Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8913 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Gaetano Cavallaro come da procura Parte_1
come in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- che a seguito di domanda amministrativa n. 3930980304021 del 03.11.2023, veniva riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile di : “INVALIDO CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio -grave 67% - 99% ” con la seguente diagnosi: “Diabete
- di essere stata altresì riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di , a seguito di domanda amministrativa n.3930980304022 del CP_1
03.11.2023, “PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART. 3)” con la stessa diagnosi e disconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 3677/2024;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riconosceva i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ma non l'art. i benefici di cui all'art 1 L. 18/80;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare , rilevando come testualmente rilevato dal CTP e richiamato in ricorso “ la valutazione dello stimato C.T.U. non risulti aderente alle reali condizioni cliniche del soggetto che sono ben evincibili dalla disamina della documentazione sanitaria ostensibile e presente in atti. Difatti, durante la visita specialistica nefrologica, eseguita in data 15.9.2023 presso l' viene posta Controparte_2 diagnosi di “IRC di grado elevato stadio IV K- DIGO (eGFR 21 ml/min CKD-EPI calcolato con esami del 6.9.2023). diabete mellito tipo II. F.A. cronica. Ipertensione arteriosa. Noduli tiroidei. NYHA III. Insufficienza mitralica e aortica. Ipertensione polmonare. Diverticoli del colon”. La sopracitata diagnosi di insufficienza renale stadio IV in associazione ad un soggetto con pluricomorbidità tra cui insufficienza mitralica, aortica con classe NYHA III e ipertensione polmonare determina un grave deficit delle autonomie complesse rendendo il soggetto meritevole di indennità di accompagnamento in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua”.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ 1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione dei CP_3
ratei di indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80, prevista per gli inabili con permanente totale inabilità lavorativa ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, dal primo giorno del mese successivo la domanda amministrativa (3.11.2023) o da quella accertata in corso di lite, più ratei maturandi, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo
a tale data sino alsoddisfo e rivalutazione monetaria, 2) conseguentemente condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza richiesta o alla somma eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e relativi interessi. Con vittoria di spese e competenze legge da quantificarsi ex DM 147/22, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, con distrazione al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 20 maggio 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente sia da considerare “ invalida ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio grave ( 67-99%)”. Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: “Dai dati sopra esposti emergono i seguenti fatti di interesse medico-legale. La sig.ra in data 03/11/23 faceva istanza per CP_3
avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permetterle di fruire del trattamento pensionistico.Sottoposta la sig.ra in data 05/12/23 a visita medica da parte dei CP_3
Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di CP_1
veniva tro-vata affetta da Diabete mellito nido - Ipertensione arteriosa – Cardiopatia valvolare con
FAC – IRC stadio IV – Spondiloartrosi diffusa. e pertanto ritenuta invalida ultrasessanta-cinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età me-dio-grave (67-
99%) ma senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore, non-ché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1). La sig.ra CP_3
presentava quindi ricorso giudiziario. Sottoposta a visita medico legale dal nominato CTU dott.
, veniva trovata af-fetta da Insufficienza renale cronica al IV° stadio, diabete mellito Persona_1
NID in discreto com-penso glicometabolico, spondilodiscoartrosi lombare con crollo di D10 e pertanto rite-nuta non necessitare assistenza continua ma soggetto con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3). Veniva fatta opposizione alla mia osservazione, la sig.ra CP_4 CP_3
é stata trovata affetta da Spondiloartrosi in osteoporosi (crollo T10) a discreta incidenza
[...]
funzionale Valvulopatia mitro-aortica in soggetto fibrillante con ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico (II classe NYHA) Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali
IRC stadio IV K-DIGO In CONCLUSIONE, ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità
Giudiziaria, posso affermare che la sig.ra è stata trovata affetta da infermità le quali CP_3
la rendono invalida ul-trasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti pro-pri della sua età medio-grave (67-99%) Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (03/11/23) di presentazione della domanda amministrativa in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione e non è stato oggetto di deduzioni critiche di parte.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. R.G. 3677/24; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso