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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ALEO Parte_1 [...]
, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA ANTONIO, il CP_1
quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 07.10.2015 con il resistente;
- che, dallo stesso, sono nati due figli: NI (06.05.2013) e
(19.01.2016); - che con decreto del 09.03.2023 veniva omologata la separazione consensuale Per_1
dei coniugi;
- che in sede di separazione veniva previsto l'affido condiviso dei figli della coppia con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre oltre ad un contributo di mantenimento, a carico di questi, in favore dei figli pari a € 500,00 mensili;
- che medio tempore sono sopravvenuti
1 giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione e la previsione dell'affido esclusivo dei minori a sé.
All'udienza del 15.11.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica e dell'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha disposto l'acquisizione di una relazione dei SS territorialmente competenti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.01.2025, si è costituito il resistente rappresentando che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo.
Con riguardo ai termini dell'accordo le parti hanno previsto:
1. i figli resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente con la madre presso l'abitazione dei suoi genitori in via delle Cementare n. 3 Mondragone;
2. il sig. si impegna a versare alla moglie per il mantenimento dei due figli la somma CP_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annua secondo Indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. il sig. potrà tenere con sé i bambini a fine settimana alterni anche con pernotto CP_1
laddove i bambini lo vorranno e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ricreative;
il sig. potrà incontrare i bambini tutte le volte che vorrà previo accordo telefonico. In CP_1
mancanza di accordo due volte alla settimana ( martedi e giovedi) dalle 17,00 alle 20,00 compatibilmente con gli impegni dei minori".
4. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE RELATIVAMENTE AL profilo relativo alle "autorizzazioni ordinarie", per le quali la madre potrà rilasciare da sola in ambito scolastico, extrascolastico, ludico/sportivo e delle visite mediche ordinarie, data
l'assenza dell'ex coniuge per motivi lavorativi e la difficoltà della sig.ra di acquisire Pt_1
la sua firma ogni qual volta è necessario.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia del resistente.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Invero, dalla stessa relazione dei SS delegati, è emerso un atteggiamento incostante del resistente nel coltivare il rapporto con i figli.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni della separazione, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ALEO Parte_1 [...]
, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA ANTONIO, il CP_1
quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 07.10.2015 con il resistente;
- che, dallo stesso, sono nati due figli: NI (06.05.2013) e
(19.01.2016); - che con decreto del 09.03.2023 veniva omologata la separazione consensuale Per_1
dei coniugi;
- che in sede di separazione veniva previsto l'affido condiviso dei figli della coppia con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre oltre ad un contributo di mantenimento, a carico di questi, in favore dei figli pari a € 500,00 mensili;
- che medio tempore sono sopravvenuti
1 giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione e la previsione dell'affido esclusivo dei minori a sé.
All'udienza del 15.11.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica e dell'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha disposto l'acquisizione di una relazione dei SS territorialmente competenti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.01.2025, si è costituito il resistente rappresentando che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo.
Con riguardo ai termini dell'accordo le parti hanno previsto:
1. i figli resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente con la madre presso l'abitazione dei suoi genitori in via delle Cementare n. 3 Mondragone;
2. il sig. si impegna a versare alla moglie per il mantenimento dei due figli la somma CP_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annua secondo Indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. il sig. potrà tenere con sé i bambini a fine settimana alterni anche con pernotto CP_1
laddove i bambini lo vorranno e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ricreative;
il sig. potrà incontrare i bambini tutte le volte che vorrà previo accordo telefonico. In CP_1
mancanza di accordo due volte alla settimana ( martedi e giovedi) dalle 17,00 alle 20,00 compatibilmente con gli impegni dei minori".
4. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE RELATIVAMENTE AL profilo relativo alle "autorizzazioni ordinarie", per le quali la madre potrà rilasciare da sola in ambito scolastico, extrascolastico, ludico/sportivo e delle visite mediche ordinarie, data
l'assenza dell'ex coniuge per motivi lavorativi e la difficoltà della sig.ra di acquisire Pt_1
la sua firma ogni qual volta è necessario.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia del resistente.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Invero, dalla stessa relazione dei SS delegati, è emerso un atteggiamento incostante del resistente nel coltivare il rapporto con i figli.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni della separazione, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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