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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di OR Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4328 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno
2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Pompei, alla via San Giovanni Battista C.F._1 de la Salle, 16, presso lo studio ELl'Avv. Edoardo De Simone, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato apposto in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, ed elettivamente domiciliato in San Valentino Torio (SA), alla Piazza G. C.F._2
Amendola, 26, presso lo studio ELl'Avv. Leonardo Vastola, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE ex lege CONCLUSIONI: i procuratori ELle parti hanno depositato le note, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione ELl'udienza EL 25.09.2024, riportandosi all'accordo sottoscritto tra i coniugi.
Con atto EL 10.1.2025, il P.M. ha espresso parere favorevole in ordine agli accordi raggiunti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2021, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al coniuge . CP_1
A tal fine, esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in OR EL GR (NA), in data 30.09.2009, optando per il regime ELla separazione dei beni, e che da tale unione erano nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
La ricorrente, a fondamento ELla richiesta, rappresentava che la relazione con il CP_1
era stata sempre stata turbolenta e caratterizzata da continui litigi, nonché da insulti ed umiliazioni perpetuati dal resistente a danno ELla Parte_1
In particolare, quest'ultima, biasimava il comportamento possessivo e violento EL
tenuto anche in presenza ELla figlia;
lamentava che a causa ELle continue offese i CP_1
coniugi avevano dormito in camere separate per sette anni;
che nel 2018, onde riscattarsi agli occhi EL marito, decideva di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la riduzione ELlo stomaco (SLIV); che il rapporto degenerava con il concepimento EL secondogenito ed, in seguito ad un ultimo litigio, il si allontanava dalla casa coniugale. CP_1
In data 27.01.2022 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla CP_1
richiesta di separazione personale ma respingeva la richiesta di addebito e contestava i fatti allegati dalla ricorrente.
In particolare, evidenziava che la causa ELla crisi coniugale era da rinvenire nei comportamenti ELla moglie, che aveva assunto un atteggiamento sempre più scostante e distaccato, culminati in una serie di tradimenti, successivamente scoperti dal CP_1
Il resistente, pertanto, aveva cominciato a nutrire dubbi circa la paternità EL secondogenito che, dunque, veniva sottoposto ad un test EL DNA informativo, il quale Per_2 negava la paternità EL e per il quale era stato incardinato un giudizio di CP_1
disconoscimento di paternità innanzi al Tribunale di OR Annunziata.
Sulla scorta di tali ragioni il resistente chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla Parte_1
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente con decreto EL 10.10.2022, depositato il 13.10.2022, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre, disciplinando il diritto di visita EL padre e ponendo a carico di questi l'obbligo di pagamento mensile ELla somma complessiva di euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% ELle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche etc.), previamente documentate e concordate.
In data 14.12.2023 il procuratore EL presentava istanza onde chiedere la CP_1
trattazione in presenza ELl'udienza fissata per il 26.02.2024, attesa necessità di interloquire personalmente con il giudice al fine di valutare situazioni medio tempore avvenute, nello specifico la condizione attinente il figlio minore che, nelle more EL giudizio, era stato Per_2
dichiarato figlio non biologico EL con sentenza n. 2251/2023 resa dal Tribunale di CP_1
OR Annunziata, allegata agli atti, e per adottare opportuni provvedimenti nei confronti ELla figlia minore che aveva iniziato a coabitare con il padre a causa EL clima conflittuale che Per_1
si era instaurato con la Parte_1
All'udienza EL 26.02.2024 il giudice, preso atto ELle mutate volontà ELle parti, disponeva un breve rinvio per consentire un bonario componimento ELla lite.
All'udienza EL 03.04.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., le parti depositavano un accordo di separazione, debitamente sottoscritto in data
28.03.2024, e chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni congiunte ivi riportate.
Il giudice, dunque, all'udienza EL 25.09.2024 riserva la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 7.10.2024 - giorni 60 per il deposito ELle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito ELle memorie di replica.
2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento risultando incontrovertibilmente provati il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una serena vita coniugale. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalle allegazioni ELla parte ricorrente.
Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta EL tutto intollerabile la prosecuzione ELla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151
c.c. e, conseguentemente, in accoglimento ELla richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili e soddisfando le esigenze ELla figlia minore, può ben essere posto alla base ELla decisione di questo Tribunale, nei termini di cui al dispositivo, al quale sia consentito rimandare;
detto accordo, invero e in sintesi, prevede l'affido condiviso ELla figlia minore con diritto/dovere di visita ELla madre e l'obbligo materno Per_1
di contribuire al mantenimento ELla figlia mediante il versamento di una somma mensile pari complessivamente ad Euro 200,00, oltreché attraverso il pagamento EL 50% ELle spese straordinarie per gli stessi occorrenti.
Si dà atto, infine, che la ha di fatto rinunciato alla domanda di assegno per il Parte_1
proprio mantenimento inizialmente proposta sulla scorta degli accordi raggiunti
3. Avuto riguardo alla natura ELla controversia e all'esito ELla stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) Dichiara la separazione dei coniugi nata a [...], il Parte_1
28.02.1990, e , nato a [...], il [...], alle seguenti CP_1
condizioni:
1. Pronuncia la separazione dei coniugi;
2. Dispone l'affido condiviso ELla figlia minore con domicilio prevalente Persona_3
presso il padre al quale, nell'interesse ELla figlia minore;
3. Assegna la casa coniugale (di proprietà EL sig. ) sita in OR EL GR alla CP_1
via Delle Madreperle n. 2, attualmente occupata ancora dalla sig.ra e Parte_1
dal piccolo dando atto che si impegna e si obbliga al Persona_4 Parte_1
rilascio ELl'immobile sito nel comune di OR EL GR alla via Delle Madreperle n.2, con il relativo mobilio e suppellettili in favore EL sig. entro e non oltre il CP_1
30.04.2024;
4. Dispone che la sig.ra compatibilmente alle esigenze ludiche e Parte_1
scolastiche ELla figlia minore potrà tenere con sé la stessa nei giorni EL martedì, Per_1
mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché, di tenere con sé la minore dalle ore 10:00 EL sabato alle ore 21:00 ELla domenica, a week-end alterni di ogni mese e quindi con pernotto presso la madre -, salvo diverso accordo tra le parti;
la figlia minore trascorrerà il suo compleanno ed onomastico con la madre dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
dispone che la figlia minore dovrà trascorrere la festa ELla mamma nonché l'onomastico e il compleanno ELla sig.ra dalle ore 16:00 alle ore 21:00; per le festività natalizie e pasquali la Parte_1
figlia minore, con il criterio ELl'alternanza annuale, trascorrerà le festività EL 24 e 25 dicembre ELl'anno 2024 con la madre, il giorno 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 con il padre, il giorno di Pasqua 2025 con la madre ed il giorno EL lunedì in Albis con il padre e così per gli anni successivi sempre in modo alternato e salvo diverso accordo tra le parti;
la sig.ra potrà tenere con sé la figlia minore per complessive Parte_1
n. 2 settimane consecutive nel periodo estivo (15 giugno 10 settembre) con richiesta da effettuare al sig. a mezzo mail o lettera raccomandata a/r da inviare entro CP_1
il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il termine predetto il periodo sarà quello compreso tra la prima e la seconda settimana di agosto, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Ciascun coniuge, quando ha con sé i figli minori, ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito e di notiziarlo in merito ad eventuali spostamenti che saranno fatti in altre località extra regionali;
6. La sig.ra si obbliga – in considerazione ELl'attuale stato Parte_1
disoccupazione lavorativa ELla stessa – a corrispondere in favore ELla figlia minore a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 200,00 da Per_1
corrispondersi entro il 05 di ogni mese in favore EL padre sig. , somma che CP_1
sarà automaticamente rivalutata ogni anno nella misura EL 75% ELl'indice ISTAT di riferimento, oltre, al pagamento ELle spese straordinarie nella misura EL 50% che si rendessero necessarie e comunque preventivamente concordate e documentate;
7. Per espresso accordo tra le parti il sig. è autorizzato a richiedere, presso CP_1
l' di competenza, l'assegno unico universale (AUU) nella misura EL 100%; CP_2
8. Dispone che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore ELla coniuge sig.ra per espressa rinuncia di quest'ultima; Parte_1
9. I coniugi si impegnano a collaborare, nell'interesse dei figli minori, a favorire gli incontri ed i rapporti con le rispettive famiglie di origine;
10. I coniugi danno il consenso ed autorizzano il rilascio EL passaporto ELla figlia Per_1
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Tore EL GR (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 436, parte II,
Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2009);
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in OR Annunziata nella Camera di Consiglio EL 20.1.2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di OR Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4328 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno
2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Pompei, alla via San Giovanni Battista C.F._1 de la Salle, 16, presso lo studio ELl'Avv. Edoardo De Simone, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato apposto in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, ed elettivamente domiciliato in San Valentino Torio (SA), alla Piazza G. C.F._2
Amendola, 26, presso lo studio ELl'Avv. Leonardo Vastola, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE ex lege CONCLUSIONI: i procuratori ELle parti hanno depositato le note, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione ELl'udienza EL 25.09.2024, riportandosi all'accordo sottoscritto tra i coniugi.
