Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5418 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Agostino Rizzo, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e CP_1 Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Donato Fanciullo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 24/02/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20/12/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Giurdignano (LE) il 20/05/1999;
- che dalla loro unione è nato il figlio , il 19/08/1999, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_3
Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Parte_3
Giurdignano (LE), il 20/05/1999 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune al n. 2, parte I, anno 1999), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la Sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, di Parte_1 proprietà del Sig. già da prima del matrimonio, Parte_3 che resta assegnata allo stesso;
2 c) entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno reciproco di mantenimento essendo entrambi muniti di reddito ed economicamente indipendenti;
d) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) le parti danno atto di aver già ripartito gli effetti personali;
f) le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3