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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 477/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 08/09/2025 e promossa da:
– CF - nato in [...] ed in data Parte_1 C.F._1
05.07.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Marta MONTELEONE – CF – pec: C.F._2
- ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Email_1
Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 167, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] ed in data 11.1.1970, Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Domenico PALAMARA - CF – pec: C.F._4
- ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale Email_2 sito in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente– nonché contro
– CF – nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._5 CP_3
– CF - nato a [...] il [...], e
[...] C.F._6 Controparte_4
– CF - nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._7 dall'avv. Pietro Domenico PALAMARA - CF – pec: C.F._4
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale Email_2 sito in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, giusta procura alle liti in atti;
-terzi intervenuti- 2
con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/04/2025, il SI. chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e
[...]
celebrato in Lamezia Terme in data 03.10.1992 alle seguenti condizioni: _1
a) Sull'Assegno di mantenimento: Modificare la condizione di cui alla sentenza di separazione dando atto che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età, ciò nonostante il padre provvede al mantenimento dei figli;
b) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
c) Sulla casa coniugale: l'abitazione dove tutt'ora vive la SI.ra con la figlia è di _1 Controparte_4 proprietà del SI. e rimane nel godimento della sino a quando, e non oltre, la loro figlia Pt_1 _1 concluda il suo percorso di laurea.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che il SI. contraeva matrimonio concordatario in data 03.10.1992, in Lamezia Parte_1
Terme con la SI.ra , nata a [...] terme il 11.01.1970, attualmente residente in [...]
Terme, Via del Mare n. 8, c.f.: come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio che C.F._3 si produce (Doc. 1); - che da tale matrimonio nascevano il 01.12.1993, il Controparte_2 CP_3
12.12.1997, il 09.11.2004; - che, successivamente al ricorso per separazione Controparte_4 giudiziale, incardinato presso il Tribunale di Lamezia Terme ed iscritto al n. RG 1508/2015, veniva emessa - in data 13.01.2023 - sentenza n. 37/2023 dal Tribunale di Lamezia Terme (doc. 2); - che successivamente a detta sentenza è trascorso circa un anno ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
- che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi ricorso introduttivo in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 12 giugno 2025, si costituiva in giudizio la parte resistente, SI.ra , la quale - pur associandosi in toto alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio - si opponeva a tutto quanto eccepito e dedotto da controparte.
In particolare, assumeva che la figlia , seppur maggiorenne, non era economicamente Controparte_4 indipendente, e che la stessa – anche nell'attualità – conviveva stabilmente con la resistente presso la casa coniugale e frequentava un corso universitario, ragion per cui “le eSIenze di vita di oggi Controparte_4 3
richiedono un impegno economico maggiore rispetto al momento della valutazione operata dal Giudice nel giudizio di separazione”; inoltre, si opponeva alla richiesta di controparte di fissare un termine temporale all'assegnazione della casa coniugale, in favore della SI.ra “sino a quando, e non oltre, la loro _1 figlia concluda il suo percorso di laurea”, giacché il termine del percorso di studi non coincideva con il raggiungimento dell'autosufficienza economica di . Controparte_4
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la SI.ra e il SI. in Controparte_1 Parte_1
Lamezia Terme il 3.10.1992, e annotato nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme per l'anno
1992, atto n. 17, parte II, serie A); - assegnare la casa coniugale alla SI.ra ; - disporre che Controparte_1 il padre, SI. , corrisponda a , quale assegno di mantenimento in Pt_1 Parte_1 Controparte_1 favore della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 300,00 Controparte_4 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, ed al 50% delle spese straordinarie” (vedi, in tal senso, la comparsa costitutiva in atti).
Sempre in data 12 maggio 2025, intervenivano volontariamente in giudizio i figli , Controparte_2
e , i quali si riportavano pedissequamente alle CP_3 Controparte_4 conclusioni rassegnate dalla madre, SI.ra , nella comparsa di costituzione e risposta come sopra _1 riportata.
