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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 809/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 809/2025, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Flavia Torresani convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte depositate in data 27/28 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per la modifica della condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 2351/2022 di data
1 3 agosto 2022 in punto di collocazione, visite e mantenimento delle figlie minorenni
[...]
(nata a [...] – TN il 3 ottobre 2009) e (nata a [...] il [...]), nate Per_1 Per_2 dalla relazione sentimentale con la sig.ra , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 condizioni: “1) previa conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori e del collocamento abitativo prevalente con residenza anagrafica presso la madre della minore , disporre il collocamento abitativo prevalente con residenza Persona_3 anagrafica presso il padre della minore , autorizzando il suo trasferimento Persona_4 di residenza presso lo stesso;
2) disporre le libera frequentazione delle figlie minori con il genitore non collocatario in via Per_ prevalente, tenendo conto delle volontà di ed rispettivamente di anni 15 e 14 Per_1 compiuti e degli accordi fra i genitori, con previsione dei fine settimana alternati con ciascuno di loro, in modo da garantire la frequentazione costante fra le due sorelle;
3) disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere in via esclusiva dal punto di vista ordinario la figlia residente anagraficamente presso di sé;
4) disporre espressamente che entrambi i genitori possano richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale ed ogni altro eventuale beneficio erogato a favore del nucleo famigliare, con riferimento alla figlia che risiede anagraficamente presso di sè;
5) disporre che le spese straordinarie per le figlie siano a carico dei genitori al 50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, ove non derogato in tema percezione degli contributi al nucleo famigliare. Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia: i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail e/o messaggistica whatsup: il rimborso all'altro genitore dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del mese successivo all'invio della documentazione;
la detrazione fiscale avverrà al 50% fra i genitori;
6) con vittoria di compenso professionale, oltre ad accessori di legge”.
La parte ricorrente ha esposto che questo Tribunale, con il decreto n. 2351/2022, ha formalizzato l'accordo raggiunto tra i genitori in corso di causa sulle modalità di affidamento e di mantenimento delle due figlie minori stabilendo, in particolar modo, il collocamento abitativo prevalente di entrambe le figlie presso la madre.
2 Il sig. ha, quindi, rappresentato che nel mese di ottobre 2024 la figlia si è Pt_1 Per_1 trasferita a vivere presso di lui a seguito di crescenti contrasti con la madre, sfociati in un forte litigio, dando atto che la minore si trova attualmente presso l'abitazione paterna.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio confermando quanto esposto dal ricorrente e rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Con note scritte datate 26 maggio 2025 le parti hanno domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “1) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori
(nata a [...] in data [...]) e (nata a Cles in [...]_4 Persona_3
10.03.2011) ad entrambi i genitori;
2) i genitori concordano di trasferire la residenza anagrafica e la collocazione abitativa principale della figlia presso il padre in Cavareno (TN) - Via Roma n. 84; Per_1
Per_ 3) i genitori concordano altresì che manterrà la residenza presso la madre, attualmente in Fondo di Borgo d'Anaunia (TN) - Via Pia Laviosa Zambotti n. 7 e quindi, a far data dall'estate 2025 in Tuenno di Ville d'Anaunia (TN) - Via Nadori n. 17;
4) le figlie minori saranno libere di frequentare l'altro genitore in accordo con lo stesso, anche per i pernotti, privilegiando la frequenza durante i fine settimana, anche per favorire il mantenimento e lo sviluppo della relazione fra sorelle;
5) dal momento in cui interverrà la modifica di cui al punto 2. (trasferimento di residenza di
) che verrà richiesta da non appena formalizzato il deposito del Per_1 Parte_1 presente verbale, i genitori si attiveranno presso gli uffici competenti al fine di modificare le domande a suo tempo presentate da per entrambe le figlie, in modo che ognuno CP_1 di loro in futuro possa percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale per la figlia che con loro risulta risiedere anagraficamente, impegnandosi sin d'ora a collaborare fra loro ed a sottoscrivere le relative autorizzazioni se richieste, in modo da formalizzare la nuova situazione ed attuare i nuovi accordi quanto prima;
