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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/12/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1292/2025, vertente
TRA
C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi congiuntamente ricorrenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Nerina Ierardi;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 11.02.2001 in Bologna (trascritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al n. 36, parte I, anno 2001), dal quale è nata una figlia oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
1 Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi ai punti c) d) ed e) e ad omologare nel resto le condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 11.02.2001 in Bologna (trascritto nei registri dello Stato
Civile di tale Comune al n. 36, parte I, anno 2001);
- prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi ai punti c) d) ed e) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1292/2025, vertente
TRA
C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi congiuntamente ricorrenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Nerina Ierardi;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 11.02.2001 in Bologna (trascritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al n. 36, parte I, anno 2001), dal quale è nata una figlia oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
1 Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi ai punti c) d) ed e) e ad omologare nel resto le condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 11.02.2001 in Bologna (trascritto nei registri dello Stato
Civile di tale Comune al n. 36, parte I, anno 2001);
- prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi ai punti c) d) ed e) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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