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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35308/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
10/10/2024 da
1) Parte_1
Nato il 05/11/1952 a PALERMO (PA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 10/C 26833 MERLINO IT con l'Avv. GIANI MAURIZIO
e
2) Parte_2
Nata il 19/04/1979 a ROMANIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 15 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO IT con l'Avv. GRASSI SERENA
FATTO
Con ricorso in data 29.10.2024 ex art. 473 bis 29 c.p.c. il signor ME ha chiesto al Tribunale di Milano la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 9113/2023 pubblicata il 15.11.2024 che prevedono a suo carico l'onere di corrispondere alla signora madre della Pt_2 Parte_3
il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 400,00 mensili.
[...]
Pagina 1 La domanda di revoca o in via subordinata di sospensione di detto contributo è giustificata dal successivo collocamento, a decorrere dal mese di settembre 2024, della minore presso la Comunità Educativa Arcobaleno, come da provvedimento del Tribunale dei Minori di Milano in seno al procedimento amministrativo R.G. n.
3368/2024 ex art. 25 e segg. R.D.L. n.1404/1934.
La signora costituitasi nel presente giudizio ha acconsentito alla richiesta sospensione della Pt_2 contribuzione di mantenimento a carico del signor ME sino a che la figlia è collocata presso la Comunità suindicata.
Le parti assistite dai rispettivi difensori, all'udienza tenutasi in data 15.04.2025 avanti il GOT dott.ssa
Angelamaria Serpico hanno raggiunto il presente accordo:
“Con decorrenza dal mese di settembre 2024 il contributo al mantenimento ordinario per è sospeso Pt_3
a fronte del suo collocamento presso la Comunità Educativa Arcobaleno, avvenuta in quella data e di fatto già effettuato dai genitori da allora. In caso di ricollocamento della figlia presso la madre il contributo paterno riprenderà ad essere erogato nella misura di euro 400,00 mensili, come previsto dagli accordi divorzili. Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite al 50%. I genitori concordano altresì di ripartire al 50% le spese di abbigliamento e calzature necessarie per la figlia”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_4 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui di cui alla sentenza di divorzio n. 9113/2023 pubblicata il 15.11.2024:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
1) conferma nel resto per quanto di ragione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 15/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2 Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
10/10/2024 da
1) Parte_1
Nato il 05/11/1952 a PALERMO (PA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 10/C 26833 MERLINO IT con l'Avv. GIANI MAURIZIO
e
2) Parte_2
Nata il 19/04/1979 a ROMANIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 15 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO IT con l'Avv. GRASSI SERENA
FATTO
Con ricorso in data 29.10.2024 ex art. 473 bis 29 c.p.c. il signor ME ha chiesto al Tribunale di Milano la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 9113/2023 pubblicata il 15.11.2024 che prevedono a suo carico l'onere di corrispondere alla signora madre della Pt_2 Parte_3
il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 400,00 mensili.
[...]
Pagina 1 La domanda di revoca o in via subordinata di sospensione di detto contributo è giustificata dal successivo collocamento, a decorrere dal mese di settembre 2024, della minore presso la Comunità Educativa Arcobaleno, come da provvedimento del Tribunale dei Minori di Milano in seno al procedimento amministrativo R.G. n.
3368/2024 ex art. 25 e segg. R.D.L. n.1404/1934.
La signora costituitasi nel presente giudizio ha acconsentito alla richiesta sospensione della Pt_2 contribuzione di mantenimento a carico del signor ME sino a che la figlia è collocata presso la Comunità suindicata.
Le parti assistite dai rispettivi difensori, all'udienza tenutasi in data 15.04.2025 avanti il GOT dott.ssa
Angelamaria Serpico hanno raggiunto il presente accordo:
“Con decorrenza dal mese di settembre 2024 il contributo al mantenimento ordinario per è sospeso Pt_3
a fronte del suo collocamento presso la Comunità Educativa Arcobaleno, avvenuta in quella data e di fatto già effettuato dai genitori da allora. In caso di ricollocamento della figlia presso la madre il contributo paterno riprenderà ad essere erogato nella misura di euro 400,00 mensili, come previsto dagli accordi divorzili. Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite al 50%. I genitori concordano altresì di ripartire al 50% le spese di abbigliamento e calzature necessarie per la figlia”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_4 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui di cui alla sentenza di divorzio n. 9113/2023 pubblicata il 15.11.2024:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
1) conferma nel resto per quanto di ragione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 15/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2 Pagina 3