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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott. Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 3127 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
pendente tra elettivamente Parte_1 domiciliata rappresentata e difesa come in atti.
- OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliato rappresentato e Controparte_1 difeso come in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
, proponeva opposizione al precetto notificato in data Parte_1
22.03.2023 fondato sulla base del D.I. n.2148/2012.
Dopo una breve ricostruzione dei fatti, quale motivo di doglianza deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva circa l'intimato precetto dal momento che il titolo esecutivo si riferiva ad altro soggetto ovvero a . Parte_2
Sulla scorta di tale motivazione ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 28.01.2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione. 3. In via preliminare, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574). Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo, summatim illustrate in parte narrativa, integrano motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma poiché volte a porre in discussione il diritto a procedere in executivis nei confronti dell'opponente.
4. Invero, risulta fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, dal momento che, risulta dagli atti di causa che il titolo esecutivo azionato con l'impugnato precetto ingiunge il pagamento della complessiva somma di € 1.906.920,00 unicamente a . Parte_3
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, ed è disciplinata dal D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, con condanna della parte opposta alle refusione delle spese di lite nei confronti della parte opponente, spese liquidate come in dispositivo (ovvero valore della controversia fase di introduzione e decisione ai medi tabellari)
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dott.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto
2. Dichiara nullo il precetto. 3. Condanna , al pagamento, in favore Controparte_1 dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 18678,00, , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28 gennaio 2025 Il Giudice Dott. ssa Linda Catagna