6) i genitori, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, provvederanno a mantenere direttamente dal punto di vista ordinario le figlie quando le stesse si troveranno con ciascuno di loro;
in particolare in via generale provvederà al mantenimento ordinario di il Per_1
Per_ padre, a quello di la madre;
7) le spese straordinarie per entrambe le figlie saranno da suddividere al 50% fra i genitori secondo il protocollo CNF, al quale esplicitamente rinviano anche per le modalità di concertazione e rimborso;
3 8) , ai fini del presente accordo, rinuncia sia al contributo nel mantenimento delle CP_1 figlie maturato nel periodo marzo/novembre 2022 pari ad euro 2.700,00, nonché al contributo maturato da gennaio 2025 in poi;
9) le parti, quindi ed in forza di quanto previsto nel punto che precede del presente verbale, dichiarano che non sussistono arretrati relativi al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie fino al mese di maggio 2025 compreso o questioni relative alla percezione degli assegni sociali al nucleo familiare per le figlie fino al mese in cui verrà attuata concretamente la clausola sub 5) del presente atto;
10) ciascuno dei genitori si assume le competenze e spese del proprio legale, i quali ultimi sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma VIII L.P.”.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, tenuto conto che dal mese di ottobre 2024 la figlia si è trasferita a vivere presso il padre e che l'accordo Per_1 raggiunto dai genitori non appare pregiudizievole per le figlie minori, in mancanza di concreti elementi di segno contrario, nonché tenuto conto dell'età delle figlie e considerato che la regolamentazione delle visite (libere) è volta a preservare l'effettività del rapporto non solo tra le minori e i genitori ma anche tra le sorelle. Inoltre, l'intesa è meritevole di ratifica considerato che gli ulteriori accordi di natura economica sono rimessi alla libera disponibilità delle parti e non essendo pregiudizievoli per le minori.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale
n. 2351/2022 di data 3 agosto 2022, dispone in conformità alle condizioni congiuntamente precisate con note depositate in data 27/28 maggio 2025,riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 809/2025, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Flavia Torresani convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte depositate in data 27/28 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per la modifica della condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 2351/2022 di data
1 3 agosto 2022 in punto di collocazione, visite e mantenimento delle figlie minorenni
[...]
(nata a [...] – TN il 3 ottobre 2009) e (nata a [...] il [...]), nate Per_1 Per_2 dalla relazione sentimentale con la sig.ra , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 condizioni: “1) previa conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori e del collocamento abitativo prevalente con residenza anagrafica presso la madre della minore , disporre il collocamento abitativo prevalente con residenza Persona_3 anagrafica presso il padre della minore , autorizzando il suo trasferimento Persona_4 di residenza presso lo stesso;
2) disporre le libera frequentazione delle figlie minori con il genitore non collocatario in via Per_ prevalente, tenendo conto delle volontà di ed rispettivamente di anni 15 e 14 Per_1 compiuti e degli accordi fra i genitori, con previsione dei fine settimana alternati con ciascuno di loro, in modo da garantire la frequentazione costante fra le due sorelle;
3) disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere in via esclusiva dal punto di vista ordinario la figlia residente anagraficamente presso di sé;
4) disporre espressamente che entrambi i genitori possano richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale ed ogni altro eventuale beneficio erogato a favore del nucleo famigliare, con riferimento alla figlia che risiede anagraficamente presso di sè;
5) disporre che le spese straordinarie per le figlie siano a carico dei genitori al 50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, ove non derogato in tema percezione degli contributi al nucleo famigliare. Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia: i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail e/o messaggistica whatsup: il rimborso all'altro genitore dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del mese successivo all'invio della documentazione;
la detrazione fiscale avverrà al 50% fra i genitori;
6) con vittoria di compenso professionale, oltre ad accessori di legge”.
La parte ricorrente ha esposto che questo Tribunale, con il decreto n. 2351/2022, ha formalizzato l'accordo raggiunto tra i genitori in corso di causa sulle modalità di affidamento e di mantenimento delle due figlie minori stabilendo, in particolar modo, il collocamento abitativo prevalente di entrambe le figlie presso la madre.
2 Il sig. ha, quindi, rappresentato che nel mese di ottobre 2024 la figlia si è Pt_1 Per_1 trasferita a vivere presso di lui a seguito di crescenti contrasti con la madre, sfociati in un forte litigio, dando atto che la minore si trova attualmente presso l'abitazione paterna.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio confermando quanto esposto dal ricorrente e rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Con note scritte datate 26 maggio 2025 le parti hanno domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “1) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori
(nata a [...] in data [...]) e (nata a Cles in [...]_4 Persona_3
10.03.2011) ad entrambi i genitori;
2) i genitori concordano di trasferire la residenza anagrafica e la collocazione abitativa principale della figlia presso il padre in Cavareno (TN) - Via Roma n. 84; Per_1
Per_ 3) i genitori concordano altresì che manterrà la residenza presso la madre, attualmente in Fondo di Borgo d'Anaunia (TN) - Via Pia Laviosa Zambotti n. 7 e quindi, a far data dall'estate 2025 in Tuenno di Ville d'Anaunia (TN) - Via Nadori n. 17;
4) le figlie minori saranno libere di frequentare l'altro genitore in accordo con lo stesso, anche per i pernotti, privilegiando la frequenza durante i fine settimana, anche per favorire il mantenimento e lo sviluppo della relazione fra sorelle;
5) dal momento in cui interverrà la modifica di cui al punto 2. (trasferimento di residenza di
) che verrà richiesta da non appena formalizzato il deposito del Per_1 Parte_1 presente verbale, i genitori si attiveranno presso gli uffici competenti al fine di modificare le domande a suo tempo presentate da per entrambe le figlie, in modo che ognuno CP_1 di loro in futuro possa percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale per la figlia che con loro risulta risiedere anagraficamente, impegnandosi sin d'ora a collaborare fra loro ed a sottoscrivere le relative autorizzazioni se richieste, in modo da formalizzare la nuova situazione ed attuare i nuovi accordi quanto prima;
6) i genitori, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, provvederanno a mantenere direttamente dal punto di vista ordinario le figlie quando le stesse si troveranno con ciascuno di loro;
in particolare in via generale provvederà al mantenimento ordinario di il Per_1
Per_ padre, a quello di la madre;
7) le spese straordinarie per entrambe le figlie saranno da suddividere al 50% fra i genitori secondo il protocollo CNF, al quale esplicitamente rinviano anche per le modalità di concertazione e rimborso;
3 8) , ai fini del presente accordo, rinuncia sia al contributo nel mantenimento delle CP_1 figlie maturato nel periodo marzo/novembre 2022 pari ad euro 2.700,00, nonché al contributo maturato da gennaio 2025 in poi;
9) le parti, quindi ed in forza di quanto previsto nel punto che precede del presente verbale, dichiarano che non sussistono arretrati relativi al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie fino al mese di maggio 2025 compreso o questioni relative alla percezione degli assegni sociali al nucleo familiare per le figlie fino al mese in cui verrà attuata concretamente la clausola sub 5) del presente atto;
10) ciascuno dei genitori si assume le competenze e spese del proprio legale, i quali ultimi sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma VIII L.P.”.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, tenuto conto che dal mese di ottobre 2024 la figlia si è trasferita a vivere presso il padre e che l'accordo Per_1 raggiunto dai genitori non appare pregiudizievole per le figlie minori, in mancanza di concreti elementi di segno contrario, nonché tenuto conto dell'età delle figlie e considerato che la regolamentazione delle visite (libere) è volta a preservare l'effettività del rapporto non solo tra le minori e i genitori ma anche tra le sorelle. Inoltre, l'intesa è meritevole di ratifica considerato che gli ulteriori accordi di natura economica sono rimessi alla libera disponibilità delle parti e non essendo pregiudizievoli per le minori.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale
n. 2351/2022 di data 3 agosto 2022, dispone in conformità alle condizioni congiuntamente precisate con note depositate in data 27/28 maggio 2025,riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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