte in cui è stato liquidato l'onorario del C.T.U. a carico delle Parti ed Parte_1 CP_2
) del procedimento per accertamento tecnico preventivo r.g.
[...]
1994/2021 Tribunale di Venezia in via solidale e non a carico dell'Erario; per l'ulteriore effetto, dichiarare tenuto e condannare l'ing. CP_1 alla restituzione alla signora dell'importo di €
[...] Parte_1
1.015,04 dalla stessa versatogli a titolo di fondo spese, con l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno. In ogni caso Con vittoria delle spese e delle competenze tutte di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellato ing. ex art. 96, CP_1 terzo comma, doc. proc. civ..
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: NEL
MERITO: rigettarsi la domanda di rifusione delle spese di lite, per i motivi di cui in narrativa e confermarsi sul punto l'ordinanza del n.
4737/2024 del 30 aprile 2024, qui gravata. Con conseguente vittoria di spese e competenze di lite relative al grado di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 30 aprile 2024, n. 4737, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 di avverso il decreto di pagamento delle spese del CTU Parte_1 ing. all'esito di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis CP_1
c.p.c.. La è stata condannata alla rifusione delle spese in favore Pt_1 del consulente CP_1
1.1 Il decreto impugnato, che aveva posto le spese della procedura in via solidale a carico di e dell'ATER della Provincia di Parte_1
Venezia, non aveva tenuto conto che le spese avrebbero dovuto gravare unicamente sulla e pertanto, stante l'ammissione della Pt_1 Pt_1 al patrocinio a spese dello stato, sull'erario.
1.2 Secondo il Tribunale, tuttavia, l'opponente non aveva Pt_1 interesse ad agire perché l'effetto della pronuncia richiesta “porterebbe chiaramente ad un esito sfavorevole di addebito esclusivo degli onorari del CTU attualmente posti in via solidale;
ritenuto che
, in ogni caso, ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire, va considerata la posizione giuridica soggettiva della ricorrente e non già gli effetti che deriverebbero dal beneficio del patrocinio a spese dello
Stato che sono una conseguenza successiva ed eventuale”. L'unico soggetto interessato alla modifica del provvedimento sarebbe stato l' di Venezia, che però non si era opposto al provvedimento di CP_2 liquidazione. Anche rispetto alla questione se le spese della CTU dovessero essere prenotate a debito o anticipate dallo Stato, non sussisteva un interesse ad agire della ricorrente ma semmai del consulente tecnico d'ufficio. Avendo l' aderito alle domande, era CP_2 giustificata la compensazione delle spese, mentre nei rapporti fra l'opponente e il CTU doveva applicarsi il principio della soccombenza.
pag. 3/7 2. L'appellante chiede che, in riforma Parte_1 dell'ordinanza, sia revocato il decreto di liquidazione in favore del CTU e a carico delle parti in solido ed ) del Parte_1 Controparte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1994/2021 r.g.
Trib. di Venezia e che il CTU sia condannato alla CP_1 restituzione in favore dell'appellante dell'importo di euro 1.015,04 allo stesso versato a titolo di fondo spese. Lamenta:
2.1 che il decreto originariamente opposto non avrebbe dovuto porre le spese a carico solidale delle parti. Non si comprende né la ragione per cui l'A.T.E.R. dovrebbe farsi carico delle spese di C.T.U. di un procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dalla né la ragione per cui la dovrebbe a sua volta farsi carico Pt_1 Pt_1 delle spese di C.T.U., essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. Il decreto avrebbe, inoltre, dovuto considerare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 217/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, terzo comma, d.p.r. n. 115 del
2002 proprio nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dall'erario.
L'ordinanza appellata non considera che la aveva ricevuto dal Pt_1
CTU la richiesta di pagamento di euro 4.973,24 a titolo di quota parte delle spese dell'accertamento tecnico. Seguendo la soluzione indicata dal Tribunale si giunge alla paradossale conseguenza che l'appellante non trae alcun beneficio dall'essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Anche qualora non fosse stata ammessa, il trattamento delle spese sarebbe stato lo stesso;
pag. 4/7 2.2 che la difesa del CTU non si era opposta alle domande della opponente sicché, nel disciplinare le spese del giudizio relative al loro rapporto, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza.
3. ha dedotto di essere costretto a difendersi perché CP_1
l'appellante ha rinnovato l'ingiustificata domanda di rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Anche se fossero accolte le domande della controparte, il CTU non potrebbe essere considerato soccombente sicché è illogica la richiesta di porre a suo carico le spese. La domanda di liquidazione delle spese di primo grado è inammissibile anche perché già oggetto di rinuncia nel precedente grado di giudizio.
4. Nonostante la regolarità della notifica del 30 maggio 2024, l'ATER della Provincia di Venezia non si costituita nel giudizio di gravame ed è stata dichiarata contumace.
5. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce espressamente che le ordinanze (ora sentenze) pronunciate all'esito del procedimento sommario di cognizione speciale (ora rito semplificato di cognizione speciale) in materia di liquidazione degli onorari non sono appellabili.
Il Tribunale ha deciso la causa con un'ordinanza, come previsto dal rito sommario di cognizione speciale applicabile alle controversie in materia di pagamento di spese di giustizia.
Atteso che la causa è stata decisa con ordinanza all'esito di un ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, non sorgono dubbi sulla non appellabilità del provvedimento. Il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione. L'art. 15, comma 6, d.lgs.
pag. 5/7 n. 150 del 2011 è norma speciale rispetto all'art. 281 terdecies c.p.c. del procedimento semplificato di cognizione, così come lo era rispetto all'art. 702 quater c.p.c. del procedimento sommario di cognizione. Il sesto comma dell'art. 15 è stato modificato con il d.lgs. n. 149 del 2023 unicamente perché il provvedimento non appellabile che definisce il giudizio non è più un'ordinanza ma una sentenza. La parte appellante non ha semplicemente, come sostiene il suo difensore con le note
18.1.2025, commesso un errore nella scelta del rito. Il doppio grado di giudizio non è garantito in tutti i procedimenti e la scelta del legislatore di escludere il giudizio di appello quando non risulti logicamente irragionevole, è costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost. 25.11.76,
n. 238 sul procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati).
6. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 852,00 nel rispetto dei parametri (euro 213,00 + euro 213,00 + euro 426,00) dello scaglione applicabile (euro 1.101,00 - euro 5.200,00). Si applicano parametri inferiori ai medi, tenuto conto dell'unica questione trattata. I costi del presente giudizio devono rimanere a carico della parte che lo ha inutilmente proposto.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Nel caso in cui l'appello venga respinto il giudice attesta l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, rilevando pag. 6/7 a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (cfr. Cass.,
s.u, sent. n. 4315 del 2020 e Cass., sez. 2, ord. n. 8982 del 2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia 30 Parte_1 aprile 2024, n. 4737, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 nella somma di euro 852,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
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