Art. 674.
(Liberazione dopo il pignoramento).
La facolta' prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' egli nel termine di trenta giorni proceda in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo seguente.
(Liberazione dopo il pignoramento).
La facolta' prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' egli nel termine di trenta giorni proceda in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo seguente.