All'udienza del 15 luglio 2025, erano presenti, dinnanzi al Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia - le parti principali personalmente unitamente ai rispettivi difensori, mentre non erano presenti i figli, terzi intervenuti, rappresentati comunque dall'avv. PALAMARA, comune difensore anche della parte resistente.
Il Presidente – sempre nella sua qualità sopra menzionata – introduceva le parti, le quali si riportavano integralmente al contenuto e alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi principali, e tentava vanamente di conciliarli e – preso atto di tutto ciò - si riservava di decidere.
Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2025 - a scioglimento della riserva precedentemente assunta - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 settembre 2025, da tenersi in maniera cartolare, con conferma, quali provvedimenti provvisori, delle condizioni della sentenza di separazione in atti;
riservava, in esito, di riferire al Collegio per la decisione.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 - vista la comparizione figurata delle parti per l'udienza - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 4 e 5 settembre 2024 e, preso altresì atto del parere emesso dal
PM in sede - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva definitivamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 37/2023, emessa dal Tribunale di Lamezia 4
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 1508/2015 R.g. e pubblicata in data 13/01/2023. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
, nonché l'assegnazione della casa familiare. Controparte_4
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, mentre il ricorrente ha chiesto di “rigettare la domanda di controparte diretta alla corresponsione mensile dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in quanto il ricorrente già mantiene economicamente per via autonoma i propri figli Controparte_4 anche se maggiorenni e, in taluni casi, coniugati”, la resistente ne ha chiesto un aumento.
Ciò posto, va detto – in punto di diritto – che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni ove non ancora economicamente indipendenti), è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento ai figli divenuti maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e
– dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente
“quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle eSIenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n.
18974).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia 5
mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Inoltre, il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9776).
Ciò detto, occorre evidenziare che non vi è contestazione sulla circostanza che la figlia Controparte_4 frequenti un percorso universitario presso l'Università di Catanzaro (facoltà di psicologia) e che il SI. si occupi anche del suo mantenimento, in tal modo affermando implicitamente che la stessa non Pt_1 sia ancora economicamente indipendente;
pertanto, deve essere confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia . Controparte_4
Quanto alla richiesta di aumento del predetto assegno, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ciò è quanto statuito da una recente pronuncia della Cassazione (n. 13664/2022), nella cui motivazione si sottolinea come “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018)
(…). D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eSIenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Ciò detto in iure si osserva in facto che la sentenza di separazione è relativamente recente (poco più di due anni) e che pertanto - già da allora – era stata debitamente tenuta in considerazione la volontà di CP
di continuare il proprio percorso di studi: “ (la quale ha manifestato la sua
[...] Controparte_4 intenzione in tal senso) è prossima all'inizio degli studi universitari, il Collegio ritiene equo quantificare il contributo paterno al sostentamento della figlia in euro 200,00 mensili…”.
Dunque, deve essere rigettata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento della figlia CP
e a carico del ricorrente con conferma della precedente statuizione, pari ad euro 200,00 mensili.
[...]
3. Le spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono 6
considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'eSIenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e 7
dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle eSIenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, la casa familiare deve essere assegnata alla resistente in ragione della convivenza della stessa con la figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e previo ricorso – se del caso - per la Controparte_4 modifica delle condizioni di divorzio.
5. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ), in data 03.10.1992, tra il SI. – CF - nato in [...] ed in data Parte_1 C.F._1
05.07.1969, e la SI.ra – CF - nata a [...] ed Controparte_1 C.F._3 in data 11.1.1970 - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme
(CZ) atto n. 17, parte II, serie A, Vol. 0, uff. 6, anno 1992);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno mensile di € 200,00 (ducento,00), quale contributo al mantenimento della figlia _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli Controparte_4 indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per la figlia;
Controparte_4
5) ASSEGNA la casa familiare a;
Controparte_1
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile del 09/09/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
n. 477/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 477/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 08/09/2025 e promossa da:
– CF - nato in [...] ed in data Parte_1 C.F._1
05.07.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Marta MONTELEONE – CF – pec: C.F._2
- ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Email_1
Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 167, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] ed in data 11.1.1970, Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Domenico PALAMARA - CF – pec: C.F._4
- ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale Email_2 sito in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente– nonché contro
– CF – nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._5 CP_3
– CF - nato a [...] il [...], e
[...] C.F._6 Controparte_4
– CF - nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._7 dall'avv. Pietro Domenico PALAMARA - CF – pec: C.F._4
- ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale Email_2 sito in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, giusta procura alle liti in atti;
-terzi intervenuti- 2
con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/04/2025, il SI. chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e
[...]
celebrato in Lamezia Terme in data 03.10.1992 alle seguenti condizioni: _1
a) Sull'Assegno di mantenimento: Modificare la condizione di cui alla sentenza di separazione dando atto che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età, ciò nonostante il padre provvede al mantenimento dei figli;
b) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
c) Sulla casa coniugale: l'abitazione dove tutt'ora vive la SI.ra con la figlia è di _1 Controparte_4 proprietà del SI. e rimane nel godimento della sino a quando, e non oltre, la loro figlia Pt_1 _1 concluda il suo percorso di laurea.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che il SI. contraeva matrimonio concordatario in data 03.10.1992, in Lamezia Parte_1
Terme con la SI.ra , nata a [...] terme il 11.01.1970, attualmente residente in [...]
Terme, Via del Mare n. 8, c.f.: come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio che C.F._3 si produce (Doc. 1); - che da tale matrimonio nascevano il 01.12.1993, il Controparte_2 CP_3
12.12.1997, il 09.11.2004; - che, successivamente al ricorso per separazione Controparte_4 giudiziale, incardinato presso il Tribunale di Lamezia Terme ed iscritto al n. RG 1508/2015, veniva emessa - in data 13.01.2023 - sentenza n. 37/2023 dal Tribunale di Lamezia Terme (doc. 2); - che successivamente a detta sentenza è trascorso circa un anno ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
- che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/70, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi ricorso introduttivo in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 12 giugno 2025, si costituiva in giudizio la parte resistente, SI.ra , la quale - pur associandosi in toto alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio - si opponeva a tutto quanto eccepito e dedotto da controparte.
In particolare, assumeva che la figlia , seppur maggiorenne, non era economicamente Controparte_4 indipendente, e che la stessa – anche nell'attualità – conviveva stabilmente con la resistente presso la casa coniugale e frequentava un corso universitario, ragion per cui “le eSIenze di vita di oggi Controparte_4 3
richiedono un impegno economico maggiore rispetto al momento della valutazione operata dal Giudice nel giudizio di separazione”; inoltre, si opponeva alla richiesta di controparte di fissare un termine temporale all'assegnazione della casa coniugale, in favore della SI.ra “sino a quando, e non oltre, la loro _1 figlia concluda il suo percorso di laurea”, giacché il termine del percorso di studi non coincideva con il raggiungimento dell'autosufficienza economica di . Controparte_4
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la SI.ra e il SI. in Controparte_1 Parte_1
Lamezia Terme il 3.10.1992, e annotato nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme per l'anno
1992, atto n. 17, parte II, serie A); - assegnare la casa coniugale alla SI.ra ; - disporre che Controparte_1 il padre, SI. , corrisponda a , quale assegno di mantenimento in Pt_1 Parte_1 Controparte_1 favore della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 300,00 Controparte_4 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, ed al 50% delle spese straordinarie” (vedi, in tal senso, la comparsa costitutiva in atti).
Sempre in data 12 maggio 2025, intervenivano volontariamente in giudizio i figli , Controparte_2
e , i quali si riportavano pedissequamente alle CP_3 Controparte_4 conclusioni rassegnate dalla madre, SI.ra , nella comparsa di costituzione e risposta come sopra _1 riportata.
All'udienza del 15 luglio 2025, erano presenti, dinnanzi al Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia - le parti principali personalmente unitamente ai rispettivi difensori, mentre non erano presenti i figli, terzi intervenuti, rappresentati comunque dall'avv. PALAMARA, comune difensore anche della parte resistente.
Il Presidente – sempre nella sua qualità sopra menzionata – introduceva le parti, le quali si riportavano integralmente al contenuto e alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi principali, e tentava vanamente di conciliarli e – preso atto di tutto ciò - si riservava di decidere.
Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2025 - a scioglimento della riserva precedentemente assunta - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 settembre 2025, da tenersi in maniera cartolare, con conferma, quali provvedimenti provvisori, delle condizioni della sentenza di separazione in atti;
riservava, in esito, di riferire al Collegio per la decisione.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 - vista la comparizione figurata delle parti per l'udienza - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 4 e 5 settembre 2024 e, preso altresì atto del parere emesso dal
PM in sede - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva definitivamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 37/2023, emessa dal Tribunale di Lamezia 4
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 1508/2015 R.g. e pubblicata in data 13/01/2023. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
, nonché l'assegnazione della casa familiare. Controparte_4
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, mentre il ricorrente ha chiesto di “rigettare la domanda di controparte diretta alla corresponsione mensile dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in quanto il ricorrente già mantiene economicamente per via autonoma i propri figli Controparte_4 anche se maggiorenni e, in taluni casi, coniugati”, la resistente ne ha chiesto un aumento.
Ciò posto, va detto – in punto di diritto – che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni ove non ancora economicamente indipendenti), è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento ai figli divenuti maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e
– dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente
“quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle eSIenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n.
18974).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia 5
mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Inoltre, il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9776).
Ciò detto, occorre evidenziare che non vi è contestazione sulla circostanza che la figlia Controparte_4 frequenti un percorso universitario presso l'Università di Catanzaro (facoltà di psicologia) e che il SI. si occupi anche del suo mantenimento, in tal modo affermando implicitamente che la stessa non Pt_1 sia ancora economicamente indipendente;
pertanto, deve essere confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia . Controparte_4
Quanto alla richiesta di aumento del predetto assegno, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ciò è quanto statuito da una recente pronuncia della Cassazione (n. 13664/2022), nella cui motivazione si sottolinea come “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018)
(…). D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eSIenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Ciò detto in iure si osserva in facto che la sentenza di separazione è relativamente recente (poco più di due anni) e che pertanto - già da allora – era stata debitamente tenuta in considerazione la volontà di CP
di continuare il proprio percorso di studi: “ (la quale ha manifestato la sua
[...] Controparte_4 intenzione in tal senso) è prossima all'inizio degli studi universitari, il Collegio ritiene equo quantificare il contributo paterno al sostentamento della figlia in euro 200,00 mensili…”.
Dunque, deve essere rigettata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento della figlia CP
e a carico del ricorrente con conferma della precedente statuizione, pari ad euro 200,00 mensili.
[...]
3. Le spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono 6
considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'eSIenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e 7
dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle eSIenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, la casa familiare deve essere assegnata alla resistente in ragione della convivenza della stessa con la figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e previo ricorso – se del caso - per la Controparte_4 modifica delle condizioni di divorzio.
5. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ), in data 03.10.1992, tra il SI. – CF - nato in [...] ed in data Parte_1 C.F._1
05.07.1969, e la SI.ra – CF - nata a [...] ed Controparte_1 C.F._3 in data 11.1.1970 - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme
(CZ) atto n. 17, parte II, serie A, Vol. 0, uff. 6, anno 1992);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno mensile di € 200,00 (ducento,00), quale contributo al mantenimento della figlia _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli Controparte_4 indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per la figlia;
Controparte_4
5) ASSEGNA la casa familiare a;
Controparte_1
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile del 09/09/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO