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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3126 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 12/12/2024 e vertente
TRA
in persona del l.r. p.t. AR rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO SALVATORE
RICORRENTE
E
, in persona del l.r. p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. TUCCILLO FRANCESCO
RESISTENTE
Oggetto: negatoria servitutis e risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12/12/2024
1
ha esposto di essere proprietaria di un terreno industriale AR sito in zona PIP in feudo di Taviano in forza di convenzione stipulata in data
15/12/1998 con il Comune di Taviano e di aver realizzato su tale terreno il proprio opificio, confinante da un lato con via Vecchia Gallipoli e dall'altro con via Mercato
Floricolo.
La ricorrente ha lamentato che nel luglio 2009 ha eseguito sul terreno di CP_2 proprietà di , in particolare sulla fascia esterna al muro di AR recinzione dell'opificio, uno scavo sviluppato su una superficie di 8,50 ml, all'interno del quale è stato collocato un cavidotto di proprietà di Controparte_1 per la linea telefonica destinata a servire il vicino opificio di proprietà di Per_1
[...] ha poi dedotto di aver convenuto in giudizio per AR CP_2 sentir dichiarare l'illegittima appropriazione, da parte di quest'ultima e nell'interesse di , della fascia di terreno oggetto di causa e sentir Controparte_1 dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù, con condanna all'immediato ripristino dello status quo ante. Il giudizio si è concluso con sentenza n 2086/20, con cui il giudicante ha ritenuto che l'appropriazione della fascia di terreno sia imputabile a , in quanto titolare delle tubazioni che occupano il Controparte_1 terreno altrui. ha quindi dedotto che difettano il provvedimento impositivo AR della servitù e l'autorizzazione del proprietario e che, di conseguenza, l'occupazione del terreno deve considerarsi ingiusta e arbitraria.
Esposto quanto sopra, la ricorrente ha convenuto in giudizio al Controparte_1 fine di sentirla condannare a rimuovere dal terreno il cavo telefonico e ogni altra tubatura o struttura che lo attraversa, previo accertamento dell'inesistenza della servitù di cavidotto, oltre al risarcimento del danno patito.
si è costituita con propria comparsa, eccependo il difetto di giurisdizione CP_3 del giudice adito in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 33 e 35 d.lgs. n. n 80 del 31 marzo 1998, come modificati e
2 integrati, in quanto si tratta di controversia avente ad oggetto i pubblici servizi. La resistente ha poi eccepito la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio.
Nel merito, ha evidenziato che il ricorrente deve fornire la prova rigorosa CP_3 della qualità di proprietario, ha eccepito la prescrizione della domanda di risarcimento del danno (in quanto i cavi telefonici sono stati installati nel luglio del
2009) e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 91 co. 2 d.lgs. n. 259/2003 il proprietario non può opporsi al passaggio di condutture occorrenti per il soddisfacimento delle richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
Parte resistente ha anche contestato la sussistenza di un danno e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU ed è stata rinviata più volte al fine di consentire alle parti il raggiungimento di un accordo. Fallite le trattative, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12/12/2024. In tale sede, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che è cessata la materia del contendere in ordine alla rimozione dei cavi dei fili telefonici sul terreno di sua proprietà e ha chiesto che la causa venga decisa con riferimento alla sola domanda di risarcimento del danno.
***
Come premesso, in corso di causa è avvenuta la rimozione dei cavi che
[...]
per mezzo di proprio incaricato, aveva installato in area di proprietà di CP_1 parte ricorrente, in assenza di autorizzazione e in difformità rispetto a quanto autorizzato dal Comune di Taviano con Permesso di Costruire n. 43 del 17.07.2009.
Sulla richiesta di riconoscimento di inesistenza della servitù di cavidotto e di ripristino dello status quo ante è dunque pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dall'avv. Bruno in sede di precisazione delle conclusioni e confermato dall'avv. Tuccillo a pag. 2 della comparsa conclusionale.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della soccombenza virtuale della controparte, ai fini della condanna alle spese di lite. Parte resistente ha invece evidenziato di aver assunto un comportamento collaborativo, avendo provveduto allo spostamento dei cavi dopo l'espletamento della CTU.
3 Sotto tale profilo deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato preceduto da altro procedimento, introdotto da nei confronti di AR TE
, ditta che ha proceduto all'esecuzione dello scavo e alla posa dei cavi su
[...] incarico di . Nel corso di tale giudizio è stata espletata CTU a mezzo dell'ing. CP_1
, che ha accertato che lo scavo era stato realizzato in corrispondenza Persona_2 di area di proprietà della ricorrente, in difformità dal provvedimento autorizzativo.
Tale giudizio si è concluso con sentenza che ha riconosciuto la proprietà dell'area in capo a e l'illegittimità dello scavo, ritenendo tuttavia che AR la legittimazione passiva fosse da riconoscersi a , quale Controparte_1 committente e proprietaria dei cavi.
Tutti gli elementi di tale giudizio – CTU e sentenza – sono stati allegati al ricorso introduttivo. Fin dall'introduzione del giudizio, dunque, era consapevole CP_3 che un CTU nominato dal Tribunale e un giudice avevano dichiarato la natura illecita dello scavo e l'insussistenza della servitù.
Sebbene la sentenza non fosse opponibile all'odierna convenuta, tuttavia certamente l'accertamento compiuto nella stessa conteneva già elementi sufficienti a dimostrare come fosse proprietaria dell'area e vi fosse stata AR un'occupazione abusiva del terreno altrui.
Fin dalla costituzione in giudizio, dunque, disponeva di elementi idonei CP_3
a riconoscere l'illegittimità del proprio operato e avrebbe già in tale momento potuto spostare i cavi in conformità all'autorizzazione ricevuta.
La CTU espletata nel corso del presente giudizio è stata meramente confermativa di risultati già accertati nel precedente procedimento. Con la precisazione che
[...] non ha mosso osservazioni né alla perizia resa nell'altro procedimento né a CP_3 quella odierna, con ciò dimostrando di non avere argomenti a difesa della legittimità del proprio operato.
In ragione di quanto sopra, il comportamento conforme a buona fede, invocato da in comparsa conclusionale, può riconoscersi solo con riferimento alla CP_3 fase decisoria del giudizio, in quanto solo tale fase è stata impedita dall'avvenuto spontaneo adempimento. Non può invece procedersi a una compensazione integrale delle spese, in quanto fin dal principio era nelle condizioni di CP_3 adempiere al ripristino e l'intera istruttoria è stata determinata unicamente dalle sue difese.
4 Parte ricorrente ha poi insistito nella richiesta di condanna della controparte al risarcimento del danno patito, per l'indisponibilità del bene nel tempo in cui si è protratta l'occupazione dello stesso.
Parte resistente ha eccepito la prescrizione della domanda di risarcimento del danno, evidenziando che l'occupazione è stata iniziata nel luglio 2009, mentre la prima richiesta di risarcimento si è avuta il 06.10.2020.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'illecito in esame è permanente, in quanto il pregiudizio del proprietario perdura per tutto il tempo in cui l'occupazione si protrae, venendo meno per tale lasso di tempo la possibilità di godere del proprio immobile e di esercitare sullo stesso le facoltà connesse al pieno diritto di proprietà.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “Il danno da occupazione illegittima (nella specie, per il periodo successivo alla scadenza del termine di occupazione temporanea) si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale;
pertanto, il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 07/03/2011).
L'azione non può dunque ritenersi interamente prescritta, ma il danno è da riconoscersi in quello maturato nei 5 anni precedenti la prima messa in mora
(6.10.2020), fino al momento in cui lo stato dei luoghi è stato ripristinato.
Con riferimento all'ammontare del danno, parte ricorrente ha dimostrato che il terreno di cui è proprietaria ospita un opificio e un'abitazione e che la destinazione prevista per l'area occupata era di parcheggio privato o verde privato. È stato dimostrato che l'area non è stata utilizzata per la destinazione approvata fino al ripristino dello stato dei luoghi, in ragione della servitù illecitamente imposta.
Sulla base di tali elementi, tenendo conto del luogo in cui trova l'immobile (area PIP di Taviano), delle caratteristiche della zona come evincibili dalle 2 CCTTUU in atti,
5 della destinazione prevista nella convenzione e della durata dell'occupazione, si ritiene che l'importo di € 5.000,00 richiesto in atto di citazione sia congruo. Tale importo è calcolato all'attualità e include in sé anche gli accessori – rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata – maturati fino alla data odierna.
La domanda di risarcimento del danno è dunque accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del danno liquidato in sentenza e delle considerazioni svolte in precedenza in merito alla soccombenza virtuale sulla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. Il valore della controversia è nello scaglione fino a e 5.200,00, per le ragioni esposte in precedenza, con conseguente riduzione rispetto alla nota spese allegata dall'avv.
Bruno.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente, che con il proprio comportamento processuale ha reso necessario l'espletamento del mezzo istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3126/2021 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento di inesistenza di servitù di passaggio di cavi e fili telefonici e di rimozione della tubatura o struttura che attraversa il terreno di proprietà ricorrente;
b) Condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente, liquidato in € 5.000,00 omnia, oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo;
c) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.127,00 per compenso, oltre c.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Salvatore Bruno, che ha reso la dichiarazione di rito;
d) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente.
Lecce, 04/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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