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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1224/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 11.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Celentano Parte_1 del foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rap- CP_1 presentata e difesa dall' avv. Giampietro D'Elce, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Silvi (TE) via Statale Sud n. 121.
APPELLATA
E in persona del suo legale rappresentante, corrente in Corro- CP_2
poli (TE), via Santa Scolastica snc;
, residente in [...]. Controparte_3 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<< Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, riformare la sentenza n. 476/22 emessa dal Tribunale di
Teramo 8.05.22 e depositata l'11.05.22 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata in primo grado a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per esclusiva responsabilità del conducente del vei- colo RA ER di proprietà della e condotto dal Sig. CP_2 CP_3
; b) accertare e dichiarare che a causa della condotta del ,
[...] CP_3
il ha subito danno permanente nella misura dei 40%, oltre perso- Parte_1
nalizzazione massima del 25% e per l'effetto di cui alla domanda a) e b), con- dannare i convenuti, , , , in solido tra Controparte_3 CP_2 CP_1 loro, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, mediante il pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 323.880,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore, nonché euro 2.118,52 quale rimborso delle spese sostenute e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa
o che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi com- pensativi per il ritardato pagamento. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio>>
Per la parte appellata:
<Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: a) accertare e dichiarare
l'appello principale proposto dal sig. infondato in fatto e Parte_1
in diritto, per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente atto e, per
2 l'effetto, rigettarlo integralmente;
b) accertare e dichiarare l'appello inciden- tale spiegato dalla compagnia fondato in fatto e in diritto e per CP_1
l'effetto, modificare il contestato seguente del passo della sentenza “ Alla lu- ce della dinamica dei fatti per come sopra ricostruita (peraltro alquanto la- cunosa), in punto di responsabilità circa il determinismo del sinistro, deve ri- tersi che la stessa vada attribuita in misura paritaria, pari alla percentuale del 50% all'attore ed alla convenuta” nel modo che segue:” Alla luce della dinamica dei fatti per come sopra ricostruita, in punto di responsabilità circa il determinismo del sinistro, deve ritersi che la stessa vada attribuita in via esclusiva alla condotta di guida dello stesso attore, non potendo il convenuto
nulla fare per poter evitare la collisione”; c) Condannare, Controparte_3
pertanto, il sig. alla restituzione di tutte le somme ricevute Parte_1 dall' in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di pri- CP_1
mo grado;
d) Condannare, altresì, il sig. al pagamento Parte_1
delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 476/2022 pubblicata il 11.05.22.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 476/2022, il Tribunale di Teramo ha accolto parzialmente la domanda avanzata da , tesa ad ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni sofferti a seguito di incidente stradale, avvenuto il 01.02.2016 in Corro- poli (TE), allorquando egli, viaggiando sull'autovettura della propria madre targata CZ667KW, è venuto in collisione con il veicolo Parte_2
targato EV327KV, di proprietà della condotto da CP_2 CP_3
(socio della medesima società ) e garantito per la RCA da
[...] CP_1
[...]
Questi i fatti come sintetizzati in prime cure: “A sostegno della domanda il
[...]
deduceva: 1) in data 1/02/2016, intorno alle ore 12,05, l'attore, dopo Pt_1
3 aver terminato il proprio turno di lavoro alla presso il Controparte_4
magazzino di Corropoli (TE), e dopo aver recuperato l'autovettura Tata Indica targata CZ667KW, di proprietà della madre Sig.ra si tro- Parte_2
vava a percorrere la salita all'interno dell'area di proprietà della CP_2
per tornare a casa;
2) giunto al termine della suddetta salita, improvvisamente veniva investito da altro veicolo RA ER Sport tg EV327KV condotto dal Sig. , socio della che proveniva dalla cor- Controparte_3 CP_2
sia opposta a velocità sostenuta, e, nell'iniziare la manovra di svolta per im- boccare la stessa strada, ma in discesa, invadeva completamente la corsia di marcia dell'attore ed impattava con quest'ultimo nella parte anteriore centrale e di sinistra;
3) egli non poteva evitare l'impatto con manovra di emergenza, non essendoci spazio a sufficienza poiché la strada era talmente stretta da non poter essere percorribile da due veicoli contemporaneamente oltre che deli- neata da alberi in entrambi i lati;
4) l'impatto tra le due auto, a causa dell'alta velocità tenuta dal sig. , era talmente violento che l'utilitaria veniva CP_3
scaraventata da un lato ed il RA ER andava ad impattare contro un albe- ro posto al lato della strada, buttandolo giù; 5) la strada in salita, percorsa dal era l'unica via per poter uscire dal complesso dei magazzini della Parte_1
e veniva percorsa da sempre in un solo senso di marcia, ossia CP_2
quello del in salita;
6) a riprova della pericolosità della strada tea- Parte_1
tro del sinistro, produceva ed allegava copia di conversazioni via WhatsApp intercorse tra l'attore ed alcuni colleghi di lavoro, dalle quali si evinceva che dopo il sinistro, la aveva cambiato il senso di marcia rendendo CP_2
la predetta strada a senso unico ed obbligando i lavoratori ad entrare nei ma- gazzini dall'ingresso outlet;
7) nell'occasione, mentre il percorreva Parte_1
la salita a velocità moderata affacciandosi per verificare che non transitassero altre vetture per immettersi sulla strada, il , pur conoscendo la per- CP_3
corribilità in doppio senso di marcia della strada e la sua pericolosità, tagliava la curva e invadeva la strada percorsa dall'attore, investendolo e colpendolo
4 nella parte anteriore sinistra;
8) all'orario in cui avvenne il sinistro, ossia le
12:05, non vi erano in transito o presenti in zona altre persone se non il
[...]
