TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3106/2023 R.G. sul ricorso depositato il 25/06/2023 proposto da (difeso dall'avv. Santo Rositani) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Nicola Modafferi .) Controparte_1
e nei confronti di che Controparte_2
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
( difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) Controparte_3 dato atto che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti, così definitivamente provvede:
“Accoglie . la domanda e, preso atto della pregressa dichiarazione di prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito 39420130000719532 000, annulla l'intimazione di pagamento impugnata nella parte ad esso relativa.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 3000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza, per quanto di competenza, in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e dell'avviso di addebito sul quale si fonda;
per l'effetto revocarli, annullarli, dichiararli nulli e inefficaci.
Parte ricorrente deduceva che: agiva in opposizione all'intimazione di pagamento 09420239002737045 000 notificata in data
23/06/2023 relativamente all'avviso di addebito 39420130000719532 000 di importo pari ad €
15.596,35 relativo a contributi ivs operai a tempo determinato anni 2010 e 2011 -notificato, stando a quanto riportato nell'estratto di ruolo, in data 10/04/2013.
Si costituiva contestando la domanda del ricorrente. CP_4
Si costituiva l' , contestando la domanda di parte ricorrente . CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
In primo luogo va detto che la legittimazione passiva spetta all' per la parte di domanda CP_4
relativa al chiesto annullamento dell'atto di intimazione , in quanto promanante da essa .
Nessuna prova sussiste della cessione del credito alla per cui la difetta di CP_3 CP_3
legittimazione passiva
PRESCRIZIONE
Sulla eccezione di prescrizione è legittimato passivo l'ente creditore ( cass SU 7514/2022).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2 Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Ciò posto deve preliminarmente prendersi atto che parte ricorrente in giudizio ha prodotto la sentenza n. 539/2022 di questo Ufficio che dichiara non dovute ( avendo accertato la prescrizione ) le somme dell'avviso di addebito 39420130000719532000 .
Le controparti nel termine assegnato per le note non hanno svolto osservazioni contrarie
E' evidente che qui può solo prendersi atto e non è possibile replicare la pronuncia di declaratoria della prescrizione .
Vi è ancora che va annullata la intimazione qui impugnata nella parte ad esso relativa
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio in solido a carico delle parti resistenti per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 11.3. 2025
IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3106/2023 R.G. sul ricorso depositato il 25/06/2023 proposto da (difeso dall'avv. Santo Rositani) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Nicola Modafferi .) Controparte_1
e nei confronti di che Controparte_2
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
( difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) Controparte_3 dato atto che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti, così definitivamente provvede:
“Accoglie . la domanda e, preso atto della pregressa dichiarazione di prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito 39420130000719532 000, annulla l'intimazione di pagamento impugnata nella parte ad esso relativa.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 3000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza, per quanto di competenza, in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e dell'avviso di addebito sul quale si fonda;
per l'effetto revocarli, annullarli, dichiararli nulli e inefficaci.
Parte ricorrente deduceva che: agiva in opposizione all'intimazione di pagamento 09420239002737045 000 notificata in data
23/06/2023 relativamente all'avviso di addebito 39420130000719532 000 di importo pari ad €
15.596,35 relativo a contributi ivs operai a tempo determinato anni 2010 e 2011 -notificato, stando a quanto riportato nell'estratto di ruolo, in data 10/04/2013.
Si costituiva contestando la domanda del ricorrente. CP_4
Si costituiva l' , contestando la domanda di parte ricorrente . CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
In primo luogo va detto che la legittimazione passiva spetta all' per la parte di domanda CP_4
relativa al chiesto annullamento dell'atto di intimazione , in quanto promanante da essa .
Nessuna prova sussiste della cessione del credito alla per cui la difetta di CP_3 CP_3
legittimazione passiva
PRESCRIZIONE
Sulla eccezione di prescrizione è legittimato passivo l'ente creditore ( cass SU 7514/2022).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2 Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Ciò posto deve preliminarmente prendersi atto che parte ricorrente in giudizio ha prodotto la sentenza n. 539/2022 di questo Ufficio che dichiara non dovute ( avendo accertato la prescrizione ) le somme dell'avviso di addebito 39420130000719532000 .
Le controparti nel termine assegnato per le note non hanno svolto osservazioni contrarie
E' evidente che qui può solo prendersi atto e non è possibile replicare la pronuncia di declaratoria della prescrizione .
Vi è ancora che va annullata la intimazione qui impugnata nella parte ad esso relativa
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio in solido a carico delle parti resistenti per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 11.3. 2025
IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
3