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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 9897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9897 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27097/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] entrambe con l'Avv. GREBLO FRANCESCA, parti elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, indicato in atti
- OPPONENTI contro
Controparte_1 con l'Avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Cesare Battisti n. 2
- OPPOSTA
e contro
e per essa la procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 con l'Avv. CALABRESI ROBERTO e l'Avv. GABOARDI ELISA, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori, indicato in atti
- INTERVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini. Per gli opponenti: “In via cautelare - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via preliminare - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo non è titolo esecutivo per quanto esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione anticipata e di conseguenza riammettere i mutuatari al pagamento delle rate a scadere alle originarie scadenze;
Nel merito In via principale - accertare e dichiarare che il contratto oggetto di esame è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento in regime semplice degli interessi, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale o testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt.
1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale o la nullità testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice,
2 condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
in via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso zero, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi zero ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro al netto di qualsivoglia interesse, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre CTU - ammettersi CTU contabile acciocché il
CTU risponda ai seguenti questi: A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti il CTU, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca;
D) confronti il CTU il TAEG pattuito in contratto con il tasso soglia di cui alla L. 108/96 alla stipula del contratto;
E) qualora il TAEG sia superiore al tasso soglia di cui al punto che precede azzeri tutti gli interessi pagati dal mutuatario in applicazione dell'art. 1815 c.c., secondo comma;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. della documentazione già richiesta ex art. 119 TUB con comunicazioni dd. 28-11-2023 e 28.2.2024 (doc. 5); Con vittoria di spese diritti e onorari” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opponenti).
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, - in via preliminare: accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 29.02.2008 in Milano, a rogito Avv. Rosario Franco, Notaio in Sesto San Giovanni, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, Rep. n. 23528, Racc. n.
12209, registrato a Monza 2 in data 12.03.2008 al n. 3754, serie 1T e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo formulata ex adverso, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi espressi in narrativa. - nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie che venissero reiterate e/o svolte ex adverso. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opposta).
Per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del
3 caso, in via preliminare: accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 29.02.2008 in Milano, a rogito Avv. Rosario Franco, Notaio in Sesto San Giovanni, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, Rep. n. 23528, Racc. n.
12209, registrato a Monza 2 in data 12.03.2008 al n. 3754, serie 1T e, comunque nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti. Con vittoria di spese e competenze legali” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo intervenuta).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.7.2024 e iscritto a ruolo in pari data, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto recante un ammontare pari ad euro 167.863,43 oltre spese ed interessi.
Nel dettaglio, le opponenti rappresentavano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva ad un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.2.2008 e che il medesimo rapporto di finanziamento era stato rinegoziato in data 22.6.2009, allorquando l'iniziale tasso fisso era stato reso variabile, senza che vi fosse stato tuttavia un effettivo aggiornamento del piano di ammortamento, del TAEG e del TAE.
Al contempo, le intimate deducevano che l'istituto bancario, con comunicazione del
20.10.2023, aveva dedotto l'inadempimento delle mutuatarie e, recedendo dai relativi rapporti bancari, le aveva dichiarate decadute dal beneficio del termine.
Tanto premesso, e con un primo motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, sostenevano l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto la somma finanziata era stata immediatamente retrocessa alla società mutuante, con contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso il medesimo istituto bancario e senza che le mutuatarie avessero dunque potuto conseguire l'effettiva disponibilità di tale ammontare.
Inoltre, le opponenti, con un secondo motivo di opposizione, ritenevano l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo in contestazione, in quanto la nota trasmessa da
[...]
in data 20.10.2023 ineriva ad un inadempimento Controparte_1 limitato alle cinque rate scadute tra maggio 2023 e settembre 2023, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 40 TUB, ed in quanto l'intimante era rimasta successivamente silente con riferimento alla richiesta di rettificare il contenuto di tale dichiarazione, così impedendo alle
4 opponenti di proseguire nei pagamenti secondo le scadenze originarie.
Oltre a ciò, le intimate, con un terzo motivo di opposizione, affermavano l'illegittimità dell'applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi, in quanto in contrasto sia con l'art. 821, c. 3, c.c., non essendovi una diretta proporzionalità rispetto al capitale impiegato e non essendovi una deroga in proposito concordata tra le parti, sia con l'art. 1283
c.c. e con l'art. 120 TUB, stante la ricorrenza di una ipotesi di anatocismo matematico nel contesto di un piano di ammortamento c.d. alla francese e stante l'impossibilità per le mutuatarie di comprendere l'impegno economico correlato alla sottoscrizione del contratto in contestazione, sia con l'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, in ragione della mancata indicazione del TAE e dell'assenza di un consenso in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, con conseguente sussistenza di un credito restitutorio, in capo alle intimate, pari ad euro 3.551,06 in applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Al contempo, e con un quarto motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, deducevano l'illegittimità del piano di ammortamento in controversia per violazione dell'art. 1343 c.c. e dell'art. 1344 c.c., in quanto lo stesso si risolveva in un indiretto superamento della normativa posta dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB.
Sotto altro profilo, le opponenti, con un quinto motivo di opposizione, sostenevano l'assenza di trasparenza bancaria in senso economico nei rapporti tra le parti, anche in violazione dell'art. 1195 c.c., in quanto la rata applicata dall'istituto di credito risultava di ammontare pari ad euro 1.015,22 mensili, mentre l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi avrebbe determinato una rata pari ad euro 834,08 mensili, con conseguente necessità di procedere ad una nuova quantificazione degli interessi nei termini di cui all'art. 117, c. 7, TUB, con un conseguente credito restitutorio, in capo alle opponenti, pari ad euro 12.333,88, ovvero nei termini di cui al regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Poi, le intimate, con un sesto motivo di opposizione, eccepivano la violazione della normativa sancita dall'art. 34, c. 2 e c. 5, d.lgs. 206/2005, in quanto l'oggetto del contratto di mutuo non era stato individuato in termini chiari e comprensibili ed in quanto non vi era prova del fatto che il piano di ammortamento con l'applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi fosse stato oggetto di una specifica trattativa tra le parti, con un conseguente credito restitutorio, in capo alle intimate, pari ad euro 3.551,06 in applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Inoltre, e con un settimo motivo di Parte_1 Parte_1
5 opposizione, invocavano la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al saggio di interessi concordato tra le parti, in violazione dell'art. 1346 c.c., dell'art. 1284, c. 3, c.c. e dell'art. 117 TUB, in quanto il tasso convenzionale era stato pattuito nella misura del 4,536%, mentre il tasso effettivamente applicato era stato di misura pari al 4,66%, con un conseguente credito restitutorio, in capo alle opponenti, pari ad euro 12.333,88.
Infine, queste ultime, con un ottavo motivo di opposizione, articolato in via subordinata, affermavano la natura usuraria del TEG relativo al contratto di mutuo in controversia, in quanto lo stesso, alla luce dei maggiori oneri conseguenti al regime di capitalizzazione composto degli interessi, risultava di misura pari al 7,36% e superava dunque il tasso soglia fissato ai sensi della l. 108/1996 nella misura del 6,87%, di talché, ex art. 1815, c. 2, c.c., risultava sussistere un credito restitutorio in favore delle intimate per euro 43.271,65.
Alla luce di tutto ciò, le intimate domandavano, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via preliminare, di escludere che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.2.2008 costituisse un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c. nonché di accertare e di dichiarare l'inefficacia, la nullità o comunque l'illegittimità sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia della dichiarazione di risoluzione anticipata del medesimo rapporto, con conseguente riammissione delle mutuatarie al pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Inoltre, e chiedevano, in via principale, sia di Parte_1 Parte_1 ricalcolare il finanziamento secondo il regime di capitalizzazione semplice, e non composto, degli interessi e, per l'effetto, di condannare controparte al pagamento della conseguente differenza, di rideterminare il futuro piano di ammortamento e di riammettere le mutuatarie al beneficio del termine, sia di accertare e di dichiarare la nullità parziale ovvero la parziale annullabilità del contratto di mutuo fondiario in relazione alla clausola concernente gli interessi pattuiti e, per l'effetto, di condannare controparte al pagamento della differenza conseguente all'applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi ovvero del solo tasso legale di cui all'art. 1284, c. 3, c.c., rideterminando in ogni caso il futuro piano di ammortamento e riammettendo inoltre le mutuatarie al beneficio del termine, sia di accertare e di dichiarare l'intervenuta violazione dei canoni di correttezza e di buona fede contrattuale e, per l'effetto, di condannare l'intimante al risarcimento di un danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e gli interessi calcolati al solo tasso legale ovvero di procedere alle opportune compensazioni nei rapporti tra le parti, riammettendo in ogni caso le mutuatarie al beneficio del termine.
6 Da ultimo, le opponenti domandavano, in via subordinata, di accertare e di dichiarare l'usurarietà degli interessi convenzionali e, per l'effetto, di condannare l'opposta al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato secondo un tasso di interesse di valore nullo ovvero di procedere alle opportune compensazioni nei rapporti tra le parti, rideterminando in ogni caso il futuro piano di ammortamento e riammettendo inoltre le mutuatarie al beneficio del termine.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con Controparte_1 comparsa del 20.11.2024, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta negava la fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero in un momento immediatamente successivo all'erogazione delle somme finanziate non escludeva che il contratto di mutuo avesse efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ed in quanto, in ogni caso, le opponenti avevano dato atto dell'effettivo svincolo di tale importo nel coevo contratto di compravendita, rogato con atto pubblico, relativo all'immobile concesso in ipoteca in favore dell'istituto di credito.
Oltre a ciò, l'intimante affermava l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto l'art. 40 TUB disciplinava le sole ipotesi di ritardo nella restituzione delle somme dovute e non si applicava ai casi di inadempimento assoluto nel pagamento delle rate di mutuo, come peraltro si desumeva anche dal contenuto dell'art. 7, c. 1, del contratto di finanziamento in contestazione, ed in quanto la decadenza dal beneficio del termine conseguiva, in ogni caso, anche dalla notificazione dell'atto di precetto opposto, atteso che alla data del 29.2.2024 risultavano essere scadute ed impagate dieci rate mensili.
Al contempo, sosteneva l'infondatezza Controparte_1 anche degli ulteriori motivi di opposizione, in quanto basati su una relazione peritale econometrica di parte che rappresentava una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, senza alcuna valenza probatoria.
In particolare, l'opposta riteneva l'infondatezza delle pretese articolate da controparte in via principale, in quanto la formula di ammortamento c.d. alla francese implicava un metodo di calcolo rispettoso del disposto di cui all'art. 820, c. 3, c.c. e dell'art. 1283 c.c., anche alla luce del fatto che il fenomeno anatocistico presupponeva la sussistenza di interessi scaduti e la maturazione di ulteriori interessi su questi ultimi, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie in esame.
7 Inoltre, l'intimante affermava la correttezza del piano di ammortamento allegato all'atto di rinegoziazione del contratto di mutuo, in quanto la pattuizione di un tasso variabile, con l'indicazione del TAN conosciuto al momento dell'accordo del 22.6.2009, pari alla misura del
4,536%, aveva consentito alle mutuatarie di raggiungere una adeguata consapevolezza degli importi da restituire e non aveva comunque determinato un effetto anatocistico.
Poi, escludeva la sussistenza di una Controparte_1 violazione dei principi di trasparenza, di correttezza e di buona fede contrattuale nonché dell'art. 117 TUB, in quanto il contratto di mutuo stipulato in data 29.2.2008 e l'atto di rinegoziazione del 22.6.2009 recavano delle clausole chiare e specifiche, quest'ultimo anche con particolare riguardo all'illustrazione della base del tasso variabile, della periodicità di rilevazione del parametro di riferimento e della parte fissa del medesimo saggio degli interessi, il quale, sino all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, aveva peraltro beneficiato di una pressoché costante diminuzione dell'indice Euribor.
Sotto altro profilo, l'opposta eccepiva l'infondatezza delle tesi avversarie laddove avevano ricondotto il TAEG ad un tasso di interesse ovvero ad una condizione economica, in quanto tale parametro rappresentava una mera e sintetica illustrazione del costo del finanziamento, di talché una eventuale erroneità o lacunosità nell'indicazione del medesimo indice non comportava alcuna invalidità contrattuale ex art. 117, c. 4, TUB.
Infine, l'intimante sosteneva l'insussistenza di una fattispecie di usura originaria, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista empirico.
Alla luce di tutto ciò, domandava, in via Controparte_1 preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva successivamente in giudizio e per essa la procuratrice CP_2 speciale , con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 5.2.2025, Controparte_3 deducendo di essere divenuta titolare della pretesa recata dall'atto di precetto opposto in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con Controparte_1
in data 7.11.2024, con avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta
[...]
Ufficiale, parte seconda, n. 152 del 28.12.2024.
Nel dettaglio, l'intervenuta precisava di essere priva di legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie ed eventualmente risarcitorie formulate da e Parte_1
8 e, nel resto, si riportava agli atti e alle attività già compiute dalla cedente Parte_1 nonché alle domande e alle eccezioni da quest'ultima già svolte.
Alla luce di tutto ciò, e per essa la procuratrice speciale CP_2 [...]
domandava, in via preliminare, di accertare e di dichiarare il proprio diritto di CP_3 subentrare nella titolarità del solo credito di Controparte_1
e, in via principale, di accogliere le domande, le eccezioni e le istanze già formulate dall'opposta.
Con vittoria delle spese di lite.
Le opponenti depositavano in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., mentre le altre parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e respinte le istanze di prova articolate dalle opponenti, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 2.12.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione la sussistenza e l'estensione del diritto di procedere in executivis nei confronti delle intimate – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Occorre invero considerare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da ultimo chiarito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass., sez. un., sent. 6.3.2025, n. 5968).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non è revocabile in dubbio che le mutuatarie abbiano
9 effettivamente assunto un'obbligazione restitutoria nei confronti di
[...]
, essendo contenuta nel contratto di mutuo fondiario rogato in data Controparte_1
29.2.2008 innanzi al dott. Rosario Franco, notaio in Sesto San Giovanni, rep. n. 23528, racc. n.
12209, la pattuizione secondo cui “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 (trenta) mediante pagamento di n. 360 (trecentosessanta) rate mensili, comprensive di capitale e interessi
e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dalla data indicata all'art. 2 del capitolato allegato” (doc. 4, fascicolo opponenti) e risultando incontroverso tra le parti che l'accordo di rinegoziazione del
22.6.2009 abbia riguardato il solo tasso di interesse, dapprima fisso e successivamente variabile
(cfr. citazione, p. 6; cfr. comparsa, p. 20; cfr. altresì doc. 2, fascicolo opponenti).
Peraltro, per completezza, è anche possibile evidenziare come risulti comunque esservi, nel caso di specie, un atto pubblico a riscontro dell'effettivo svincolo delle somme finanziate in favore delle opponenti, ovverosia il coevo atto di compravendita dell'immobile concesso in ipoteca all'istituto bancario, laddove è stato precisato che “il prezzo della vendita ... viene pagato con le seguenti modalità: ... quanto ad euro 206.000,00 mediante il netto ricavo del mutuo che la parte acquirente stipula con la banca in data odierna” (doc. 4, fascicolo opponenti). Controparte_1
Ne consegue che l'atto di precetto opposto risulta sorretto da un valido ed efficace titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso.
Si deve infatti considerare che, ai sensi dell'art. 40, c. 2, TUB, “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
È poi noto che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte osservato che “la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento dell'intero credito residuo da essa vantato manifesta – quanto meno per fatti concludenti – la volontà della stessa banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comportando, quindi, di per sé la risoluzione del contratto (Cass., sez. 3,
14/02/2013, n. 3656; Cass., sez. 1, 21/10/2005, n. 20449; Cass., sez. 3, 23/12/2022, n. 37734)”
(Cass., sez. III, sent. 9.4.2024, n. 9479).
In tal senso, l'eventuale violazione dell'art. 40, c. 2, TUB da parte di
[...]
laddove quest'ultima, con nota del 20.10.2023, ha proceduto “con Controparte_1 effetto immediato alla revoca degli affidamenti ... e comunque alla risoluzione dei rapporti” intestati alle
10 opponenti, con conseguente richiesta di rimborso di “Euro 163.914,13- per residua esposizione relativa al Mutuo SM 741388513/53, finanziamento concess[o] in data 29/02/2008 per originari Euro
210.000,00, dei quali Euro 5.684,66- per nn. cinque rate scadute e insolute da maggio a settembre 2023 ed
Euro 154.221,36- per residuo capitale”, facendo valere “la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 C.C. e delle condizioni contrattuali” (doc. 3, fascicolo opponenti), risulta comunque superata dalla notificazione – nel corso del mese di luglio 2024 (cfr. doc. 5, fascicolo opposta) – dell'atto di precetto opposto, relativo alle “rate scadute e non pagate all'8.03.2024” per “euro
11.679,84” e, dunque, conseguente ad un inadempimento inerente a dieci rate mensili (doc. 1, fascicolo opponenti;
cfr. altresì comparsa, p. 12).
Né il contegno serbato dall'intimante, in particolare a seguito della comunicazione inviata dalle opponenti in data 27-28.11.2024 (cfr. doc. 5, fascicolo opponenti), risulta aver determinato un obiettivo impedimento alla prosecuzione nei versamenti da parte di e Parte_1
in quanto le stesse non hanno allegato e documentato alcun tentativo di Parte_1 pagamento – eventualmente secondo le rituali forme di un'offerta reale, ai sensi degli artt. 1209
e 1210 c.c. – nel periodo di tempo successivo al mese di maggio 2023 ed hanno piuttosto lamentato che, “in assenza di rettifica e/o comunque di una efficace rimessione in termini, nulla avrebbero potuto per evitare risoluzione e decadenza, poiché, anche laddove avessero proseguito nei pagamenti, questi ultimi sarebbero certamente stati imputati quali acconti sul residuo dovuto e non, invece, quali rate, vista appunto la risoluzione ancora 'pendente'” (citazione, p. 5), così impropriamente ipotizzando che la conferma –
o meno – della ricorrenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale e che la correttezza – o meno – dell'imputazione di eventuali pagamenti fossero demandate non all'accertamento dell'autorità giudiziaria, bensì alla sola mutuante.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto non risulta viziato laddove ha ritenuto che le mutuatarie fossero anche decadute dal beneficio del termine.
*
Gli ulteriori motivi di opposizione risultano parimenti infondati.
Tali doglianze riposano infatti sul comune presupposto secondo cui, nel predisporre il piano di ammortamento c.d. alla francese, avrebbe Controparte_1 occultamente ed illegittimamente applicato il regime di capitalizzazione composto degli interessi, con una inammissibile maggiorazione degli oneri invece noti ed effettivamente facenti capo alle mutuatarie, in violazione dell'art. 821, c. 3, c.c., dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, degli artt. 1343 e 1344 c.c., del principio di
11 trasparenza bancaria e dell'art. 1195 c.c., dell'art. 34, c. 2 e c. 5, d.lgs. 206/2005, degli artt. 1346
e 1284, c. 3, c.c. e dell'art. 117 TUB nonché della l. 108/1996.
Una simile prospettazione, tuttavia, è già stata superata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo,
e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. 'È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi
[…] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi'; né 'opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime 'composto' che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo …'; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento 'alla francese' standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass., sez. I, sent. 19.3.2025, n. 7382; cfr. Cass., sez. un., sent. 29.5.2024, n.
15130).
In particolare, diversamente da quanto ipotizzato dalle opponenti (cfr. citazione, pp. 6-7), tali
12 principi di diritto “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo
o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento
o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (Cass., sez. I, sent. 19.3.2025, n. 7382, cit.).
Nello stesso senso, è stato poi precisato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta 'la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi', neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera” (Cass., sez. I, sent. 19.3.2025, n. 7382, cit.).
D'altro canto, nella fattispecie in controversia, non vi è stata una lacunosità informativa, da parte di , nel momento in cui le parti del Controparte_1 contratto di mutuo fondiario rogato in data 29.2.2008 hanno raggiunto l'accordo di rinegoziazione del 22.6.2009, in quanto quest'ultimo risulta specificare il tasso di interesse – variabile – di nuova pattuizione, all'epoca pari al 4,536% nominale annuo, ed unitamente al relativo piano di ammortamento risulta ribadire sia l'importo originariamente erogato, pari ad euro 210.000,00, sia l'ammontare del capitale residuo al 30.6.2009, pari ad euro 207.077,14, sia la durata complessivamente trentennale del prestito, sia la cadenza mensile del pagamento delle rate, di cui n. 347 residue, sia la quota per capitale di volta in volta dovuta, sia l'indicativa quota
13 di interessi, ridotta alla misura di euro 782,75 rispetto all'ammontare di euro 995,70 quantificato
– in relazione alla medesima scadenza del 30.6.2009 – nel piano di ammortamento redatto sulla scorta del tasso fisso del 5,77% inizialmente convenuto tra le parti (cfr. doc. 4, fascicolo opponenti), confermando nel resto – seppur nei limiti della compatibilità – il contenuto delle precedenti pattuizioni ulteriori (cfr. doc. 2, fascicolo opponenti).
Né, con particolare riferimento alla mancata specificazione del TAEG, risulta ultroneo evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass., sez. I, sent. 9.12.2021, n. 39169; cfr. in termini Cass., sez. un., sent. 29.5.2024, n. 15130, cit.).
Alla luce di tutto ciò, le domande attoree devono essere respinte.
* * *
La regolazione delle spese di lite nei rapporti tra le opponenti e
[...]
segue il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e le stesse Controparte_1
– anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia (cfr. doc. 1, fascicolo opponenti), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Si ritiene invece che, nei rapporti con e per essa la procuratrice speciale CP_2
, sussistano i presupposti per un'integrale compensazione delle CP_3 CP_3 spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto l'intervento spiegato ex art. 111 c.p.c. si è sostanzialmente risolto in un richiamo e in un'adesione “in toto agli atti ed alle attività compiute dalla cedente” nonché ad “ogni domanda ed eccezione svolta dalla cedente” (intervento, p. 4), senza uno specifico apporto aggiuntivo rispetto agli elementi addotti da Controparte_4
[...]
[...] (cfr. altresì memoria n. 2 e memoria n. 3, fascicolo intervenuta), ed in quanto le
[...] opponenti non hanno in alcun modo contestato l'effettività della cessione in favore dell'intervenuta e il corrispondente subentro di quest'ultima “nella posizione della società
[...]
limitatamente al credito vantato” (intervento, p. 4). Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
, nella complessiva misura di euro 8.000,00, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa le spese processuali nei rapporti con e per essa la procuratrice CP_2 speciale . Controparte_3
Milano, 21 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] entrambe con l'Avv. GREBLO FRANCESCA, parti elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, indicato in atti
- OPPONENTI contro
Controparte_1 con l'Avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Cesare Battisti n. 2
- OPPOSTA
e contro
e per essa la procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 con l'Avv. CALABRESI ROBERTO e l'Avv. GABOARDI ELISA, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori, indicato in atti
- INTERVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini. Per gli opponenti: “In via cautelare - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via preliminare - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo non è titolo esecutivo per quanto esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione anticipata e di conseguenza riammettere i mutuatari al pagamento delle rate a scadere alle originarie scadenze;
Nel merito In via principale - accertare e dichiarare che il contratto oggetto di esame è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento in regime semplice degli interessi, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale o testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt.
1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la nullità parziale o la nullità testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice,
2 condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
in via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso zero, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi zero ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro al netto di qualsivoglia interesse, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite, riammettendo i mutuatari al beneficio del termine;
IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre CTU - ammettersi CTU contabile acciocché il
CTU risponda ai seguenti questi: A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti il CTU, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca;
D) confronti il CTU il TAEG pattuito in contratto con il tasso soglia di cui alla L. 108/96 alla stipula del contratto;
E) qualora il TAEG sia superiore al tasso soglia di cui al punto che precede azzeri tutti gli interessi pagati dal mutuatario in applicazione dell'art. 1815 c.c., secondo comma;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. della documentazione già richiesta ex art. 119 TUB con comunicazioni dd. 28-11-2023 e 28.2.2024 (doc. 5); Con vittoria di spese diritti e onorari” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opponenti).
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, - in via preliminare: accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 29.02.2008 in Milano, a rogito Avv. Rosario Franco, Notaio in Sesto San Giovanni, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, Rep. n. 23528, Racc. n.
12209, registrato a Monza 2 in data 12.03.2008 al n. 3754, serie 1T e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo formulata ex adverso, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi espressi in narrativa. - nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie che venissero reiterate e/o svolte ex adverso. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di lite” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo opposta).
Per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del
3 caso, in via preliminare: accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 29.02.2008 in Milano, a rogito Avv. Rosario Franco, Notaio in Sesto San Giovanni, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, Rep. n. 23528, Racc. n.
12209, registrato a Monza 2 in data 12.03.2008 al n. 3754, serie 1T e, comunque nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti. Con vittoria di spese e competenze legali” (foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo intervenuta).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.7.2024 e iscritto a ruolo in pari data, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto recante un ammontare pari ad euro 167.863,43 oltre spese ed interessi.
Nel dettaglio, le opponenti rappresentavano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva ad un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.2.2008 e che il medesimo rapporto di finanziamento era stato rinegoziato in data 22.6.2009, allorquando l'iniziale tasso fisso era stato reso variabile, senza che vi fosse stato tuttavia un effettivo aggiornamento del piano di ammortamento, del TAEG e del TAE.
Al contempo, le intimate deducevano che l'istituto bancario, con comunicazione del
20.10.2023, aveva dedotto l'inadempimento delle mutuatarie e, recedendo dai relativi rapporti bancari, le aveva dichiarate decadute dal beneficio del termine.
Tanto premesso, e con un primo motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, sostenevano l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto la somma finanziata era stata immediatamente retrocessa alla società mutuante, con contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso il medesimo istituto bancario e senza che le mutuatarie avessero dunque potuto conseguire l'effettiva disponibilità di tale ammontare.
Inoltre, le opponenti, con un secondo motivo di opposizione, ritenevano l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo in contestazione, in quanto la nota trasmessa da
[...]
in data 20.10.2023 ineriva ad un inadempimento Controparte_1 limitato alle cinque rate scadute tra maggio 2023 e settembre 2023, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 40 TUB, ed in quanto l'intimante era rimasta successivamente silente con riferimento alla richiesta di rettificare il contenuto di tale dichiarazione, così impedendo alle
4 opponenti di proseguire nei pagamenti secondo le scadenze originarie.
Oltre a ciò, le intimate, con un terzo motivo di opposizione, affermavano l'illegittimità dell'applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi, in quanto in contrasto sia con l'art. 821, c. 3, c.c., non essendovi una diretta proporzionalità rispetto al capitale impiegato e non essendovi una deroga in proposito concordata tra le parti, sia con l'art. 1283
c.c. e con l'art. 120 TUB, stante la ricorrenza di una ipotesi di anatocismo matematico nel contesto di un piano di ammortamento c.d. alla francese e stante l'impossibilità per le mutuatarie di comprendere l'impegno economico correlato alla sottoscrizione del contratto in contestazione, sia con l'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, in ragione della mancata indicazione del TAE e dell'assenza di un consenso in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, con conseguente sussistenza di un credito restitutorio, in capo alle intimate, pari ad euro 3.551,06 in applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Al contempo, e con un quarto motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, deducevano l'illegittimità del piano di ammortamento in controversia per violazione dell'art. 1343 c.c. e dell'art. 1344 c.c., in quanto lo stesso si risolveva in un indiretto superamento della normativa posta dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB.
Sotto altro profilo, le opponenti, con un quinto motivo di opposizione, sostenevano l'assenza di trasparenza bancaria in senso economico nei rapporti tra le parti, anche in violazione dell'art. 1195 c.c., in quanto la rata applicata dall'istituto di credito risultava di ammontare pari ad euro 1.015,22 mensili, mentre l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi avrebbe determinato una rata pari ad euro 834,08 mensili, con conseguente necessità di procedere ad una nuova quantificazione degli interessi nei termini di cui all'art. 117, c. 7, TUB, con un conseguente credito restitutorio, in capo alle opponenti, pari ad euro 12.333,88, ovvero nei termini di cui al regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Poi, le intimate, con un sesto motivo di opposizione, eccepivano la violazione della normativa sancita dall'art. 34, c. 2 e c. 5, d.lgs. 206/2005, in quanto l'oggetto del contratto di mutuo non era stato individuato in termini chiari e comprensibili ed in quanto non vi era prova del fatto che il piano di ammortamento con l'applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi fosse stato oggetto di una specifica trattativa tra le parti, con un conseguente credito restitutorio, in capo alle intimate, pari ad euro 3.551,06 in applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Inoltre, e con un settimo motivo di Parte_1 Parte_1
5 opposizione, invocavano la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al saggio di interessi concordato tra le parti, in violazione dell'art. 1346 c.c., dell'art. 1284, c. 3, c.c. e dell'art. 117 TUB, in quanto il tasso convenzionale era stato pattuito nella misura del 4,536%, mentre il tasso effettivamente applicato era stato di misura pari al 4,66%, con un conseguente credito restitutorio, in capo alle opponenti, pari ad euro 12.333,88.
Infine, queste ultime, con un ottavo motivo di opposizione, articolato in via subordinata, affermavano la natura usuraria del TEG relativo al contratto di mutuo in controversia, in quanto lo stesso, alla luce dei maggiori oneri conseguenti al regime di capitalizzazione composto degli interessi, risultava di misura pari al 7,36% e superava dunque il tasso soglia fissato ai sensi della l. 108/1996 nella misura del 6,87%, di talché, ex art. 1815, c. 2, c.c., risultava sussistere un credito restitutorio in favore delle intimate per euro 43.271,65.
Alla luce di tutto ciò, le intimate domandavano, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via preliminare, di escludere che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.2.2008 costituisse un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c. nonché di accertare e di dichiarare l'inefficacia, la nullità o comunque l'illegittimità sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia della dichiarazione di risoluzione anticipata del medesimo rapporto, con conseguente riammissione delle mutuatarie al pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Inoltre, e chiedevano, in via principale, sia di Parte_1 Parte_1 ricalcolare il finanziamento secondo il regime di capitalizzazione semplice, e non composto, degli interessi e, per l'effetto, di condannare controparte al pagamento della conseguente differenza, di rideterminare il futuro piano di ammortamento e di riammettere le mutuatarie al beneficio del termine, sia di accertare e di dichiarare la nullità parziale ovvero la parziale annullabilità del contratto di mutuo fondiario in relazione alla clausola concernente gli interessi pattuiti e, per l'effetto, di condannare controparte al pagamento della differenza conseguente all'applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi ovvero del solo tasso legale di cui all'art. 1284, c. 3, c.c., rideterminando in ogni caso il futuro piano di ammortamento e riammettendo inoltre le mutuatarie al beneficio del termine, sia di accertare e di dichiarare l'intervenuta violazione dei canoni di correttezza e di buona fede contrattuale e, per l'effetto, di condannare l'intimante al risarcimento di un danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e gli interessi calcolati al solo tasso legale ovvero di procedere alle opportune compensazioni nei rapporti tra le parti, riammettendo in ogni caso le mutuatarie al beneficio del termine.
6 Da ultimo, le opponenti domandavano, in via subordinata, di accertare e di dichiarare l'usurarietà degli interessi convenzionali e, per l'effetto, di condannare l'opposta al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato secondo un tasso di interesse di valore nullo ovvero di procedere alle opportune compensazioni nei rapporti tra le parti, rideterminando in ogni caso il futuro piano di ammortamento e riammettendo inoltre le mutuatarie al beneficio del termine.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con Controparte_1 comparsa del 20.11.2024, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta negava la fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero in un momento immediatamente successivo all'erogazione delle somme finanziate non escludeva che il contratto di mutuo avesse efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ed in quanto, in ogni caso, le opponenti avevano dato atto dell'effettivo svincolo di tale importo nel coevo contratto di compravendita, rogato con atto pubblico, relativo all'immobile concesso in ipoteca in favore dell'istituto di credito.
Oltre a ciò, l'intimante affermava l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto l'art. 40 TUB disciplinava le sole ipotesi di ritardo nella restituzione delle somme dovute e non si applicava ai casi di inadempimento assoluto nel pagamento delle rate di mutuo, come peraltro si desumeva anche dal contenuto dell'art. 7, c. 1, del contratto di finanziamento in contestazione, ed in quanto la decadenza dal beneficio del termine conseguiva, in ogni caso, anche dalla notificazione dell'atto di precetto opposto, atteso che alla data del 29.2.2024 risultavano essere scadute ed impagate dieci rate mensili.
Al contempo, sosteneva l'infondatezza Controparte_1 anche degli ulteriori motivi di opposizione, in quanto basati su una relazione peritale econometrica di parte che rappresentava una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, senza alcuna valenza probatoria.
In particolare, l'opposta riteneva l'infondatezza delle pretese articolate da controparte in via principale, in quanto la formula di ammortamento c.d. alla francese implicava un metodo di calcolo rispettoso del disposto di cui all'art. 820, c. 3, c.c. e dell'art. 1283 c.c., anche alla luce del fatto che il fenomeno anatocistico presupponeva la sussistenza di interessi scaduti e la maturazione di ulteriori interessi su questi ultimi, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie in esame.
7 Inoltre, l'intimante affermava la correttezza del piano di ammortamento allegato all'atto di rinegoziazione del contratto di mutuo, in quanto la pattuizione di un tasso variabile, con l'indicazione del TAN conosciuto al momento dell'accordo del 22.6.2009, pari alla misura del
4,536%, aveva consentito alle mutuatarie di raggiungere una adeguata consapevolezza degli importi da restituire e non aveva comunque determinato un effetto anatocistico.
Poi, escludeva la sussistenza di una Controparte_1 violazione dei principi di trasparenza, di correttezza e di buona fede contrattuale nonché dell'art. 117 TUB, in quanto il contratto di mutuo stipulato in data 29.2.2008 e l'atto di rinegoziazione del 22.6.2009 recavano delle clausole chiare e specifiche, quest'ultimo anche con particolare riguardo all'illustrazione della base del tasso variabile, della periodicità di rilevazione del parametro di riferimento e della parte fissa del medesimo saggio degli interessi, il quale, sino all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, aveva peraltro beneficiato di una pressoché costante diminuzione dell'indice Euribor.
Sotto altro profilo, l'opposta eccepiva l'infondatezza delle tesi avversarie laddove avevano ricondotto il TAEG ad un tasso di interesse ovvero ad una condizione economica, in quanto tale parametro rappresentava una mera e sintetica illustrazione del costo del finanziamento, di talché una eventuale erroneità o lacunosità nell'indicazione del medesimo indice non comportava alcuna invalidità contrattuale ex art. 117, c. 4, TUB.
Infine, l'intimante sosteneva l'insussistenza di una fattispecie di usura originaria, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista empirico.
Alla luce di tutto ciò, domandava, in via Controparte_1 preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva successivamente in giudizio e per essa la procuratrice CP_2 speciale , con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 5.2.2025, Controparte_3 deducendo di essere divenuta titolare della pretesa recata dall'atto di precetto opposto in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con Controparte_1
in data 7.11.2024, con avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta
[...]
Ufficiale, parte seconda, n. 152 del 28.12.2024.
Nel dettaglio, l'intervenuta precisava di essere priva di legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie ed eventualmente risarcitorie formulate da e Parte_1
8 e, nel resto, si riportava agli atti e alle attività già compiute dalla cedente Parte_1 nonché alle domande e alle eccezioni da quest'ultima già svolte.
Alla luce di tutto ciò, e per essa la procuratrice speciale CP_2 [...]
domandava, in via preliminare, di accertare e di dichiarare il proprio diritto di CP_3 subentrare nella titolarità del solo credito di Controparte_1
e, in via principale, di accogliere le domande, le eccezioni e le istanze già formulate dall'opposta.
Con vittoria delle spese di lite.
Le opponenti depositavano in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., mentre le altre parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e respinte le istanze di prova articolate dalle opponenti, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 2.12.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione la sussistenza e l'estensione del diritto di procedere in executivis nei confronti delle intimate – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Occorre invero considerare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da ultimo chiarito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass., sez. un., sent. 6.3.2025, n. 5968).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non è revocabile in dubbio che le mutuatarie abbiano
9 effettivamente assunto un'obbligazione restitutoria nei confronti di
[...]
, essendo contenuta nel contratto di mutuo fondiario rogato in data Controparte_1
29.2.2008 innanzi al dott. Rosario Franco, notaio in Sesto San Giovanni, rep. n. 23528, racc. n.
12209, la pattuizione secondo cui “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 (trenta) mediante pagamento di n. 360 (trecentosessanta) rate mensili, comprensive di capitale e interessi
e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dalla data indicata all'art. 2 del capitolato allegato” (doc. 4, fascicolo opponenti) e risultando incontroverso tra le parti che l'accordo di rinegoziazione del
22.6.2009 abbia riguardato il solo tasso di interesse, dapprima fisso e successivamente variabile
(cfr. citazione, p. 6; cfr. comparsa, p. 20; cfr. altresì doc. 2, fascicolo opponenti).
Peraltro, per completezza, è anche possibile evidenziare come risulti comunque esservi, nel caso di specie, un atto pubblico a riscontro dell'effettivo svincolo delle somme finanziate in favore delle opponenti, ovverosia il coevo atto di compravendita dell'immobile concesso in ipoteca all'istituto bancario, laddove è stato precisato che “il prezzo della vendita ... viene pagato con le seguenti modalità: ... quanto ad euro 206.000,00 mediante il netto ricavo del mutuo che la parte acquirente stipula con la banca in data odierna” (doc. 4, fascicolo opponenti). Controparte_1
Ne consegue che l'atto di precetto opposto risulta sorretto da un valido ed efficace titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso.
Si deve infatti considerare che, ai sensi dell'art. 40, c. 2, TUB, “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
È poi noto che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte osservato che “la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento dell'intero credito residuo da essa vantato manifesta – quanto meno per fatti concludenti – la volontà della stessa banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comportando, quindi, di per sé la risoluzione del contratto (Cass., sez. 3,
14/02/2013, n. 3656; Cass., sez. 1, 21/10/2005, n. 20449; Cass., sez. 3, 23/12/2022, n. 37734)”
(Cass., sez. III, sent. 9.4.2024, n. 9479).
In tal senso, l'eventuale violazione dell'art. 40, c. 2, TUB da parte di
[...]
laddove quest'ultima, con nota del 20.10.2023, ha proceduto “con Controparte_1 effetto immediato alla revoca degli affidamenti ... e comunque alla risoluzione dei rapporti” intestati alle
10 opponenti, con conseguente richiesta di rimborso di “Euro 163.914,13- per residua esposizione relativa al Mutuo SM 741388513/53, finanziamento concess[o] in data 29/02/2008 per originari Euro
210.000,00, dei quali Euro 5.684,66- per nn. cinque rate scadute e insolute da maggio a settembre 2023 ed
Euro 154.221,36- per residuo capitale”, facendo valere “la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 C.C. e delle condizioni contrattuali” (doc. 3, fascicolo opponenti), risulta comunque superata dalla notificazione – nel corso del mese di luglio 2024 (cfr. doc. 5, fascicolo opposta) – dell'atto di precetto opposto, relativo alle “rate scadute e non pagate all'8.03.2024” per “euro
11.679,84” e, dunque, conseguente ad un inadempimento inerente a dieci rate mensili (doc. 1, fascicolo opponenti;
cfr. altresì comparsa, p. 12).
Né il contegno serbato dall'intimante, in particolare a seguito della comunicazione inviata dalle opponenti in data 27-28.11.2024 (cfr. doc. 5, fascicolo opponenti), risulta aver determinato un obiettivo impedimento alla prosecuzione nei versamenti da parte di e Parte_1
in quanto le stesse non hanno allegato e documentato alcun tentativo di Parte_1 pagamento – eventualmente secondo le rituali forme di un'offerta reale, ai sensi degli artt. 1209
e 1210 c.c. – nel periodo di tempo successivo al mese di maggio 2023 ed hanno piuttosto lamentato che, “in assenza di rettifica e/o comunque di una efficace rimessione in termini, nulla avrebbero potuto per evitare risoluzione e decadenza, poiché, anche laddove avessero proseguito nei pagamenti, questi ultimi sarebbero certamente stati imputati quali acconti sul residuo dovuto e non, invece, quali rate, vista appunto la risoluzione ancora 'pendente'” (citazione, p. 5), così impropriamente ipotizzando che la conferma –
o meno – della ricorrenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale e che la correttezza – o meno – dell'imputazione di eventuali pagamenti fossero demandate non all'accertamento dell'autorità giudiziaria, bensì alla sola mutuante.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto non risulta viziato laddove ha ritenuto che le mutuatarie fossero anche decadute dal beneficio del termine.
*
Gli ulteriori motivi di opposizione risultano parimenti infondati.
Tali doglianze riposano infatti sul comune presupposto secondo cui, nel predisporre il piano di ammortamento c.d. alla francese, avrebbe Controparte_1 occultamente ed illegittimamente applicato il regime di capitalizzazione composto degli interessi, con una inammissibile maggiorazione degli oneri invece noti ed effettivamente facenti capo alle mutuatarie, in violazione dell'art. 821, c. 3, c.c., dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, degli artt. 1343 e 1344 c.c., del principio di
11 trasparenza bancaria e dell'art. 1195 c.c., dell'art. 34, c. 2 e c. 5, d.lgs. 206/2005, degli artt. 1346
e 1284, c. 3, c.c. e dell'art. 117 TUB nonché della l. 108/1996.
Una simile prospettazione, tuttavia, è già stata superata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo,
e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. 'È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi
[…] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi'; né 'opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime 'composto' che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo …'; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento 'alla francese' standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass., sez. I, sent. 19.3.2025, n. 7382; cfr. Cass., sez. un., sent. 29.5.2024, n.
15130).
In particolare, diversamente da quanto ipotizzato dalle opponenti (cfr. citazione, pp. 6-7), tali
12 principi di diritto “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo
o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento
o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (Cass., sez. I, sent. 19.3.2025, n. 7382, cit.).
Nello stesso senso, è stato poi precisato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta 'la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi', neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera” (Cass., sez. I, sent. 19.3.2025, n. 7382, cit.).
D'altro canto, nella fattispecie in controversia, non vi è stata una lacunosità informativa, da parte di , nel momento in cui le parti del Controparte_1 contratto di mutuo fondiario rogato in data 29.2.2008 hanno raggiunto l'accordo di rinegoziazione del 22.6.2009, in quanto quest'ultimo risulta specificare il tasso di interesse – variabile – di nuova pattuizione, all'epoca pari al 4,536% nominale annuo, ed unitamente al relativo piano di ammortamento risulta ribadire sia l'importo originariamente erogato, pari ad euro 210.000,00, sia l'ammontare del capitale residuo al 30.6.2009, pari ad euro 207.077,14, sia la durata complessivamente trentennale del prestito, sia la cadenza mensile del pagamento delle rate, di cui n. 347 residue, sia la quota per capitale di volta in volta dovuta, sia l'indicativa quota
13 di interessi, ridotta alla misura di euro 782,75 rispetto all'ammontare di euro 995,70 quantificato
– in relazione alla medesima scadenza del 30.6.2009 – nel piano di ammortamento redatto sulla scorta del tasso fisso del 5,77% inizialmente convenuto tra le parti (cfr. doc. 4, fascicolo opponenti), confermando nel resto – seppur nei limiti della compatibilità – il contenuto delle precedenti pattuizioni ulteriori (cfr. doc. 2, fascicolo opponenti).
Né, con particolare riferimento alla mancata specificazione del TAEG, risulta ultroneo evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass., sez. I, sent. 9.12.2021, n. 39169; cfr. in termini Cass., sez. un., sent. 29.5.2024, n. 15130, cit.).
Alla luce di tutto ciò, le domande attoree devono essere respinte.
* * *
La regolazione delle spese di lite nei rapporti tra le opponenti e
[...]
segue il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e le stesse Controparte_1
– anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia (cfr. doc. 1, fascicolo opponenti), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Si ritiene invece che, nei rapporti con e per essa la procuratrice speciale CP_2
, sussistano i presupposti per un'integrale compensazione delle CP_3 CP_3 spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto l'intervento spiegato ex art. 111 c.p.c. si è sostanzialmente risolto in un richiamo e in un'adesione “in toto agli atti ed alle attività compiute dalla cedente” nonché ad “ogni domanda ed eccezione svolta dalla cedente” (intervento, p. 4), senza uno specifico apporto aggiuntivo rispetto agli elementi addotti da Controparte_4
[...]
[...] (cfr. altresì memoria n. 2 e memoria n. 3, fascicolo intervenuta), ed in quanto le
[...] opponenti non hanno in alcun modo contestato l'effettività della cessione in favore dell'intervenuta e il corrispondente subentro di quest'ultima “nella posizione della società
[...]
limitatamente al credito vantato” (intervento, p. 4). Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
, nella complessiva misura di euro 8.000,00, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa le spese processuali nei rapporti con e per essa la procuratrice CP_2 speciale . Controparte_3
Milano, 21 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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