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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 525/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI IA IA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 525/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERATI UMBERTO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ANGELO BALDASSARRI 36 00139 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. AMITRANO MAURO ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO BERTOLONI 55 00100 ROMA;
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.10773 del 20.12.21
Conclusioni : come da stretti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata che , in parziale Parte_1 accoglimento del ricorso originario del lavoratore , condannava e Parte_2 [...]
al pagamento delle differenze retributive accertate;
il tribunale rigettava la Parte_3 richiesta di riconoscimento della superiore qualifica professionale di macellaio specializzato provetto
, così come dei compensi per lavoro straordinario prestato in costanza di rapporto nella misura di sei ore giornaliere . Il tribunale rigettava altresì la richiesta di accertamento della responsabilità solidale dell'utilizzatrice rispetto alle società per il lavoro spa e Controparte_3 Pt_2 Parte_2
Parte_3
L'appello era ancorato a tre motivi .
Con il primo motivo di appello denunciava l'erronea valutazione degli esiti Parte_1 dell'istruttoria testimoniale svolta in relazione alla pretesa all'inquadramento nel livello terzo del contratto collettivo nazionale del commercio , deducendo come dall'istruttoria fosse invece emerso lo svolgimento di mansioni proprie del superiore del profilo rivendicato.
Con il secondo motivo parimenti contestava l'erronea valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie in relazione all'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario , emergente anche dalla buste paga prodotte in atti .
Con l'ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità solidale della utilizzatrice ai sensi del decreto legislativo 81 del 2015, art. 35 e dell'articolo 23 del decreto legislativo
276/2003 : deduceva che la società aveva corrisposto alla signora Parte_3 Pt_1 la quota di sua spettanza pari a euro 5430 mentre residuava la somma di euro 12. 233,37 che avrebbe dovuto essere posta a carico della società in solido con Parte_4 Controparte_1
L'atto di appello era proposto nei confronti di , Controparte_1 Controparte_4
e nella qualità di socio unico e liquidatore della cancellata
[...] CP_2 Parte_5
, in liquidazione.
[...] Si costituivano in giudizio (già Controparte_5 [...]
) contestando entrambe le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Parte_3 dell'impugnata sentenza
All'udienza del 7 gennaio 2025 il procuratore della società Controparte_5 comunicava la liquidazione giudiziale della propria assistita e il procedimento veniva interrotto
Il giudizio ea poi riassunto da e notificato a e a Parte_1 CP_2 Controparte_6
i quali tuttavia non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. ometteva di
[...] Parte_1 riassumere il giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale di Controparte_5
sul presupposto che detta riassunzione avrebbe dovuto essere operata presso il tribunale
[...] fallimentare vertendosi in tema di condanna al pagamento di crediti retributivi .
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi che ha convenuto in giudizio nella Parte_1 CP_2 qualità di socio unico e liquidatore della cancellata in liquidazione Parte_5 volontaria. In tema di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio unico risponde nei limiti delle "somme" riscosse in base al bilancio finale di liquidazione , compresi tutti gli "elementi attivi", e quindi compreso il controvalore in denaro - quantificato con il bilancio in questione - di partecipazioni sociali (Cass. 31109/23)
Tuttavia le ulteriori domande formulate nell'atto di appello nei confronti del socio unico dell'agenzia cancellata sono infondate , mentre è fondata la richiesta di accertamento della responsabilità Pt_5 solidale di per le ragioni che saranno di seguito sviluppate. Controparte_1
, inquadrata nel quarto livello della contrattazione collettiva di categoria (operaio Parte_1 qualificato )quale aiuto macellaio , chiedeva il riconoscimento della superiore qualifica terza , propria del macellaio specializzato provetto.
Ai sensi della previsione contrattuale il macellaio specializzato provetto di terzo livello è il lavoratore con specifiche e adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnica che , in autonomia operativa , nell'ambito delle mansioni assegnate , esegue con perizia tutte le fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura , pesatura , taglio a filo, a mano e a macchina , presentazione in vassoio , rifilatura dei tagli , riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco
Appartiene invece al quarto livello il lavoratore che esegue i compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari , nonché gli addetti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Nelle esemplificazioni riportate è inserito l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nei grandi magazzini , supermercati ed esercizi similari , intendendosi per tale l'addetto all'insieme delle operazioni prodromiche alla vendita comprendenti l'esercizio promiscuo della funzione di incasso di registrazione, ma anche di preparazione delle confezioni , di prezzatura , di marcatura , di segnalazione dello scoperto del banco di rifornimento , di movimentazione fisica delle merci . Rientra quindi in questo profilo anche il banconiere di spacci di carne e lo specialista di macelleria , gastronomia, salumeria , anche con funzioni di vendita, nonché funzioni assimilabili.
In difetto di allegazioni documentali sono stati escussi come testi alcuni colleghi di lavoro, i preposti delle agenzie di somministrazione , alcuni avventori dell'esercizio ove prestava servizio la signora
. Parte_1
Nello specifico sono stati escussi come testi i signori capoarea dell'agenzia Testimone_1 Pt_3 agenzia per il lavoro , che aveva somministrato la ricorrente , , compagno della Testimone_2 ricorrente e avventore occasionale del supermercato, , collega di lavoro della Testimone_3 ricorrente al banco di macelleria - che aveva instaurato un giudizio per differenze retributive nei confronti della parte datoriale, poi definito con conciliazione - , la sig.ra , collega Testimone_4 di lavoro della ricorrente addetta al box informazioni , collega di lavoro della ricorrente Persona_1
e anch'essa addetta al box informazioni, responsabile del supermercato WE, Persona_2
cliente occasionale del negozio. Persona_3
Il teste capo area dell'agenzia per il lavoro che aveva somministrato la Testimone_1 Pt_3 ricorrente a WE , ha dichiarato di aver frequentato i locali del supermercato ove lavorava la ricorrente almeno due o tre volte a settimana , trattenendosi una ventina di minuti ogni volta . In relazione al reparto di macelleria nel quale operava la ricorrente egli ha dichiarato che la carne arrivava già disossata, e cioè lavorata da macellai qualificati . Secondo il teste la ricorrente , all'interno del laboratorio , doveva occuparsi di prendere materialmente le fettine di carne già tagliate, collocarle nell'apposita vaschetta, coprirla con la pellicola, selezionare sulla bilancia il corretto codice dell'alimento ed apporre l'etichetta del prezzo. Tali vaschette venivano poi messe nei frigoriferi esposti al pubblico, dove la clientela poteva ritirarla per l'acquisto . Il teste ha dichiarato che nel supermercato c'era anche un banco di macelleria “servito”, ma di non aver mai visto la ricorrente lavorare al banco. Ha poi precisato che la mansione assegnata alla ricorrente non richiedeva competenze tecniche manuali di macellaio e che in realtà queste competenze tecniche sono richieste solo al personale che lavora nelle piattaforme, dove le bestie macellate sono disossate prima dell'invio ai punti vendita. Il teste ha riferito che la mansione assegnata alla ricorrente richiedeva, di contro, memoria e precisione nella indicazione dei codici , nonché conoscenza del tipo di carne da pesare e prezzare. Ha poi riferito che il personale del laboratorio era diverso dal personale del “banco servito
“e che solo in caso di numerose assenze, si poteva disporre la sostituzione con personale del reparto normalmente assegnato a mansioni diverse.
Nessun ausilio alla corretta ricostruzione delle mansioni svolte può pervenire poi dalla dichiarazione della teste . Più specificamente la teste frequentava il supermercato solo talvolta nel Per_3 Per_3 fine settimana perché residente a [...]di Roma;
la teste dichiarava di essere venuta a trovare il nipote a Roma nel weekend e di essersi fermata, in quelle occasioni , a fare la spese al WE ove lavorava la ricorrente. La teste raccontava esclusivamente che la ricorrente era stata gentile con lei e su sua richiesta, quando c'erano delle offerte di carne, benchè fosse previsto che il cliente acquistasse i petti di pollo interi, si preoccupava di tagliarglieli a fettine, oppure di ripulire il grasso delle cosce di pollo.
Il teste era invece responsabile del supermercato WE di Via Cassia, che Persona_2 conta circa 70-75 lavoratori al suo interno. I lavoratori sono in parte dipendenti di
[...]
e in parte della . Il teste ha precisato che nel reparto Controparte_1 Parte_3 macelleria operano 10-11 lavoratori e che la ricorrente aveva la mansione di etichettare le confezioni che venivano poi messe a posto , sempre da lei , nelle vasche per i clienti;
che la ricorrente non era addetta al banco “servito” di macelleria, ma che poteva capitare che desse una mano per una decina di minuti, occasionalmente, ove ve ne fosse bisogno. Ha confermato che la carne arrivava nel supermercato già disossata e sezionata, che i macellai si occupavano di prepararla per il banco e di tagliarla per le vaschette che la ricorrente era incaricata di confezionare. Il teste escludeva che la ricorrente si occupasse del taglio della carne in laboratorio mentre ammetteva che , quando occasionalmente operava al banco , poteva capitare che, se il cliente lo chiedeva, affettasse un pezzo di carne con l'affettatrice.
La teste dipendente di dal dicembre 2015, Testimone_4 Controparte_1 lavorava al box informazioni del supermercato WE di Via Cassia nel turno 7:00-14:00 oppure
14:00-22:00 per 6 giorni a settimana. La teste rammentava che la ricorrente stava alla macchina confezionatrice nel reparto macelleria, che il suo ruolo – di cui aveva cognizione diretta - era quello di confezionare le vaschette e sistemarle nelle isole dei banchi. La teste ha dichiarato di aver visto qualche volta la ricorrente servire la clientela al banco della macelleria, e ciò nelle occasioni di particolare affluenza della clientela, come nei periodi di Natale e Pasqua, ma che svolgeva questa attività per soli 15-20 minuti, escludendo che si occupasse di tagliare la carne. Ha invece precisato che aveva la visuale che le consentiva di vedere il laboratorio, attraverso il vetro, e di avere sempre visto la ricorrente alla macchina confezionatrice E' stata poi sentita come teste dipendente di che ha Persona_1 Controparte_1
Tes_ dichiarato di alternarsi con la collega al box delle informazioni , con il medesimo suo orario . La teste rammentava che la ricorrente era addetta al reparto macelleria, che lavorava nel laboratorio con la mansione di “impellicolare” le vaschette. La teste ha dichiarato di conoscere le mansioni della ricorrente per averla vista personalmente quando girava per il supermercato per portare comunicazioni, mentre solo in momenti di particolare affluenza o di necessità la ricorrente era richiesta di servire la clientela al banco.
Il teste ha lavorato alle dipendenze della e successivamente di Testimone_3 Pt_3 presso il punto vendita WE sito in via Cassia per 3 anni fino al 2019, quindi Controparte_1 dal 2016 al 2019, più precisamente dal settembre 2016 al giugno 2019, nel reparto macelleria, svolgendo mansioni di macellaio. Egli ha dichiarato che , quale macellaio si occupava di disossare la carne, quantomeno per i pezzi che non arrivavano già disossati, nonché di affettarla sia per il banco che per il confezionamento, mentre solo ogni tanto si occupavo di preparare le vaschette, mettere la pellicola, pesarle ed applicare l'etichetta del prezzo. Il teste ha dichiarato “La ricorrente stava nel mio stesso reparto e faceva le stesse cose che facevo io, o almeno quasi. Le sue mansioni erano di addetta alla macchina, dove doveva solo confezionare la carne. Però capitava quotidianamente che fosse assegnata a mansioni diverse, ad esempio sul banco, oppure alla preparazione del pollo, che significava tagliarlo in fettine e metterlo nelle vaschette. “ Il teste ha dunque riportato le mansioni della ricorrente inizialmente come addetta alla macchina per il confezionamento della carne, confermando le dichiarazioni rese da tutti gli altri testi. Ha poi precisato che poteva Parte_1 essere richiesta di svolgere mansioni diverse al banco o per la preparazione del pollo nelle vaschette.
L'attività prevalente della ricorrente ,anche secondo il teste era di addetta alla macchina Tes_3 per il confezionamento delle vaschette, seppure poteva capitare che stesse anche al bancone e tagliasse a fettine il pollo ( laddove nel confezionamento , che era la sua mansione principale, si occupava solo di posizionare nelle vaschette le fette già tagliate e incellofanare il tutto) . L'unica variante rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri testi attiene alla durata delle assegnazioni al banco che secondo il potevano impegnarla per l'intero pomeriggio, mentre secondo gli altri testi Tes_3 non duravano più di 15-20 minuti a volta . Ha poi dichiarato che la ricorrente poteva utilizzare i coltelli, ad esempio quando stava al banco, essendoci tagli di carne non pronti, ma ancora da affettare.
Il teste , compagno della ricorrente, ha dichiarato che , per la sua attività Testimone_2 lavorativa, nel settore della ceramica, egli è sempre impegnato dalle 5:00 alle 13:00, sicché si recava a fare la spesa normalmente un paio di volte alla settimana nel pomeriggio, oppure il sabato o la domenica. Ha dichiarato di aver visto la ricorrente nel reparto macelleria, al banco, insieme ai suoi colleghi, oppure fuori dal banco a sistemare la carne nei frigoriferi. Ha precisato che quando serviva, la ricorrente usava sia l'affettatrice, sul bancone, lato sinistro, sia i coltelli, in particolare per tagliare le bistecche. Il teste non sapeva riferire cosa la vedesse fare nel settore dietro il banco, protetto da un vetro.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che svolgeva attività di preparazione delle confezioni Pt_1 di carne da mettere a disposizione del pubblico nella vasche all'uopo destinate. Accanto a questa attività, prevalente, con posizionamento della pellicola sulle vaschette e inserimento del corretto codice merce, la ricorrente poteva essere richiesta di collaborare al banco nella vendita e in quelle occasioni, nel limitato periodo di svolgimento di tali mansioni , ella porzionava la carne utilizzando se necessario apposita strumentazione ( macchina affettatrice e coltelli)
A prescindere dal fatto che i testi che vedevano continuativamente la ricorrente lavorare nel negozio hanno tutti confermato il carattere nettamente prevalente dell'attività di addetta alla macchina per la etichettatura e l'incellofanatura delle vaschette di carne e il carattere occasionale e residuale della collaborazione alla vendita al banco di macelleria , resta il fatto che è comunque mancata la prova dello svolgimento di tutte le fasi delle lavorazioni che contraddistinguono l'attività del macellaio provetto. Il profilo professionale rivendicato presuppone lo svolgimento di attività prodromiche e preliminari rispetto alla vendita quali il taglio anatomico della carne , la disossatura, sfesatura, rimondatura , pesatura , taglio a filo, a mano e a macchina , presentazione in vassoio , rifilatura dei tagli , riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Nessun teste ha potuto riferire in relazione al taglio anatomico della carne, alla disossatura, e anzi alcuni testi hanno confermato che la carne perveniva al negozio in gran parte già disossata e preparata dai macellai che lavorano sulle piattaforme .
Pertanto , seppure i testi hanno riferito che alcune delle mansioni proprie del macellaio specializzato fossero svolte dalla – peraltro non con carattere prevalente, ma per brevi periodi , o in Pt_1 sostituzione di colleghi impediti o assenti o nei momenti di maggiore affluenza di pubblico nel negozio - nessuno ha potuto riferire che tutte le fasi di lavoro proprie del macellaio rientrassero nelle competenze della E d'altronde evidente che l'addetto alla vendita nel banco di macelleria Pt_1 dovesse maneggiare i pezzi di carne e porzionarli in funzione delle richieste, ma questa attività, svolta peraltro occasionalmente, non esaurisce affatto l'articolato profilo professionale del macellaio.
Come correttamente rilevato dal tribunale, non è d'altronde emerso neppure il possesso di una preparazione teorica e tecnico pratica funzionale all'attività specializzata di cui si controverte .
Dall'istruttoria è invece emerso che la ricorrente lavorava alla macchina di confezionamento e solo saltuariamente al banco di macelleria come addetta alla vendita . Non sono state provate le attività caratteristiche del macellaio specializzato che presuppongono una preparazione teorica e tecnico pratica e si manifestano nel taglio anatomico dell'animale , nella sua disossatura , sfesatura , rimondatura , oltre che nel porzionamento con taglio a filo a mano e a macchina e preparazione in vassoio. Pertanto se possono ritenersi accertate alcune delle mansioni riconducibili al superiore profilo di macellaio specializzato provetto , non risultano provate tutte le altre fasi della lavorazione che caratterizzano il profilo professionale, e, in non ogni caso , non è dimostrato il carattere prevalente di tale attività rispetto a quella propria del profilo di aiuto macellaio.
La domanda di riconoscimento della superiore qualifica deve essere dunque respinta.
Anche sull'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente devesi confermare un giudizio espresso dal tribunale in relazione agli esiti dell'istruttoria svolta. Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente deduceva di aver lavorato per sei giorni a settimana dalle 6 alle 13 e dalle 14 alle 21.
Tale orario, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe stato confermato dal teste e dai Tes_3 testi e Per_3 Tes_2
La ricostruzione della ricorrente non è tuttavia condivisibile .
Sono stati sentiti come testi sull'orario i medesimi testi sentiti sulle mansioni , e cioè , Tes_1 Per_3
Tes_
, e . Tes_3 Tes_5 Tes_2 Per_1
I testi hanno reso tutti dichiarazioni univoche nel senso dello svolgimento di un orario di lavoro ordinario di 7 ore a giorno per 6 giorni a settimana con turni al mattino e più raramente al pomeriggio
Solo il teste ha argomentato che 3 o 4 volte a settimana facevano il doppio turno ( laddove Tes_3 la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva argomentato che svolgeva tale doppio turno tutti i giorni ) mentre il teste ha reso dichiarazioni confuse, come meglio esplicitate nel Tes_2 prosieguo .
In relazione agli orari il teste ha dichiarato che la ricorrente era tenuta a registrare tutte le Tes_1 entrate e le uscite tramite apposito badge che le veniva fornito dalla e sulla Controparte_1 scorta delle cui registrazioni erano elaborate le sue buste paga mensile. Dichiarava che la ricorrente osservava il turno della mattina o quello del pomeriggio, a meno che in specifici periodi di particolare afflusso, come a Natale o Pasqua, fosse necessario osservare talvolta il doppio turno. Il teste ha poi riferito di non sapere a che ora arrivasse la mattina e che lo straordinario prestato dalla ricorrente, risultava in automatico dalle risultanze del badge. Sull'orario la teste nulla sapeva riferire salvo riportare che le era capitato di vedere la Per_3 ricorrente nel negozio sia di mattina che di pomeriggio , mentre non la aveva mai vista lavorare nel laboratorio di macelleria .
Invero la teste , cliente del supermercato si è limitata a dichiarare che trovava la ricorrente al Per_3 banco anche di sabato , non sapendo riferire quale orario fosse ottenuta da osservare.
Sempre in relazione all'orario , il teste ha riferito che tutti i dipendenti erano tenuti a Per_2 registrare ogni entrata e ogni uscita con l'apposito badge, le cui strisciate a fine mese venivano mandate in amministrazione per il pagamento delle competenze di ciascuno. Le strisciate evidenziano l'eventuale orario differente da quello normale previsto di lavoro. In relazione ai turni il teste rammentava che la ricorrente faceva il turno della mattina e arrivava alle 7:00 con fine turno alle 14 mentre solo occasionalmente poteva essere capitato - nella settimana di Natale - che le fosse stato richiesto di entrare alle 6:00. Ha precisato che occasionalmente poteva capitare che svolgesse il turno del pomeriggio, ma in realtà per il tipo di mansione che svolgeva era normale che facesse il turno di mattina, quando è necessario riempire le vasche di carne. In relazione all'orario di ingresso, ha precisato che solo il responsabile apre il negozio alle 6:00, per lo scarico merci, mentre il personale entra scaglionato tra le 7:00 e le 7:30 e, se qualche dipendente doveva fare accesso prima delle ore
7:00, doveva lasciare scritta tale annotazione su un foglio per il responsabile che avrebbe aperto l'esercizio il giorno dopo
Tes_ La teste ha confermato che tutti i dipendenti timbrano le entrate e le uscite e tutte le pause e che le strisciate vengono trasmesse alle agenzie per il lavoro per il pagamento . La teste era dunque ben consapevole dell'orario di ingresso del personale perché il badge si trovava proprio nel box ove ella lavorava e ha potuto confermare che la ricorrente faceva spesso il turno 7:00-14:00 mentre l'ingresso alle 6:00 era assolutamente eccezionale, nei periodi cruciali, come Natale o Pasqua. Ha tuttavia escluso che la ricorrente svolgesse il doppio turno, sia la mattina che il pomeriggio evidenziando che se avesse timbrato alle 7:00, alle 13:00 per la pausa pranzo, e alle 14:00 per il rientro, ella stessa se ne sarebbe immediatamente accorta, ma che non era mai accaduto.
Tes_ Analoghe dichiarazioni ha reso la teste che si alternava con la nelle stesse sue Persona_1 mansioni. La teste ha confermato il turno della ricorrente , prevalentemente dalle 7:00 alle 14:00 , talvolta dalle 14:00 alle 21:00. Ha confermato che il badge erra posizionato all'interno del box informazioni e che la vedeva timbrare al mattino alle 7 salvo nei periodi di Natale o di Pasqua, quando c'è grande affluenza di clientela, in cui poteva capitare che arrivasse prima delle 7:00 e che si avvedeva della circostanza solo perché era annotata su dei fogli, a dimostrazione della eccezionalità del suo verificarsi . Sul doppio turno la teste ha dichiarato che era un ipotesi assolutamente eccezionale
Sull'orario è stato sentito anche il teste compagno della ricorrente . Egli ha potuto riferire. Tes_2 che la mattina, durante la settimana, usciva insieme alla ricorrente intorno alle 5:00, posto che da
PR lui doveva raggiungere Civita Castellana mentre la ricorrente con la sua autovettura si recava a Roma per prendere servizio .
Il teste dichiarava che la ricorrente prendeva servizio alle 6 ma è solo una sua deduzione derivante dal fatto che la vedeva uscire presto al mattino perché in quell'orario egli lavorava a Civita Castellana
e non la poteva vedere nel negozio WE a Roma.
Anche l'orario di fine lavoro è meramente dedotto dal teste che la vedeva rientrare, a suo dire a volte alle 14:00, a volte alle 18:00 due volte alla settimana dopo le 21:00/21:30
Invero il teste ha pure cambiato versione nel corso della deposizione rammentando che la ricorrente lavorava normalmente 4 giorni alla settimana con orario lungo, dalle 6:00 del mattino fino alle
21:00/21:30 della sera.
Orbene , oltre ad essere dichiarazioni confuse e contraddittorie, gli orari rammentati sono diversi da quelli dedotti dalla ricorrente ( che indicava un orario fisso 6-21.30, con un'ora di pausa) e in ogni caso non sono riportati per conoscenza diretta , ma come deduzione derivante dal fatto che la ricorrente rientrava a casa a quell'ora , dovendo fare , per quanto a conoscenza del teste , talvolta ( e non sempre ) la c.d. lunga sul lavoro.
Solo nel fine settimana il teste invece dichiarava di ricordare che , a settimane alterne , accompagnava la ricorrente al lavoro al mattino alle 6 e la andava a riprendere la sera a fine orario alle 21-21,.30
Il teste tuttavia non vedeva la ricorrente nel negozio lavorare se non due o tre volte al mese quando andava a fare la spesa coi buoni pasto, seppure nei periodi precedenti al 2018 abbia dichiarato di aver visitato il negozio più spesso per “conoscerla e frequentarla. “
Solo il teste ha reso dichiarazioni maggiormente coerenti con la ricostruzione della Tes_6 ricorrente nell'atto introduttivo . Egli ha dichiarato che l'orario di lavoro era articolato su sei giorni alla settimana, durante i quali 3 o 4 volte osservava l'orario lungo dalle 6:00 alle 21:30 o anche 22:00,
e i restanti giorni l'orario di mattina dalle 6:00 alle 14:00, registrando sempre la presenza tramite badge.
Ha dichiarato che la ricorrente osservava il suo stesso orario di lavoro con un solo giorno di riposo a settimana, a rotazione e un'ora di pausa pranzo, che poteva essere dalle 13:00 alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 15:00, mentre la mattina arrivavano entrambi insieme alle 6:00, al massimo alle 6:10, tutto l'anno .
Le dichiarazioni di pure valutate congiuntamente a quelle – invero confuse e per certi Tes_3 aspetti contraddittorie – del on bastano a ritenere accertato lo svolgimento delle prestazioni Tes_2 lavorative nell'orario dedotto dalla ricorrente.
Infatti la ricorrente ha allegato di aver svolto un orario lavorativo diverso da quello indicato da entrambi i testi, e cioè un orario fisso di 14 ore al giorno per sei giorni a settimana
Inoltre il periodo lavorativo del teste non coincideva se non in parte con quello reso dalla Tes_3 ricorrente in WE mentre il requentava solo saltuariamente il negozio e aveva conoscenza Tes_2 solo indiretta degli orari osservati .
Tes_ Le testi e hanno escluso , così come gli altri testi, l'ordinarietà del doppio turno di servizio Tes_7 evidenziando , in particolare che la loro postazione era in prossimità della macchina deputata alla timbratura e potevano dunque verificare tutti gli ingressi e le uscite del personale: ciò rende le loro deposizioni vieppiù attendibili.
La ricorrente d'altronde non ha mai contestato che l'orario di ingresso e uscita dall'esercizio fosse ritualmente riportato dalle timbrature di ingresso e uscita ed anzi in sede di interrogatorio ha confermato la circostanza;
la ricorrente non ha neppure contestato la corrispondenza al vero degli orari riportati nelle timbrature prodotte in atti e più in generale degli orari risultanti dalle strisciate delle timbrature. Tali strisciate di timbrature – prodotte a campione per il periodo ottobre 2017- febbraio 2018, in occasione della costituzione di nel giudizio di primo grado - Controparte_1 sono significative perché comprovano l'orario ordinario della ricorrente e pure lo svolgimento da parte sua di lavoro straordinario che tuttavia , quando registrato con il cartellino marcatempo, era ritualmente compensato , come emerge dalle buste paga.
Solo nell'atto di appello per la prima volta la ricorrente lamenta una sfasatura di minutaglia in relazione a ore lavorate e non pagate per come emergenti dalle strisciate e dalle buste paga, ma si tratta di una contestazione tardiva posto che alla prima udienza utile e anche nelle udienze successive dinanzi al tribunale, la questione non è mai stata sollevata dalla ricorrente.
IL motivo di appello relativo alla pretesa al pagamento dei compensi per lavoro straordinario deve essere dunque respinto considerata anche la specificità della prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità a carico del lavoratore che rivendichi il pagamento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle convenute con la parte datoriale. Deve invece accogliersi il motivo di appello formulato in via gradata per l'accertamento della responsabilità dell'utilizzatore in solido con il somministrante per il pagamento delle differenze retributive che è stato accertato siano effettivamente dovute alla dipendente.
L'art. 35 comma 2 del d.lgs 81/15 recita infatti:” 2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.”
In parziale accoglimento dell'appello deve dunque riconoscersi la responsabilità solidale dell'utilizzatore per le differenze retributive accertate con sentenza passata in autorità di giudicato perché non impugnata , salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Le spese di lite, ferma la condanna disposta dal tribunale nella sentenza impugnata nei confronti di Controparte_5
, cui il ricorso in riassunzione non è stato notificato stante l'improseguibilità del giudizio
[...] nei confronti della liquidazione giudiziale, sono poste a carico delle parti soccombenti nel doppio grado
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il resto condanna la in solido con al pagamento della somma Controparte_1 CP_2 di euro 12.333.37 . Respinge ogni altra domanda. Condanna e CP_1 Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di liquidate in
[...] Parte_1 complessivi euro 4000 per il primo grado e euro 1990 per il presente grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La Presidente
RI IA IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI IA IA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 525/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERATI UMBERTO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ANGELO BALDASSARRI 36 00139 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. AMITRANO MAURO ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO BERTOLONI 55 00100 ROMA;
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.10773 del 20.12.21
Conclusioni : come da stretti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata che , in parziale Parte_1 accoglimento del ricorso originario del lavoratore , condannava e Parte_2 [...]
al pagamento delle differenze retributive accertate;
il tribunale rigettava la Parte_3 richiesta di riconoscimento della superiore qualifica professionale di macellaio specializzato provetto
, così come dei compensi per lavoro straordinario prestato in costanza di rapporto nella misura di sei ore giornaliere . Il tribunale rigettava altresì la richiesta di accertamento della responsabilità solidale dell'utilizzatrice rispetto alle società per il lavoro spa e Controparte_3 Pt_2 Parte_2
Parte_3
L'appello era ancorato a tre motivi .
Con il primo motivo di appello denunciava l'erronea valutazione degli esiti Parte_1 dell'istruttoria testimoniale svolta in relazione alla pretesa all'inquadramento nel livello terzo del contratto collettivo nazionale del commercio , deducendo come dall'istruttoria fosse invece emerso lo svolgimento di mansioni proprie del superiore del profilo rivendicato.
Con il secondo motivo parimenti contestava l'erronea valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie in relazione all'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario , emergente anche dalla buste paga prodotte in atti .
Con l'ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità solidale della utilizzatrice ai sensi del decreto legislativo 81 del 2015, art. 35 e dell'articolo 23 del decreto legislativo
276/2003 : deduceva che la società aveva corrisposto alla signora Parte_3 Pt_1 la quota di sua spettanza pari a euro 5430 mentre residuava la somma di euro 12. 233,37 che avrebbe dovuto essere posta a carico della società in solido con Parte_4 Controparte_1
L'atto di appello era proposto nei confronti di , Controparte_1 Controparte_4
e nella qualità di socio unico e liquidatore della cancellata
[...] CP_2 Parte_5
, in liquidazione.
[...] Si costituivano in giudizio (già Controparte_5 [...]
) contestando entrambe le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Parte_3 dell'impugnata sentenza
All'udienza del 7 gennaio 2025 il procuratore della società Controparte_5 comunicava la liquidazione giudiziale della propria assistita e il procedimento veniva interrotto
Il giudizio ea poi riassunto da e notificato a e a Parte_1 CP_2 Controparte_6
i quali tuttavia non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. ometteva di
[...] Parte_1 riassumere il giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale di Controparte_5
sul presupposto che detta riassunzione avrebbe dovuto essere operata presso il tribunale
[...] fallimentare vertendosi in tema di condanna al pagamento di crediti retributivi .
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi che ha convenuto in giudizio nella Parte_1 CP_2 qualità di socio unico e liquidatore della cancellata in liquidazione Parte_5 volontaria. In tema di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio unico risponde nei limiti delle "somme" riscosse in base al bilancio finale di liquidazione , compresi tutti gli "elementi attivi", e quindi compreso il controvalore in denaro - quantificato con il bilancio in questione - di partecipazioni sociali (Cass. 31109/23)
Tuttavia le ulteriori domande formulate nell'atto di appello nei confronti del socio unico dell'agenzia cancellata sono infondate , mentre è fondata la richiesta di accertamento della responsabilità Pt_5 solidale di per le ragioni che saranno di seguito sviluppate. Controparte_1
, inquadrata nel quarto livello della contrattazione collettiva di categoria (operaio Parte_1 qualificato )quale aiuto macellaio , chiedeva il riconoscimento della superiore qualifica terza , propria del macellaio specializzato provetto.
Ai sensi della previsione contrattuale il macellaio specializzato provetto di terzo livello è il lavoratore con specifiche e adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnica che , in autonomia operativa , nell'ambito delle mansioni assegnate , esegue con perizia tutte le fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura , pesatura , taglio a filo, a mano e a macchina , presentazione in vassoio , rifilatura dei tagli , riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco
Appartiene invece al quarto livello il lavoratore che esegue i compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari , nonché gli addetti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Nelle esemplificazioni riportate è inserito l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nei grandi magazzini , supermercati ed esercizi similari , intendendosi per tale l'addetto all'insieme delle operazioni prodromiche alla vendita comprendenti l'esercizio promiscuo della funzione di incasso di registrazione, ma anche di preparazione delle confezioni , di prezzatura , di marcatura , di segnalazione dello scoperto del banco di rifornimento , di movimentazione fisica delle merci . Rientra quindi in questo profilo anche il banconiere di spacci di carne e lo specialista di macelleria , gastronomia, salumeria , anche con funzioni di vendita, nonché funzioni assimilabili.
In difetto di allegazioni documentali sono stati escussi come testi alcuni colleghi di lavoro, i preposti delle agenzie di somministrazione , alcuni avventori dell'esercizio ove prestava servizio la signora
. Parte_1
Nello specifico sono stati escussi come testi i signori capoarea dell'agenzia Testimone_1 Pt_3 agenzia per il lavoro , che aveva somministrato la ricorrente , , compagno della Testimone_2 ricorrente e avventore occasionale del supermercato, , collega di lavoro della Testimone_3 ricorrente al banco di macelleria - che aveva instaurato un giudizio per differenze retributive nei confronti della parte datoriale, poi definito con conciliazione - , la sig.ra , collega Testimone_4 di lavoro della ricorrente addetta al box informazioni , collega di lavoro della ricorrente Persona_1
e anch'essa addetta al box informazioni, responsabile del supermercato WE, Persona_2
cliente occasionale del negozio. Persona_3
Il teste capo area dell'agenzia per il lavoro che aveva somministrato la Testimone_1 Pt_3 ricorrente a WE , ha dichiarato di aver frequentato i locali del supermercato ove lavorava la ricorrente almeno due o tre volte a settimana , trattenendosi una ventina di minuti ogni volta . In relazione al reparto di macelleria nel quale operava la ricorrente egli ha dichiarato che la carne arrivava già disossata, e cioè lavorata da macellai qualificati . Secondo il teste la ricorrente , all'interno del laboratorio , doveva occuparsi di prendere materialmente le fettine di carne già tagliate, collocarle nell'apposita vaschetta, coprirla con la pellicola, selezionare sulla bilancia il corretto codice dell'alimento ed apporre l'etichetta del prezzo. Tali vaschette venivano poi messe nei frigoriferi esposti al pubblico, dove la clientela poteva ritirarla per l'acquisto . Il teste ha dichiarato che nel supermercato c'era anche un banco di macelleria “servito”, ma di non aver mai visto la ricorrente lavorare al banco. Ha poi precisato che la mansione assegnata alla ricorrente non richiedeva competenze tecniche manuali di macellaio e che in realtà queste competenze tecniche sono richieste solo al personale che lavora nelle piattaforme, dove le bestie macellate sono disossate prima dell'invio ai punti vendita. Il teste ha riferito che la mansione assegnata alla ricorrente richiedeva, di contro, memoria e precisione nella indicazione dei codici , nonché conoscenza del tipo di carne da pesare e prezzare. Ha poi riferito che il personale del laboratorio era diverso dal personale del “banco servito
“e che solo in caso di numerose assenze, si poteva disporre la sostituzione con personale del reparto normalmente assegnato a mansioni diverse.
Nessun ausilio alla corretta ricostruzione delle mansioni svolte può pervenire poi dalla dichiarazione della teste . Più specificamente la teste frequentava il supermercato solo talvolta nel Per_3 Per_3 fine settimana perché residente a [...]di Roma;
la teste dichiarava di essere venuta a trovare il nipote a Roma nel weekend e di essersi fermata, in quelle occasioni , a fare la spese al WE ove lavorava la ricorrente. La teste raccontava esclusivamente che la ricorrente era stata gentile con lei e su sua richiesta, quando c'erano delle offerte di carne, benchè fosse previsto che il cliente acquistasse i petti di pollo interi, si preoccupava di tagliarglieli a fettine, oppure di ripulire il grasso delle cosce di pollo.
Il teste era invece responsabile del supermercato WE di Via Cassia, che Persona_2 conta circa 70-75 lavoratori al suo interno. I lavoratori sono in parte dipendenti di
[...]
e in parte della . Il teste ha precisato che nel reparto Controparte_1 Parte_3 macelleria operano 10-11 lavoratori e che la ricorrente aveva la mansione di etichettare le confezioni che venivano poi messe a posto , sempre da lei , nelle vasche per i clienti;
che la ricorrente non era addetta al banco “servito” di macelleria, ma che poteva capitare che desse una mano per una decina di minuti, occasionalmente, ove ve ne fosse bisogno. Ha confermato che la carne arrivava nel supermercato già disossata e sezionata, che i macellai si occupavano di prepararla per il banco e di tagliarla per le vaschette che la ricorrente era incaricata di confezionare. Il teste escludeva che la ricorrente si occupasse del taglio della carne in laboratorio mentre ammetteva che , quando occasionalmente operava al banco , poteva capitare che, se il cliente lo chiedeva, affettasse un pezzo di carne con l'affettatrice.
La teste dipendente di dal dicembre 2015, Testimone_4 Controparte_1 lavorava al box informazioni del supermercato WE di Via Cassia nel turno 7:00-14:00 oppure
14:00-22:00 per 6 giorni a settimana. La teste rammentava che la ricorrente stava alla macchina confezionatrice nel reparto macelleria, che il suo ruolo – di cui aveva cognizione diretta - era quello di confezionare le vaschette e sistemarle nelle isole dei banchi. La teste ha dichiarato di aver visto qualche volta la ricorrente servire la clientela al banco della macelleria, e ciò nelle occasioni di particolare affluenza della clientela, come nei periodi di Natale e Pasqua, ma che svolgeva questa attività per soli 15-20 minuti, escludendo che si occupasse di tagliare la carne. Ha invece precisato che aveva la visuale che le consentiva di vedere il laboratorio, attraverso il vetro, e di avere sempre visto la ricorrente alla macchina confezionatrice E' stata poi sentita come teste dipendente di che ha Persona_1 Controparte_1
Tes_ dichiarato di alternarsi con la collega al box delle informazioni , con il medesimo suo orario . La teste rammentava che la ricorrente era addetta al reparto macelleria, che lavorava nel laboratorio con la mansione di “impellicolare” le vaschette. La teste ha dichiarato di conoscere le mansioni della ricorrente per averla vista personalmente quando girava per il supermercato per portare comunicazioni, mentre solo in momenti di particolare affluenza o di necessità la ricorrente era richiesta di servire la clientela al banco.
Il teste ha lavorato alle dipendenze della e successivamente di Testimone_3 Pt_3 presso il punto vendita WE sito in via Cassia per 3 anni fino al 2019, quindi Controparte_1 dal 2016 al 2019, più precisamente dal settembre 2016 al giugno 2019, nel reparto macelleria, svolgendo mansioni di macellaio. Egli ha dichiarato che , quale macellaio si occupava di disossare la carne, quantomeno per i pezzi che non arrivavano già disossati, nonché di affettarla sia per il banco che per il confezionamento, mentre solo ogni tanto si occupavo di preparare le vaschette, mettere la pellicola, pesarle ed applicare l'etichetta del prezzo. Il teste ha dichiarato “La ricorrente stava nel mio stesso reparto e faceva le stesse cose che facevo io, o almeno quasi. Le sue mansioni erano di addetta alla macchina, dove doveva solo confezionare la carne. Però capitava quotidianamente che fosse assegnata a mansioni diverse, ad esempio sul banco, oppure alla preparazione del pollo, che significava tagliarlo in fettine e metterlo nelle vaschette. “ Il teste ha dunque riportato le mansioni della ricorrente inizialmente come addetta alla macchina per il confezionamento della carne, confermando le dichiarazioni rese da tutti gli altri testi. Ha poi precisato che poteva Parte_1 essere richiesta di svolgere mansioni diverse al banco o per la preparazione del pollo nelle vaschette.
L'attività prevalente della ricorrente ,anche secondo il teste era di addetta alla macchina Tes_3 per il confezionamento delle vaschette, seppure poteva capitare che stesse anche al bancone e tagliasse a fettine il pollo ( laddove nel confezionamento , che era la sua mansione principale, si occupava solo di posizionare nelle vaschette le fette già tagliate e incellofanare il tutto) . L'unica variante rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri testi attiene alla durata delle assegnazioni al banco che secondo il potevano impegnarla per l'intero pomeriggio, mentre secondo gli altri testi Tes_3 non duravano più di 15-20 minuti a volta . Ha poi dichiarato che la ricorrente poteva utilizzare i coltelli, ad esempio quando stava al banco, essendoci tagli di carne non pronti, ma ancora da affettare.
Il teste , compagno della ricorrente, ha dichiarato che , per la sua attività Testimone_2 lavorativa, nel settore della ceramica, egli è sempre impegnato dalle 5:00 alle 13:00, sicché si recava a fare la spesa normalmente un paio di volte alla settimana nel pomeriggio, oppure il sabato o la domenica. Ha dichiarato di aver visto la ricorrente nel reparto macelleria, al banco, insieme ai suoi colleghi, oppure fuori dal banco a sistemare la carne nei frigoriferi. Ha precisato che quando serviva, la ricorrente usava sia l'affettatrice, sul bancone, lato sinistro, sia i coltelli, in particolare per tagliare le bistecche. Il teste non sapeva riferire cosa la vedesse fare nel settore dietro il banco, protetto da un vetro.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che svolgeva attività di preparazione delle confezioni Pt_1 di carne da mettere a disposizione del pubblico nella vasche all'uopo destinate. Accanto a questa attività, prevalente, con posizionamento della pellicola sulle vaschette e inserimento del corretto codice merce, la ricorrente poteva essere richiesta di collaborare al banco nella vendita e in quelle occasioni, nel limitato periodo di svolgimento di tali mansioni , ella porzionava la carne utilizzando se necessario apposita strumentazione ( macchina affettatrice e coltelli)
A prescindere dal fatto che i testi che vedevano continuativamente la ricorrente lavorare nel negozio hanno tutti confermato il carattere nettamente prevalente dell'attività di addetta alla macchina per la etichettatura e l'incellofanatura delle vaschette di carne e il carattere occasionale e residuale della collaborazione alla vendita al banco di macelleria , resta il fatto che è comunque mancata la prova dello svolgimento di tutte le fasi delle lavorazioni che contraddistinguono l'attività del macellaio provetto. Il profilo professionale rivendicato presuppone lo svolgimento di attività prodromiche e preliminari rispetto alla vendita quali il taglio anatomico della carne , la disossatura, sfesatura, rimondatura , pesatura , taglio a filo, a mano e a macchina , presentazione in vassoio , rifilatura dei tagli , riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Nessun teste ha potuto riferire in relazione al taglio anatomico della carne, alla disossatura, e anzi alcuni testi hanno confermato che la carne perveniva al negozio in gran parte già disossata e preparata dai macellai che lavorano sulle piattaforme .
Pertanto , seppure i testi hanno riferito che alcune delle mansioni proprie del macellaio specializzato fossero svolte dalla – peraltro non con carattere prevalente, ma per brevi periodi , o in Pt_1 sostituzione di colleghi impediti o assenti o nei momenti di maggiore affluenza di pubblico nel negozio - nessuno ha potuto riferire che tutte le fasi di lavoro proprie del macellaio rientrassero nelle competenze della E d'altronde evidente che l'addetto alla vendita nel banco di macelleria Pt_1 dovesse maneggiare i pezzi di carne e porzionarli in funzione delle richieste, ma questa attività, svolta peraltro occasionalmente, non esaurisce affatto l'articolato profilo professionale del macellaio.
Come correttamente rilevato dal tribunale, non è d'altronde emerso neppure il possesso di una preparazione teorica e tecnico pratica funzionale all'attività specializzata di cui si controverte .
Dall'istruttoria è invece emerso che la ricorrente lavorava alla macchina di confezionamento e solo saltuariamente al banco di macelleria come addetta alla vendita . Non sono state provate le attività caratteristiche del macellaio specializzato che presuppongono una preparazione teorica e tecnico pratica e si manifestano nel taglio anatomico dell'animale , nella sua disossatura , sfesatura , rimondatura , oltre che nel porzionamento con taglio a filo a mano e a macchina e preparazione in vassoio. Pertanto se possono ritenersi accertate alcune delle mansioni riconducibili al superiore profilo di macellaio specializzato provetto , non risultano provate tutte le altre fasi della lavorazione che caratterizzano il profilo professionale, e, in non ogni caso , non è dimostrato il carattere prevalente di tale attività rispetto a quella propria del profilo di aiuto macellaio.
La domanda di riconoscimento della superiore qualifica deve essere dunque respinta.
Anche sull'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente devesi confermare un giudizio espresso dal tribunale in relazione agli esiti dell'istruttoria svolta. Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente deduceva di aver lavorato per sei giorni a settimana dalle 6 alle 13 e dalle 14 alle 21.
Tale orario, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe stato confermato dal teste e dai Tes_3 testi e Per_3 Tes_2
La ricostruzione della ricorrente non è tuttavia condivisibile .
Sono stati sentiti come testi sull'orario i medesimi testi sentiti sulle mansioni , e cioè , Tes_1 Per_3
Tes_
, e . Tes_3 Tes_5 Tes_2 Per_1
I testi hanno reso tutti dichiarazioni univoche nel senso dello svolgimento di un orario di lavoro ordinario di 7 ore a giorno per 6 giorni a settimana con turni al mattino e più raramente al pomeriggio
Solo il teste ha argomentato che 3 o 4 volte a settimana facevano il doppio turno ( laddove Tes_3 la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva argomentato che svolgeva tale doppio turno tutti i giorni ) mentre il teste ha reso dichiarazioni confuse, come meglio esplicitate nel Tes_2 prosieguo .
In relazione agli orari il teste ha dichiarato che la ricorrente era tenuta a registrare tutte le Tes_1 entrate e le uscite tramite apposito badge che le veniva fornito dalla e sulla Controparte_1 scorta delle cui registrazioni erano elaborate le sue buste paga mensile. Dichiarava che la ricorrente osservava il turno della mattina o quello del pomeriggio, a meno che in specifici periodi di particolare afflusso, come a Natale o Pasqua, fosse necessario osservare talvolta il doppio turno. Il teste ha poi riferito di non sapere a che ora arrivasse la mattina e che lo straordinario prestato dalla ricorrente, risultava in automatico dalle risultanze del badge. Sull'orario la teste nulla sapeva riferire salvo riportare che le era capitato di vedere la Per_3 ricorrente nel negozio sia di mattina che di pomeriggio , mentre non la aveva mai vista lavorare nel laboratorio di macelleria .
Invero la teste , cliente del supermercato si è limitata a dichiarare che trovava la ricorrente al Per_3 banco anche di sabato , non sapendo riferire quale orario fosse ottenuta da osservare.
Sempre in relazione all'orario , il teste ha riferito che tutti i dipendenti erano tenuti a Per_2 registrare ogni entrata e ogni uscita con l'apposito badge, le cui strisciate a fine mese venivano mandate in amministrazione per il pagamento delle competenze di ciascuno. Le strisciate evidenziano l'eventuale orario differente da quello normale previsto di lavoro. In relazione ai turni il teste rammentava che la ricorrente faceva il turno della mattina e arrivava alle 7:00 con fine turno alle 14 mentre solo occasionalmente poteva essere capitato - nella settimana di Natale - che le fosse stato richiesto di entrare alle 6:00. Ha precisato che occasionalmente poteva capitare che svolgesse il turno del pomeriggio, ma in realtà per il tipo di mansione che svolgeva era normale che facesse il turno di mattina, quando è necessario riempire le vasche di carne. In relazione all'orario di ingresso, ha precisato che solo il responsabile apre il negozio alle 6:00, per lo scarico merci, mentre il personale entra scaglionato tra le 7:00 e le 7:30 e, se qualche dipendente doveva fare accesso prima delle ore
7:00, doveva lasciare scritta tale annotazione su un foglio per il responsabile che avrebbe aperto l'esercizio il giorno dopo
Tes_ La teste ha confermato che tutti i dipendenti timbrano le entrate e le uscite e tutte le pause e che le strisciate vengono trasmesse alle agenzie per il lavoro per il pagamento . La teste era dunque ben consapevole dell'orario di ingresso del personale perché il badge si trovava proprio nel box ove ella lavorava e ha potuto confermare che la ricorrente faceva spesso il turno 7:00-14:00 mentre l'ingresso alle 6:00 era assolutamente eccezionale, nei periodi cruciali, come Natale o Pasqua. Ha tuttavia escluso che la ricorrente svolgesse il doppio turno, sia la mattina che il pomeriggio evidenziando che se avesse timbrato alle 7:00, alle 13:00 per la pausa pranzo, e alle 14:00 per il rientro, ella stessa se ne sarebbe immediatamente accorta, ma che non era mai accaduto.
Tes_ Analoghe dichiarazioni ha reso la teste che si alternava con la nelle stesse sue Persona_1 mansioni. La teste ha confermato il turno della ricorrente , prevalentemente dalle 7:00 alle 14:00 , talvolta dalle 14:00 alle 21:00. Ha confermato che il badge erra posizionato all'interno del box informazioni e che la vedeva timbrare al mattino alle 7 salvo nei periodi di Natale o di Pasqua, quando c'è grande affluenza di clientela, in cui poteva capitare che arrivasse prima delle 7:00 e che si avvedeva della circostanza solo perché era annotata su dei fogli, a dimostrazione della eccezionalità del suo verificarsi . Sul doppio turno la teste ha dichiarato che era un ipotesi assolutamente eccezionale
Sull'orario è stato sentito anche il teste compagno della ricorrente . Egli ha potuto riferire. Tes_2 che la mattina, durante la settimana, usciva insieme alla ricorrente intorno alle 5:00, posto che da
PR lui doveva raggiungere Civita Castellana mentre la ricorrente con la sua autovettura si recava a Roma per prendere servizio .
Il teste dichiarava che la ricorrente prendeva servizio alle 6 ma è solo una sua deduzione derivante dal fatto che la vedeva uscire presto al mattino perché in quell'orario egli lavorava a Civita Castellana
e non la poteva vedere nel negozio WE a Roma.
Anche l'orario di fine lavoro è meramente dedotto dal teste che la vedeva rientrare, a suo dire a volte alle 14:00, a volte alle 18:00 due volte alla settimana dopo le 21:00/21:30
Invero il teste ha pure cambiato versione nel corso della deposizione rammentando che la ricorrente lavorava normalmente 4 giorni alla settimana con orario lungo, dalle 6:00 del mattino fino alle
21:00/21:30 della sera.
Orbene , oltre ad essere dichiarazioni confuse e contraddittorie, gli orari rammentati sono diversi da quelli dedotti dalla ricorrente ( che indicava un orario fisso 6-21.30, con un'ora di pausa) e in ogni caso non sono riportati per conoscenza diretta , ma come deduzione derivante dal fatto che la ricorrente rientrava a casa a quell'ora , dovendo fare , per quanto a conoscenza del teste , talvolta ( e non sempre ) la c.d. lunga sul lavoro.
Solo nel fine settimana il teste invece dichiarava di ricordare che , a settimane alterne , accompagnava la ricorrente al lavoro al mattino alle 6 e la andava a riprendere la sera a fine orario alle 21-21,.30
Il teste tuttavia non vedeva la ricorrente nel negozio lavorare se non due o tre volte al mese quando andava a fare la spesa coi buoni pasto, seppure nei periodi precedenti al 2018 abbia dichiarato di aver visitato il negozio più spesso per “conoscerla e frequentarla. “
Solo il teste ha reso dichiarazioni maggiormente coerenti con la ricostruzione della Tes_6 ricorrente nell'atto introduttivo . Egli ha dichiarato che l'orario di lavoro era articolato su sei giorni alla settimana, durante i quali 3 o 4 volte osservava l'orario lungo dalle 6:00 alle 21:30 o anche 22:00,
e i restanti giorni l'orario di mattina dalle 6:00 alle 14:00, registrando sempre la presenza tramite badge.
Ha dichiarato che la ricorrente osservava il suo stesso orario di lavoro con un solo giorno di riposo a settimana, a rotazione e un'ora di pausa pranzo, che poteva essere dalle 13:00 alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 15:00, mentre la mattina arrivavano entrambi insieme alle 6:00, al massimo alle 6:10, tutto l'anno .
Le dichiarazioni di pure valutate congiuntamente a quelle – invero confuse e per certi Tes_3 aspetti contraddittorie – del on bastano a ritenere accertato lo svolgimento delle prestazioni Tes_2 lavorative nell'orario dedotto dalla ricorrente.
Infatti la ricorrente ha allegato di aver svolto un orario lavorativo diverso da quello indicato da entrambi i testi, e cioè un orario fisso di 14 ore al giorno per sei giorni a settimana
Inoltre il periodo lavorativo del teste non coincideva se non in parte con quello reso dalla Tes_3 ricorrente in WE mentre il requentava solo saltuariamente il negozio e aveva conoscenza Tes_2 solo indiretta degli orari osservati .
Tes_ Le testi e hanno escluso , così come gli altri testi, l'ordinarietà del doppio turno di servizio Tes_7 evidenziando , in particolare che la loro postazione era in prossimità della macchina deputata alla timbratura e potevano dunque verificare tutti gli ingressi e le uscite del personale: ciò rende le loro deposizioni vieppiù attendibili.
La ricorrente d'altronde non ha mai contestato che l'orario di ingresso e uscita dall'esercizio fosse ritualmente riportato dalle timbrature di ingresso e uscita ed anzi in sede di interrogatorio ha confermato la circostanza;
la ricorrente non ha neppure contestato la corrispondenza al vero degli orari riportati nelle timbrature prodotte in atti e più in generale degli orari risultanti dalle strisciate delle timbrature. Tali strisciate di timbrature – prodotte a campione per il periodo ottobre 2017- febbraio 2018, in occasione della costituzione di nel giudizio di primo grado - Controparte_1 sono significative perché comprovano l'orario ordinario della ricorrente e pure lo svolgimento da parte sua di lavoro straordinario che tuttavia , quando registrato con il cartellino marcatempo, era ritualmente compensato , come emerge dalle buste paga.
Solo nell'atto di appello per la prima volta la ricorrente lamenta una sfasatura di minutaglia in relazione a ore lavorate e non pagate per come emergenti dalle strisciate e dalle buste paga, ma si tratta di una contestazione tardiva posto che alla prima udienza utile e anche nelle udienze successive dinanzi al tribunale, la questione non è mai stata sollevata dalla ricorrente.
IL motivo di appello relativo alla pretesa al pagamento dei compensi per lavoro straordinario deve essere dunque respinto considerata anche la specificità della prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità a carico del lavoratore che rivendichi il pagamento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle convenute con la parte datoriale. Deve invece accogliersi il motivo di appello formulato in via gradata per l'accertamento della responsabilità dell'utilizzatore in solido con il somministrante per il pagamento delle differenze retributive che è stato accertato siano effettivamente dovute alla dipendente.
L'art. 35 comma 2 del d.lgs 81/15 recita infatti:” 2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.”
In parziale accoglimento dell'appello deve dunque riconoscersi la responsabilità solidale dell'utilizzatore per le differenze retributive accertate con sentenza passata in autorità di giudicato perché non impugnata , salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Le spese di lite, ferma la condanna disposta dal tribunale nella sentenza impugnata nei confronti di Controparte_5
, cui il ricorso in riassunzione non è stato notificato stante l'improseguibilità del giudizio
[...] nei confronti della liquidazione giudiziale, sono poste a carico delle parti soccombenti nel doppio grado
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il resto condanna la in solido con al pagamento della somma Controparte_1 CP_2 di euro 12.333.37 . Respinge ogni altra domanda. Condanna e CP_1 Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di liquidate in
[...] Parte_1 complessivi euro 4000 per il primo grado e euro 1990 per il presente grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La Presidente
RI IA IA