TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2452/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.02.2025 da
1) Parte_1
Nato a Rho (Mi) il 19/09/1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
titolo di studio: diploma universitario professione: commerciante
e
2) Parte_2
Nata a Magenta (Mi) il 23/11/1976
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] titolo di studio: diploma scuola superiore professione: contabile entrambi con l'Avv. Davide Nicola del Foro di Busto Arsizio presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lainate (Mi) in data 05/07/2008
(anno 2008 atto n. 16 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 26.09.2023 omologato con decreto del 27.09.2023
con i seguenti figli:
➢ , nata in data [...] a [...], C.F.: , allo stato di anni Parte_3 C.F._3
15, di cittadinanza italiana, minorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre in Lainate (Mi), Via S. Botticelli n. 2 e
, nato in data [...] a [...], C.F.: , allo stato Parte_4 C.F._4
di anni 14, di cittadinanza italiana, minorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre in Lainate (Mi), Via S. Botticelli n. 2;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale e quanto l'arreda (di proprietà della Signora sita in Lainate (MI), Via Pt_2
Botticelli n. 2 viene assegnata alla signora che vi rimarrà con i figli;
Pt_2
2. i minori e vengono affidati in via congiunta e condivisa con pari responsabilità ad Pt_3 Pt_4 entrambi i genitori, secondo il piano genitoriale qui di seguito esposto. La collocazione prevalente dei minori sarà, presso la residenza materna;
il padre potrà vedere e frequentare i figli nei termini di seguito indicati:
- a fine settimana alternati: dal sabato mattina ore 10.00 sino alla domenica sera allorquando il padre li accompagnerà per cena a casa della madre;
- il sabato o la domenica in occasione delle partite e/o tornei di calcio del figlio per Pt_4 accompagnarlo e al termine riportarlo a casa della madre, se trattasi di weekend di competenza materna;
diversamente se trattasi di weekend di propria competenza, il padre terrà con sé Pt_4 unitamente ad sino alla domenica sera alle ore 19 allorquando il padre li accompagnerà per Pt_3 cena a casa della madre;
- durante la settimana: il giovedì: il padre terrà con sé i figli (andandoli a prendere alle eventuali attività sportive/ludiche) sino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- in caso di impegni improrogabili del padre per il giorno del giovedì, tale giorno verrà cambiato con altra giornata, previo avviso alla Signora Pt_2
- il martedì e il venerdì (o in altre giornate se dovessero cambiare) continuerà ad andare a riprendere a calcio riportandolo per cena a casa della madre;
Pt_4
- nei giorni della vigilia e di Natale: ad anni alterni nei seguenti due periodi:
o dal 24 dicembre al 25 dicembre sino alle ore 16.00;
o dal 25 dicembre ore 16 sino al 26 dicembre ore 10.00; questo secondo periodo spetterà per il 2025/2026 alla madre;
- nelle festività natalizie: ad anni alterni nei seguenti due periodi:
o dal 26 dicembre ore 10.00 sino al 2 gennaio ore 10.00 (quando il genitore collocatario li riporterà all'altro genitore);
o dal 2 gennaio ore 10.00 sino al 6 gennaio (sino alle ore 19.00) allorquando il genitore collocatario li riporterà all'altro genitore per cena;
questo secondo periodo spetterà per il 2025/2026 al padre;
- nelle festività pasquali ad anni alterni, dalla chiusura della scuola sino al lunedì di Pasquetta alle ore 19.00 (detto periodo per il 2025 spetterà al padre);
- nelle altre festività (e nei correlativi ponti scolastici): i genitori di volta in volta si accorderanno, in relazione alle esigenze della prole ed ai propri reciproci impegni di lavoro, avendo cura di comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo;
in caso di disaccordo varrà il principio dell'alternanza;
- nelle vacanze estive: da giugno a settembre il padre starà con i figli tre settimane anche non consecutive, di cui due in agosto;
la madre e il padre terranno i figli due settimane consecutive in agosto unitamente ad un'altra settimana in estate. I genitori si impegneranno a concordare entro il 30 aprile di ciascun anno i rispettivi periodi di vacanza e a comunicarsi il luogo in cui trascorreranno la vacanza con i figli e gli indirizzi di eventuali alberghi o case di vacanze;
- ai compleanni dei genitori: il genitore anche non collocatario trascorrerà con i minori la giornata del proprio compleanno;
- compleanni dei minori: il genitore collocatario in quel giorno consentirà all'altro genitore di trascorrere qualche ora con i figli;
- in ogni caso, il padre potrà incontrare i figli con la più ampia libertà, previo congruo avviso alla madre e tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei figli;
- il genitore collocatario si impegna altresì nei giorni di sua competenza a far svolgere ai figli tutti i compiti assegnati dalla scuola.
3. il signor , corrisponderà ogni giorno 15 del mese a partire dal 15 di marzo 2025, alla Pt_1 signora per il mantenimento dei minori, la somma di € 850,00 a figlio e così Pt_2 complessivamente l'importo di € 1.700,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, come stabilito nelle Linee Guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano del 14.11.2017 da intendersi qui riportate, con la precisazione che le parti prestano sin d'ora il proprio consenso (senza la necessità di richiederlo di volta in volta) a far svolgere ai figli: uno sport e un'attività ludico-ricreative a figlio (su loro richiesta), le ripetizioni (quando necessarie) e gli incontri con uno psicologo (se richiesto da uno specialista o voluto direttamente dal figlio/a) e gite scolastiche di più giorni;
4. i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori, in ogni caso qualunque espatrio dovrà essere preventivamente concordato e condiviso;
5. il Signor acconsente affiché la Signora percepisca integralmente l'assegno unico Pt_1 Pt_2 per entrambi i figli;
6. i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio e recapito telefonico;
7. signori e dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla Parte_1 Parte_2 corresponsione di un contributo al proprio mantenimento disponendo di adeguati redditi propri essendo entrambi autonomi ed economicamente indipendenti;
8. alla luce delle su riportate pattuizioni, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa;
9. le spese legali del presente procedimento a carico esclusivo del signor . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lainate (Mi) in data
05/07/2008 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Mi) il 23/11/1976; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Dichiara le spese legali del presente procedimento a carico esclusivo del signor Parte_1
, come da accordi tra le parti;
[...]
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.02.2025 da
1) Parte_1
Nato a Rho (Mi) il 19/09/1976
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
titolo di studio: diploma universitario professione: commerciante
e
2) Parte_2
Nata a Magenta (Mi) il 23/11/1976
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] titolo di studio: diploma scuola superiore professione: contabile entrambi con l'Avv. Davide Nicola del Foro di Busto Arsizio presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lainate (Mi) in data 05/07/2008
(anno 2008 atto n. 16 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 26.09.2023 omologato con decreto del 27.09.2023
con i seguenti figli:
➢ , nata in data [...] a [...], C.F.: , allo stato di anni Parte_3 C.F._3
15, di cittadinanza italiana, minorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre in Lainate (Mi), Via S. Botticelli n. 2 e
, nato in data [...] a [...], C.F.: , allo stato Parte_4 C.F._4
di anni 14, di cittadinanza italiana, minorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre in Lainate (Mi), Via S. Botticelli n. 2;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale e quanto l'arreda (di proprietà della Signora sita in Lainate (MI), Via Pt_2
Botticelli n. 2 viene assegnata alla signora che vi rimarrà con i figli;
Pt_2
2. i minori e vengono affidati in via congiunta e condivisa con pari responsabilità ad Pt_3 Pt_4 entrambi i genitori, secondo il piano genitoriale qui di seguito esposto. La collocazione prevalente dei minori sarà, presso la residenza materna;
il padre potrà vedere e frequentare i figli nei termini di seguito indicati:
- a fine settimana alternati: dal sabato mattina ore 10.00 sino alla domenica sera allorquando il padre li accompagnerà per cena a casa della madre;
- il sabato o la domenica in occasione delle partite e/o tornei di calcio del figlio per Pt_4 accompagnarlo e al termine riportarlo a casa della madre, se trattasi di weekend di competenza materna;
diversamente se trattasi di weekend di propria competenza, il padre terrà con sé Pt_4 unitamente ad sino alla domenica sera alle ore 19 allorquando il padre li accompagnerà per Pt_3 cena a casa della madre;
- durante la settimana: il giovedì: il padre terrà con sé i figli (andandoli a prendere alle eventuali attività sportive/ludiche) sino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- in caso di impegni improrogabili del padre per il giorno del giovedì, tale giorno verrà cambiato con altra giornata, previo avviso alla Signora Pt_2
- il martedì e il venerdì (o in altre giornate se dovessero cambiare) continuerà ad andare a riprendere a calcio riportandolo per cena a casa della madre;
Pt_4
- nei giorni della vigilia e di Natale: ad anni alterni nei seguenti due periodi:
o dal 24 dicembre al 25 dicembre sino alle ore 16.00;
o dal 25 dicembre ore 16 sino al 26 dicembre ore 10.00; questo secondo periodo spetterà per il 2025/2026 alla madre;
- nelle festività natalizie: ad anni alterni nei seguenti due periodi:
o dal 26 dicembre ore 10.00 sino al 2 gennaio ore 10.00 (quando il genitore collocatario li riporterà all'altro genitore);
o dal 2 gennaio ore 10.00 sino al 6 gennaio (sino alle ore 19.00) allorquando il genitore collocatario li riporterà all'altro genitore per cena;
questo secondo periodo spetterà per il 2025/2026 al padre;
- nelle festività pasquali ad anni alterni, dalla chiusura della scuola sino al lunedì di Pasquetta alle ore 19.00 (detto periodo per il 2025 spetterà al padre);
- nelle altre festività (e nei correlativi ponti scolastici): i genitori di volta in volta si accorderanno, in relazione alle esigenze della prole ed ai propri reciproci impegni di lavoro, avendo cura di comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo;
in caso di disaccordo varrà il principio dell'alternanza;
- nelle vacanze estive: da giugno a settembre il padre starà con i figli tre settimane anche non consecutive, di cui due in agosto;
la madre e il padre terranno i figli due settimane consecutive in agosto unitamente ad un'altra settimana in estate. I genitori si impegneranno a concordare entro il 30 aprile di ciascun anno i rispettivi periodi di vacanza e a comunicarsi il luogo in cui trascorreranno la vacanza con i figli e gli indirizzi di eventuali alberghi o case di vacanze;
- ai compleanni dei genitori: il genitore anche non collocatario trascorrerà con i minori la giornata del proprio compleanno;
- compleanni dei minori: il genitore collocatario in quel giorno consentirà all'altro genitore di trascorrere qualche ora con i figli;
- in ogni caso, il padre potrà incontrare i figli con la più ampia libertà, previo congruo avviso alla madre e tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei figli;
- il genitore collocatario si impegna altresì nei giorni di sua competenza a far svolgere ai figli tutti i compiti assegnati dalla scuola.
3. il signor , corrisponderà ogni giorno 15 del mese a partire dal 15 di marzo 2025, alla Pt_1 signora per il mantenimento dei minori, la somma di € 850,00 a figlio e così Pt_2 complessivamente l'importo di € 1.700,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, come stabilito nelle Linee Guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano del 14.11.2017 da intendersi qui riportate, con la precisazione che le parti prestano sin d'ora il proprio consenso (senza la necessità di richiederlo di volta in volta) a far svolgere ai figli: uno sport e un'attività ludico-ricreative a figlio (su loro richiesta), le ripetizioni (quando necessarie) e gli incontri con uno psicologo (se richiesto da uno specialista o voluto direttamente dal figlio/a) e gite scolastiche di più giorni;
4. i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori, in ogni caso qualunque espatrio dovrà essere preventivamente concordato e condiviso;
5. il Signor acconsente affiché la Signora percepisca integralmente l'assegno unico Pt_1 Pt_2 per entrambi i figli;
6. i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio e recapito telefonico;
7. signori e dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla Parte_1 Parte_2 corresponsione di un contributo al proprio mantenimento disponendo di adeguati redditi propri essendo entrambi autonomi ed economicamente indipendenti;
8. alla luce delle su riportate pattuizioni, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa;
9. le spese legali del presente procedimento a carico esclusivo del signor . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lainate (Mi) in data
05/07/2008 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Mi) il 23/11/1976; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Dichiara le spese legali del presente procedimento a carico esclusivo del signor Parte_1
, come da accordi tra le parti;
[...]
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG