Art. 19. 1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577 , e' sostituito dal seguente:
"Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio".
2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577 , gia' modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
"Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona".
Nota all'art. 19:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all'art. 15), come modificati dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 8. - Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio.
Il giorno delle elezioni e' fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne da' comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili.
Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli scritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e' fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 9. - Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona.
La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili".
"Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio".
2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577 , gia' modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
"Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona".
Nota all'art. 19:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all'art. 15), come modificati dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 8. - Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio.
Il giorno delle elezioni e' fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne da' comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili.
Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli scritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e' fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 9. - Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona.
La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili".