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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 12/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 18169/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE Parte_1
SALVATORE DANIELA
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 10.5.2024,
[...] ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, e, Parte_1
1 premesso di essere dipendente di ha esposto quanto Controparte_2 segue:
- egli è affetto da “ansia e depressione reattiva, con somatizzazioni e insonnia”;
- tale complesso morboso e le connesse esigenze terapeutiche hanno comportato la necessità di “plurimi” periodi di astensione dall'attività lavorativa come prescritto dal medico specialista il 16.5.2023, il 7.8.2023, il 6.11.2023 e il 6.2.2024;
- nell'Addendum al certificato medico del 16.5.2023 trasmesso all' , il medico ha specificato che “…, data la particolarità della CP_3 patologia, nel corso del periodo di astensione dall'attività lavorativa è necessario che il paziente eviti al massimo la permanenza in casa e privilegi attività all'aria aperta e contatti sociali”;
- con nota del 10.12.2023, l' gli ha comunicato che l'assenza alla CP_3 visita di controllo del giorno 24.9.2023 “risulta ingiustificata. Di conseguenza, i giorni di malattia avranno la trattenuta dell'indennità economica secondo i seguenti criteri:
• prima assenza ingiustificata: trattenuta dell'intera indennità fino a dieci giorni a partire dall'inizio dell'evento
• seconda assenza ingiustificata: trattenuta del 50% dell'indennità per il restante periodo
• terza assenza ingiustificata: trattenuta dell'intera indennità dalla data della terza assenza ingiustificata”;
- con nota di pari data, l' gli ha comunicato che anche l'assenza CP_3 del giorno 25.9.2023 risultava ingiustificata. Tanto premesso e considerato che:
- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”;
- la Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato la illegittimità del predetto comma nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni;
2 - con tale disposizione, il legislatore ha previsto un obbligo di reperibilità salvo giustificato motivo da provarsi da parte del lavoratore;
- la circolare “8 agosto 1984 n. 134421” ha individuato, quali CP_3 cause di giustificazione dell'assenza alla visita fiscale, oltre alla forza maggiore, “situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove,… concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici o di visite medico generiche allorquando sia dimostrato che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità”;
- la giurisprudenza di merito richiamata ha ritenuto giustificata l'assenza “ogni qualvolta sia motivata da una ragione socialmente apprezzabile anche se non integrante uno stato di necessità o di forza maggiore” in ragione della prevalenza dell'interesse del lavoratore a “seguire il decorso della propria malattia nei modi ritenuti più opportuni”;
- in altri termini, il giustificato motivo di irreperibilità costituisce una
“clausola elastica che il giudice del merito deve applicare avendo riguardo alla gerarchia dei valori protetti che si contrappongono nella fattispecie concreta esaminata”;
- nella fattispecie, il medico specialista ha precisato che le esigenze terapeutiche correlate alle peculiarità della patologia da cui il ricorrente è affetto hanno imposto, oltre alla terapia farmacologica, che lo stesso nel corso del periodo di astensione dall'attività lavorativa evitasse al massimo la permanenza in casa e privilegiasse attività all'aria aperta e contatti sociali;
- pertanto, l'assenza dall'abitazione risponde ad “esigenze primarie e apprezzabili di gestione e cura del grave e peculiare quadro patologico” e tale giustificato motivo era noto alla controparte rientrando nella sua sfera di conoscenza, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti del 10.12.2023 “per giustificatezza dell'assenza… a CP_3 visita fiscale” e la illegittimità delle trattenute dell'indennità economica di malattia disposte dall' . CP_3
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_3 giudizio rimarcando la legittimità e correttezza del provvedimento adottato nella precedente fase amministrativa perché “pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 5 comma 14 della legge n. 638/1983” e osservando quanto segue:
3 - il sistema sanzionatorio vigente in materia di controllo dello stato di malattia trova il suo fondamento nella “esigenza di garantire la necessaria efficienza del sistema assicurativo nella materia de qua, con conseguente repressione degli eventuali abusi, e che è stato realizzato in modo da non ledere alcun diritto del lavoratore posto che la reperibilità, da assicurare nell'ambito di fasce orarie molto limitate, può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, di guisa che, senza essere né gravosa né vessatoria, deve essere considerata solo come ordinaria estrinsecazione del dovere di collaborazione del lavoratore”;
- proprio in considerazioni delle predette caratteristiche, la giurisprudenza di legittimità ha accolto una “concezione particolarmente rigorosa e restrittiva del 'giustificato motivo'…, da individuare in accadimenti imprevisti ed imprevedibili, in fatti non procrastinabili, quindi in buona sostanza, nella insorgenza di una necessità vera e propria, seria e motivata, non altrimenti differibile, che renda impossibile il rispetto della fascia oraria”;
- una tale necessità non è dato scorgere nella fattispecie non essendo stata provata né documentata nella precedente fase amministrativa la giustificazione dell'assenza alla visita di controllo e, del resto, tale giustificazione non può ravvisarsi in qualsiasi motivo di
“convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Oggetto della causa è la contestazione delle note del 10.12.2023 CP_3 con le quali è stato comunicato al sig. che le assenze Parte_1 alle visite di controllo dei giorni 24 e 25 settembre 2023 sono risultate ingiustificate (all.ti 3 e 4 al fasc. di parte).
1. Ciò premesso, è noto che il datore di lavoro possa richiedere, ai sensi dell'art. 5 della L. 300/1970, il controllo delle assenze per infermità avvalendosi di strutture sanitarie pubbliche. Le visite sono effettuate dai
“medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni” (art. 2, comma 4, del D.L. 663/1979, convertito dalla L. 33/1980).
4 Al fine di consentire il suddetto controllo, il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia in determinate fasce orarie. Per completezza, è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 luglio 1986 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Sanità, “L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi” (il decreto è agevolmente reperibile sul web). Ha chiarito, tra le altre, Cass. 15766/2002 che “In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede. Pertanto, sul lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionata alla situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità e richiede, in caso di indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all'organo di controllo…”. L'inottemperanza a tale dovere di cooperazione e, dunque, l'assenza alla visita di controllo “senza giustificato motivo” è sanzionata dall'art. 5, comma 14, del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, con la perdita del trattamento economico di malattia “per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo” (Corte Cost. 78/1988 ha dichiarato l'illegittimità del comma
“nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni”).
2. Ciò detto, nell'ipotesi specifica, si sostiene che l'esigenza rappresentata nell'Addendum al certificato medico del 16.5.2023, a firma della dott.ssa
, specialista in “Psichiatria e Psicoterapia”, integri Persona_1 un giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità e di assenza alle visite di controllo dei giorni 24 e 25 settembre 2023. Vi si legge che “…, data la particolarità della patologia, nel corso del periodo di astensione dall'attività lavorativa è necessario che il paziente eviti al massimo la permanenza in casa e privilegi attività all'aria aperta
5 e contatti sociali” (vd. l'Addendum del 16.5.2023 ed il certificato medico rilasciato in pari data nel quale, riscontrato dal sanitario un “quadro sintomatologico caratterizzato da ansia e depressione reattiva, con somatizzazioni e insonnia”, si attesta la necessità di un periodo di astensione dall'attività lavorativa per “2 (due) mesi…”, all.ti al n. 2 del fasc. ricorrente). Ciò detto, è sin da subito opportuno ricordare che l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità è escluso per i lavoratori, dipendenti dai datori di lavoro privati, assenti a causa di “patologie gravi che richiedono terapie salvavita”, comprovate da idonea documentazione sanitaria, o di “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta” che abbiano determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento (vd. l'art. 5, comma 13, D.L. 463/1983 prima cit. come modificato dal comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 151/2015, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015, e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11.1.2016, agevolmente reperibile sul web). La tutela dei lavoratori da restrizioni temporali pare correlabile alla straordinarietà dell'episodio morboso, isolato o iscritto in un eventuale decorso cronico;
l'individuazione in concreto delle situazioni di esonero è rimessa, com'è evidente, all'interpretazione dei medici curanti ferma restando la possibilità per l' di effettuare controlli sulla correttezza CP_3 della certificazione e sulla congruità diagnostica in essa contenuta. È chiaro nel caso in esame che la patologia, “ansia e depressione reattiva, con somatizzazioni o insonnia” in base al certificato del 16.5.2023 (locuzioni simili si ritrovano negli altri versati in atti), non sia ricondotta ai casi di esonero dalle fasce di reperibilità di cui al D.M. 11.1.2016. Neppure è condivisibile la tesi del ricorrente che, facendo leva su un'indicazione contenuta nell'Addendum al certificato medico del 16.5.2023 laddove il medico segnala la necessità che il paziente
“eviti al massimo la permanenza in casa e privilegi attività all'aria aperta e contatti sociali” – ad avviso del Tribunale, è piuttosto la raccomandazione rispetto a comportamenti che possono influenzare negativamente o positivamente lo stato psicologico del paziente –, produce l'effetto di un'indebita assimilazione della patologia alle patologie che integrano il diritto all'esonero. Non può, per altra via, ritenersi che quella raccomandazione medica costituisca “giustificato motivo” di assenza alla visita di controllo ex art. 6 5, comma 14, D.L. 463/1983 alla luce dell'interpretazione che se ne può trarre dalla giurisprudenza soprattutto di legittimità. Si legge in Cass. 19668/2019 che tale “giustificato motivo” è una
“clausola elastica che implica la necessità di accertare la sussistenza o di una causa di forza maggiore o di una situazione che, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da comportare la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato”. Si è ulteriormente chiarito che l'assenza ingiustificata può essere integrata da qualsiasi comportamento del lavoratore che, ancorché presente in casa, sia valso ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario “per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale”; il lavoratore deve, infatti, cooperare all'effettuazione delle visite domiciliari – si veda Corte Cost. 78/1988 – e tale dovere risponde all'esigenza di “garantire funzionalità ad un apparato istituzionalmente diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno” (art. 38 Cost.) nonché al principio generale di correttezza e buona fede (fra le altre, Cass. 13006/1999 e Cass. 9453/2005). L'onere di reperibilità, poi, atteso l'ambito molto limitato delle fasce di reperibilità, non risulta nemmeno gravoso o vessatorio (Cass. 19668/2019 già cit.). La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore. Dunque, il potere dell'ente previdenziale-debitore di verificare il fatto generatore del debito (l'astensione dal lavoro per malattia) prima di pagare l'indennità di malattia sarebbe vanificato dalla “contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni” (così, nella pronuncia da ultimo menzionata). L'atteggiamento della Corte Suprema di Cassazione in materia è divenuto col tempo meno rigoroso. Si è, infatti, affermato che il giustificato motivo di assenza non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore potendo essere costituito “anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile” sicché, fra le ipotesi via via individuate, possono annoverarsi:
- la visita presso il medico di fiducia purché il lavoratore “dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità” (Cass. 4247/2004);
- la visita presso il medico di fiducia per far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia al fine della ripresa dell'attività lavorativa (Cass. 8012/2006);
7 - l'effettuazione di una visita ambulatoriale urgente entro le fasce di reperibilità (Cass. 14503/1999);
- l'effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato (Cass. 8012/2006 già cit.);
- l'effettuazione di attività di volontariato per conto di un'associazione privata di pubblica assistenza, attività idonea a soddisfare esigenze meritevoli di tutela in quanto può costituire adempimento di “doveri inderogabili di solidarietà” ex art. 2 Cost., sempreché non sia realizzabile in tempi diversi da quelli coincidenti con le c.d. "fasce orarie" (Cass. 2604/1990);
- la visita alla madre ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari purché l'orario di visita coincida con le fasce di reperibilità configurandosi in tal caso una “esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (…), senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.)” (Cass. 5718/2010);
- la necessaria assistenza prestata alla madre ricoverata in ospedale in gravi condizioni fino al decesso della donna avvenuta dopo un breve periodo di ricovero (Cass. 10661/2016). Nel caso di specie, il lavoratore non si è premurato di dimostrare la ragione “seria e valida” o “socialmente apprezzabile” che rendesse plausibile l'allontanamento dal domicilio e che non può consistere, sic et simpliciter, nella mera e generica raccomandazione medica di condotte idonee a favorire la guarigione in funzione, evidentemente, coadiuvante di una ben precisa terapia farmacologica o di specifici programmi di terapia cognitivo-comportamentale, con la supervisione di un terapeuta, neppure documentati. Diverso sarebbe stato se il sig. avesse dimostrato che Parte_1
l'allontanamento era dipeso dalla necessità, nell'ambito di un ben determinato percorso di cure, di sottoporsi a sedute di psicoterapia in orari coincidenti con le fasce di reperibilità o, sempre a titolo esemplificativo, dalla partecipazione ad eventi o iniziative di integrazione sociale incompatibili con il rispetto delle fasce di reperibilità, queste sì concretamente idonee a favorire il recupero psichico del malato. Al di fuori di un motivo valido e oggettivamente verificabile, connesso alla stessa patologia (come, in termini generali, ad esigenze socialmente apprezzabili), il richiamo al suggerimento medico di evitare “al massimo la permanenza in casa” e di privilegiare “attività all'aria aperta e contatti
8 sociali” si risolve in un comodo pretesto per sfuggire ad ogni forma di controllo. In definitiva, sarebbe stato doveroso per il lavoratore dimostrare, con ogni mezzo istruttorio ammissibile, a quali attività esterne al domicilio egli avesse partecipato nei giorni indicati e nelle fasce di reperibilità per seguire il consiglio del proprio medico curante. La stessa Corte Suprema di Cassazione ha sottolineato come il
“giustificato motivo” di cui art. 5, comma 14, D.L. 463/1983 “non può essere ravvisato in qualsiasi motivo di convenienza o opportunità, ma deve consistere in una improvvisa e cogente situazione di necessità che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità” perché
“Opinando diversamente si verrebbe a dilatare pericolosamente il concetto di giustificato motivo anche a ipotesi di mera opportunità e a consentire al lavoratore di sottrarsi al legittimo controllo della visita fiscale, senza che possano costituire un freno all'eventuale abuso l'onere della prova a carico del lavoratore e il controllo del giudice di merito, peraltro insindacabile in sede di legittimità, circa l'idoneità allo scopo della prova offerta” (sentenza n. 14735/2004 che, in applicazione del suindicato principio, ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del merito secondo cui la lavoratrice non aveva provato con certificato medico la indifferibilità e necessità del trattamento fisioterapico durante il periodo della fascia oraria di reperibilità). In conclusione, disattesa l'istanza di espletamento, “Ove necessario”, di
“CTU medico legale avente ad oggetto l'accertamento della patologia del ricorrente e la necessità della terapia fuori da proprio ambiente casalingo” (così, in ricorso), sia perché la patologia non è in discussione sia perché si fa riferimento ad una presunta necessità terapeutica contrastante con l'obbligo di reperibilità e che, tuttavia, non è documentabile, il ricorso non può essere accolto e va confermata la legittimità dei provvedimenti censurati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi
€ 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
9 - condanna al pagamento, in favore dell' , in Parte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 12/3/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio, dott.sse Silvia Segalina e Francesca Lizzio
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