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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 6972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6972 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) E Parte_1 C.F._1
(nata in [...] il [...] - C.F. CP_1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
NE NN presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Leonardo
DO
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 e Parte_1 Controparte_2
premesso che avevano contratto matrimonio il 19.01.2016 in Tunisia, successivamente
[...] trascritto in Italia, che dalla loro unione sono nati tre figli: ( 24.12.2016), ( 1.2.2019) Per_1 Per_2
e ( 23.11.2021) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione Per_3 di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate ad integrare i patti separativi alla stregua del rilevo sollevato e a depositare l'atto di matrimonio.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare dell'11.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni originariamente pattuite e poi integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I figli minori , e , resteranno Persona_4 Persona_5 Persona_6 affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre in Napoli alla Via Vincenzo Lanza n,8
2. La SI.ra , andrà a vivere con i figli in Napoli alla Via Vincenzo Parte_3
Lanza, 8;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, compatibilmente con gli impegni delle stesse e lavorativi di entrambi i genitori, in ogni caso e salvo diversi accordi tra loro secondo il seguente calendario: - il padre starà con i figli il martedì, il giovedì ed il sabato dal termine dell'orario scolastico alle ore 20:00; - il padre starà con i tre figli e li terrà con sé a weekend alternati, dal sabato alle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento;
- nel periodo natalizio i figli trascorreranno il 24 , 25 e 26 dicembre (dalle ore 18.00 sino alle ore
10.00 del 25/12) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore (dalle ore 10.00 alle ore
21.00), ad anni alterni, nonché il 31 dicembre con un genitore (dalle ore 18.00 sino alle ore 11.00 del giorno seguente) e il 1° gennaio con l'altro genitore (dalle ore 11.00 alle ore 21.00), sempre ad anni alterni;
il giorno dell'PI (con pernottamento dalla sera precedente dalle ore 19.00 sino
2 alle ore 20.00 del giorno seguente) con un genitore ed il giorno del 26 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) con l'altro sempre ad anni alterni;
- i figli trascorreranno il giorno della Santa
Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni dalle ore 9.00 alle ore 20.00. - nel periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
-i minori trascorreranno il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la Festa del Papà, con quest'ultimo e così anche ogni anno con la madre il giorno 3 dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, nonché la Festa della Mamma;
-il giorno del compleanno dei minori sarà festeggiato con entrambi i genitori ed organizzato e pagato , se del caso , al 50%; - che, nei giorni festivi e relativi ponti che ci saranno durante l'anno (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre), si applicherà il criterio dell'alternanza;
- il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno) entro il giorno 28 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
- I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno in linea con il Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Napoli.
-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei figli minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
, così provvede: Controparte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.47 , parte II , S.C reg. Atti Matrimonio anno 2016 ); CP_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e successivamente integrate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6972 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) E Parte_1 C.F._1
(nata in [...] il [...] - C.F. CP_1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
NE NN presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Leonardo
DO
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 e Parte_1 Controparte_2
premesso che avevano contratto matrimonio il 19.01.2016 in Tunisia, successivamente
[...] trascritto in Italia, che dalla loro unione sono nati tre figli: ( 24.12.2016), ( 1.2.2019) Per_1 Per_2
e ( 23.11.2021) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione Per_3 di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate ad integrare i patti separativi alla stregua del rilevo sollevato e a depositare l'atto di matrimonio.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare dell'11.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni originariamente pattuite e poi integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I figli minori , e , resteranno Persona_4 Persona_5 Persona_6 affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre in Napoli alla Via Vincenzo Lanza n,8
2. La SI.ra , andrà a vivere con i figli in Napoli alla Via Vincenzo Parte_3
Lanza, 8;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, compatibilmente con gli impegni delle stesse e lavorativi di entrambi i genitori, in ogni caso e salvo diversi accordi tra loro secondo il seguente calendario: - il padre starà con i figli il martedì, il giovedì ed il sabato dal termine dell'orario scolastico alle ore 20:00; - il padre starà con i tre figli e li terrà con sé a weekend alternati, dal sabato alle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento;
- nel periodo natalizio i figli trascorreranno il 24 , 25 e 26 dicembre (dalle ore 18.00 sino alle ore
10.00 del 25/12) con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore (dalle ore 10.00 alle ore
21.00), ad anni alterni, nonché il 31 dicembre con un genitore (dalle ore 18.00 sino alle ore 11.00 del giorno seguente) e il 1° gennaio con l'altro genitore (dalle ore 11.00 alle ore 21.00), sempre ad anni alterni;
il giorno dell'PI (con pernottamento dalla sera precedente dalle ore 19.00 sino
2 alle ore 20.00 del giorno seguente) con un genitore ed il giorno del 26 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) con l'altro sempre ad anni alterni;
- i figli trascorreranno il giorno della Santa
Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni dalle ore 9.00 alle ore 20.00. - nel periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
-i minori trascorreranno il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la Festa del Papà, con quest'ultimo e così anche ogni anno con la madre il giorno 3 dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, nonché la Festa della Mamma;
-il giorno del compleanno dei minori sarà festeggiato con entrambi i genitori ed organizzato e pagato , se del caso , al 50%; - che, nei giorni festivi e relativi ponti che ci saranno durante l'anno (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre), si applicherà il criterio dell'alternanza;
- il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno) entro il giorno 28 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
- I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno in linea con il Protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Napoli.
-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei figli minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
, così provvede: Controparte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.47 , parte II , S.C reg. Atti Matrimonio anno 2016 ); CP_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e successivamente integrate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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