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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO UN Presidente rel.
NI PR DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2368 VG. anno 2025, vertente t r a
( ) – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Matteo Manfredi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 28.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto lo Parte_3
scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili del) del matrimonio celebrato Massa il
20.10.2012 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli , il 22.12.2004, , il 21.4.2012, e Per_1 Per_2
il 9.8.2014), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da Per_3
tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con sentenza n. 385/2019 del Tribunale di Massa;
né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
, accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge, devesi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto dei figli minori e e collocamento prevalente e anagrafico;
diritto di visita e di permanenza Per_2 Per_3
in favore della madre;
mantenimento diretto e regime di partecipazione dei genitori alle spese di carattere straordinario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 20.10.2012 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], e trascritto presso
[...] Parte_2
il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'Anno 2012, atto n. 110, Parte II, Serie
A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.11.2025
Il Pres. est.
IO UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO UN Presidente rel.
NI PR DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2368 VG. anno 2025, vertente t r a
( ) – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Matteo Manfredi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 28.11.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto lo Parte_3
scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili del) del matrimonio celebrato Massa il
20.10.2012 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli , il 22.12.2004, , il 21.4.2012, e Per_1 Per_2
il 9.8.2014), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da Per_3
tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con sentenza n. 385/2019 del Tribunale di Massa;
né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
, accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge, devesi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto dei figli minori e e collocamento prevalente e anagrafico;
diritto di visita e di permanenza Per_2 Per_3
in favore della madre;
mantenimento diretto e regime di partecipazione dei genitori alle spese di carattere straordinario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 20.10.2012 tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], e trascritto presso
[...] Parte_2
il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'Anno 2012, atto n. 110, Parte II, Serie
A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.11.2025
Il Pres. est.
IO UN