, unico a concludere il turno alle ore 12.00 e il che era in en- Pt_1 CP_3
trata; 9) solo successivamente all'impatto, sul luogo del sinistro sopraggiun- gevano il Sig. ed il Sig. ; 10) nonostan- Per_1 CP_3 Parte_3 te il avesse battuto la testa, anziché chiamare l'ambulanza, veniva Parte_1 fatto scendere dall'auto dal , fratello del convenuto Persona_2 [...]
e veniva quindi accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'O- CP_5
spedale di Sant'Omero per i dovuti accertamenti dal collega di lavoro Sig.
11) inoltre, contrariamente a quanto richiesto dall'attore e Persona_3 senza sua autorizzazione, non venivano chiamate le forze dell'ordine per ef- fettuare i rilievi del caso e le autovetture incidentate venivano spostate;
12) al
Pronto Soccorso veniva diagnosticato al un “trauma distorsivo ra- Parte_1
chide cervicale e trauma cranico in paziente epilettico in trattamento Tegre- dol”, con prognosi di 10 gg;
13) a seguito del violento impatto, quindi,
l'autovettura dell'attore veniva rottamata, in quanto presentava ingenti danni tanto da rendere la sua riparazione antieconomica, mentre il ripor- Parte_1
tava gravi danni personali, sia di carattere fisico che psichico, quantificato con perizia di parte in ITT gg 60, ITP gg. 60 al 50%; ITP gg. 24 al 25%; invalidità permanente 40%. 14) per cui l'attore perveniva a richiedere a titolo di risar- cimento la somma di euro 323.880,00, comprensiva delle spese mediche e della personalizzazione del danno nella misura massima.”
Premesso che nessuno aveva assistito al sinistro, ne ha ricostruito la dinamica in base al compendio istruttorio acquisito (deposizioni testimoniali circa lo stato dei luoghi, accertamento peritale fatto effettuare dall' , fotografie CP_1 dell'auto del , nelle more riparata, constatazione amichevole del si- CP_3
nistro) pur dando atto della lacunosità della stessa, conferendo rilievo alla lo- calizzazione dei danni riportati dalle autovetture, essendo quella dell'attore stata attinta nella parte anteriore lato guida, mentre la RA ER del conve-
5 nuto era stata attinta alla parte posteriore sinistra (per poi proseguire la corsa impattando contro un albero posto sul lato destro della strada).
Ha pertanto ritenuto che la RA ER (attinta nel lato posteriore sinistro), al momento dell'impatto avesse già impegnato l'area d'incrocio pressoché to- talmente e quasi anche ultimato la manovra di svolta a sinistra, stigmatizzan- do la condotta di entrambe le parti: del per aver effettuato una svol- CP_3
ta a sinistra senza prendere le dovute cautele, attesa la scarsa larghezza della strada dove stava immettendosi in rapporto alla stazza, non certo da utilitaria, del veicolo che conduceva, e del che, al momento in cui si era Parte_1
immesso sulla via, avendo di fronte a sé la RA ER in fase di svolta a si- nistra, non manteneva un'andatura prudente (arrestando il veicolo o, comun- que, ben controllando che l'area da impegnare con la manovra fosse sgombra di auto), sì da poter evitare l'impatto.
Il Giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura concorsuale del 50% a ciascuna delle parti, condannan- do le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del 50% dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, liquidati complessivamente in euro 54.218,00
(ridotti dunque a euro 27.109,00), oltre che al rimborso delle spese mediche sostenute (complessivamente euro 2.118,00, dimidiate dunque ad euro
1.059,26), con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% in fa- vore dell'attore e, per l'effetto, con condanna a rifondergli a tal titolo euro
256,00 per spese e euro 2.417,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
2. La parte attrice ha impugnato la sentenza affidandosi sostanzialmente a due motivi di gravame, ancorché non distinti didascalicamente tra loro.
2.1.a Con il primo, l'appellante eccepisce che il Tribunale abbia errato nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, contraddicendosi nella rilevazione del fatto.
6 Più in particolare, sostiene che la controparte abbia omesso di darle preceden- za inserendosi nella strada su cui viaggiava in senso opposto, manovrando imprudentemente e colpendo l'autovettura TATA di parte appellante nella parte anteriore laterale sinistra;
il che spiegherebbe il fatto che la RA Ro- ver, condotta dal , sarebbe andata a finire la propria corsa fuori stra- CP_3
da abbattendo un albero, non potendosi opinare in senso opposto, dal momen- to che la mole della TATA è assai più contenuta rispetto a quella dell'autovettura antagonista.
2.1.b Con il secondo motivo di gravame, contrasta la sentenza impugnata nel metodo di calcolo del danno subito, poiché il Tribunale non avrebbe preso minimamente in considerazione il proprio complessivo quadro clinico, così come emergente dalla documentazione sanitaria, riducendo per conseguenza la domanda risarcitoria.
3. costituitasi a differenza del ha resistito CP_1 CP_3 all'appello proponendo altresì appello incidentale.
Più precisamente, essa deduce che la responsabilità del sinistro sia interamen- te addebitabile al conducente controparte, il quale, sulla base delle risultanze probatorie, avrebbe omesso di dare la precedenza a destra, ossia all'autovettura del , così come imposto dalle norme della circolazio- CP_3
ne stradale.
Di conseguenza, il Giudice di primo grado avrebbe errato ad applicare l'art. 2054, comma 2°, c.c., con attribuzione paritaria della colpa, in quanto esso ha portata solo residuale, ovvero solo allorquando non sia in alcun modo possibi- le determinare l'incidenza causale della condotta dei conducenti sull'evento dannoso.
4. Il primo motivo di appello non è condivisibile.
Dall'istruttoria di causa, infatti, non è emerso un piano probatorio sufficiente a sostenere la domanda attorea nei termini in cui essa è stata posta.
7 Riguardo la prova testimoniale, innanzitutto, la Corte osserva che nessuno dei testi escussi era presente sul luogo e nel momento dell'incidente: lo premette il quale aggiunge solo che “sulla destra la aveva il muro CP_6 Pt_1
e pur volendo non poteva muoversi”, il che rende la sua dichiarazione inin- fluente, poiché nulla chiarisce, né poteva farlo essendo assente al fatto, in or- dine alla dinamica generatrice dell'evento; i restanti testi, ossia e Tes_1 Tes_2
dichiarano tutti di aver appreso i fatti da dunque riferiscono Tes_3 Parte_1
de relato.
Le prove documentali, poi, sono del tutto lacunose: non vi sono fotografie del veicolo incidentato di parte appellante.
L'unica fonte probatoria oggettiva risulta così essere la documentazione foto- grafica del luogo dell'incidente, nel quale, tuttavia, non è possibile individua- re neanche l'esatto punto d'impatto sul terreno sulla base di quanto dedotto dalle parti.
In realtà, non si può che osservare come il Tribunale abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie, per quanto lacunose, pervenendo all'attribuzione della responsabilità paritaria ad entrambi i conducenti, dal momento che nes- suno di essi ha sostenuto in misura necessaria e sufficiente la propria estranei- tà eziologica alla determinazione dell'evento, sovvenendo in ogni caso la di- sposizione di cui all'art. 2054 cc, benché ivi non espressamente richiamata.
Non giova, infatti, la tesi dell'appellante, che vuole la strada non percorribile da due veicoli in senso di marcia contrario, poiché essa è smentita ictu oculi dalle fotografie in atti: si tratta di una curva ad “L” che, seppur con particolare attenzione, è certamente tanto larga da consentire il senso di marcia a sensi inversi.
Inoltre, è evidente che la visuale di marcia è abbastanza aperta in entrambi i sensi di marcia, con ciò consentendo, ad un guidatore attento e prudente, di vedere per tempo eventuali veicoli provenienti da qualunque altra direzione.
8 Irrilevante è, altresì, l'argomento, secondo cui sarebbe la stessa ridotta massa del veicolo condotto da parte appellante, una piccola utilitaria, a provare per ciò stesso la esclusiva responsabilità di , dal momento che la piccola CP_3
vettura non avrebbe potuto investire e spingere addirittura fuori strada la gros- sa RA ER su cui questi viaggiava: quello per cui si procede è un inci- dente chiaramente avvenuto tra due veicoli che impegnavano una curva viag- giando in senso di marcia opposto, e in cui è fondamentale individuare quale dei due abbia invaso irregolarmente la corsia opposta;
le osservazioni relative alla loro massa nulla aggiungono al fine che ci occupa.
In conclusione, non è possibile accertare, seppur in virtù del principio del più probabile che non, se sia stata la piccola utilitaria a svoltare fuori mano, attin- gendo la oppure se sia stata quest'ultima ad invadere la corsia CP_7 opposta, “stringendo” troppo alla sua sinistra effettuando la medesima mano- vra ma in senso inverso.
4.1 Il secondo motivo è da dichiararsi inammissibile.
Esso, infatti, dopo una pedissequa ripetizione della cronistoria clinica succes- siva all'incidente, in forma peraltro a tratti poco comprensibile, comunque presa in dettagliata considerazione nella sentenza di primo grado che aveva riconosciuto anche la personalizzazione del danno, sia pure in misura conte- nuta 5%), conclude reiterando in modo ugualmente pedissequo le richieste avanzate in primo grado circa gli elementi di calcolo del danno biologico su- bito, sulla base del fatto che “tale suddetto quadro medico-legale emergente dall'esame della documentazione sanitaria e dai referti medici, tuttavia non sono stati minimamente presi in considerazione dal Tribunale di Teramo che ha ridotto la domanda risarcitoria senza alcuna adeguata motivazione.”.
Tuttavia, seppur individuata la parte della sentenza che si è inteso impugnare (
“…si impugna specificatamente la ricostruzione fatta da pag. 8 a pag. 12 del- la sentenza…” ), è omessa la ragione per la quale il processo logico- argomentativo della sentenza impugnata sia da riformare, privando il motivo
9 di gravame della parte critica dialetticamente contrapposta alla decisione che si vuole contraddire, che pure appare adeguatamente motivata in dettaglio dal giudice di primo grado e sorretta dalla CTU espletata sulla base di tutta la do- cumentazione medica in atti: l'esperto ha considerato il quadro clinico del
[...]
ed ha tenuto conto della sua pregressa situazione patologica, specifi- Pt_1 cando in che misura l'evento per cui è causa ha inciso su questa provocando
“una slatentizzazione post-traumatica della sintomatologia epilettica di cui l'attore soffriva ancor prima del sinistro fino ad allora ben compensata con appropriata terapia” ed ha considerato anche lo stato ansioso depressivo con- seguente al sinistro.
Stante la genericità della censura, si rende necessario osservare il principio di diritto, secondo cui: “In materia di appello, affinché un capo di sentenza pos- sa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.” (Cass. sez. lavoro, n. 3194/2019).
Il carattere di specificità dell'impugnazione, così come avanti richiamato, è condizione necessaria a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come richiamato dalla Suprema Corte riunita a sezioni unite: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve conte- nere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per- manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
10 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 ).
5. Per quanto dedotto, dunque, l'appello va interamente respinto.
6. Infondato appare essere il motivo a sostegno dell'appello incidentale pro- posto dall' , che va pertanto parimenti respinto. CP_1
Esso fonda la propria ragione sull'osservazione, secondo la quale la responsa- bilità dell'incidente sia imputabile esclusivamente a in quanto egli Parte_1
avrebbe omesso di dare la dovuta precedenza al veicolo condotto da CP_8
[. ; obbligo imposto ai sensi dell'art. 145 C.d.S., che prevede il precetto di ce- dere il passo al veicolo che provenga da destra, salvo diversa segnalazione.
Tuttavia, la norma in esame presuppone una condizione necessaria di applica- zione, e cioè che i veicoli si trovino ad impegnare una intersezione.
Orbene, come avanti visto, dalla documentazione fotografica emerge chiara- mente che nel caso di specie non vi era alcuna intersezione, ma soltanto una curva ad “L” che consentiva il transito in entrambi i sensi di marcia, seppur, si ripete, con la necessaria maggiore prudenza e accortezza di cui non è emersa prova per nessuno dei due conducenti.
Invero, dall'istruttoria di causa non emerge prova alcuna dirimente e liberato- ria per nessuna delle parti, tanto più che, anche quando sia violata patente- mente una norma della circolazione da un conducente, per ciò stesso l'altra parte non è liberata dall'onere previsto dal comma 2°, art. 2054, c.c., come os- servato dalla Suprema Corte a riguardo: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere supe- rata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. sez. III, n. 23431/2014; nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso confermando la decisione della
Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità per-
11 ché, per la mancanza di elementi idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, non era stato possibile accertare l'esatta di- namica dell'incidente).
7. In conseguenza dell'esito della causa, con il rigetto di entrambi gli appelli, in ragione della soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
8. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) per entrambe le parti costituite (appellante e appellante in- cidentale).
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 476/22 data dal Tribunale di Te- ramo e pubblicata il 08.05.22, così decide:
1) Respinge l'appello principale;
2) Respinge l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/03/2025
Il Presidente estensore
(Silvia Rita Fabrizio)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1224/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 11.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Celentano Parte_1 del foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rap- CP_1 presentata e difesa dall' avv. Giampietro D'Elce, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Silvi (TE) via Statale Sud n. 121.
APPELLATA
E in persona del suo legale rappresentante, corrente in Corro- CP_2
poli (TE), via Santa Scolastica snc;
, residente in [...]. Controparte_3 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<< Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, riformare la sentenza n. 476/22 emessa dal Tribunale di
Teramo 8.05.22 e depositata l'11.05.22 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata in primo grado a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per esclusiva responsabilità del conducente del vei- colo RA ER di proprietà della e condotto dal Sig. CP_2 CP_3
; b) accertare e dichiarare che a causa della condotta del ,
[...] CP_3
il ha subito danno permanente nella misura dei 40%, oltre perso- Parte_1
nalizzazione massima del 25% e per l'effetto di cui alla domanda a) e b), con- dannare i convenuti, , , , in solido tra Controparte_3 CP_2 CP_1 loro, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa, ciascuno per il loro titolo, per le ragioni di cui in premessa, mediante il pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 323.880,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore, nonché euro 2.118,52 quale rimborso delle spese sostenute e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa
o che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi com- pensativi per il ritardato pagamento. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio>>
Per la parte appellata:
<Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: a) accertare e dichiarare
l'appello principale proposto dal sig. infondato in fatto e Parte_1
in diritto, per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente atto e, per
2 l'effetto, rigettarlo integralmente;
b) accertare e dichiarare l'appello inciden- tale spiegato dalla compagnia fondato in fatto e in diritto e per CP_1
l'effetto, modificare il contestato seguente del passo della sentenza “ Alla lu- ce della dinamica dei fatti per come sopra ricostruita (peraltro alquanto la- cunosa), in punto di responsabilità circa il determinismo del sinistro, deve ri- tersi che la stessa vada attribuita in misura paritaria, pari alla percentuale del 50% all'attore ed alla convenuta” nel modo che segue:” Alla luce della dinamica dei fatti per come sopra ricostruita, in punto di responsabilità circa il determinismo del sinistro, deve ritersi che la stessa vada attribuita in via esclusiva alla condotta di guida dello stesso attore, non potendo il convenuto
nulla fare per poter evitare la collisione”; c) Condannare, Controparte_3
pertanto, il sig. alla restituzione di tutte le somme ricevute Parte_1 dall' in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di pri- CP_1
mo grado;
d) Condannare, altresì, il sig. al pagamento Parte_1
delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 476/2022 pubblicata il 11.05.22.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 476/2022, il Tribunale di Teramo ha accolto parzialmente la domanda avanzata da , tesa ad ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni sofferti a seguito di incidente stradale, avvenuto il 01.02.2016 in Corro- poli (TE), allorquando egli, viaggiando sull'autovettura della propria madre targata CZ667KW, è venuto in collisione con il veicolo Parte_2
targato EV327KV, di proprietà della condotto da CP_2 CP_3
(socio della medesima società ) e garantito per la RCA da
[...] CP_1
[...]
Questi i fatti come sintetizzati in prime cure: “A sostegno della domanda il
[...]
deduceva: 1) in data 1/02/2016, intorno alle ore 12,05, l'attore, dopo Pt_1
3 aver terminato il proprio turno di lavoro alla presso il Controparte_4
magazzino di Corropoli (TE), e dopo aver recuperato l'autovettura Tata Indica targata CZ667KW, di proprietà della madre Sig.ra si tro- Parte_2
vava a percorrere la salita all'interno dell'area di proprietà della CP_2
per tornare a casa;
2) giunto al termine della suddetta salita, improvvisamente veniva investito da altro veicolo RA ER Sport tg EV327KV condotto dal Sig. , socio della che proveniva dalla cor- Controparte_3 CP_2
sia opposta a velocità sostenuta, e, nell'iniziare la manovra di svolta per im- boccare la stessa strada, ma in discesa, invadeva completamente la corsia di marcia dell'attore ed impattava con quest'ultimo nella parte anteriore centrale e di sinistra;
3) egli non poteva evitare l'impatto con manovra di emergenza, non essendoci spazio a sufficienza poiché la strada era talmente stretta da non poter essere percorribile da due veicoli contemporaneamente oltre che deli- neata da alberi in entrambi i lati;
4) l'impatto tra le due auto, a causa dell'alta velocità tenuta dal sig. , era talmente violento che l'utilitaria veniva CP_3
scaraventata da un lato ed il RA ER andava ad impattare contro un albe- ro posto al lato della strada, buttandolo giù; 5) la strada in salita, percorsa dal era l'unica via per poter uscire dal complesso dei magazzini della Parte_1
e veniva percorsa da sempre in un solo senso di marcia, ossia CP_2
quello del in salita;
6) a riprova della pericolosità della strada tea- Parte_1
tro del sinistro, produceva ed allegava copia di conversazioni via WhatsApp intercorse tra l'attore ed alcuni colleghi di lavoro, dalle quali si evinceva che dopo il sinistro, la aveva cambiato il senso di marcia rendendo CP_2
la predetta strada a senso unico ed obbligando i lavoratori ad entrare nei ma- gazzini dall'ingresso outlet;
7) nell'occasione, mentre il percorreva Parte_1
la salita a velocità moderata affacciandosi per verificare che non transitassero altre vetture per immettersi sulla strada, il , pur conoscendo la per- CP_3
corribilità in doppio senso di marcia della strada e la sua pericolosità, tagliava la curva e invadeva la strada percorsa dall'attore, investendolo e colpendolo
4 nella parte anteriore sinistra;
8) all'orario in cui avvenne il sinistro, ossia le
12:05, non vi erano in transito o presenti in zona altre persone se non il
[...]
, unico a concludere il turno alle ore 12.00 e il che era in en- Pt_1 CP_3
trata; 9) solo successivamente all'impatto, sul luogo del sinistro sopraggiun- gevano il Sig. ed il Sig. ; 10) nonostan- Per_1 CP_3 Parte_3 te il avesse battuto la testa, anziché chiamare l'ambulanza, veniva Parte_1 fatto scendere dall'auto dal , fratello del convenuto Persona_2 [...]
e veniva quindi accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'O- CP_5
spedale di Sant'Omero per i dovuti accertamenti dal collega di lavoro Sig.
11) inoltre, contrariamente a quanto richiesto dall'attore e Persona_3 senza sua autorizzazione, non venivano chiamate le forze dell'ordine per ef- fettuare i rilievi del caso e le autovetture incidentate venivano spostate;
12) al
Pronto Soccorso veniva diagnosticato al un “trauma distorsivo ra- Parte_1
chide cervicale e trauma cranico in paziente epilettico in trattamento Tegre- dol”, con prognosi di 10 gg;
13) a seguito del violento impatto, quindi,
l'autovettura dell'attore veniva rottamata, in quanto presentava ingenti danni tanto da rendere la sua riparazione antieconomica, mentre il ripor- Parte_1
tava gravi danni personali, sia di carattere fisico che psichico, quantificato con perizia di parte in ITT gg 60, ITP gg. 60 al 50%; ITP gg. 24 al 25%; invalidità permanente 40%. 14) per cui l'attore perveniva a richiedere a titolo di risar- cimento la somma di euro 323.880,00, comprensiva delle spese mediche e della personalizzazione del danno nella misura massima.”
Premesso che nessuno aveva assistito al sinistro, ne ha ricostruito la dinamica in base al compendio istruttorio acquisito (deposizioni testimoniali circa lo stato dei luoghi, accertamento peritale fatto effettuare dall' , fotografie CP_1 dell'auto del , nelle more riparata, constatazione amichevole del si- CP_3
nistro) pur dando atto della lacunosità della stessa, conferendo rilievo alla lo- calizzazione dei danni riportati dalle autovetture, essendo quella dell'attore stata attinta nella parte anteriore lato guida, mentre la RA ER del conve-
5 nuto era stata attinta alla parte posteriore sinistra (per poi proseguire la corsa impattando contro un albero posto sul lato destro della strada).
Ha pertanto ritenuto che la RA ER (attinta nel lato posteriore sinistro), al momento dell'impatto avesse già impegnato l'area d'incrocio pressoché to- talmente e quasi anche ultimato la manovra di svolta a sinistra, stigmatizzan- do la condotta di entrambe le parti: del per aver effettuato una svol- CP_3
ta a sinistra senza prendere le dovute cautele, attesa la scarsa larghezza della strada dove stava immettendosi in rapporto alla stazza, non certo da utilitaria, del veicolo che conduceva, e del che, al momento in cui si era Parte_1
immesso sulla via, avendo di fronte a sé la RA ER in fase di svolta a si- nistra, non manteneva un'andatura prudente (arrestando il veicolo o, comun- que, ben controllando che l'area da impegnare con la manovra fosse sgombra di auto), sì da poter evitare l'impatto.
Il Giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura concorsuale del 50% a ciascuna delle parti, condannan- do le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del 50% dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, liquidati complessivamente in euro 54.218,00
(ridotti dunque a euro 27.109,00), oltre che al rimborso delle spese mediche sostenute (complessivamente euro 2.118,00, dimidiate dunque ad euro
1.059,26), con compensazione delle spese di lite nella misura del 50% in fa- vore dell'attore e, per l'effetto, con condanna a rifondergli a tal titolo euro
256,00 per spese e euro 2.417,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
2. La parte attrice ha impugnato la sentenza affidandosi sostanzialmente a due motivi di gravame, ancorché non distinti didascalicamente tra loro.
2.1.a Con il primo, l'appellante eccepisce che il Tribunale abbia errato nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, contraddicendosi nella rilevazione del fatto.
6 Più in particolare, sostiene che la controparte abbia omesso di darle preceden- za inserendosi nella strada su cui viaggiava in senso opposto, manovrando imprudentemente e colpendo l'autovettura TATA di parte appellante nella parte anteriore laterale sinistra;
il che spiegherebbe il fatto che la RA Ro- ver, condotta dal , sarebbe andata a finire la propria corsa fuori stra- CP_3
da abbattendo un albero, non potendosi opinare in senso opposto, dal momen- to che la mole della TATA è assai più contenuta rispetto a quella dell'autovettura antagonista.
2.1.b Con il secondo motivo di gravame, contrasta la sentenza impugnata nel metodo di calcolo del danno subito, poiché il Tribunale non avrebbe preso minimamente in considerazione il proprio complessivo quadro clinico, così come emergente dalla documentazione sanitaria, riducendo per conseguenza la domanda risarcitoria.
3. costituitasi a differenza del ha resistito CP_1 CP_3 all'appello proponendo altresì appello incidentale.
Più precisamente, essa deduce che la responsabilità del sinistro sia interamen- te addebitabile al conducente controparte, il quale, sulla base delle risultanze probatorie, avrebbe omesso di dare la precedenza a destra, ossia all'autovettura del , così come imposto dalle norme della circolazio- CP_3
ne stradale.
Di conseguenza, il Giudice di primo grado avrebbe errato ad applicare l'art. 2054, comma 2°, c.c., con attribuzione paritaria della colpa, in quanto esso ha portata solo residuale, ovvero solo allorquando non sia in alcun modo possibi- le determinare l'incidenza causale della condotta dei conducenti sull'evento dannoso.
4. Il primo motivo di appello non è condivisibile.
Dall'istruttoria di causa, infatti, non è emerso un piano probatorio sufficiente a sostenere la domanda attorea nei termini in cui essa è stata posta.
7 Riguardo la prova testimoniale, innanzitutto, la Corte osserva che nessuno dei testi escussi era presente sul luogo e nel momento dell'incidente: lo premette il quale aggiunge solo che “sulla destra la aveva il muro CP_6 Pt_1
e pur volendo non poteva muoversi”, il che rende la sua dichiarazione inin- fluente, poiché nulla chiarisce, né poteva farlo essendo assente al fatto, in or- dine alla dinamica generatrice dell'evento; i restanti testi, ossia e Tes_1 Tes_2
dichiarano tutti di aver appreso i fatti da dunque riferiscono Tes_3 Parte_1
de relato.
Le prove documentali, poi, sono del tutto lacunose: non vi sono fotografie del veicolo incidentato di parte appellante.
L'unica fonte probatoria oggettiva risulta così essere la documentazione foto- grafica del luogo dell'incidente, nel quale, tuttavia, non è possibile individua- re neanche l'esatto punto d'impatto sul terreno sulla base di quanto dedotto dalle parti.
In realtà, non si può che osservare come il Tribunale abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie, per quanto lacunose, pervenendo all'attribuzione della responsabilità paritaria ad entrambi i conducenti, dal momento che nes- suno di essi ha sostenuto in misura necessaria e sufficiente la propria estranei- tà eziologica alla determinazione dell'evento, sovvenendo in ogni caso la di- sposizione di cui all'art. 2054 cc, benché ivi non espressamente richiamata.
Non giova, infatti, la tesi dell'appellante, che vuole la strada non percorribile da due veicoli in senso di marcia contrario, poiché essa è smentita ictu oculi dalle fotografie in atti: si tratta di una curva ad “L” che, seppur con particolare attenzione, è certamente tanto larga da consentire il senso di marcia a sensi inversi.
Inoltre, è evidente che la visuale di marcia è abbastanza aperta in entrambi i sensi di marcia, con ciò consentendo, ad un guidatore attento e prudente, di vedere per tempo eventuali veicoli provenienti da qualunque altra direzione.
8 Irrilevante è, altresì, l'argomento, secondo cui sarebbe la stessa ridotta massa del veicolo condotto da parte appellante, una piccola utilitaria, a provare per ciò stesso la esclusiva responsabilità di , dal momento che la piccola CP_3
vettura non avrebbe potuto investire e spingere addirittura fuori strada la gros- sa RA ER su cui questi viaggiava: quello per cui si procede è un inci- dente chiaramente avvenuto tra due veicoli che impegnavano una curva viag- giando in senso di marcia opposto, e in cui è fondamentale individuare quale dei due abbia invaso irregolarmente la corsia opposta;
le osservazioni relative alla loro massa nulla aggiungono al fine che ci occupa.
In conclusione, non è possibile accertare, seppur in virtù del principio del più probabile che non, se sia stata la piccola utilitaria a svoltare fuori mano, attin- gendo la oppure se sia stata quest'ultima ad invadere la corsia CP_7 opposta, “stringendo” troppo alla sua sinistra effettuando la medesima mano- vra ma in senso inverso.
4.1 Il secondo motivo è da dichiararsi inammissibile.
Esso, infatti, dopo una pedissequa ripetizione della cronistoria clinica succes- siva all'incidente, in forma peraltro a tratti poco comprensibile, comunque presa in dettagliata considerazione nella sentenza di primo grado che aveva riconosciuto anche la personalizzazione del danno, sia pure in misura conte- nuta 5%), conclude reiterando in modo ugualmente pedissequo le richieste avanzate in primo grado circa gli elementi di calcolo del danno biologico su- bito, sulla base del fatto che “tale suddetto quadro medico-legale emergente dall'esame della documentazione sanitaria e dai referti medici, tuttavia non sono stati minimamente presi in considerazione dal Tribunale di Teramo che ha ridotto la domanda risarcitoria senza alcuna adeguata motivazione.”.
Tuttavia, seppur individuata la parte della sentenza che si è inteso impugnare (
“…si impugna specificatamente la ricostruzione fatta da pag. 8 a pag. 12 del- la sentenza…” ), è omessa la ragione per la quale il processo logico- argomentativo della sentenza impugnata sia da riformare, privando il motivo
9 di gravame della parte critica dialetticamente contrapposta alla decisione che si vuole contraddire, che pure appare adeguatamente motivata in dettaglio dal giudice di primo grado e sorretta dalla CTU espletata sulla base di tutta la do- cumentazione medica in atti: l'esperto ha considerato il quadro clinico del
[...]
ed ha tenuto conto della sua pregressa situazione patologica, specifi- Pt_1 cando in che misura l'evento per cui è causa ha inciso su questa provocando
“una slatentizzazione post-traumatica della sintomatologia epilettica di cui l'attore soffriva ancor prima del sinistro fino ad allora ben compensata con appropriata terapia” ed ha considerato anche lo stato ansioso depressivo con- seguente al sinistro.
Stante la genericità della censura, si rende necessario osservare il principio di diritto, secondo cui: “In materia di appello, affinché un capo di sentenza pos- sa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.” (Cass. sez. lavoro, n. 3194/2019).
Il carattere di specificità dell'impugnazione, così come avanti richiamato, è condizione necessaria a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come richiamato dalla Suprema Corte riunita a sezioni unite: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve conte- nere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per- manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
10 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 ).
5. Per quanto dedotto, dunque, l'appello va interamente respinto.
6. Infondato appare essere il motivo a sostegno dell'appello incidentale pro- posto dall' , che va pertanto parimenti respinto. CP_1
Esso fonda la propria ragione sull'osservazione, secondo la quale la responsa- bilità dell'incidente sia imputabile esclusivamente a in quanto egli Parte_1
avrebbe omesso di dare la dovuta precedenza al veicolo condotto da CP_8
[. ; obbligo imposto ai sensi dell'art. 145 C.d.S., che prevede il precetto di ce- dere il passo al veicolo che provenga da destra, salvo diversa segnalazione.
Tuttavia, la norma in esame presuppone una condizione necessaria di applica- zione, e cioè che i veicoli si trovino ad impegnare una intersezione.
Orbene, come avanti visto, dalla documentazione fotografica emerge chiara- mente che nel caso di specie non vi era alcuna intersezione, ma soltanto una curva ad “L” che consentiva il transito in entrambi i sensi di marcia, seppur, si ripete, con la necessaria maggiore prudenza e accortezza di cui non è emersa prova per nessuno dei due conducenti.
Invero, dall'istruttoria di causa non emerge prova alcuna dirimente e liberato- ria per nessuna delle parti, tanto più che, anche quando sia violata patente- mente una norma della circolazione da un conducente, per ciò stesso l'altra parte non è liberata dall'onere previsto dal comma 2°, art. 2054, c.c., come os- servato dalla Suprema Corte a riguardo: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere supe- rata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. sez. III, n. 23431/2014; nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso confermando la decisione della
Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità per-
11 ché, per la mancanza di elementi idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, non era stato possibile accertare l'esatta di- namica dell'incidente).
7. In conseguenza dell'esito della causa, con il rigetto di entrambi gli appelli, in ragione della soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
8. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) per entrambe le parti costituite (appellante e appellante in- cidentale).
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 476/22 data dal Tribunale di Te- ramo e pubblicata il 08.05.22, così decide:
1) Respinge l'appello principale;
2) Respinge l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/03/2025
Il Presidente estensore
(Silvia Rita Fabrizio)
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