Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 674.
(Liberazione dopo il pignoramento).
La facolta' prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' egli nel termine di trenta giorni proceda in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo seguente.
(Liberazione dopo il pignoramento).
La facolta' prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' egli nel termine di trenta giorni proceda in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo seguente.
Commentario • 1
- 1. Fissazione del termine per l'accettazione dell'ereditàAnnamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 22 giugno 2020 · 0.92031616
L'acquisto dell'eredità Decadenza dal diritto di accettazione: art. 481 c.c. Legittimati attivi dell'actio interrogatoria Legittimati passivi dell'actio interrogatoria Le conseguenze dell'actio interrogatoria L'acquisto dell'eredità L'acquisto dell'eredità nel modello successorio delineato dal codice civile avviene attraverso un procedimento che inizia con la morte del de cuius e termina con l'accettazione dell'eredità. Non sono previsti meccanismi legali paragonabili all'istituto del saisine del diritto francese con il quale, in via generale, il possesso viene trasmesso direttamente dal defunto ai chiamati per garantire maggiormente la continuità e la certezza dei rapporti giuridici. …
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