Art. 77.
Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76, per le cessazioni del rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento con un aumento annuo minimo di lire quattrocento e massimo di lire milleduecento, purche' la pensione cosi' aumentata non ecceda le lire venticinquemila annue.
Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76 a favore delle vedove e degli orfani di sanitari e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire seicentosessanta, purche' la pensione cosi' aumentata non ecceda le lire dodicimilacinquecento.
Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento e' calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei comuni precedenti.
Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti dagli assegni concessi o da concedersi da altri Enti e saranno conferiti dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza anche se il sanitario sia cessato dal servizio alle dipendenze dello Stato.
Il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla data del primo pagamento dell'aumento.
Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76, per le cessazioni del rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento con un aumento annuo minimo di lire quattrocento e massimo di lire milleduecento, purche' la pensione cosi' aumentata non ecceda le lire venticinquemila annue.
Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76 a favore delle vedove e degli orfani di sanitari e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire seicentosessanta, purche' la pensione cosi' aumentata non ecceda le lire dodicimilacinquecento.
Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento e' calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei comuni precedenti.
Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti dagli assegni concessi o da concedersi da altri Enti e saranno conferiti dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza anche se il sanitario sia cessato dal servizio alle dipendenze dello Stato.
Il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla data del primo pagamento dell'aumento.