Con atto EL 10.1.2025, il P.M. ha espresso parere favorevole in ordine agli accordi raggiunti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2021, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al coniuge . CP_1
A tal fine, esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in OR EL GR (NA), in data 30.09.2009, optando per il regime ELla separazione dei beni, e che da tale unione erano nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
La ricorrente, a fondamento ELla richiesta, rappresentava che la relazione con il CP_1
era stata sempre stata turbolenta e caratterizzata da continui litigi, nonché da insulti ed umiliazioni perpetuati dal resistente a danno ELla Parte_1
In particolare, quest'ultima, biasimava il comportamento possessivo e violento EL
tenuto anche in presenza ELla figlia;
lamentava che a causa ELle continue offese i CP_1
coniugi avevano dormito in camere separate per sette anni;
che nel 2018, onde riscattarsi agli occhi EL marito, decideva di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la riduzione ELlo stomaco (SLIV); che il rapporto degenerava con il concepimento EL secondogenito ed, in seguito ad un ultimo litigio, il si allontanava dalla casa coniugale. CP_1
In data 27.01.2022 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla CP_1
richiesta di separazione personale ma respingeva la richiesta di addebito e contestava i fatti allegati dalla ricorrente.
In particolare, evidenziava che la causa ELla crisi coniugale era da rinvenire nei comportamenti ELla moglie, che aveva assunto un atteggiamento sempre più scostante e distaccato, culminati in una serie di tradimenti, successivamente scoperti dal CP_1
Il resistente, pertanto, aveva cominciato a nutrire dubbi circa la paternità EL secondogenito che, dunque, veniva sottoposto ad un test EL DNA informativo, il quale Per_2 negava la paternità EL e per il quale era stato incardinato un giudizio di CP_1
disconoscimento di paternità innanzi al Tribunale di OR Annunziata.
Sulla scorta di tali ragioni il resistente chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla Parte_1
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente con decreto EL 10.10.2022, depositato il 13.10.2022, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre, disciplinando il diritto di visita EL padre e ponendo a carico di questi l'obbligo di pagamento mensile ELla somma complessiva di euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% ELle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche etc.), previamente documentate e concordate.
In data 14.12.2023 il procuratore EL presentava istanza onde chiedere la CP_1
trattazione in presenza ELl'udienza fissata per il 26.02.2024, attesa necessità di interloquire personalmente con il giudice al fine di valutare situazioni medio tempore avvenute, nello specifico la condizione attinente il figlio minore che, nelle more EL giudizio, era stato Per_2
dichiarato figlio non biologico EL con sentenza n. 2251/2023 resa dal Tribunale di CP_1
OR Annunziata, allegata agli atti, e per adottare opportuni provvedimenti nei confronti ELla figlia minore che aveva iniziato a coabitare con il padre a causa EL clima conflittuale che Per_1
si era instaurato con la Parte_1
All'udienza EL 26.02.2024 il giudice, preso atto ELle mutate volontà ELle parti, disponeva un breve rinvio per consentire un bonario componimento ELla lite.
All'udienza EL 03.04.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., le parti depositavano un accordo di separazione, debitamente sottoscritto in data
28.03.2024, e chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni congiunte ivi riportate.
Il giudice, dunque, all'udienza EL 25.09.2024 riserva la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 7.10.2024 - giorni 60 per il deposito ELle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito ELle memorie di replica.
2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dalla ricorrente e cui ha aderito il resistente, è fondata e merita accoglimento risultando incontrovertibilmente provati il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una serena vita coniugale. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalle allegazioni ELla parte ricorrente.
Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta EL tutto intollerabile la prosecuzione ELla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151
c.c. e, conseguentemente, in accoglimento ELla richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili e soddisfando le esigenze ELla figlia minore, può ben essere posto alla base ELla decisione di questo Tribunale, nei termini di cui al dispositivo, al quale sia consentito rimandare;
detto accordo, invero e in sintesi, prevede l'affido condiviso ELla figlia minore con diritto/dovere di visita ELla madre e l'obbligo materno Per_1
di contribuire al mantenimento ELla figlia mediante il versamento di una somma mensile pari complessivamente ad Euro 200,00, oltreché attraverso il pagamento EL 50% ELle spese straordinarie per gli stessi occorrenti.
Si dà atto, infine, che la ha di fatto rinunciato alla domanda di assegno per il Parte_1
proprio mantenimento inizialmente proposta sulla scorta degli accordi raggiunti
3. Avuto riguardo alla natura ELla controversia e all'esito ELla stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) Dichiara la separazione dei coniugi nata a [...], il Parte_1
28.02.1990, e , nato a [...], il [...], alle seguenti CP_1
condizioni:
1. Pronuncia la separazione dei coniugi;
2. Dispone l'affido condiviso ELla figlia minore con domicilio prevalente Persona_3
presso il padre al quale, nell'interesse ELla figlia minore;
3. Assegna la casa coniugale (di proprietà EL sig. ) sita in OR EL GR alla CP_1
via Delle Madreperle n. 2, attualmente occupata ancora dalla sig.ra e Parte_1
dal piccolo dando atto che si impegna e si obbliga al Persona_4 Parte_1
rilascio ELl'immobile sito nel comune di OR EL GR alla via Delle Madreperle n.2, con il relativo mobilio e suppellettili in favore EL sig. entro e non oltre il CP_1
30.04.2024;
4. Dispone che la sig.ra compatibilmente alle esigenze ludiche e Parte_1
scolastiche ELla figlia minore potrà tenere con sé la stessa nei giorni EL martedì, Per_1
mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché, di tenere con sé la minore dalle ore 10:00 EL sabato alle ore 21:00 ELla domenica, a week-end alterni di ogni mese e quindi con pernotto presso la madre -, salvo diverso accordo tra le parti;
la figlia minore trascorrerà il suo compleanno ed onomastico con la madre dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
dispone che la figlia minore dovrà trascorrere la festa ELla mamma nonché l'onomastico e il compleanno ELla sig.ra dalle ore 16:00 alle ore 21:00; per le festività natalizie e pasquali la Parte_1
figlia minore, con il criterio ELl'alternanza annuale, trascorrerà le festività EL 24 e 25 dicembre ELl'anno 2024 con la madre, il giorno 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 con il padre, il giorno di Pasqua 2025 con la madre ed il giorno EL lunedì in Albis con il padre e così per gli anni successivi sempre in modo alternato e salvo diverso accordo tra le parti;
la sig.ra potrà tenere con sé la figlia minore per complessive Parte_1
n. 2 settimane consecutive nel periodo estivo (15 giugno 10 settembre) con richiesta da effettuare al sig. a mezzo mail o lettera raccomandata a/r da inviare entro CP_1
il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il termine predetto il periodo sarà quello compreso tra la prima e la seconda settimana di agosto, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Ciascun coniuge, quando ha con sé i figli minori, ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito e di notiziarlo in merito ad eventuali spostamenti che saranno fatti in altre località extra regionali;
6. La sig.ra si obbliga – in considerazione ELl'attuale stato Parte_1
disoccupazione lavorativa ELla stessa – a corrispondere in favore ELla figlia minore a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 200,00 da Per_1
corrispondersi entro il 05 di ogni mese in favore EL padre sig. , somma che CP_1
sarà automaticamente rivalutata ogni anno nella misura EL 75% ELl'indice ISTAT di riferimento, oltre, al pagamento ELle spese straordinarie nella misura EL 50% che si rendessero necessarie e comunque preventivamente concordate e documentate;
7. Per espresso accordo tra le parti il sig. è autorizzato a richiedere, presso CP_1
l' di competenza, l'assegno unico universale (AUU) nella misura EL 100%; CP_2
8. Dispone che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore ELla coniuge sig.ra per espressa rinuncia di quest'ultima; Parte_1
9. I coniugi si impegnano a collaborare, nell'interesse dei figli minori, a favorire gli incontri ed i rapporti con le rispettive famiglie di origine;
10. I coniugi danno il consenso ed autorizzano il rilascio EL passaporto ELla figlia Per_1
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Tore EL GR (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) - (atto n. 436, parte II,
Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2009);
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in OR Annunziata nella Camera di Consiglio EL 20.1.2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano